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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 17/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1018/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott. Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1018/2014 R.G. promossa da nata a [...] il [...] deceduta in Caltagirone il giorno 01.03.2020, c.f. ON
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_1
, , nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 Parte_2
, e nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 Parte_3
, nella qualità di eredi di nato a [...] il [...] e C.F._4 PE
deceduto in Caltagirone il giorno 08.03.2014, c.f. rappresentati e difesi dall'avv. C.F._5
Sandro Fagone, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ramacca, via G. Santagati n. 1/A, giusta procura in atti.
ATTORI
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Milano in via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe La Rosa Monaco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Simili n. 14, giusta procura in atti.
CONVENUTA
E CONTRO
c.f. . CP_2 C.F._6
CONVENUTO CONTUMACE
***
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato, , , ON Parte_1 Parte_2
, quali eredi di (marito e padre), hanno convenuto in giudizio Parte_3 PE
e la per sentirli condannare, in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale subito, quantificato in euro
366.509,44, oltre interessi e rivalutazione.
Gli attori hanno esposto che il giorno 30.04.2013, alle ore 08.15 circa, il padre si PE
trovava a percorrere alla guida della propria Vespa GG, targata V5N2T, la SP 107 in territorio di
Ramacca, in direzione SS 417, e giunto all'intersezione con Ponte Monaci, mentre si spostava verso il centro della carreggiata per svoltare a sinistra, veniva tamponato violentemente dalla RD OC, targata CP426MS, condotta da che stava effettuando una manovra di sorpasso. Sul CP_2
luogo del sinistro intervenivano gli agenti della C.C. di Palagonia per i rilievi di rito.
A seguito del sinistro de quo, per la gravità delle lesioni riportate, veniva PE
trasportato in elisoccorso presso il P.S. dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, ove veniva refertato: politrauma – prognosi riservata. Sciolta la prognosi, lo stesso si era ritrovato sulla sedia a rotelle e nell'impossibilità di attendere autonomamente alle proprie necessità quotidiane (farsi la doccia, vestirsi e svestirsi, mangiare autonomamente). Per i danni subiti lo stesso era andato incontro ad un repentino peggioramento delle proprie condizioni di salute e psichiche, tant'è che in data 08.03.2014 era deceduto presso l'Ospedale di Caltagirone.
A causa del sinistro il aveva riportato postumi invalidanti permanenti, tali da ridurne le Per_2
capacità fisiche, determinati dal consulente di parte, dott. in un periodo di I.T.A. al Persona_3
100% di gg. 70, un periodo di I.T.P. al 50% di gg. 40, un danno biologico del 50%, oltre spese mediche documentate pari ad euro 363,99 e danno morale.
Parte attrice ha rappresentato, ancora, che la compagnia assicurativa del convenuto – Controparte_1
– aveva sottoposto a perizia medico legale il danneggiato riconoscendogli gli stessi postumi
[...]
invalidanti accertati dal consulente di parte. Nonostante ciò, la stessa aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno in considerazione dell'erroneo assunto che al momento del PE
sinistro non fosse abilitato alla guida, poiché la patente di guida era scaduta;
che avesse causato il sinistro, cambiando repentinamente corsia di marcia per svoltare a sinistra ed impattando il veicolo che sopraggiungeva in fase di sorpasso;
che fosse sprovvisto del casco di protezione contribuendo in tal modo ad aggravare le lesioni subite.
pagina 2 di 11 Gli odierni attori hanno chiesto, dunque, che venisse accertata l'esclusiva responsabilità di
[...]
per i danni subiti dal padre a seguito del sinistro, con conseguente condanna dei convenuti in CP_2
solido tra loro al risarcimento del danno come sopra quantificato o in quella somma ritenuta congrua dal Tribunale, con condanna alle spese e compensi di lite.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato il contenuto della domanda attorea Controparte_3 sia in ordine all'an che al quantum debeatur, e ne ha domandato il rigetto. Nel merito, infatti, ha contestato la dinamica del sinistro prospettata da parte attrice rappresentando che PE
avesse attivato l'indicatore di direzione destro per poi svoltare improvvisamente a sinistra, non consentendo a di arrestare la propria marcia ed evitare l'impatto con la vespa. Ha CP_2
dedotto, inoltre, che nessun risarcimento può essere riconosciuto al danneggiato atteso che lo stesso, al momento del sinistro, aveva la patente scaduta e che, data l'età, non ne sarebbe stato certo il rinnovo.
Ha continuato eccependo che il al momento del sinistro era sprovvisto dell'apposito casco Per_2
protettivo che gli avrebbe evitato di riportare danni o quantomeno ridotti. Infine, ha contestato la pretesa creditoria ritenuta sproporzionata in considerazione del fatto che il decesso non poteva essere attribuito all'incidente, che in ogni caso il quantum andasse parametrato alla durata della vita del soggetto danneggiato, deceduto a poco di meno di un anno dall'incidente, nonché l'incumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ha dedotto, poi, che il danno morale ed esistenziale nonché la personalizzazione del danno non possono essere computati come voci a sé stanti ma valutati come componente del danno alla salute.
Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in subordine, di ridurre la pretesa creditoria in considerazione dei motivi esposti e delle risultanze processuali. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio è stato dichiarato il decesso di moglie del de cuius ON
, ed il giudizio è stato proseguito dagli altri attori in qualità di eredi della stessa. PE
La causa è stata istruita documentalmente, per il tramite di prova per testi, di CT sulla dinamica del sinistro e di CT medico-legale.
Lo svolgimento dell'udienza del 04.07.2024 è stato sostituito dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le conclusioni e, con ordinanza di pari data, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
***
pagina 3 di 11 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, commi II e III, e 149, comma I del C.d.S., “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli”; inoltre, “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”, al fine di fronteggiare anche le situazioni più impreviste.
Come statuito dalla Corte di Cassazione, “per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. ord. n. 2669 del 28.01.2022). Quindi, il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione dello stesso, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere osservato un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada.
Muovendo da tali coordinate dagli elementi probatori in atti emerge che, nel caso di specie, la responsabilità del sinistro è da attribuire alla condotta di guida poco prudente di CP_2
In primo luogo, il teste ha dichiarato: “io ho visto l'incidente, lo ricordo perché nel Testimone_1
2013, percorrevo quella strada per andare al lavoro, difatti lavoravo in banca, al Credito Siciliano, ad
Adrano, non ricordo il mese, né il giorno esatto, l'ora era all'incirca quella, forse anche poco prima, ma certamente ho assistito all'incidente anche perché ricordo che nella mattinata, di quello stesso giorno mentre ero al lavoro sono venuti i Carabinieri in Banca a farmi domande su come si era svolto
l'incidente… sia la RD OC che la Vespa GG percorrevano la strada in direzione della SS 417 che è la Catania-Gela e la RD OC procedeva dietro la Vespa GG, nella stessa corsia di marcia… ricordo che il conducente della vespa GG a un certo punto si spostava dalla destra verso
pagina 4 di 11 sinistra, in direzione del centro della carreggiata, però non riesco a ricordare se abbia azionato la freccia direzionale a sinistra… preciso che ancora la vespa GG non era giunta al centro della carreggiata e che lo spostamento non è avvenuto in modo repentino, ma è stato graduale”. Il
Consulente d'ufficio, ing. – dopo un sopralluogo sul posto dell'incidente, aver Persona_4
esaminato i rilievi eseguiti dai Carabinieri e preso visione delle foto in atti – ha accertato che “1)
l'impatto è avvenuto al centro della sede stradale;
2) trovandosi il ciclomotore al centro della carreggiata, si deduce che il conducente o voleva procedere dritto o intendeva svoltare a sinistra e quindi è da escludere il fatto che volesse andare a destra;
3) dalla distanza tra il presunto punto
d'impatto e la posizione del motociclo che approssimativamente si desume pari a 1.50 m risulta come da calcolo di seguito esplicitato che la velocità di percorrenza della autovettura fosse inferiore a 10 km/h, pertanto il ciclomotore doveva essere pressoché fermo”. Il dunque, ha messo in atto una CP_2
manovra di sorpasso, nonostante, da un lato, il mezzo che lo precedeva stesse lentamente conquistando il centro della careggiata verosimilmente per svoltare a sinistra;
dall'altro, come emerge dal materiale fotografico, in quel tratto di strada fosse presente apposita segnaletica verticale che avvisava della ristrettezza della careggiata, della presenza di dossi e cunette e dell'andamento curvilineo della strada e imponeva, proprio per tali caratteristiche stradali, un limite massino di velocità di 20 kmh ed il divieto di effettuare sorpassi. Circostanze confermate anche dalla consulente – le cui conclusioni si Per_4
condividono per il percorso logico argomentativo seguito – la quale ha rilevato che “la manovra di sorpasso tra due autovetture nel tratto di strada considerato è vietata;
pertanto, il veicolo RD OC poteva effettuare il sorpasso solo nel caso fosse rimasto all'interno della sua carreggiata;
invece, come
è evidente nelle foto allegate alla relazione, estrapolate dal verbale della Radiomobile (Foto 2), il veicolo è completamente all'interno della corsia opposta” evidenziando, inoltre, “che sopraggiungeva un veicolo dalla corsia opposta e che poco distante dall'incrocio vi è una curva a sinistra con una limitata visibilità”. Ciò posto, a prescindere dalla circostanza se avesse indicato o PE
meno, tramite gli indicatori direzionali, la propria volontà di svoltare a destra - circostanza della quale non vi è prova in atti – per svoltare, invece, nel senso opposto, in ogni caso, avrebbe CP_2
dovuto, astenersi dall'effettuare il sorpasso del mezzo che lo precedeva. Infatti, sebbene – sulla base degli accertamenti effettuati dal CT – egli stesse procedendo entro i limiti della velocità consentita, non avrebbe comunque dovuto effettuare la manovra di sorpasso, tenuto conto delle caratteristiche della strada e del sopraggiungere nella corsia di marcia opposta di altra autovettura, nel rispetto degli obblighi imposti dal Codice della Strada.
pagina 5 di 11 Giova chiarire, inoltre, che ai fini dell'attribuzione della responsabilità nella causazione del sinistro a nulla rileva quanto riportato nel verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri di Palagonia, intervenuti al momento del sinistro, costituendo la descrizione della dinamica del sinistro una mera valutazione inidonea a fondare la prova delle modalità dello stesso. Nel predetto verbale, infatti, i militari intervenuti, non avendo assistito all'impatto, hanno unicamente espresso un giudizio di verosimiglianza della dinamica del sinistro descritta dallo stesso conducente del veicolo. Dinamica che non ha trovato riscontro né in sede di escussione testimoniale, né nello stesso schizzo allegato al verbale di sopraluogo, dal quale si evince che il punto d'impatto fra i due mezzi è da collocare al centro della careggiata, confermando, quindi, la circostanza che il danneggiato avesse impegnato il centro della carreggiata per svoltare a sinistra.
Occorre, allora, indagare la sussistenza dei danni lamentati da parte del nonché del PE
nesso causale tra gli stessi e il sinistro per cui è causa.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale risarcibile, risulta pienamente provato il danno alla salute di , quantificato dal nominato CT, dott. , come segue: inabilità PE Persona_5
assoluta totale al 100% per sessantotto giorni, inabilità temporanea parziale al 50% per trenta giorni, danno biologico permanente nella misura del 35%, non essendo correlabili i motivi del decesso (arresto cardiaco ed insufficienza renale acuta), avvenuto in data 08.03.2014, alle lesioni riportate nel sinistro stradale per cui è causa, come si evince dalla documentazione medica agli atti e dalle risultanze della
CT.
Al riguardo, è d'uopo precisare che il cd. danno biologico consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dalla personalizzazione dello stesso nel momento in cui si riscontra la sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno dinamico-relazionale più grave di quello che si poteva prevedere (cfr. Cass. III, 27/03/2018, n. 7513); tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale. Come affermato dalla
Corte di Legittimità (con sentenza n. 14364/2019): “…Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicché lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi
pagina 6 di 11 dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico- relazionale", giacché, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico- relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua
"personalizzazione"”. Ed ancora, “il fatto che il danno alla salute subito dal danneggiato incida sulla sua vita quotidiana oppure sugli aspetti dinamico – relazionali non determina un diritto all'aumento del quantum del risarcimento stabilito dalle tabelle legali o giurisprudenziali, se gli stessi aspetti di vita quotidiana o dinamico – relazionali sarebbero incisi anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che subiscono la stessa lesione della salute. Invece, sono indennizzabili con l'aumento personalizzato quelle incisioni nella vita quotidiana o negli aspetti dinamico – relazionali che sono state subite soltanto dal danneggiato nel caso concreto oggetto di esame da parte del giudice” (cfr. Corte di Cass. sent. n. 17219 del 2014).
Pertanto, applicando i suddetti principi, la quantificazione del risarcimento può essere aumentata soltanto se nel caso concreto sussistono delle conseguenze dannose che sono peculiari di quella fattispecie concreta, tali da giustificare la personalizzazione del risarcimento. Di contro, quelle conseguenze dannose che rientrano nella normalità e che vengono subite da tutte le persone che sono attinte da quel tipo di lesione alla salute non consentono di aumentare la misura del risarcimento. Posto
pagina 7 di 11 che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), è compito del giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie parte attrice nella determinazione della somma richiesta ha precisato che la stessa debba intendersi già personalizzata. Tuttavia, la stessa si è limitata ad allegare, senza provare, che, per i danni riportati, e, per i servizi resi al padre, gli odierni attori abbiano subito una PE
compromissione della propria sfera personale ulteriore rispetto a quelle conseguenze ordinarie per eventi analoghi a quello che li ha interessati.
Dunque, in applicazione delle tabelle di Milano 2024, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro stradale (anni 79), i danni vanno quantificati partendo da euro 179.539,00 per l'invalidità permanete al 35% come determinata dal CT , a titolo di danno non patrimoniale Persona_5
comprensivo del danno biologico e della sofferenza correlata;
in euro 7.820,00 per sessantotto giorni di invalidità temporanea al 100%, euro 1.725,00 per trenta giorni di invalidità temporanea parziale al
50%.
Nel caso de quo, ai fini di una corretta liquidazione del danno, giova premettere che parte attrice non ha agito iure proprio ma iure successionis per i danni subiti dal congiunto e che lo stesso è deceduto, per cause esterne ed indipendenti dalle lesioni riportate nel sinistro stradale, prima della liquidazione del danno, per cui il risarcimento del danno spettante agli eredi va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella potenziale, avendo la Corte di Cassazione statuito, con ordinanza del 29 dicembre 2021 n. 41933, che “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile.
Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”. Dunque, in applicazione di tale principio giurisprudenziale, il risarcimento totale che va liquidato a parte attrice per i danni subiti dal de cuius – partendo da una vita media stimata per gli uomini dall'indicatore ISTAT pari ad anni ottantadue – ammonta, dunque, ad euro 59.845,66 (euro 179.539,00 di danno biologico pagina 8 di 11 diviso tre, ossia per gli anni che intercorrono dal sinistro al raggiungimento della vita media di anni ottantadue, moltiplicato per uno, pari all'anno dal sinistro al decesso), oltre ad 9.545,00 per i giorni di invalidità assoluta e parziale e alle spese sostenute per le cure, documentate in euro 486,93.
Per quanto riguarda, invece, l'eventuale apporto causale ai danni subiti dal per il mancato Per_2
utilizzo del casco protettivo, occorre puntualizzare che chi utilizza su strada pubblica un motociclo o un ciclomotore è soggetto all'obbligo di indossare il casco. A stabilirlo è l'articolo 171 del codice della strada, secondo cui “durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati”.
Nel caso in esame, dall'esame del compendio probatorio in atti, è ragionevole ritenere che il Per_2
non indossasse il casco al momento dell'impatto. Da un lato, il convenuto ha CP_2
dichiarato (vedasi rapporto dei Carabinieri): “lo stesso non indossava il casco protettivo”; il teste
(vedasi verbale d'udienza del 17.05.2018) ha dichiarato: “nella mente ho l'immagine Testimone_1
di un casco, ma non ho certezza del mio ricordo, né se lo avesse addosso, o al braccio o fosse lì accanto”; il teste (vedasi verbale del 17.05.2018) ha dichiarato: “poi ho visto anche Testimone_2
un casco a terra”. Pertanto, dai superiori elementi non può raggiungersi la certezza in ordine al corretto utilizzo del casco protettivo, non reputandosi fugato il dubbio sul fatto che il de cuius lo portasse con sé senza indossarlo. Dall'altro, il CT dott. – le cui conclusioni si ritiene di condividere – ha Per_5
accertato che, “pur in assenza di frattura delle ossa della volta e base cranica, i multipli focolai cerebrali sia lacero-contusivo che emorragici intra ed extra-assiali non sono compatibili con l'uso di casco consecutivi ad un valido meccanismo succussivo”. Invero, l'impatto è avvenuto ad una velocità ridotta, sicché, pur non essendoci state fratture ossee, l'impatto col suolo ha determinato i multipli focolai lacero-contusivi e gli ematomi;
eventi che sarebbero stati senz'altro attutiti dall'uso del casco.
Orbene l'omesso uso di un presidio di sicurezza o l'utilizzo di uno non completamente protettivo costituisce comportamento colposo del danneggiato, causalmente rilevante per il verificarsi del pregiudizio. La giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della diminuzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'allegazione e la dimostrazione che il corretto uso dei sistemi di protezione avrebbe ridotto (o eventualmente eliso) il danno, precisando che il mancato utilizzo di presidi e l'incidenza eziologica di tale omissione sull'evento dannoso sono elementi suscettibili di essere appurati mediante consulenza tecnica disposta dal giudice, quale strumento di accertamento e ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti. Ma è la parte che subisce il danno a dover dimostrare di avere tenuto, nella pagina 9 di 11 circostanza, una condotta immune da colpe e di non avere con il proprio comportamento aggravato la portata dei danni stessi, pur provocati dal responsabile. In caso contrario, alla corresponsabilità del danneggiato farà da pendant una riduzione proporzionale della responsabilità del danneggiante.
Per tale ragione, si ritiene che con la propria condotta omissiva abbia inciso nella PE
misura del cinquanta percento sulla misura dei danni riportati, sulla base delle motivazioni in punto di fatto sopra riportate. Il mancato uso del casco, infatti, pur non avendo reciso il nesso eziologico tra la condotta del e il danno-evento, ha però aggravato le conseguenze dello stesso in una misura che, CP_2
non potendo essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio, va determinata, in applicazione del meccanismo presuntivo previsto dall'art. 2054, comma II, c.c. in misura pari alla metà.
Il risarcimento del danno non patrimoniale liquidabile a parte attrice ammonta, quindi, ad euro
34.938,79.
Con riguardo, ancora, alla quantificazione del risarcimento, poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella di Milano 2024, la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla
Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (cfr. Cass. Sez. III,
14 dicembre 1991, n. 13508).
pagina 10 di 11 Per quanto attiene, poi, alla deduzione di parte convenuta relativa alla non risarcibilità del danno in quanto il soggetto leso al momento del sinistro avesse la patente scaduta è d'uopo puntualizzare che guidare con la patente scaduta costituisce una mera violazione del Codice della strada, e, pertanto, soggetta esclusivamente a sanzione amministrativa, che nulla rileva ai fini della risarcibilità dei danni da sinistro stradale.
La domanda, in conclusione, va accolta nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura di un mezzo, in ragione dell'accertamento della corresponsabilità dell'attore nella causazione del danno, e vengono compensate per la restante parte. Esse verranno liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m.147/2022, tenuto conto del valore della controversia (ossia all'importo riconosciuto a titolo risarcitorio a parte attrice) e delle attività effettivamente espletate.
Le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste solidalmente a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che il sinistro occorso a è da addebitare esclusivamente alla PE
responsabilità di CP_2
- accerta e dichiara che ha concorso alla causazione del detto danno nella PE
misura del cinquanta percento;
- per l'effetto, condanna la in solido con al Controparte_3 CP_2
pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 34.938,79 (somma da devalutare alla data del sinistro, oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicato in motivazione);
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento di un mezzo delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice, complessivamente liquidate in euro 7.616,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, nonché delle spese vive sostenute;
- compensa le spese di lite per il restante mezzo;
- pone le spese di CT definitivamente a carico delle parti in via solidale tra loro.
Così deciso in Caltagirone il 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott. Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1018/2014 R.G. promossa da nata a [...] il [...] deceduta in Caltagirone il giorno 01.03.2020, c.f. ON
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_1
, , nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 Parte_2
, e nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 Parte_3
, nella qualità di eredi di nato a [...] il [...] e C.F._4 PE
deceduto in Caltagirone il giorno 08.03.2014, c.f. rappresentati e difesi dall'avv. C.F._5
Sandro Fagone, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ramacca, via G. Santagati n. 1/A, giusta procura in atti.
ATTORI
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Milano in via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe La Rosa Monaco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Simili n. 14, giusta procura in atti.
CONVENUTA
E CONTRO
c.f. . CP_2 C.F._6
CONVENUTO CONTUMACE
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pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato, , , ON Parte_1 Parte_2
, quali eredi di (marito e padre), hanno convenuto in giudizio Parte_3 PE
e la per sentirli condannare, in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale subito, quantificato in euro
366.509,44, oltre interessi e rivalutazione.
Gli attori hanno esposto che il giorno 30.04.2013, alle ore 08.15 circa, il padre si PE
trovava a percorrere alla guida della propria Vespa GG, targata V5N2T, la SP 107 in territorio di
Ramacca, in direzione SS 417, e giunto all'intersezione con Ponte Monaci, mentre si spostava verso il centro della carreggiata per svoltare a sinistra, veniva tamponato violentemente dalla RD OC, targata CP426MS, condotta da che stava effettuando una manovra di sorpasso. Sul CP_2
luogo del sinistro intervenivano gli agenti della C.C. di Palagonia per i rilievi di rito.
A seguito del sinistro de quo, per la gravità delle lesioni riportate, veniva PE
trasportato in elisoccorso presso il P.S. dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, ove veniva refertato: politrauma – prognosi riservata. Sciolta la prognosi, lo stesso si era ritrovato sulla sedia a rotelle e nell'impossibilità di attendere autonomamente alle proprie necessità quotidiane (farsi la doccia, vestirsi e svestirsi, mangiare autonomamente). Per i danni subiti lo stesso era andato incontro ad un repentino peggioramento delle proprie condizioni di salute e psichiche, tant'è che in data 08.03.2014 era deceduto presso l'Ospedale di Caltagirone.
A causa del sinistro il aveva riportato postumi invalidanti permanenti, tali da ridurne le Per_2
capacità fisiche, determinati dal consulente di parte, dott. in un periodo di I.T.A. al Persona_3
100% di gg. 70, un periodo di I.T.P. al 50% di gg. 40, un danno biologico del 50%, oltre spese mediche documentate pari ad euro 363,99 e danno morale.
Parte attrice ha rappresentato, ancora, che la compagnia assicurativa del convenuto – Controparte_1
– aveva sottoposto a perizia medico legale il danneggiato riconoscendogli gli stessi postumi
[...]
invalidanti accertati dal consulente di parte. Nonostante ciò, la stessa aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno in considerazione dell'erroneo assunto che al momento del PE
sinistro non fosse abilitato alla guida, poiché la patente di guida era scaduta;
che avesse causato il sinistro, cambiando repentinamente corsia di marcia per svoltare a sinistra ed impattando il veicolo che sopraggiungeva in fase di sorpasso;
che fosse sprovvisto del casco di protezione contribuendo in tal modo ad aggravare le lesioni subite.
pagina 2 di 11 Gli odierni attori hanno chiesto, dunque, che venisse accertata l'esclusiva responsabilità di
[...]
per i danni subiti dal padre a seguito del sinistro, con conseguente condanna dei convenuti in CP_2
solido tra loro al risarcimento del danno come sopra quantificato o in quella somma ritenuta congrua dal Tribunale, con condanna alle spese e compensi di lite.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato il contenuto della domanda attorea Controparte_3 sia in ordine all'an che al quantum debeatur, e ne ha domandato il rigetto. Nel merito, infatti, ha contestato la dinamica del sinistro prospettata da parte attrice rappresentando che PE
avesse attivato l'indicatore di direzione destro per poi svoltare improvvisamente a sinistra, non consentendo a di arrestare la propria marcia ed evitare l'impatto con la vespa. Ha CP_2
dedotto, inoltre, che nessun risarcimento può essere riconosciuto al danneggiato atteso che lo stesso, al momento del sinistro, aveva la patente scaduta e che, data l'età, non ne sarebbe stato certo il rinnovo.
Ha continuato eccependo che il al momento del sinistro era sprovvisto dell'apposito casco Per_2
protettivo che gli avrebbe evitato di riportare danni o quantomeno ridotti. Infine, ha contestato la pretesa creditoria ritenuta sproporzionata in considerazione del fatto che il decesso non poteva essere attribuito all'incidente, che in ogni caso il quantum andasse parametrato alla durata della vita del soggetto danneggiato, deceduto a poco di meno di un anno dall'incidente, nonché l'incumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ha dedotto, poi, che il danno morale ed esistenziale nonché la personalizzazione del danno non possono essere computati come voci a sé stanti ma valutati come componente del danno alla salute.
Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in subordine, di ridurre la pretesa creditoria in considerazione dei motivi esposti e delle risultanze processuali. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio è stato dichiarato il decesso di moglie del de cuius ON
, ed il giudizio è stato proseguito dagli altri attori in qualità di eredi della stessa. PE
La causa è stata istruita documentalmente, per il tramite di prova per testi, di CT sulla dinamica del sinistro e di CT medico-legale.
Lo svolgimento dell'udienza del 04.07.2024 è stato sostituito dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le conclusioni e, con ordinanza di pari data, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
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pagina 3 di 11 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, commi II e III, e 149, comma I del C.d.S., “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli”; inoltre, “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”, al fine di fronteggiare anche le situazioni più impreviste.
Come statuito dalla Corte di Cassazione, “per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. ord. n. 2669 del 28.01.2022). Quindi, il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione dello stesso, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere osservato un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada.
Muovendo da tali coordinate dagli elementi probatori in atti emerge che, nel caso di specie, la responsabilità del sinistro è da attribuire alla condotta di guida poco prudente di CP_2
In primo luogo, il teste ha dichiarato: “io ho visto l'incidente, lo ricordo perché nel Testimone_1
2013, percorrevo quella strada per andare al lavoro, difatti lavoravo in banca, al Credito Siciliano, ad
Adrano, non ricordo il mese, né il giorno esatto, l'ora era all'incirca quella, forse anche poco prima, ma certamente ho assistito all'incidente anche perché ricordo che nella mattinata, di quello stesso giorno mentre ero al lavoro sono venuti i Carabinieri in Banca a farmi domande su come si era svolto
l'incidente… sia la RD OC che la Vespa GG percorrevano la strada in direzione della SS 417 che è la Catania-Gela e la RD OC procedeva dietro la Vespa GG, nella stessa corsia di marcia… ricordo che il conducente della vespa GG a un certo punto si spostava dalla destra verso
pagina 4 di 11 sinistra, in direzione del centro della carreggiata, però non riesco a ricordare se abbia azionato la freccia direzionale a sinistra… preciso che ancora la vespa GG non era giunta al centro della carreggiata e che lo spostamento non è avvenuto in modo repentino, ma è stato graduale”. Il
Consulente d'ufficio, ing. – dopo un sopralluogo sul posto dell'incidente, aver Persona_4
esaminato i rilievi eseguiti dai Carabinieri e preso visione delle foto in atti – ha accertato che “1)
l'impatto è avvenuto al centro della sede stradale;
2) trovandosi il ciclomotore al centro della carreggiata, si deduce che il conducente o voleva procedere dritto o intendeva svoltare a sinistra e quindi è da escludere il fatto che volesse andare a destra;
3) dalla distanza tra il presunto punto
d'impatto e la posizione del motociclo che approssimativamente si desume pari a 1.50 m risulta come da calcolo di seguito esplicitato che la velocità di percorrenza della autovettura fosse inferiore a 10 km/h, pertanto il ciclomotore doveva essere pressoché fermo”. Il dunque, ha messo in atto una CP_2
manovra di sorpasso, nonostante, da un lato, il mezzo che lo precedeva stesse lentamente conquistando il centro della careggiata verosimilmente per svoltare a sinistra;
dall'altro, come emerge dal materiale fotografico, in quel tratto di strada fosse presente apposita segnaletica verticale che avvisava della ristrettezza della careggiata, della presenza di dossi e cunette e dell'andamento curvilineo della strada e imponeva, proprio per tali caratteristiche stradali, un limite massino di velocità di 20 kmh ed il divieto di effettuare sorpassi. Circostanze confermate anche dalla consulente – le cui conclusioni si Per_4
condividono per il percorso logico argomentativo seguito – la quale ha rilevato che “la manovra di sorpasso tra due autovetture nel tratto di strada considerato è vietata;
pertanto, il veicolo RD OC poteva effettuare il sorpasso solo nel caso fosse rimasto all'interno della sua carreggiata;
invece, come
è evidente nelle foto allegate alla relazione, estrapolate dal verbale della Radiomobile (Foto 2), il veicolo è completamente all'interno della corsia opposta” evidenziando, inoltre, “che sopraggiungeva un veicolo dalla corsia opposta e che poco distante dall'incrocio vi è una curva a sinistra con una limitata visibilità”. Ciò posto, a prescindere dalla circostanza se avesse indicato o PE
meno, tramite gli indicatori direzionali, la propria volontà di svoltare a destra - circostanza della quale non vi è prova in atti – per svoltare, invece, nel senso opposto, in ogni caso, avrebbe CP_2
dovuto, astenersi dall'effettuare il sorpasso del mezzo che lo precedeva. Infatti, sebbene – sulla base degli accertamenti effettuati dal CT – egli stesse procedendo entro i limiti della velocità consentita, non avrebbe comunque dovuto effettuare la manovra di sorpasso, tenuto conto delle caratteristiche della strada e del sopraggiungere nella corsia di marcia opposta di altra autovettura, nel rispetto degli obblighi imposti dal Codice della Strada.
pagina 5 di 11 Giova chiarire, inoltre, che ai fini dell'attribuzione della responsabilità nella causazione del sinistro a nulla rileva quanto riportato nel verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri di Palagonia, intervenuti al momento del sinistro, costituendo la descrizione della dinamica del sinistro una mera valutazione inidonea a fondare la prova delle modalità dello stesso. Nel predetto verbale, infatti, i militari intervenuti, non avendo assistito all'impatto, hanno unicamente espresso un giudizio di verosimiglianza della dinamica del sinistro descritta dallo stesso conducente del veicolo. Dinamica che non ha trovato riscontro né in sede di escussione testimoniale, né nello stesso schizzo allegato al verbale di sopraluogo, dal quale si evince che il punto d'impatto fra i due mezzi è da collocare al centro della careggiata, confermando, quindi, la circostanza che il danneggiato avesse impegnato il centro della carreggiata per svoltare a sinistra.
Occorre, allora, indagare la sussistenza dei danni lamentati da parte del nonché del PE
nesso causale tra gli stessi e il sinistro per cui è causa.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale risarcibile, risulta pienamente provato il danno alla salute di , quantificato dal nominato CT, dott. , come segue: inabilità PE Persona_5
assoluta totale al 100% per sessantotto giorni, inabilità temporanea parziale al 50% per trenta giorni, danno biologico permanente nella misura del 35%, non essendo correlabili i motivi del decesso (arresto cardiaco ed insufficienza renale acuta), avvenuto in data 08.03.2014, alle lesioni riportate nel sinistro stradale per cui è causa, come si evince dalla documentazione medica agli atti e dalle risultanze della
CT.
Al riguardo, è d'uopo precisare che il cd. danno biologico consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dalla personalizzazione dello stesso nel momento in cui si riscontra la sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno dinamico-relazionale più grave di quello che si poteva prevedere (cfr. Cass. III, 27/03/2018, n. 7513); tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale. Come affermato dalla
Corte di Legittimità (con sentenza n. 14364/2019): “…Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicché lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi
pagina 6 di 11 dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico- relazionale", giacché, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico- relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua
"personalizzazione"”. Ed ancora, “il fatto che il danno alla salute subito dal danneggiato incida sulla sua vita quotidiana oppure sugli aspetti dinamico – relazionali non determina un diritto all'aumento del quantum del risarcimento stabilito dalle tabelle legali o giurisprudenziali, se gli stessi aspetti di vita quotidiana o dinamico – relazionali sarebbero incisi anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che subiscono la stessa lesione della salute. Invece, sono indennizzabili con l'aumento personalizzato quelle incisioni nella vita quotidiana o negli aspetti dinamico – relazionali che sono state subite soltanto dal danneggiato nel caso concreto oggetto di esame da parte del giudice” (cfr. Corte di Cass. sent. n. 17219 del 2014).
Pertanto, applicando i suddetti principi, la quantificazione del risarcimento può essere aumentata soltanto se nel caso concreto sussistono delle conseguenze dannose che sono peculiari di quella fattispecie concreta, tali da giustificare la personalizzazione del risarcimento. Di contro, quelle conseguenze dannose che rientrano nella normalità e che vengono subite da tutte le persone che sono attinte da quel tipo di lesione alla salute non consentono di aumentare la misura del risarcimento. Posto
pagina 7 di 11 che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), è compito del giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie parte attrice nella determinazione della somma richiesta ha precisato che la stessa debba intendersi già personalizzata. Tuttavia, la stessa si è limitata ad allegare, senza provare, che, per i danni riportati, e, per i servizi resi al padre, gli odierni attori abbiano subito una PE
compromissione della propria sfera personale ulteriore rispetto a quelle conseguenze ordinarie per eventi analoghi a quello che li ha interessati.
Dunque, in applicazione delle tabelle di Milano 2024, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro stradale (anni 79), i danni vanno quantificati partendo da euro 179.539,00 per l'invalidità permanete al 35% come determinata dal CT , a titolo di danno non patrimoniale Persona_5
comprensivo del danno biologico e della sofferenza correlata;
in euro 7.820,00 per sessantotto giorni di invalidità temporanea al 100%, euro 1.725,00 per trenta giorni di invalidità temporanea parziale al
50%.
Nel caso de quo, ai fini di una corretta liquidazione del danno, giova premettere che parte attrice non ha agito iure proprio ma iure successionis per i danni subiti dal congiunto e che lo stesso è deceduto, per cause esterne ed indipendenti dalle lesioni riportate nel sinistro stradale, prima della liquidazione del danno, per cui il risarcimento del danno spettante agli eredi va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella potenziale, avendo la Corte di Cassazione statuito, con ordinanza del 29 dicembre 2021 n. 41933, che “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile.
Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”. Dunque, in applicazione di tale principio giurisprudenziale, il risarcimento totale che va liquidato a parte attrice per i danni subiti dal de cuius – partendo da una vita media stimata per gli uomini dall'indicatore ISTAT pari ad anni ottantadue – ammonta, dunque, ad euro 59.845,66 (euro 179.539,00 di danno biologico pagina 8 di 11 diviso tre, ossia per gli anni che intercorrono dal sinistro al raggiungimento della vita media di anni ottantadue, moltiplicato per uno, pari all'anno dal sinistro al decesso), oltre ad 9.545,00 per i giorni di invalidità assoluta e parziale e alle spese sostenute per le cure, documentate in euro 486,93.
Per quanto riguarda, invece, l'eventuale apporto causale ai danni subiti dal per il mancato Per_2
utilizzo del casco protettivo, occorre puntualizzare che chi utilizza su strada pubblica un motociclo o un ciclomotore è soggetto all'obbligo di indossare il casco. A stabilirlo è l'articolo 171 del codice della strada, secondo cui “durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati”.
Nel caso in esame, dall'esame del compendio probatorio in atti, è ragionevole ritenere che il Per_2
non indossasse il casco al momento dell'impatto. Da un lato, il convenuto ha CP_2
dichiarato (vedasi rapporto dei Carabinieri): “lo stesso non indossava il casco protettivo”; il teste
(vedasi verbale d'udienza del 17.05.2018) ha dichiarato: “nella mente ho l'immagine Testimone_1
di un casco, ma non ho certezza del mio ricordo, né se lo avesse addosso, o al braccio o fosse lì accanto”; il teste (vedasi verbale del 17.05.2018) ha dichiarato: “poi ho visto anche Testimone_2
un casco a terra”. Pertanto, dai superiori elementi non può raggiungersi la certezza in ordine al corretto utilizzo del casco protettivo, non reputandosi fugato il dubbio sul fatto che il de cuius lo portasse con sé senza indossarlo. Dall'altro, il CT dott. – le cui conclusioni si ritiene di condividere – ha Per_5
accertato che, “pur in assenza di frattura delle ossa della volta e base cranica, i multipli focolai cerebrali sia lacero-contusivo che emorragici intra ed extra-assiali non sono compatibili con l'uso di casco consecutivi ad un valido meccanismo succussivo”. Invero, l'impatto è avvenuto ad una velocità ridotta, sicché, pur non essendoci state fratture ossee, l'impatto col suolo ha determinato i multipli focolai lacero-contusivi e gli ematomi;
eventi che sarebbero stati senz'altro attutiti dall'uso del casco.
Orbene l'omesso uso di un presidio di sicurezza o l'utilizzo di uno non completamente protettivo costituisce comportamento colposo del danneggiato, causalmente rilevante per il verificarsi del pregiudizio. La giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della diminuzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'allegazione e la dimostrazione che il corretto uso dei sistemi di protezione avrebbe ridotto (o eventualmente eliso) il danno, precisando che il mancato utilizzo di presidi e l'incidenza eziologica di tale omissione sull'evento dannoso sono elementi suscettibili di essere appurati mediante consulenza tecnica disposta dal giudice, quale strumento di accertamento e ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti. Ma è la parte che subisce il danno a dover dimostrare di avere tenuto, nella pagina 9 di 11 circostanza, una condotta immune da colpe e di non avere con il proprio comportamento aggravato la portata dei danni stessi, pur provocati dal responsabile. In caso contrario, alla corresponsabilità del danneggiato farà da pendant una riduzione proporzionale della responsabilità del danneggiante.
Per tale ragione, si ritiene che con la propria condotta omissiva abbia inciso nella PE
misura del cinquanta percento sulla misura dei danni riportati, sulla base delle motivazioni in punto di fatto sopra riportate. Il mancato uso del casco, infatti, pur non avendo reciso il nesso eziologico tra la condotta del e il danno-evento, ha però aggravato le conseguenze dello stesso in una misura che, CP_2
non potendo essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio, va determinata, in applicazione del meccanismo presuntivo previsto dall'art. 2054, comma II, c.c. in misura pari alla metà.
Il risarcimento del danno non patrimoniale liquidabile a parte attrice ammonta, quindi, ad euro
34.938,79.
Con riguardo, ancora, alla quantificazione del risarcimento, poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella di Milano 2024, la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla
Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (cfr. Cass. Sez. III,
14 dicembre 1991, n. 13508).
pagina 10 di 11 Per quanto attiene, poi, alla deduzione di parte convenuta relativa alla non risarcibilità del danno in quanto il soggetto leso al momento del sinistro avesse la patente scaduta è d'uopo puntualizzare che guidare con la patente scaduta costituisce una mera violazione del Codice della strada, e, pertanto, soggetta esclusivamente a sanzione amministrativa, che nulla rileva ai fini della risarcibilità dei danni da sinistro stradale.
La domanda, in conclusione, va accolta nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura di un mezzo, in ragione dell'accertamento della corresponsabilità dell'attore nella causazione del danno, e vengono compensate per la restante parte. Esse verranno liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m.147/2022, tenuto conto del valore della controversia (ossia all'importo riconosciuto a titolo risarcitorio a parte attrice) e delle attività effettivamente espletate.
Le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste solidalmente a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che il sinistro occorso a è da addebitare esclusivamente alla PE
responsabilità di CP_2
- accerta e dichiara che ha concorso alla causazione del detto danno nella PE
misura del cinquanta percento;
- per l'effetto, condanna la in solido con al Controparte_3 CP_2
pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 34.938,79 (somma da devalutare alla data del sinistro, oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicato in motivazione);
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento di un mezzo delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice, complessivamente liquidate in euro 7.616,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, nonché delle spese vive sostenute;
- compensa le spese di lite per il restante mezzo;
- pone le spese di CT definitivamente a carico delle parti in via solidale tra loro.
Così deciso in Caltagirone il 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
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