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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 5954 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza odierna e vertente tra:
- (già ) (C.F./P.IVA ), con sede Pt_1 Parte_2 Pt_3 P.IVA_1
in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli Avv.ti
MARRA PAOLO e MERONI MARISA OLGA
- attric -
e
- (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, non costituito
- convenuto contumace -
§§§
Oggetto: pagamento somme.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, poi Parte_2 Parte_4
(di seguito anche solo “attore”) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il
[...]
(di seguito anche solo “convenuto”), per sentirsi accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: Parte
“In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa,
è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
a. € 139.205,23 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente let-tera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Part tempore, al relativo pagamento in favore di;
Part In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
delle diverse somme, a titolo di: Controparte_1
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , Controparte_1
Part in persona del legale rappresentante pro tempore, al rela-tivo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del Controparte_1
Part legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato Controparte_1
arricchimento ex art. 2041 c.c.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
Nonostante la regolarità della notificazione a mezzo pec dell'atto introduttivo, il convenuto CP_1
ha ritenuto di rimanere assente nel presente giudizio.
§§§
Rivendica l'attore che:
1) essendo un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni, lo stesso si è resa cessionario dei crediti vantati nei confronti dell'ente convenuto, in particolare, quelli maturati dalla SO.G.E.T. S.p.A., nell'ambito di un contratto pubblico di servizi stipulato dal con la detta società per la riscossione dei propri crediti;
CP_1
2) i crediti ceduti all'attore e azionati nel presente giudizio riguardano:
1 a) € 139.205,23 quale sorte capitale portata dalle fatture indicate nell'elenco prodotto (doc. 3) con l'atto introduttivo e poi singolarmente prodotte, comprese fatture elettroniche e ricevute di consegna da parte del Sistema D'Interscambio per la fatturazione elettronica (tutte relative al contratto d'appalto portante il CIG n. 64101352BE), unitamente alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.;
b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura e fino al saldo;
c) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura sempre prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02, in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co. 4 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b) scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d) € 240,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/02 e cioè € 40,00 per ciascuna delle fatture azionate e rimaste insolute.
Come detto, il convenuto ha scelto di rimanere contumace e di non contestare le dette CP_1
pretese.
Peraltro, accanto alla regolarità della notifica via pec all'ente, l'attore, con nota depositata il Part 03/04/2021, ha reso noto al giudicante che “In data 2 aprile 2021 i difensori dell'attrice hanno ricevuto dal la comunicazione prot. 6332 con la quale è stata manifestata la Controparte_1
volontà di ricercare una soluzione transattiva ed è stata chiesta la disponibilità a domandare in udienza un rinvio per bonario componimento”, benché poi evidentemente senza esito, a conferma indiretta della conoscenza da parte dell'ente del presente procedimento.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 parte attrice ha provveduto ulteriormente al deposito dei contratti pubblici intercorsi tra il e il creditore cedente (SOGET), da cui si sono originati i CP_1
crediti suddetti.
Già con l'atto introduttivo, invece, parte attorea aveva depositato copia dell'atto di cessione dei crediti, redatto per iscritto e con firme autenticate da notaio, nonché prova dell'avvenuta notifica della detta cessione al via pec, come previsto dalle norme speciali in materia Controparte_1
di appalti pubblici.
Non risulta in alcun modo al riguardo che il abbia rifiutato la detta cessione nel termine CP_1
all'uopo previsto ex lege: si deve pertanto ritenere maturato il silenzio assenso sulla detta cessione, secondo il meccanismo altrettanto previsto dalla legge.
§§§
Le domande attoree sono fondate e vanno accolte nei limiti seguenti.
1. Parte attorea ha innazitutto dato sufficiente prova della legittimazione (sostanziale) attiva in forza
2 del contratto di cessione dei crediti depositato, in una con la prova della trasmissione all'ente, nelle forme previste ex lege per la cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici.
Nessuna contestazione sulla detta legittimazione è ovviamente pervenuta dal convenuto rimasto contumace nel corso del giudizio.
2. Allo stesso tempo, parte attorea ha depositato i contratti di appalto dei servizi demandati dall'ente al creditore cedente, nonché le fatture inviate anche tramite sistema di interscambio telematico all'ente.
Benchè non possa trarsi direttamente dalla contumacia dell'ente convenuto la prova tout court del fatto costitutivo a base della pretesa attorea, sulla base cioè del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., si applica tuttavia, con riguardo alla prova della sussistenza dei crediti originari, poi ceduti, il medesimo principio per cui il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la sussistenza del titolo, l'esigibilità del credito e può poi limitarsi a (solo) allegare il mancato adempimento da parte del debitore ceduto (fatto negativo).
Anche in questo caso spetta dunque al debitore della prestazione dare prova (in positivo) dell'adempimento ovvero del diverso fatto estintivo/modificativo dell'obbligazione o, quantomeno, controeccepire l'inadempimento della controparte invertendo ancora l'onere probatorio (ex plurimis
Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
In mancanza delle suddette allegazioni, totalmente assenti nel caso de quo, non può comunque che ritenersi provato l'an e il quantum della pretesa creditoria azionata, con riguardo al credito emergente dalle fatture allegate e dai titoli prodotti.
3. Trattandosi poi di crediti commerciali, spettano altresì all'attore gli interressi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02, applicabile pacificamente anche alla pubblica amministrazione per contratti consimili, maturati e maturandi sull'importo di ciascuna singola fattura, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento della stessa, come risultante dal titolo o per legge, e fino al saldo.
Il creditore, infatti, ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, come desumibile dal contratto o dalla legge, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora.
4. Spetta, altresì, alla società attrice il pagamento degli interessi “anatocistici” sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati anche questi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, nonché l'ulteriore importo di € 240,00, a titolo di risarcimento automatico e una tantum riconosciuto ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002, in
3 relazione alle sei fatture oggetto della domanda.
4.1 Da un lato, infatti, ai sensi dell'art. 1283 c.c. “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza
[qui non allegata], e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Secondo interpretazione maggioritaria e preferibile, in assenza di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, costituiscono condizioni per disporre la condanna: la presenza di una specifica domanda giudiziale in tal senso del creditore, l'esigibilità del debito (la scadenza del credito originario) e il protrarsi della mora da oltre sei mesi prima del giudizio (Cass. 10.03.2004, n.
4830).
Tali condizioni risultano soddisfatte nella fattispecie in esame stante la specifica domanda in tale senso dell'attrice, la data di emissione delle fatture oggetto di domanda, e la mora, protratta per oltre sei mesi come attestato per tabulas dalle stesse fatture.
4.2 Inoltre, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 231/02, nei casi di ritardo di pagamento del prezzo, salvo che il debitore dimostri una causa a lui non imputabile, “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno… ferma restando la possibilità di prova del maggior danno”.
L'obbligazione di pagamento del citato importo sorge quindi ex lege, laddove la giurisprudenza europea ha chiarito che la somma è dovuta in sostanza per ciascuna fattura inevasa, a prescindere da alcuna precedente richiesta del beneficiario.
§§§
Ne consegue in definitiva l'integrale accoglimento delle domande proposte da parte attorea.
Quanto alle spese del presente giudizio, stante l'integrale soccombenza di parte convenuta, le stesse vanno regolate sulla base del detto principio e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito controverso, al punto minimo, non essendovi stata contestazione, né una fase di istruttoria ulteriore rispetto alle sole acquisizioni documentali.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
- accoglie le domande spiegate e, per l'effetto,
- condanna il convenuto al pagamento della somma di € 139.205,23 per sorte capitale, oltre CP_1
interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231, calcolati dalla scadenza del termine di pagamento per ciascuna fattura risultante dal titolo o dalla legge e fino al soddisfo;
4 - condanna altresì il convenuto al pagamento a favore dell'attrice degli interessi CP_1
“anatocistici” sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi alla data della notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati anch'essi nella misura di cui agli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02, nonché al versamento in favore dell'attrice della somma di € 240,00 a titolo di risarcimento riconosciuto ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 231/2002 già citato per ciascuna fattura inevasa;
- condanna, infine, il convenuto alla refusione in favore della società attrice delle spese di CP_1
lite del presente giudizio, che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e oltre a iva e c.p.a. se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 10/04/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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