Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2788/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2788/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vittoria Parte_1 C.F._1
NI presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (Ra), Via A. Volta n. 1, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Ossani presso il cui _1 C.F._2
studio è elettivamente domiciliato in Faenza (Ra), c.so A. Saffi n. 27, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/ sentenza di scioglimento del matrimonio del matrimonio tra e contratto in RA (FI) in data31/08/2003, Parte_2 _1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RA (FI) al n. 6, Parte II , Serie A Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nonché agli ulteriori incombenti di annotazione sui pubblici registri anagrafici pagina 1 di 4
Stato Civile del Comune di Faenza.
2. Confermare l'assegnazione provvisoria fino alla data del 30/09/2025, la casa coniugale situata a
Faenza (Ra) in via Formellino n. 62 nel Comune di Faenza, identificata presso il Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 133, part. 185 , 186, sarà assegnata in via provvisoria alla NO
[...]
, insieme ai mobili, arredi e pertinenze, affinché vi abiti insieme alla IG . Entro il Pt_2 Per_1
30/09/2025, la NO e la IG dovranno riconsegnare la casa al SI Parte_2 Per_1 [...]
proprietario esclusivo che ne diverrà assegnatario, libera da persone ed effetti personali e _1
disponibile per lui a partire quindi dal 01/10/2025, quando egli potrà fare rientro e disporne liberamente, incluso il diritto di venderla a terzi (a tal fine la NO autorizza l'accesso Parte_2 all'immobile per le visite a terzi previo accordo, limitando gli accessi per quanto possibile e comunque nel rispetto degli impegni della SI.ra ). È altresì concordato che durante il periodo di Pt_2
assegnazione provvisoria della casa alla NO , quest'ultima si assumerà tutte le spese Parte_2
ordinarie (sia interne che esterne all'immobile e comprensive di quelle di manutenzione del giardino), mentre le spese straordinarie saranno a carico del SI quale proprietario. _1
3. Nessun assegno di mantenimento alla NO Parte_2
4. fino al 31/12/2024, il SI verserà alla IG € 320,00 mensili (equivalenti a € _1 Per_1
80,00 settimanali), tramite accredito sul conto corrente della madre, entro il quinto giorno di ogni mese.
Questa somma non costituirà un sostegno di mantenimento, dato che è autonoma e Per_1
autosufficiente, ma rappresenterà un gesto di generosità per integrare il suo reddito. Inoltre, fino alla suddetta data, il padre contribuirà al 70% delle spese straordinarie mediche, sportive e ricreative affrontate da , mentre la madre si farà carico del restante 30%. Per_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
5. Riconoscere che la NO dispone di proprie risorse economiche e reddito Parte_2
autonomo, e che è intenzione dei coniugi procedere alla definizione di tutti i rapporti economico patrimoniali in essere tra le parti ed alla divisione dei beni comuni, al fine di darvi compiuto assetto ed al fine di risolvere consensualmente la crisi coniugale e che è volontà del SI concedere _1 alla moglie una somma una tantum di € 100.000 (euro centomila/00) affinché la NO Parte_2
possa migliorare le proprie condizioni e trovare una nuova sistemazione abitativa. Tale pagamento sarà eseguito mediante bonifico sul c/c della SI.ra e sarà suddiviso in tre tranche come segue: € Pt_2
30.000 alla sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio;
€ 30.000 alla data del 30/09/2024; €
40.000 alla data della sentenza di divorzio La NO dichiara che con il ricevimento Parte_2
della suddetta somma si ritiene pienamente soddisfatta rinunciando sin da ora a qualsiasi altra pretesa pagina 2 di 4 a qualsiasi titolo e ragione. C'è accordo tra le parti che qualora nelle more la NO trovasse Pt_2 un immobile dove trasferirsi, il geom. verserà l'intera somma, mentre la moglie lascerà _1 immediatamente la casa coniugale senza null'altro pretendere.
6 .la NO dichiara che con il ricevimento della suddetta somma si ritiene pienamente Parte_2
soddisfatta rinunciando sin da ora a qualsiasi altra pretesa a qualsiasi titolo e ragione
7. l'autovettura FIAT 500 tg. GD475NK intestata al SI verrà intestata alla NO _1
, la quale avrà cura di pagarne solo il passaggio di proprietà Parte_2
8. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a ogni pretesa in ordine alla ripartizione del saldo attivo dei rapporti bancari personali (compresi libretti di deposito e/o di risparmio), rimanendo ciascun coniuge esclusivo intestatario delle somme eventualmente accantonate
9. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere oltre a quanto qui pattuito restando solo da regolare la spartizione degli arredi della casa coniugale al momento del rilascio da parte della NO
, come da separata scrittura. Pt_2
10. in merito alle spese legali ciascuna delle parti provvederà alle competenze del proprio procuratore”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 241/2024, pubblicata il 10.10.2024 il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e ricorso avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 28.4.2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione stante la volontà dichiarata dalle parti di non volersi riconciliare ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 241/2024, pubblicata il
10.10.2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
pagina 3 di 4 Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2788/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e celebrato _1 Parte_2
a RA (FI) il 31/08/2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, atto n.6, p. 2, serie A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (FI) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio sopra riportati in corsivo prendendo atto delle residue volontà delle parti;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27/5/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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