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Ordinanza 6 giugno 2025
Ordinanza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei Magistrati
Dott.ssa Luciana Dughetti Presidente
Dott.ssa Chiara Comune Giudice rel.
Dott. Stefano Demontis Giudice
Nel procedimento per reclamo iscritto all'RG n. 23832/2024
con l'avv. Giulio Calabrese Parte_1
- RECLAMANTE -
contro li avv. prof. M. Benedettelli, M. Torsello e gli avv. F. Serrantoni e CP_1
U.G. Baldoli
- RECLAMATA- nonché nei confronti di con gli avv. M. Grassi e L. Szegò Controparte_2
- RECLAMATA-
avverso l'ordinanza n. cron. 6660/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione I° civile,
Giudice Dott.ssa Marisa Gallo, nel procedimento sub R.G. 14442/2022 Il Collegio sciogliendo la riserva
Premesso che
Con ricorso ai sensi degli artt. 669 bis e 700 c.p.c. (da ora adiva il CP_1 CP_1
Tribunale di Torino chiedendo di inibire ad (da ora Parte_2 Pt_1
l'escussione della garanzia Advance Payment Guarantee N. S129452160120, rilasciata da a garanzia della restituzione dell'acconto versato da Controparte_2 Pt_1 nell'ambito del rapporto di fornitura di beni e servizi intercorso tra le parti.
In particolare, la ricorrente rappresentava
- di aver stipulato con in data 26.5.2021, un contratto avente ad oggetto Pt_1
l'ammodernamento di un forno di riscaldo sito a Stary Scol (Federazione
Russa), con cui si obbligava nei confronti della controparte a fornire CP_1
e ad installare presso lo stabilimento russo determinate attrezzature, nonché ad erogare ulteriori servizi di supervisione;
- che il corrispettivo per la fornitura era stato pattuito in € 3.769.524,002, il cui il 10% doveva essere erogato da sotto forma di acconto, Pt_1
subordinatamente al rilascio di una garanzia di buona esecuzione dei servizi
(performance Bond) e di restituzione di quanto versato in caso di un eventuale inadempimento da parte della fornitrice. quindi, in CP_1
ottemperanza ai vincoli contrattuali, rilasciava una garanzia bancaria emessa da (cd. Advance Payment Guarantee No. Controparte_2
S129452160120) con validità fino al 30.4.2022;
- che il contratto veniva regolarmente eseguito da fino all'invasione CP_1 dell'Ucraina da parte della Russia, dal momento che dallo scoppio del conflitto le sanzioni varate dagli Stati Uniti e dall'Unione europea impedivano a l'approvvigionamento dei materiali necessari per CP_1
l'esecuzione del contratto (in particolare la ricorrente metteva in luce l'impossibilità di reperire specifici manufatti realizzati dalla società statunitense ON, cui era impedito effettuare prestazioni che andassero a vantaggio di società russe);
- che il rapporto contrattuale con fosse stato profondamente inciso Pt_1 anche dall'emanazione di due Regolamenti europei i quali- sull'onda dei
Regolamenti emanati dal 2014 a seguito dell'invasione della Crimea da parte della Russia- prevedevano rispettivamente tanto l'erogazione di sanzioni individuali a carico di soggetti specificamente determinati, quanto di sanzioni economiche ricomprendenti un'ampia gamma di rapporti contrattuali, aventi come discrimen la circostanza di avere ad oggetto beni e servizi destinati a soggetti russi/ legati alla Russia.
Sotto il primo profilo, il regolamento di esecuzione UE n. 336/2022 del
28/2/2022 inseriva nella lista dei soggetti destinatari di sanzioni individuali il sig. il quale risultava proprietario al 49% della US Persona_1
Holding Company LLC, controllante di NV, a sua volta controllante al 100% di Pt_1
Quanto alle sanzioni economiche il Reg. (UE) n. 328/2022 prevedeva all'art. 2 comma 1 il divieto di “vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente
o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in
Russia o per un uso in Russia”;
- che, in considerazione delle sopravvenienze intervenute, attivava una Pt_1
prima escussione della garanzia bancaria, che tuttavia veniva impedita da con l'ottenimento da della proroga del termine CP_1 Controparte_2
finale al 31.07.2022;
- che, in data 22.07.2022, a seguito del rifiuto di della triplice CP_1
alternativa concessa da (completare la prestazione/sospendere il Pt_1 contratto/dichiarare l'inadempimento), la società russa procedeva all'escussione della garanzia presso . Controparte_2
Pertanto la ricorrente chiedeva l'inibizione del pagamento della garanzia da parte di sotto due profili: da un lato, metteva in luce come l'esatto Controparte_2 adempimento del contratto fosse stato impedito sia per l'impossibilità di reperire i materiali dai subfornitori (tra cui ON), sia, soprattutto, per essere Pt_1 annoverata tra i destinatari delle sanzioni individuali ed economiche emanate dall'UE; dall'altro, sosteneva che le proposte formulate da in vista della risoluzione della Pt_1
situazione di stallo venutasi a creare fossero inaccettabili, in quanto abusive e pretestuose, e giustificassero pertanto l'opposizione dell'exceptio doli generalis, idonea a paralizzare l'escussione della garanzia.
In merito al periculum in mora, evidenziava il rischio di irripetibilità delle CP_1
somme eventualmente versate in escussione della garanzia, in considerazione dell'instabilità del quadro geopolitico;
inoltre paventava il rischio di una possibile segnalazione da parte di alla Centrale rischi, ove non avesse Controparte_2 CP_1 adempiuto ad un'eventuale azione di rivalsa ad opera della in quanto originata Pt_3 da un'escussione della garanzia considerata illegittima.
Con decreto inaudita altera parte veniva concesso il provvedimento di inibitoria ed instaurato il contraddittorio.
costituendosi in giudizio, contestava l'applicabilità tanto delle sanzioni Pt_1
individuali, quanto di quelle economiche e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
In particolare, sosteneva che
- OV non esercitasse su alcun controllo, né di diritto né di fatto e Pt_1
che pertanto fosse estranea al campo applicativo delle sanzioni Pt_1
individuali;
- la richiesta di escussione della garanzia bancaria non fosse abusiva ma al contrario rispettasse i requisiti formali e sostanziali: non intendeva Pt_1 infatti “lucrare” sul factum principis (costituito dal sopravvenuto contesto sanzionatorio), limitandosi ad escutere la garanzia pattuita per recuperare – a fronte dei ritardi e inadempimenti di gli anticipi versati. Ne CP_1 conseguiva che l'exceptio doli generalis sollevata dalla ricorrente fosse priva di fondamento;
- il factum principis non comportasse l'estinzione dell'obbligazione principale posto che la fornitura oggetto del contratto ben avrebbe potuto essere eseguita ricorrendo ad altri subfornitori;
- la mera partecipazione al conflitto da parte della Federazione Russa non avrebbe comportato ipso iure la difficoltà di a restituire le somme Pt_1 eventualmente ottenute con l'escussione della garanzia, sicché era da considerarsi inesistente anche il requisito del periculum in mora.
Si costituiva in giudizio anche , la quale, in merito al pagamento della Controparte_2
garanzia si rimetteva alla decisione del Tribunale, mentre chiedeva la revoca del decreto pronunciato nella parte in cui inibiva alla banca l'azione di rivalsa verso per CP_1
qualsiasi importo corrisposto alla in relazione alla garanzia oggetto di causa. Pt_1
Il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 13.12.2024 accoglieva in toto le doglianze di riconoscendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. CP_1
In ordine al fumus, il Giudice riteneva che fosse riconducibile al controllo del sig. Pt_1
soggetto destinatario delle sanzioni individuali europee in quanto iscritto dal ER
28.02.2022 nell'Allegato I del regolamento 269/2014, ed individuato come detentore della “partecipazione maggiore nella sua holding US, un conglomerato mondiale di società metallurgiche e minerarie, di telecomunicazioni e tecnologiche che comprende
NV, Udokan Cop per, Akkerman Cement, MegaFon e altre attività. ER direttamente o tramite l'US, possiede e controlla attività in settori chiave dell'economia russa. La sua principale holding è il gigante dell'acciaio NV che, insieme ad altre società, opera nel settore minerario, fornendo una notevole fonte di reddito al governo russo”.
In particolare, l'ordinanza evidenziava che
- l'iscrizione alla lista dei soggetti sanzionati comportasse, ai sensi del comma
2 del Regolamento (UE) n. 269/2014, emendato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2455/2024 del 12/09/2024, l'espresso divieto di essere destinatari diretti o indiretti di fondi o risorse economiche anche in relazione all'esercizio di un diritto di garanzia (art 11. Del citato regolamento);
- il regolamento prevedesse un generale divieto di escussione delle garanzie anche da parte dei soggetti “che agiscano per tramite o per conto degli individui sanzionati dall'allegato I”;
- l'onere di dimostrare l'esenzione alle sanzioni individuali europee incombesse sui soggetti che pretendessero di esercitare i diritti loro inibiti dal regolamento;
- che la partecipazione di del 49% della holding di controllo di ER
LL (che a sua volta tramite controlla al Controparte_3
100% fosse tale da garantirgli l'effettiva gestione di e quindi Pt_1 Pt_1 giustificasse l'estensione dei divieti sanciti dei regolamenti europei, che inibiscono l'escussione delle garanzie non solo da parte delle persone fisiche o giuridiche elencate nell'Allegato I, ma anche a quelle da esse controllate o ad esse “associate”.
Sotto tal profilo, l'ordinanza accoglieva, in linea con gli orientamenti europei, una nozione di controllo e di influenza dominante alla luce di criteri di effettività, basandosi sulla possibilità di un soggetto di determinare di fatto gli indirizzi, lo scopo, le strategie commerciali della società, escludendo che ci si potesse limitare alla verifica del mero dato numerico formale della quota di partecipazione (peraltro del 49%).
In ogni caso il Giudice escludeva che avesse dimostrato di essere Pt_1 esente dall'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 11 del Reg. eu
269/2014, pur in presenza di uno specifico onere probatorio a suo carico, essendosi la stessa limitata a ribadire l'assenza di poteri di controllo in capo al sig. e quindi l'estraneità di ai divieti europei;
ER Pt_1
- alla luce di quanto considerato, la richiesta di escussione di fosse da Pt_1 considerare abusiva e giustificasse pertanto l'opposizione dell'exceptio doli generalis.
Quanto al periculum in mora il Giudice riteneva ragionevoli le prospettazioni evidenziate da e riteneva pertanto sussistente il rischio che l'escussione della CP_1
garanzia comportasse un pregiudizio grave ed irreparabile.
Per quanto attiene la posizione di , l'ordinanza confermava il decreto Controparte_2
inaudita altera parte e rigettava pertanto la domanda di revoca parziale formulata dalla confermando che l'eventuale pagamento da parte di della garanzia ne Pt_3 CP_2
avrebbe inibito la rivalsa nei confronti di in quanto da ritenersi illegittimo. Pt_1
Le spese di giudizio tra e venivano poste a carico di sulla base del Pt_1 CP_1 Pt_1
principio di soccombenza;
venivano invece compensate le spese di giudizio relative ai rapporti tra e . CP_1 Controparte_2
Con reclamo ritualmente depositato chiedeva la riforma del provvedimento, Pt_1
rappresentando
- l'assenza del fumus boni iuris: il sig. non eserciterebbe alcun ER
controllo o influenza dominante su mancando così il presupposto per Pt_1
l'applicazione del regolamento comunitario che vieta l'escussione di garanzie da parte dei soggetti interessati da sanzioni individuali o comunque ad essi collegati. Sostiene infatti il reclamante che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato in relazione ai concreti poteri esercitati dal sig.
essendosi limitato ad affermare come lo stesso ricopra un “ruolo ER di spicco” nella piramide organizzativa delle società a lui riferibili.
Quanto all'applicabilità delle sanzioni economiche, ribadiva la Pt_1
possibilità di usufruire delle deroghe introdotte dalla stessa Ue per i contratti stipulati prima del 26.2.2022, così da consentire alle parti di proseguire nell'esecuzione del contratto oggetto di causa. Allo stesso modo metteva in luce che l'impossibilità di adempiere alle forniture da parte della società statunitense ON non comportasse di per sé un'impossibilità oggettiva di dar esecuzione al contratto di fornitura, posto che-trattandosi di beni IB avrebbe potuto rivolgersi a sistemi di approvvigionamento alternativi.
Infine, evidenziava che l'esistenza di una conflittualità pregressa tra le Pt_1
due parti del rapporto fosse tale da escludere il carattere fraudolento dell'escussione della garanzia a prima richiesta;
pertanto non era ravvisabile alcun vizio formale o sostanziale nell'attivazione della garanzia e non trovava giustificazione l'opposizione dell'exceptio doli generalis, anche in considerazione del fatto che agiva per ottenere la restituzione Pt_1 dell'anticipo del prezzo versato.
- L'assenza del periculum in mora: il contesto geopolitico instabile non inciderebbe sulle possibilità di recupero del credito ed altrettanto inverosimile sarebbe il rischio di una possibile segnalazione di da CP_1
parte di alla Centrale Rischi. Controparte_2
Si costituiva che contestava in toto le censure avversarie e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con contestuale conferma dell'ordinanza reclamata.
Si costituiva in giudizio anche , chiedendo che in caso di accoglimento Controparte_2
del reclamo- con conseguente escussione della garanzia bancaria da parte di Pt_1 fosse revocata la parte dell'ordinanza che inibiva la successiva azione di rivalsa nei confronti di CP_1
Il reclamo di è infondato e l'ordinanza deve essere pertanto confermata. Pt_1
1. In merito al fumus boni iuris
Non colgono nel segno le doglianze di avverso la parte dell'ordinanza con cui è Pt_1 stata inibita l'escussione della garanzia bancaria in considerazione dell'estensione ad dei divieti connessi alle sanzioni individuali che a partire da febbraio 2022 hanno Pt_1
colpito il sig. ER
Partendo dal presupposto che sia pacifico (in quanto documentale e comunque non contestato da che: Pt_1
- il sig. in quanto “oligarca pro che ha legami ER Per_2 particolarmente stretti con il presidente russo ” sia stato Persona_3 inserito nell'allegato 1 del Regolamento 269 del 2014, che prevede sanzioni individuali finalizzate ad evitare che soggetti fiancheggiatori - anche indiretti- degli atti di aggressione all'Ucraina da parte della Federazione
Russia possano essere destinatari di fondi e risorse economiche;
- l'escussione di una garanzia bancaria a prima richiesta rientri espressamente tra le attività precluse ai soggetti sanzionati dal Regolamento, in quanto tra i fondi di cui è vietata l'erogazione vengono ricomprese le attività e benefici finanziari quali garanzie, fideiussioni, lettere di credito;
mentre sono qualificabili come risorse economiche “le attività di qualsiasi tipo, tangibili
o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi” (art. 1 del Regolamento);
- il regolamento sopra citato estende i divieti connessi alle sanzioni a tutti i soggetti che, anche se non espressamente menzionati nell'Allegato I, siano ad essi direttamente o indirettamente controllati, collegati o associati, prevedendo che sia vietato “mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio”(art. 2 p. 2 del Regolamento), nonché “concedere alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, (..) come un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia (..) o il pagamento di una garanzia se la richiesta è presentata da – persone fisiche o giuridiche, entità
o organismi designati elencati nell'allegato I – qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a);
- il sig. detiene il 49% del capitale di US Holding, società che ER
controlla JSC Holding Company NV, che a sua volta detiene l'intero capitale di , che possiede il 99,9% di Parte_4 Pt_1 il Collegio condivide il rilievo del Giudice dell'ordinanza reclamata che ha ritenuto che il sig. eserciti di fatto un controllo e un'influenza dominante sulle scelte ER
operative e strategiche di La circostanza che il 49 % del capitale sociale di Pt_1
NV (società cui alla fine è riconducibile il controllo di sia detenuta dal Pt_1
sig. in assenza di un altro soggetto persona fisica o giuridica cui sia ER
riconducibile una maggioranza azionaria maggiore, rende già di per sé verosimile che la gestione di dipenda dal sig. Pt_1 ER Egli è infatti detentore di una maggioranza relativa, che in considerazione della frammentarietà delle altre quote di partecipazione (il restante capitale appartiene per il
15% ciascuno ai soci sig.ri e , al 3% al sig. , Parte_5 Parte_6 Parte_7
e in quote ultra-minoritarie ad altre società con sede a Cipro, alle Isole Vergini
Britanniche etc) lo rende comunque il soggetto titolare dei maggiori poteri amministrativi e gestori.
Le censure di svolte in merito al ruolo di sono del tutto generiche, Pt_1 ER
limitandosi la reclamante a ripetere che una partecipazione sociale al 49%, in quanto non maggioritaria in assoluto, varrebbe di per sé ad escludere un ruolo di controllo su senza invece considerare che la quota del 49% (già di per sé, comunque, Pt_1
elevatissima) non debba essere valutata alla stregua di mero dato numerico formale, ma rapportata innanzitutto alle restanti partecipazioni.
Tale aspetto viene d'altronde espressamente esplicitato nelle EU Best Practices for the
Effective Implementation of restrictive measures elaborate in senso al Consiglio europeo, che precisano che “a designated person is the largest shareholder of a company compared to other shareholders”.
Occorre poi in ogni caso rilevare che le partecipazioni minoritarie appartengono a soggetti legati ad o ad individui a loro volta sanzionati, essendo i sigg. ER
e rispettivamente padre e figlia del sig. - Parte_5 Parte_6 Parte_8
membro della Duma di Stato in affari dal 1995 con e inserito dal 2022 nella ER lista dei destinatari delle sanzioni individuali di cui all'Allegato I del Regolamento, ed essendo prima dipendente di e poi AD di US Holding fino al Parte_7 ER
2022.
Sul punto, le considerazioni di in merito al ruolo di meri prestanome di CP_1 Pt_5
e , e al conseguente potere di fatto esercitato da , ricostruite Parte_6 Parte_8
dalla medesima perlopiù sulla base di articoli di stampa internazionale, nella presente fase cautelare sono idonee ad alimentare ulteriormente il fumus circa la riconducibilità della gestione di a soggetti sanzionati. D'altronde, tale ricostruzione viene solo Pt_1 debolmente contestata da che ribadisce apoditticamente l'estraneità del sig. Pt_1
alla società, in quanto membro della Duma di Stato a cui è fatto divieto Pt_8
esercitare attività imprenditoriale, senza considerare che proprio tale divieto potrebbe averlo indotto a far ricorso a soggetti prestanome. Anche l'utilizzo di soggetti prestanome è poi valutato dal Consiglio europeo come indice dell'esistenza di una ownership, integrando pertanto un ulteriore criterio che consente di inquadrare la posizione di ER
Privi di significativo rilievo probatorio in ordine all'asserita estraneità di ER
rispetto ad sono poi sia le relazioni rilasciate ad da studi quali KPMG e Pt_1 Pt_1
PWC, quanto da ultimo il parere dello studio austriaco RK partners: anche tali documenti (aldilà del fatto che si tratti di perizie di parte) si limitano meramente ad affermare che non si possa ritenere che eserciti poteri effettivi, senza tuttavia ER
individuare un soggetto alternativo, persona fisica o giuridica, cui attribuire una posizione di controllo. Tutto l'impianto difensivo di è infatti volto a negare, quasi Pt_1
in via di principio, i poteri di senza invece esplicitare a chi spetti quindi il ER
dominio di tale società: in un sistema societario assimilabile alle scatole cinesi (in cui
US Holding, controlla JSC Holding Company NV, che a sua volta detiene l'intero capitale di , che possiede il 99,9% di è Parte_4 Pt_1 ER alla fine l'unica persona fisica a detenere un pacchetto di quote rilevante.
Svolte tali considerazioni e considerata quindi sul punto immune da censure l'ordinanza reclamata, tuttavia occorre rilevare che in ogni caso, come visto supra, la sottoposizione al controllo operativo e gestorio di un soggetto sanzionato, non è richiesta dal
Regolamento 269/2014 (art 2) quale requisito unico e imprescindibile per l'estensione delle sanzioni a soggetti formalmente non ricompresi nell'Allegato I, essendo a tal fine sufficiente essere “associati” agli individui colpiti dalle sanzioni individuali.
Che sia una società quantomeno “associata” ad è circostanza evidente e Pt_1 ER
infatti non contestata dalla reclamata. Secondo la definizione elaborata in ambito europeo, infatti, si ha impresa associata quando un'impresa a monte detiene da sola, o ad una o piu imprese collegate, almeno il 25% del capitale e dei diritti di voto in un'altra impresa (cfr Reg. europeo n. 651/2014) ed detiene addirittura il 49% di US ER
holding.
Pertanto, il Collegio ritiene sussistenti i requisiti per l'estensione al reclamante dei divieti connessi alle sanzioni individuali di cui al regolamento 269/2014, considerato che non essendo riuscita a dimostrare di essere esente dal regime sanzionatorio- Pt_1 non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 11 del Regolamento.
L'applicabilità ad del Regolamento 269/2014 comporta che alla stessa sia fatto Pt_1
divieto di escutere la garanzia bancaria presso e rende pertanto Controparte_2
assorbiti gli ulteriori motivi di censura formulati dalla reclamante. La portata del divieto sancito dal regolamento in questione, che vieta esplicitamente ai soggetti sanzionati di reperire fondi e risorse economiche anche in relazione all'escussione di garanzie non è in contestazione, sicché una volta dimostrato che Pt_1
rientra tra i destinatari delle sanzioni individuali, diventano irrilevanti ai fini della decisione del reclamo le questioni specifiche sollevate da in merito ai rispettivi Pt_1
adempimenti e inadempimenti relativi al contratto di fornitura intercorso tra le parti, che potranno essere eventualmente oggetto di un'eventuale giudizio di merito. La sussistenza del factum principis è infatti di per sé ostativa all'escussione garanzia bancaria rilasciata da e consente quindi di prescindere dall'esame delle vicende CP_2
relative al rapporto contrattuale sottostante.
Sulla base del principio della ragione più liquida, risulta allo stesso modo superfluo esaminare il tema relativo alla riconducibilità del contratto in questione alle sanzioni economiche di cui al regolamento 833 del 2014 -che inibiscono la fornitura e l'esportazione di determinati beni (indicati nell'allegato X del regolamento) verso soggetti russi, nonché l'escussione di garanzie (art. 11)- posto che si tratta di questione che comporterebbe tra l'altro la necessità di un'indagine anche in merito all'esistenza di deroghe temporali ai suddetti divieti, che oltre ad aggravare il giudizio cautelare introducendo valutazioni più consone ad essere affrontate in fase di merito, sarebbero comunque superate dall'applicabilità del regolamento 269.
- Sul periculum in mora
Anche sotto tale profilo l'ordinanza reclamata non è incorsa in alcun vizio motivazionale.
Fermo restando che la giurisprudenza ritiene che tra i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora sussista un rapporto di interdipendenza, di modo che tanto più appaia pregnante la verosimiglianza della fondatezza del diritto di cui è chiesta in via cautelare la tutela quanto più può essere sufficiente un periculum “più basso”, nel caso di specie il rischio che l'escussione della garanzia cagioni a un pregiudizio irreparabile è CP_1
comunque rilevante.
Infatti -seppur tenti di “minimizzare la questione”- la circostanza che il rapporto Pt_1
contrattuale si iscriva in un contesto politico in costante evoluzione, che vede sullo sfondo un conflitto bellico che continua ad alimentarsi, rende evidente la difficoltà in cui incorrerebbe a recuperare quanto escusso da considerato anche che la CP_1 Pt_1 successiva causa di merito dovrebbe essere instaurata avanti al Tribunale di OL
(ai sensi della clausola arbitrale inserita nel contratto).
Non vi è chi non vede poi che il recupero di tali somme sarebbe reso ancor piu arduo alla luce della scarsa trasparenza che pare dominare la compagine societaria dell'eventuale debitrice.
Non è poi da escludersi il rischio, paventato da che ove venisse CP_1 Pt_1
condannata in sede di merito a restituire la garanzia eventualmente escussa, possa disconoscere la decisione resa in via arbitrale in forza di quanto previsto dall'art. 248.2 della Legge Lugovoy. Tale legge infatti consente per le cause di cui al punto 1 (tra cui rientrano quelle relative all'applicazione di misure restrittive applicate da Stati stranieri) la possibilità di continuare o radicare il procedimento davanti ad una Corte russa anche in deroga ad un eventuale clausola compromissoria attributiva della competenza in seno ad un Tribunale arbitrale estero. Sul punto non colgono nel segno i rilievi effettuati da posto che le limitazioni a tale possibilità di deroga ricorrono solo quando i Pt_1
soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al punto 1 abbiano accettato la competenza arbitrale, che potrebbe pertanto unilateralmente non essere approvata.
- Sulla posizione di Controparte_2
Il reclamo incidentale proposto dalla garante deve ritenersi assorbito in quanto Pt_3
subordinato ad un eventuale accoglimento del reclamo di con conseguente Pt_1 revoca dell'inibitoria di escussione della garanzia disposta in sede cautelare.
Pertanto, dal momento che l'ordinanza è stata integralmente confermata, la Banca non ha interesse ad ottenere una pronuncia che le riconosca la possibilità di esercitare un'azione di rivalsa nei confronti di La richiesta di è illegittima, ad CP_1 Pt_1
è fatto quindi divieto adempiervi, ne consegue che la possibilità di Controparte_2 esercitare un'azione di rivalsa nei confronti di le è a monte preclusa. CP_1
- Le spese processuali
Il rigetto integrale del reclamo promosso da comporta in applicazione del Pt_1
principio della soccombenza la condanna di al pagamento a favore di Pt_1 CP_1
delle spese processuali che si liquidano in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti per i procedimenti cautelari di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 (in considerazione del valore della garanzia di cui si inibisce l'escussione), ridotta ai minimi la fase istruttoria.
Le spese tra e sono compensate. CP_1 Controparte_2
PQM
Visto l'art 669 terdecies c.p.c., rigetta il reclamo proposto da Parte_9
condanna alla rifusione delle spese Pt_1 Parte_9 processuali sostenute dalla reclamata che liquida in € 9.772,00 per CP_1
compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato, marca e spese di notifica, 15% rimborso spese forfettario, C.P.A. ed I.V.A. ai sensi di legge. compensa le spese di lite tra e CP_1 Controparte_2
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del TU D.P.R. 30 maggio 2002 n.115;
Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Prima il 16 maggio 2025.
Minuta redatta dalla MOT Dott.ssa Emilia Avenati Bassi
Presidente
Dott.Luciana Dughetti