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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.237 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), Parte_1 CodiceFiscale_1
e (cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 il 10.11.1957), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Costantino, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via Dei Bianchi 3, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 31.01.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 22.08.1976;
-considerato che con decreto del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 22.08.1976; b) dal matrimonio sono nati quattro figli: Per_1
(06.03.1978), (07.12.1980), (14.09.1984) e (01.09.1988), tutti Per_2 Per_3 Per_4
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. che lo ha
“vistato” in data 14.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 31.01.2025 da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
-dichiara la separazione personale tra e il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 654, parte II, serie A, u. 1, anno 1976, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati liberi ognuno di scegliere il proprio domicilio o residenza e mutuandosi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Reggio Calabria, Via Ravagnese Superiore, Tv. , n. 20/B, Pt_3
rimarrà in uso esclusivo alla SI.ra , avendo il SI. provveduto a Pt_2 Parte_1
trasferirsi presso altra abitazione;
3. il SI. si impegna ed obbliga a corrispondere alla SI.ra Parte_1 Parte_2
entro il cinque di ogni mese, a far data dalla firma del presente ricorso di
[...] separazione consensuale, a titolo di mantenimento, la somma di € 200,00 (duecento/00);
4. che, le utenze relative all'immobile che resterà in uso alla SI.ra resteranno a Pt_2 carico del SI. ; Pt_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.237 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), Parte_1 CodiceFiscale_1
e (cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 il 10.11.1957), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Costantino, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via Dei Bianchi 3, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 31.01.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 22.08.1976;
-considerato che con decreto del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 22.08.1976; b) dal matrimonio sono nati quattro figli: Per_1
(06.03.1978), (07.12.1980), (14.09.1984) e (01.09.1988), tutti Per_2 Per_3 Per_4
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. che lo ha
“vistato” in data 14.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 31.01.2025 da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
-dichiara la separazione personale tra e il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 654, parte II, serie A, u. 1, anno 1976, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati liberi ognuno di scegliere il proprio domicilio o residenza e mutuandosi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Reggio Calabria, Via Ravagnese Superiore, Tv. , n. 20/B, Pt_3
rimarrà in uso esclusivo alla SI.ra , avendo il SI. provveduto a Pt_2 Parte_1
trasferirsi presso altra abitazione;
3. il SI. si impegna ed obbliga a corrispondere alla SI.ra Parte_1 Parte_2
entro il cinque di ogni mese, a far data dalla firma del presente ricorso di
[...] separazione consensuale, a titolo di mantenimento, la somma di € 200,00 (duecento/00);
4. che, le utenze relative all'immobile che resterà in uso alla SI.ra resteranno a Pt_2 carico del SI. ; Pt_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna