Articolo 985 del Codice civile
Articolo 984Articolo 986
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19 aprile 1942
Art. 985.

(Miglioramenti).

L'usufruttuario ha diritto a un'indennita' per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa.

L'indennita' si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento dell'indennita' prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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