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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 21/06/2024 al n. 1558 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Di Scala Maria Grazia
e da
(C.F.: ) nato a Parte_2 C.F._2
Dominica-Repubblica Dominicana il 12/12/1968 , rappresentato e difeso dall'Avv.
Di Scala Maria Grazia
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/06/2024 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Brusciano il 12.12.2015 dalla cui unione non nascevano figli.
Con sentenza del 15.10.2024 il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la sola declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarandosi entrambe disoccupate e prive di reddito.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè sentenza di separazione del
15.10.2025, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, dichiarandosi entrambi privi di reddito e disoccupati. Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Parte_2
Dominica il 12/12/1968 , a Brusciano il giorno 12.12.2015, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 9, parte I, Anno 2015);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 21/06/2024 al n. 1558 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Di Scala Maria Grazia
e da
(C.F.: ) nato a Parte_2 C.F._2
Dominica-Repubblica Dominicana il 12/12/1968 , rappresentato e difeso dall'Avv.
Di Scala Maria Grazia
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/06/2024 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Brusciano il 12.12.2015 dalla cui unione non nascevano figli.
Con sentenza del 15.10.2024 il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la sola declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarandosi entrambe disoccupate e prive di reddito.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè sentenza di separazione del
15.10.2025, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, dichiarandosi entrambi privi di reddito e disoccupati. Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Parte_2
Dominica il 12/12/1968 , a Brusciano il giorno 12.12.2015, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 9, parte I, Anno 2015);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca