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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 772/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DE IM DA, EL
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4397/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Sede 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. PA - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune Di Ottaviano - 84003010638
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1078/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC18-IMU-2146 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC18-TASI-4371 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 332/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1 ;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di SO PA
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamenti IMU e TASI
2018
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/
o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che SO PA resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Risulta incontroverso tra le parti l'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento relativo al tributo IMU, ossia l'atto AC IMU-2146 del 25/09/2023, notificato il 6/2/2024; su tale atto deve essere ritenuta cessata la materia del contendere. Non parimenti in ordine all'altro avviso impugnato, relativo al tributo TASI, ovvero l'atto n. AC 18_TASI -
4371 del 25.9.23, notificato anch'esso il 6/2/2024; in merito a tale atto SO afferma essere avvenuto annulamento in autotutela (senza fornire riscontro documentale), mentre parte appellante nega essere intervenuto annullamento.
Valutando quindi nel merito la questione relativa a tale ultimo atto impositivo, dalle allegazioni documentali di parte appellante è emerso che gli oneri relativi a tale tributo erano stati assolti, mediante i pagamenti effettuati dapprima in data 22/05/2018 e, successivamente, il 26/10/2022, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso, sanando in tal modo la propria posizione.
L'effetto estintivo si è verificato ancorchè per mero errore materiale, nel modello F24 in ravvedimento operoso pagato il 26/10/2022, era stato indicato quale codice del comune beneficiario del pagamento, G190, riferito al Comune di Ottaviano, in luogo del codice G283 del Comune di Palma Campania, ove effettivamente si situavano gli immobili della Ricorrente_1.
Avvedutasi dell'errore materiale in cui era incorsa, parte appellante con istanza prot. 36916/2022 chiedeva al Comune di Ottaviano, ove la medesima non ha immobili, né di proprietà, né ad altro titolo, il riversamento dei tributi - erroneamente effettuati a quest'ultimo Ente - in favore del Comune di Palma Campania. Richiesta rimasta, priva di riscontro alcuno. Sul punto, l'art. 1 comma 722 L. 147/2013, difatti dispone che "...nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite..."
Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto con annullamento dell'avviso di accertamento TASI 2018.
Sussistono adeguate ragioni di giustizia idonee a compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, anche considerando che l'origine del contenzioso è comunque correlabile ad un comportamento negligente della contribuente, e nel suo errore nell' indicazione dell'ente beneficiario del pagamento dei tributi, senza il quale non sarebbe stato emesso l'atto impositivo
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara cessata la materia del contendere riguardo all'avviso IMU ed annulla l'avviso TASI. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DE IM DA, EL
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4397/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Sede 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. PA - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune Di Ottaviano - 84003010638
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1078/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC18-IMU-2146 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC18-TASI-4371 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 332/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1 ;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di SO PA
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamenti IMU e TASI
2018
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/
o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che SO PA resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Risulta incontroverso tra le parti l'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento relativo al tributo IMU, ossia l'atto AC IMU-2146 del 25/09/2023, notificato il 6/2/2024; su tale atto deve essere ritenuta cessata la materia del contendere. Non parimenti in ordine all'altro avviso impugnato, relativo al tributo TASI, ovvero l'atto n. AC 18_TASI -
4371 del 25.9.23, notificato anch'esso il 6/2/2024; in merito a tale atto SO afferma essere avvenuto annulamento in autotutela (senza fornire riscontro documentale), mentre parte appellante nega essere intervenuto annullamento.
Valutando quindi nel merito la questione relativa a tale ultimo atto impositivo, dalle allegazioni documentali di parte appellante è emerso che gli oneri relativi a tale tributo erano stati assolti, mediante i pagamenti effettuati dapprima in data 22/05/2018 e, successivamente, il 26/10/2022, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso, sanando in tal modo la propria posizione.
L'effetto estintivo si è verificato ancorchè per mero errore materiale, nel modello F24 in ravvedimento operoso pagato il 26/10/2022, era stato indicato quale codice del comune beneficiario del pagamento, G190, riferito al Comune di Ottaviano, in luogo del codice G283 del Comune di Palma Campania, ove effettivamente si situavano gli immobili della Ricorrente_1.
Avvedutasi dell'errore materiale in cui era incorsa, parte appellante con istanza prot. 36916/2022 chiedeva al Comune di Ottaviano, ove la medesima non ha immobili, né di proprietà, né ad altro titolo, il riversamento dei tributi - erroneamente effettuati a quest'ultimo Ente - in favore del Comune di Palma Campania. Richiesta rimasta, priva di riscontro alcuno. Sul punto, l'art. 1 comma 722 L. 147/2013, difatti dispone che "...nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite..."
Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto con annullamento dell'avviso di accertamento TASI 2018.
Sussistono adeguate ragioni di giustizia idonee a compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, anche considerando che l'origine del contenzioso è comunque correlabile ad un comportamento negligente della contribuente, e nel suo errore nell' indicazione dell'ente beneficiario del pagamento dei tributi, senza il quale non sarebbe stato emesso l'atto impositivo
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara cessata la materia del contendere riguardo all'avviso IMU ed annulla l'avviso TASI. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.