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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°4436 /2021 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 21.12.2023 tra:
c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore;
rapp. e dif. dall'avv. GIOIA TOMMASO;
attrice contro
on unico azionista la (c.f. ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
persona del legale rapp.te pro tempore;
rapp. e dif. dall'avv. CHIUMARULO MARIA GRAZIA;
convenuta
Oggetto: risarcimento del danno da ritardo in adempimento contrattuale.
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 21.12.2023;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione notificato in data 7.12.2021, Parte_1
ha adito questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
- dichiarare e riconoscere il ritardo da parte di di 289 giorni Controparte_1 nell'esecuzione del contratto di allaccio idrico n. OC 0000007092024 e di 152 giorni nell'esecuzione del contratto di allaccio idrico n. OC 0000007930482; - per l'effetto condannare la convenuta compagnia all'indennizzo di €.8.670,00 per il contratto n.
OC 0000007092024 e di €.4.560,00 per il contratto n. OC 0000007930482, per un totale complessivo di €.13.230,00;
- condannare la convenuta alle spese di lite.
In particolare, deduceva la società attrice di avere, in data 10.01.2020, presentato ad
[...]
(“QP”) la richiesta di nuovo allaccio idrico con fogna consortile, e di avere Controparte_1
sottoscritto, in data 28.01.2020, il contratto di somministrazione n. OC 0000007092024 versando la somma di €.1.090,22 a titolo di contributo per l'attivazione del servizio.
Tuttavia, evidenziava l'attrice che QP iniziava i lavori di scavo solo verso la fine del 2020, e comunicava in data 2.12.2020 l'impossibilità di effettuare l'allaccio per assenza di tronco idrico.
Pertanto, “pur di risolvere l'annosa questione, la società attrice, in data 2 febbraio 2021 sottoscriveva nuovamente contratto di allaccio idrico con (questa volta da Controparte_1
Via San Rocco), effettuando nuovamente il versamento relativo agli oneri dovuti per le operazioni di allaccio”.
Nel precisare che la conclusione dell'installazione avveniva dopo vari solleciti e soltanto in data
24.07.2021, a fondamento dell'odierna pretesa risarcitoria la società attrice richiamava l'Allegato A della delibera dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n.655 del
23.12.2015 (“RQSII”), evidenziando in particolare che “il tempo massimo per la conclusione dei lavori viene individuato dalla tabella convenuta nell'art. 67 RQSSI, in giorni 20 lavorativi (allacci idrici fognari con sopralluogo)” e che “superato il termine indicato dall'art. 67, secondo il successivo articolo 73, per ogni giorno di ritardo sarà dovuto un indennizzo pari a 30 euro al giorno”.
Pertanto, concludeva l'attrice, sulla base del dedotto ritardo di 289 e di 152 giorni rispettivamente per la prima e la seconda istanza di nuovo allaccio, in applicazione della delibera ARERA n.655/2015 avrebbe diritto al pagamento da parte di QP di un indennizzo pari ad €.8.670,00 per il contratto n.
OC 0000007092024 ed €.4.560,00 per il contratto n. OC 0000007930482.
Ritualmente costituitasi, QP ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, QP ha, quanto alla prima istanza, eccepito l'oggettiva impossibilità all'esecuzione della propria prestazione in quanto “la strada nella quale insiste l'immobile non è canalizzata da tronco idrico”, e precisando che in ogni caso “l'indennizzo richiesto da parte attorea spetterebbe nei casi in cui l'opera/servizio sia stata comunque portata a compimento ma oltre i termini prestabiliti”.
Relativamente alla seconda istanza di nuovo allaccio da Via San Rocco n.17, invece, QP ha dedotto che l'allaccio della nuova fornitura “è stato portato a compimento in soli n. 4 giorni, al netto dei tempi necessari all'ottenimento da parte dell'utente di documentazione integrativa e al rilascio delle dovute autorizzazioni da parte degli organi comunali competenti”.
Inoltre, QP ha evidenziato che la Carta del Servizio Idrico Integrato di QP S.p.A. al paragrafo
3.2.1 “Avvio del rapporto contrattuale” prevede che la durata delle attività che caratterizzano l'avvio del rapporto contrattuale con l'utente sono considerate al netto:
- del tempo necessario per il rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi, per la predisposizione di opere edili;
- del rilascio di autorizzazione per la manomissione della sede stradale ovvero per la risoluzione delle interferenze con ulteriori sotto-servizi;
- del superamento di impedimenti (o eventi), non direttamente dipendenti da QP, dovuti a condizioni climatiche, o di qualsivoglia altra natura, tali da non consentire lo svolgimento dei lavori, ed altresì rinviato al punto sub c) paragrafo 3.2.1. secondo il quale “Contestualmente alla formale accettazione del preventivo, l'utente deve acquisire a propria cura e spese, le eventuali autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori. La somministrazione del servizio è pertanto subordinata all'ottenimento, anche attraverso il Gestore, di tali autorizzazioni”.
Nel ritenere di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi, QP ha rilevato di “essersi fatta carico anche di attività non di sua competenza che, in realtà, spetterebbero al soggetto richiedente che è tenuto a fornire all'ente Gestore tutte le autorizzazioni propedeutiche all'esecuzione dei lavori
[…] richiedendo sin da subito al in data 25/02/21, all'esito di Controparte_3
produzione integrativa di documenti mancanti da parte dell'attore in data 19/02/21, il rilascio di autorizzazione alla manomissione di suolo stradale per la realizzazione dell'allaccio”.
Pertanto, precisando che l'amministrazione comunale consentiva l'avvio dei lavori solo in data
22.07.2021, e ritenendo che da tale ultima data andrebbero computati i 30 giorni lavorativi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato di QP, quest'ultima ha dedotto che “ottenute tutte le autorizzazioni da parte del in ordine alla esecuzione dell'opera, alla Controparte_3
manomissione del manto stradale e alla limitazione del traffico veicolare nella zona interessata dai lavori di scavo QP, nei 4 gg. immediatamente successivi ha completato tutto l'iter di realizzazione dell'allaccio provvedendo all'avvio in esercizio dell'impianto in data 24/07/21”, ed ha conclusivamente riconosciuto a parte attrice un indennizzo nella misura di €.90,00.
Infatti, secondo la società convenuta, “il lasso di tempo intercorso sino al rilascio definitivo delle relative autorizzazioni da parte del Comune di non è imputabile in alcun modo ad Controparte_3
QP”.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione in atti.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. In particolare, per quanto riguarda la prima richiesta di nuovo allaccio n. OC 0000007092024 sottoscritta in data 10.01.2020, risulta per tabulas che QP abbia solo in data 28.01.2020 svolto il sopralluogo tecnico per la verifica di fattibilità del nuovo impianto.
Inoltre, dall'autorizzazione n.34/2020 rilasciata dal Comune di in data 21.07.2020 Controparte_3
(v. allegato 2 nel fascicolo di parte convenuta) risulta che QP ha, solo in data 18.06.2020, inviato all'ente locale la relativa richiesta di manomissione di suolo pubblico.
Diversamente da quanto dedotto dalla difesa di QP, questo Giudicante ritiene che tale ritardo debba essere imputabile alla negligenza della società convenuta la quale avrebbe dovuto e ben potuto adoperarsi in tempi più rapidi per ottenere le autorizzazioni al fine di svolgere il sopralluogo e pronunciarsi sulla fattibilità dell'allaccio sul tratto stradale della Via Orto La Marina.
Pertanto, sebbene per questa prima istanza sussista un caso di impossibilità oggettiva alla realizzazione dell'impianto idrico fognario, QP va ritenuta responsabile per il ritardo con il quale,
a fronte dell'istanza sottoscritta il 10.01.2020, si è adoperata per rilevare, solo in data 03.08.2020,
l'assenza del tronco idrico nel tratto di strada interessato quale circostanza impeditiva alla realizzazione dell'impianto di allaccio formalmente comunicata alla odierna società attrice a distanza di quasi un anno, mediante email PEC del 2.12.2020 prot.76664 (allegato 5 nel fascicolo di parte convenuta).
Ai fini del calcolo dell'indennizzo ai sensi dell'art. 72 Allegato A della delibera ARERA n.655 del
23.12.2015 considerando il ritardo di complessivi 327 giorni lavorativi a partire dal 10.01.2020 (in cui è stata sottoscritta l'istanza da parte della società attrice) sino al 2.12.2020 in cui QP comunica di non potere darsi corso alla realizzazione dell'impianto, vanno detratti sia i 20 giorni previsti dalla delibera ARERA quale termine per la conclusione dei lavori, sia i 33 giorni di attesa per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti pubblici preposti, per l'esattezza dal 18.06.2020 (giorno in cui
QP invia la richiesta all'ente comunale) al 21.07.2020 (giorno in cui il rilascia Controparte_4
l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sul manto stradale interessato).
Di conseguenza, l'indennizzo per il ritardo di 274 giorni lavorativi da riconoscere alla società attrice
è pari ad €.8.220,00.
Il comportamento negligente di QP viene in rilievo anche per la seconda istanza di nuovo allaccio n. OC 0000007930482 sottoscritta dalla società attrice in data 02.02.2021, per la quale QP ha portato a termine la realizzazione dell'impianto in data 24.07.2021.
In particolare, dalla documentazione in atti risulta che, dopo aver presentato in data 25.02.2021 istanza al , QP ha ottenuto dall'ente locale le autorizzazioni alla manomissione CP_3 CP_3
del manto stradale n.18/2021 e n.19/2021 rispettivamente il 15 e il 16.04. 2021 per, successivamente, ricevere in via definitiva l'autorizzazione allo svolgimento dei lavori con l'ordinanza della Polizia Locale n.77 del 20.07.2021.
Tuttavia, dopo le autorizzazioni ricevute il 15 ed il 16 aprile, la ditta appaltatrice incaricata da QP ha dapprima presentato l'istanza alla Polizia Locale in data 20.04.2021 e pur in mancanza di riscontro e sebbene i tempi previsti nel contratto di appalto fossero spirati, ha solo dopo diversi mesi e, per l'esattezza, il 19.07.2021, sollecitato la Polizia Locale la quale ha rilasciato l'autorizzazione il
20.07.2021.
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa della società convenuta, questo Giudicante ritiene che
QP debba farsi carico per culpa in vigilando del ritardo nel quale la società appaltatrice ha ricevuto da parte della Polizia Locale il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei lavori, ritardo del tutto anomalo – se si considera che a seguito del sollecito la PM evadeva la richiesta in 24 ore - e che con la normale diligenza si sarebbe evitato qualora il sollecito fosse stato inviato ben prima del
19.07.2021.
Pertanto, QP va ritenuta responsabile del ritardo di 90 giorni lavorativi maturato dal 20.04.2021
(giorno in cui QP ha inviato la prima richiesta alla Polizia Locale) sino al 19.07.2024 (giorno in cui
QP ha inviato il sollecito alla Polizia Locale).
Ai fini del calcolo dell'indennizzo automatico base secondo i criteri di cui all'art. 72 Allegato A della delibera ARERA n.655 del 23.12.2015, dal tempo di complessivi 172 giorni decorrente dalla data del
02.02.2021 di sottoscrizione della seconda istanza di nuovo allaccio sino al giorno di realizzazione dell'impianto in data 24.07.2021, va detratto sia il termine di 20 giorni previsto dalla delibera
ARERA, sia il termine di 1 giorno da quando è stata sollecitata la Polizia Locale a quando quest'ultima ha rilasciato l'ordinanza di autorizzazione il 20.07.2021.
L'indennizzo per il ritardo di 151 giorni relativamente alla seconda istanza di nuovo allaccio va pertanto determinato in €4.530,00.
Per tutte le considerazioni che precedono, in definitiva va Controparte_1
condannata al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€.12.750,00 a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 72 Allegato A alla delibera ARERA n.655 del
23.12.2015.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo ed in particolare, quanto ai compensi, a norma del D.M. n.55/2014, tenuto conto dei parametri medi, del valore della causa e della mancanza della fase della trattazione ed istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore nei confronti di Parte_1 n persona del legale rapp.te pro tempore, ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna l pagamento di €.12.750,00 a titolo di indennizzo Controparte_1
in favore di Parte_1
Parte_
2. condanna l pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in €.264,00 per le borsuali ed Parte_1
€.3.397,00 per compensi oltre 15% per rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gioia Tommaso dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Brindisi in data 10/03/2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.