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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6071 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12147/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12147/2022
Oggi 16 dicembre 2025 alle ore 13:15 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Cappello su delega dell'avv. Trombatore.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Cappello precisa le conclusioni come da citazione e discute oralmente la causa rilevando che dall'a.t.p. in atti è emersa prova dell'evento dannoso, del danno e relativo nesso causale nonché della responsabilità del convenuto in quanto custode ad ogni effetto di legge;
insiste pertanto nell'accoglimento della domanda con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite con richiesta di distrazione delle stesse.
Il verbale viene riletto ai procuratori presenti e chiuso alle ore 13:17.
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
Pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 12147/2022 promossa da:
rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'avv. SALVATORE TROMBATORE in VIA GALILEO GALILEO 67,
ROSOLINI
contro
( - Controparte_1 P.IVA_2
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA P.IVA_3
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA in VIA VECCHIA OGNINA 149, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda proposta dall' nei confronti dell' Parte_1 [...]
è fondata per le motivazioni di seguito esposte. Controparte_1
La società attrice ha chiesto il ristoro del pregiudizio subito dal fondo impiantato ad agrumeto condotto in comodato gratuito in forza del contratto del 16 settembre 2019 (registrato il 17 settembre
2019 al n. reg. 645 - serie 3) stipulato con e , sito in Noto, Controparte_2 Controparte_3 contrada “Renna Bassa”, ND NA (censito al locale catasto dei terreni al foglio 261, particelle
2, 35, 53, 54 e 134), per effetto dell'incendio propagatosi in data 4 settembre 2021 dal limitrofo fiume
Tellaro ed alimentato dalle sterpaglie presenti sulle sponde del medesimo corso d'acqua, non adeguatamente manutenuto dall'ente preposto.
Pagina 2 di 7 Ciò premesso, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di parte convenuta: osserva infatti il Tribunale che in forza dell'art. 3 della l. reg. siciliana 8 maggio
2018, n. 8, tutte le competenze in materia di demanio idrico di cui al co. VII dell'art. 71 della l. reg. siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (modificativa della lett. m del co. I dell'art. 8 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1962, n. 28) - prima attribuite all'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente della Regione
Siciliana - sono transitate all' (istituita presso Controparte_1 la Presidenza della Regione Siciliana).
Tale norma, in particolare attribuisce all'ente convenuto la titolarità dei poteri di programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza, nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari.
Posto quindi che, all'epoca dei fatti per cui è causa, l' del distretto Controparte_1 idrografico della era tenuta ad adempiere - indipendentemente dalla titolarità del corso d'acqua CP_1
– ai suddetti obblighi di manutenzione dell'alveo, in capo a detta amministrazione è configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'ente e la cosa dalla quale è derivato il danno.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. Un. 20943/2022). Peraltro, occorre rilevare che le modifiche della struttura della cosa divengono, con il trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Ciò perché la custodia si concretizza anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predispone quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita (Cass. 1725/2019).
L'istruttoria processuale ha confermato al di là di ogni ragionevole dubbio che l'evento incendiario del 4 settembre 2021 distrusse buona parte delle piante di arance impiantate presso il fondo condotto in comodato e coltivato ad agrumeto dalla società attrice.
All'esito del giudizio di accertamento tecnico preventivo - iscritto al n. R.G.A.C. 16253/2021 ed il cui fascicolo d'ufficio è stato acquisito agli atti del processo - è stato accertato che il fondo attoreo confina, in effetti, con il fiume Tellaro;
il perito nominato dal Tribunale ha inoltre appurato
Pagina 3 di 7 che l'incendio ha avuto origine dall'interno del fiume suddetto, in conseguenza della presenza di materiale vegetale secco presente nel canale (cfr. pagg. 7 e 9 della consulenza tecnica espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo). Il perito ha altresì accertato che l'incendio ha danneggiato complessivamente centocinquanta piante di arance, trenta delle quali – poste sul primo filare all'interno della fascia di rispetto dal corso d'acqua – sono andate completamente distrutte.
L'attore ha altresì provato la correttezza della propria condotta, avulsa da qualsivoglia grado di incidenza causale sull'evento dannoso.
All'udienza del 7 marzo 2025 il teste (dipendente della società attrice e Testimone_1 disinteressato ai fatti di causa) ha dichiarato di conoscere i luoghi sin dagli anni settanta del secolo scorso, in quanto figlio di un bracciante agricolo dipendente della famiglia che in precedenza CP_2 aveva coltivato i terreni oggi gestiti dalla società attrice;
lo stesso, riconoscendo i rilievi topografici esibitigli (cfr. doc. 8 di parte attrice), ha dichiarato di aver “[…]visto l'agrumeto, negli anni Settanta, già piantato, ad una distanza di circa dieci metri o anche di più dal fiume Tellaro […]”; il teste ha altresì dichiarato di aver constatato personalmente che le sponde del fiume Tellaro, a causa dell'erosione naturale delle stesse, si erano allargate occupando parte del terreno coltivato dalla società attrice. Il teste ha infine confermato di provvedere egli stesso, unitamente ad altri colleghi, annualmente - ed almeno due o tre volte all'anno - alla manutenzione ed aratura del terreno anche lungo il confine con il corso d'acqua (cfr. verbale d'udienza del 7 marzo 2025).
Ed ancora, il teste (agronomo e tecnico di parte della società attrice, Testimone_2 disinteressato ai fatti di causa) ha parimenti confermato il corretto posizionamento degli alberi a distanze legale dal canale fluviale, affermando che “[…] l'agrumeto negli anni Settanta si trovava alla distanza di circa dieci metri dall'argine del fiume Tellaro e che poi l'erosione ha provocato
l'allargamento della sede del fiume, restringendo tale distanza […]”; lo stesso ha altresì dichiarato che la società agricola effettua periodicamente operazioni di pulitura e trinciatura sia all'interno dei filari, sia lungo l'argine del fiume (cfr. verbale d'udienza del 7 marzo 2025).
Parte convenuta non ha invece provato la ricorrenza del caso fortuito.
Accertata la responsabilità dell'ente convenuto, si procede ora alla liquidazione del risarcimento del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
Pagina 4 di 7 La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' CP_4 per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass.
6351/2025).
Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Pagina 5 di 7 Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, parte attrice ha fondato la pretesa risarcitoria sull'importo determinato dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo il quale, con considerazioni analiticamente motivate, ha considerato:
1) i danni materiali, comprensivi dei costi necessari per la sostituzione dell'impianto di irrigazione, la sostituzione delle piante distrutte ed il recupero di quelle superstiti – il tutto, per € 969,00;
2) i danni al frutto pendente per € 4.050,00;
3) il danno emergente relativo al mancato reddito futuro derivante dalla perdita di n. 30 piante per € 2.205,83.
Il danno complessivamente derivante dall'incendio è pertanto quantificabile in € 7.224,83 - somma che dev'essere de-valutata dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (7 aprile
2022) alla data dell'evento di danno (4 settembre 2021), per poi essere rivalutata secondo i menzionati criteri da tale ultima data all'attualità, per complessivi € 7.995,48.
In conclusione, deve dichiararsi la responsabilità dell' Controparte_1
nella causazione dell'incendio occorso al fondo coltivato ad agrumeto
[...] dall'azienda agricola in data 4 settembre 2021 e, per l'effetto, condannarsi l'ente Parte_1 convenuto al risarcimento del danno sofferto dalla società attrice a seguito del sinistro, liquidato in €
7.995,48, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
2. Le spese di negoziazione assistita e di lite – anche dell'accertamento tecnico preventivo ante causam (Cass. 14268/2017) - seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Per le medesime ragioni le spese di consulenza tecnica d'ufficio resa nel citato giudizio di accertamento tecnico preventivo sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. dichiara la responsabilità dell' della nella Controparte_1 CP_1 causazione dell'incendio occorso in data 4 settembre 2021 presso il fondo coltivato dall' e, per l'effetto, condanna il suddetto ente convenuto al Parte_1
Pagina 6 di 7 risarcimento, a favore della società attrice, del danno meglio descritto in parte motiva, che si liquida in € 7.995,48, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna l' del Distretto della al rimborso, a favore Controparte_1 CP_1 CP_1 dell' delle spese di negoziazione assistita e di lite che si Parte_1 liquidano in € 382,50 per anticipazioni ed € 8.296,00 per compenso, oltre rimborso forfetario,
i.v.a., c.p.a. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 16253/2021 R.G.A.C. definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 16 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo
Pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12147/2022
Oggi 16 dicembre 2025 alle ore 13:15 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Cappello su delega dell'avv. Trombatore.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Cappello precisa le conclusioni come da citazione e discute oralmente la causa rilevando che dall'a.t.p. in atti è emersa prova dell'evento dannoso, del danno e relativo nesso causale nonché della responsabilità del convenuto in quanto custode ad ogni effetto di legge;
insiste pertanto nell'accoglimento della domanda con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite con richiesta di distrazione delle stesse.
Il verbale viene riletto ai procuratori presenti e chiuso alle ore 13:17.
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
Pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 12147/2022 promossa da:
rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'avv. SALVATORE TROMBATORE in VIA GALILEO GALILEO 67,
ROSOLINI
contro
( - Controparte_1 P.IVA_2
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA P.IVA_3
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA in VIA VECCHIA OGNINA 149, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda proposta dall' nei confronti dell' Parte_1 [...]
è fondata per le motivazioni di seguito esposte. Controparte_1
La società attrice ha chiesto il ristoro del pregiudizio subito dal fondo impiantato ad agrumeto condotto in comodato gratuito in forza del contratto del 16 settembre 2019 (registrato il 17 settembre
2019 al n. reg. 645 - serie 3) stipulato con e , sito in Noto, Controparte_2 Controparte_3 contrada “Renna Bassa”, ND NA (censito al locale catasto dei terreni al foglio 261, particelle
2, 35, 53, 54 e 134), per effetto dell'incendio propagatosi in data 4 settembre 2021 dal limitrofo fiume
Tellaro ed alimentato dalle sterpaglie presenti sulle sponde del medesimo corso d'acqua, non adeguatamente manutenuto dall'ente preposto.
Pagina 2 di 7 Ciò premesso, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di parte convenuta: osserva infatti il Tribunale che in forza dell'art. 3 della l. reg. siciliana 8 maggio
2018, n. 8, tutte le competenze in materia di demanio idrico di cui al co. VII dell'art. 71 della l. reg. siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (modificativa della lett. m del co. I dell'art. 8 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1962, n. 28) - prima attribuite all'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente della Regione
Siciliana - sono transitate all' (istituita presso Controparte_1 la Presidenza della Regione Siciliana).
Tale norma, in particolare attribuisce all'ente convenuto la titolarità dei poteri di programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza, nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari.
Posto quindi che, all'epoca dei fatti per cui è causa, l' del distretto Controparte_1 idrografico della era tenuta ad adempiere - indipendentemente dalla titolarità del corso d'acqua CP_1
– ai suddetti obblighi di manutenzione dell'alveo, in capo a detta amministrazione è configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'ente e la cosa dalla quale è derivato il danno.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. Un. 20943/2022). Peraltro, occorre rilevare che le modifiche della struttura della cosa divengono, con il trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Ciò perché la custodia si concretizza anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predispone quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita (Cass. 1725/2019).
L'istruttoria processuale ha confermato al di là di ogni ragionevole dubbio che l'evento incendiario del 4 settembre 2021 distrusse buona parte delle piante di arance impiantate presso il fondo condotto in comodato e coltivato ad agrumeto dalla società attrice.
All'esito del giudizio di accertamento tecnico preventivo - iscritto al n. R.G.A.C. 16253/2021 ed il cui fascicolo d'ufficio è stato acquisito agli atti del processo - è stato accertato che il fondo attoreo confina, in effetti, con il fiume Tellaro;
il perito nominato dal Tribunale ha inoltre appurato
Pagina 3 di 7 che l'incendio ha avuto origine dall'interno del fiume suddetto, in conseguenza della presenza di materiale vegetale secco presente nel canale (cfr. pagg. 7 e 9 della consulenza tecnica espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo). Il perito ha altresì accertato che l'incendio ha danneggiato complessivamente centocinquanta piante di arance, trenta delle quali – poste sul primo filare all'interno della fascia di rispetto dal corso d'acqua – sono andate completamente distrutte.
L'attore ha altresì provato la correttezza della propria condotta, avulsa da qualsivoglia grado di incidenza causale sull'evento dannoso.
All'udienza del 7 marzo 2025 il teste (dipendente della società attrice e Testimone_1 disinteressato ai fatti di causa) ha dichiarato di conoscere i luoghi sin dagli anni settanta del secolo scorso, in quanto figlio di un bracciante agricolo dipendente della famiglia che in precedenza CP_2 aveva coltivato i terreni oggi gestiti dalla società attrice;
lo stesso, riconoscendo i rilievi topografici esibitigli (cfr. doc. 8 di parte attrice), ha dichiarato di aver “[…]visto l'agrumeto, negli anni Settanta, già piantato, ad una distanza di circa dieci metri o anche di più dal fiume Tellaro […]”; il teste ha altresì dichiarato di aver constatato personalmente che le sponde del fiume Tellaro, a causa dell'erosione naturale delle stesse, si erano allargate occupando parte del terreno coltivato dalla società attrice. Il teste ha infine confermato di provvedere egli stesso, unitamente ad altri colleghi, annualmente - ed almeno due o tre volte all'anno - alla manutenzione ed aratura del terreno anche lungo il confine con il corso d'acqua (cfr. verbale d'udienza del 7 marzo 2025).
Ed ancora, il teste (agronomo e tecnico di parte della società attrice, Testimone_2 disinteressato ai fatti di causa) ha parimenti confermato il corretto posizionamento degli alberi a distanze legale dal canale fluviale, affermando che “[…] l'agrumeto negli anni Settanta si trovava alla distanza di circa dieci metri dall'argine del fiume Tellaro e che poi l'erosione ha provocato
l'allargamento della sede del fiume, restringendo tale distanza […]”; lo stesso ha altresì dichiarato che la società agricola effettua periodicamente operazioni di pulitura e trinciatura sia all'interno dei filari, sia lungo l'argine del fiume (cfr. verbale d'udienza del 7 marzo 2025).
Parte convenuta non ha invece provato la ricorrenza del caso fortuito.
Accertata la responsabilità dell'ente convenuto, si procede ora alla liquidazione del risarcimento del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
Pagina 4 di 7 La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' CP_4 per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass.
6351/2025).
Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Pagina 5 di 7 Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, parte attrice ha fondato la pretesa risarcitoria sull'importo determinato dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo il quale, con considerazioni analiticamente motivate, ha considerato:
1) i danni materiali, comprensivi dei costi necessari per la sostituzione dell'impianto di irrigazione, la sostituzione delle piante distrutte ed il recupero di quelle superstiti – il tutto, per € 969,00;
2) i danni al frutto pendente per € 4.050,00;
3) il danno emergente relativo al mancato reddito futuro derivante dalla perdita di n. 30 piante per € 2.205,83.
Il danno complessivamente derivante dall'incendio è pertanto quantificabile in € 7.224,83 - somma che dev'essere de-valutata dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (7 aprile
2022) alla data dell'evento di danno (4 settembre 2021), per poi essere rivalutata secondo i menzionati criteri da tale ultima data all'attualità, per complessivi € 7.995,48.
In conclusione, deve dichiararsi la responsabilità dell' Controparte_1
nella causazione dell'incendio occorso al fondo coltivato ad agrumeto
[...] dall'azienda agricola in data 4 settembre 2021 e, per l'effetto, condannarsi l'ente Parte_1 convenuto al risarcimento del danno sofferto dalla società attrice a seguito del sinistro, liquidato in €
7.995,48, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
2. Le spese di negoziazione assistita e di lite – anche dell'accertamento tecnico preventivo ante causam (Cass. 14268/2017) - seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Per le medesime ragioni le spese di consulenza tecnica d'ufficio resa nel citato giudizio di accertamento tecnico preventivo sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. dichiara la responsabilità dell' della nella Controparte_1 CP_1 causazione dell'incendio occorso in data 4 settembre 2021 presso il fondo coltivato dall' e, per l'effetto, condanna il suddetto ente convenuto al Parte_1
Pagina 6 di 7 risarcimento, a favore della società attrice, del danno meglio descritto in parte motiva, che si liquida in € 7.995,48, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna l' del Distretto della al rimborso, a favore Controparte_1 CP_1 CP_1 dell' delle spese di negoziazione assistita e di lite che si Parte_1 liquidano in € 382,50 per anticipazioni ed € 8.296,00 per compenso, oltre rimborso forfetario,
i.v.a., c.p.a. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 16253/2021 R.G.A.C. definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 16 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo
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