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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22592/2021 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avvocati Filippo MOLLEA CEIRANO ed Anna Parte_1
RECCHIA del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino alla Via
Montecuccoli n.9, in forza di procura speciale su foglio separato;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo DATTILO del Foro di Torino ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via madama Cristina n.8, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
e
contro
: in persona dei soci e legali rappresentanti Controparte_2
e rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano ALTARA e CP_3 Controparte_4
Federico MAGLIANO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Ettore De
Sonnaz n. 14, in forza di procura speciale su foglio a parte;
-TERZA CHIAMATA- avente per oggetto: Domanda di condanna a nomina di consulente per suddivisione sottotetto
pagina 1 di 20
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 10.04.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, compiuti gli accertamenti e le declaratorie del caso:
- accertare e dichiarare che il sig. è inadempiente alle obbligazioni tutte Controparte_1 assunte con la scrittura privata in data 21/09/2016, ed in particolare all'obbligazione di nominare un proprio tecnico a cui conferire incarico di dare esecuzione, in contraddittorio con l'incaricato del ricorrente, alla suddivisione del sottotetto dell'immobile sito in Torino, via del Carmine 29, sulla base dei criteri stabiliti nella suddetta scrittura privata;
- conseguentemente condannare il dott. a provvedere alla nomina del proprio consulente e a CP_1 conferirgli incarico di dare esecuzione, in contraddittorio con l'incaricato del ricorrente, alla suddivisione del sottotetto dell'immobile sito in Torino, via del Carmine 29, sulla base dei criteri stabiliti nella suddetta scrittura privata, compiendo ogni azione opportuna e/o necessaria alla realizzazione di quanto stabilito dall'accordo tra le parti.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nonché IVA e CPA come per legge. Si allegano, come da disposizione del Tribunale, copia della domanda di mediazione, copia della fissazione dell'incontro e copia del verbale negativo”.
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 7.04.2025 e nella comparsa di costituzione e risposta):
“IN VIA PRINCIPALE
RESPINGERE le domande tutte avanzate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto. Si richiede inoltre, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. che si proceda con l'istruttoria non sommaria, con fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nelle Memorie istruttorie ex art. 183 cpc”.
pagina 2 di 20 Per la terza chiamata (nelle note scritte del 09.04.2025)
“Voglia il Tribunale Ill.mo previe le declaratorie del caso;
respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
nel rigettare ogni contraddittorio in relazione a qualsivoglia domanda delle controparti che venisse in tal senso anche tardivamente (e dunque inammissibilmente) formulata;
in via pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione per integrazione del contraddittorio notificata dal ricorrente per assoluta indeterminatezza dei fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni Parte_1 della chiamata in causa dell'esponente e comunque per materiale assenza di conclusioni rassegnate nei confronti di Controparte_2
nel merito, in via preliminare accertato il difetto qualsivoglia presupposto fondante la presenza della Controparte_2 nel presente giudizio, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'esponente e disporre la
[...]
sua estromissione dal presente giudizio;
nel merito nel rigettare ogni contraddittorio su qualsivoglia nuova domanda venisse spiegata nei suoi confronti, respingere ogni e qualsivoglia domanda ex adverso formulata perché infondata in fatto e diritto, mandando l'esponente assolta da qualsivoglia altrui pretesa;
in ogni caso condannare le controparti alla rifusione in favore di delle spese, diritti e Controparte_2
compensi professionali, rimborso forfettario 15% ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, CPA e IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
pagina 3 di 20 Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 24.11.2021 e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza a mezzo PEC in data 14.12.2021, il Sig. ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino il Sig. Parte_1 [...]
, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in data 28.03.2022 il Giudice Istruttore Dr.
CARBONE ha esperito il tentativo di conciliazione proponendo nel comune interesse anche economico delle parti di:
“1) Dare atto con scrittura privata della comune volontà delle parti di procedere alla suddivisione della soffitta;
2) Designare i rispettivi tecnici;
3) Verificare congiuntamente se vi siano ulteriori comproprietari e in caso affermativo verificare se si renda opportuno procede giudizialmente nei loro confronti nel caso in cui si ritenga maturata
l'usucapione;
4) In quest'ultima ipotesi e in caso di esito favorevole procedere alla suddivisione;
in caso di esito negativo verificare se sia possibile dar corso alla divisione in accordo con i terzi”.
1.5. All'udienza figurata del 20.05.2022 il Giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti e preso atto del fallimento delle trattative, considerato che:
“- l'accertamento di chi sia proprietario del sottotetto richiederà una CTU in ragione della quale sarà necessario disporre la conversione del rito;
- nel caso in cui risultassero altri comproprietari, è molto probabile che l'intera scrittura risulterebbe nulla;
- in questo caso la domanda formulata in questo giudizio perderebbe fondamento (non sarebbe possibile introdurre nell'ambito di questo giudizio una domanda di usucapione nei confronti di soggetti che non sono parti né estendere il contraddittorio nei confronti di terzi);
pagina 4 di 20 - allo stato degli atti si prefigura, dunque, una causa onerosa, non di immediata soluzione, di esito molto dubbio e che non porterebbe ad una definitiva disciplina dei rapporti tra le parti neppure in caso di accoglimento della domanda;
- parrebbe ragionevole e opportuno, a questo punto e finché è possibile, valutare seriamente
l'opportunità di abbandonare il presente procedimento, accertare chi siano i comproprietari in contraddittorio con eventuali terzi (eventualmente con apposito giudizio, che non può essere questo) e, in difetto di accordo, instaurare infine un giudizio di divisione immobiliare;
- in questa prospettiva, si propone l'integrale compensazione delle spese di lite;
- qualora la presente causa dovesse avere seguito i relativi costi – compresi quelli di CTU – seguiranno, invece, la soccombenza”; ha fissato una nuova udienza ex art. 185 c.p.c. al 26.09.2022 per verificare la disponibilità alla rinuncia agli atti del giudizio a spese interamente compensate tra le parti.
1.6. A scioglimento della riserva assunta nel corso della predetta udienza il Giudice, con Ordinanza del
28.09.2022:
“- riesaminati gli atti di causa anche sotto il profilo della determinabilità del compendio del quale si chiede la redazione del progetto di frazionamento;
- verificato che le parti insistono nelle prospettazioni contenute nei rispettivi atti introduttivi;
- appurato che la domanda attorea, pur nella sua peculiarità, implica sostanzialmente un giudizio di divisione immobiliare;
- osservato che sia sotto il profilo divisionale sia sotto il profilo della sentenza costitutiva dell'obbligo di trasferire le quote di immobili eventualmente definite l'oggetto del presente procedimento pare afferire alla materia tabellarmente devoluta alla Seconda Sezione Civile”; ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale riassegnazione alla
Seconda Sezione Civile.
1.7. Con decreto del 06.10.2022 la Dott.ssa Stefania TASSONE, vista la remissione al Presidente, ha assegnato la causa alla seconda sezione civile.
Tuttavia, con Ordinanza del 07.10.2022, la Presidente F.F. Dott.ssa Anna CASTELLINO, rilevato che
“nella specie la domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento del convenuto all'obbligo previsto nella scrittura privata del 21.9.2016 di 'nominare un proprio tecnico a cui conferire l'incarico di dare esecuzione, in contraddittorio con l'incaricato del ricorrente, alla suddivisione del sottotetto … sulla base dei criteri stabiliti nella suddetta scrittura privata' e
pagina 5 di 20 conseguentemente la condanna del convenuto alla nomina del proprio consulente incaricandolo lui stesso di dare esecuzione alla scrittura privata, domanda espressamente qualificata ex art. 2931 c.c. non rientrante nella competenza tabellare della Seconda Sezione, limitata, per quanto qui può rilevare, alle domande ex art. 2932 c.c. (inadempimento all'obbligo di concludere un contratto) e di divisione, non richiesta nel presente giudizio nemmeno in via riconvenzionale”, ha disposto nuovamente la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale affinché valuti l'opportunità di riconfermare la precedente assegnazione del fascicolo, tenuto conto dello stato del procedimento e delle competenze tabellari in materia di adempimento di scritture private (diverse da quelle di cui all'art. 2932 c.c.).
1.8. Riassegnata la causa alla Terza Sezione Civile, con decreto del 20.11.2022, visto il provvedimento di conferma dell'assegnazione e ritenuta potenzialmente necessaria una istruttoria non sommaria, il
Giudice ha disposto la conversione del rito da sommario ad ordinario ed ha assegnato:
a) termine perentorio di giorni trenta a far tempo dalla data di comunicazione della presente ordinanza per il deposito di eventuali memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte oltre a non più di 3 pagine di eventuale trattazione;
b) successivo termine di giorni trenta decorrenti dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo per il deposito di eventuali memorie ove replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dalle controparti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, replicare alla trattazione avversaria con non più di 3 pagine, indicare i mezzi di prova ed effettuare produzioni documentali;
c) ulteriore termine di giorni venti decorrenti dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo per il deposito di eventuali memorie per le sole indicazioni di prova contraria;
- rinvia per la pronuncia sull'ammissione dei deducendi mezzi di prova all'udienza del 20 febbraio 2023.
1.9. Nel corso della predetta udienza la parte attrice ricorrente ha chiesto di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre la parte convenuta ha chiesto un rinvio per poter disaminare la sentenza menzionata dalla parte attrice e intercorsa tra l'attuale convenuto e il terzo condomino Sig.
CP_4
A tal fine il Giudice ha rinviato all'udienza del 15.05.2023.
1.10. Nel corso della predetta udienza le parti hanno chiesto congiuntamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la quale è stata concessa dal Giudice dr.ssa VIGONE in data pagina 6 di 20 06.11.2023 e successivamente rinviata al 15.01.2024 alla luce delle nuove proposte transattive intercorse tra le parti.
1.11. All'udienza del 15.01.2024 il Giudice dr.ssa VIGONE, sentite le parti ritenuta la comunanza della causa al terzo condomino “Eredità PASTORE”, visto l'art. 106 c.p.c., ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a cura della parte più diligente ed ha fissato all'uopo l'udienza del 06.05.2024.
Nell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio la parte attrice ha dato atto di quanto segue:
“Dalle generiche e imprecise asserzioni avversarie non è dato comprendere quale sia la possibile
“comunanza della causa al terzo condomino eredità . Viceversa, dagli accertamenti compiuti CP_4 con la collaborazione dell'attuale amministratore del condominio e nella passiva inerzia di controparte risulta tra i proprietari di una unità immobiliare nello stabile su cui insiste il sottotetto oggetto degli accertamenti da demandarsi al nominando professionista ai sensi della scrittura privata oggetto di causa la società semplice (tra i cui soci, con poteri Controparte_2
di rappresentanza congiunta, vi è anche la sig.ra ). Controparte_4
Tale società pare, dunque, essere l'unico soggetto riconducibile a una “famiglia ad avere sia CP_4 pure in termini del tutto mediati e ipotetici un interesse afferente all'immobile di via del Carmine 29”.
1.12. Nel corso dell'udienza del 06.05.2024 la parte attrice ricorrente ha chiesto un ulteriore termine per la chiamata in giudizio della ed, in subordine, Controparte_2
l'accoglimento delle conclusioni in atti.
La parte convenuta ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
In udienza si è presentata per la terza chiamata 'Avv. Controparte_2
, la quale ha dichiarato di non avere la rappresentanza disgiunta della società e di Controparte_4 avere ricevuto in data 02.05.2024 la notifica dell'Ordinanza sulla propria casella PEC personale e ha chiesto pertanto il rinnovo della notifica nei confronti della terza chiamata nonché un termine per la costituzione in giudizio.
Il Giudice si è riservato.
1.13. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2024 il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica nei confronti della Controparte_2 fissando all'uopo l'udienza del 14.10.2024 e assegnando un termine per la costituzione della stessa sino a dieci giorni prima dell'udienza.
pagina 7 di 20 1.14. Con ordinanza dell'01.07.2024 il nuovo Giudice Istruttore Dott. DI CAPUA,
- ritenuto di dover revocare l'Ordinanza pronunciata dal precedente Giudice Dr.ssa Luisa VIGONE in data 18 maggio 2024, del seguente tenore letterale:
“Dispone la rinnovazione della notifica nei confronti di e fissa Controparte_2 all'uopo l'udienza del 14.10.2024 h. 10,45 (aula 15) ASSEGNA termine per la costituzione della stessa sino a dieci giorni prima dell'udienza; DISPONE che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla medesima almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione in giudizio.”;
- rilevato, infatti, che, avendo il Giudice dr. CARBONE disposto la conversione del rito da rito sommario a rito ordinario con provvedimento in data 20 ottobre 2022, non pare doversi assegnare alla terza chiamata “termine per la costituzione della stessa sino a dieci Controparte_2 giorni prima dell'udienza” e neppure disporre “che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla medesima almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione in giudizio.”;
- ritenuto, pertanto, di dover revocare la predetta Ordinanza sostituendola con la presente e, inoltre, di sostituire l'udienza fisica in presenza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
- ha revocato pronunciata dal precedente Giudice Dr.ssa Luisa VIGONE in data 18 maggio 2024;
- ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso e degli atti e provvedimenti successivi nei confronti della terza chiamata el rispetto dei termini a Controparte_2
comparire ex art. 163 bis c.p.c.;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 16 gennaio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
1.15. Con comparsa del 05.11.2024 si è costituita in giudizio la terza chiamata
[...]
in persona dei soci e legali rappresentanti e Controparte_2 CP_3
contestando le allegazioni e le domande della parte attrice ricorrente e della parte Controparte_4
convenuta, chiedendo l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione e passiva, e nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 8 di 20 1.16. Con Ordinanza del 22.01.2025 il Giudice istruttore:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), fissando udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10.04.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento e l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.17. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
2. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice.
2.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
“accertare e dichiarare che il sig. è inadempiente alle obbligazioni tutte Controparte_1 assunte con la scrittura privata in data 21/09/2016, ed in particolare all'obbligazione di nominare un proprio tecnico a cui conferire incarico di dare esecuzione, in contraddittorio con l'incaricato del ricorrente, alla suddivisione del sottotetto dell'immobile sito in Torino, via del Carmine 29, sulla base dei criteri stabiliti nella suddetta scrittura privata;
conseguentemente condannare il dott. a CP_1
provvedere alla nomina del proprio consulente e a conferirgli incarico di dare esecuzione, in contraddittorio con l'incaricato del ricorrente, alla suddivisione del sottotetto dell'immobile sito in
Torino, via del Carmine 29, sulla base dei criteri stabiliti nella suddetta scrittura privata, compiendo ogni azione opportuna e/o necessaria alla realizzazione di quanto stabilito dall'accordo tra le parti.”.
Le suddette domande non risultano fondate.
pagina 9 di 20 2.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare:
- che il Sig. d il Sig. ono proprietari di distinte unità immobiliari site in Torino e Pt_1 CP_1
facenti parte del condominio di via Del Carmine 29, scala A, manica di via Del Carmine;
- che tra i suddetti proprietari sono intercorsi contrasti in relazione alla proprietà e all'uso del sottotetto e delle soffitte del condominio di Via del Carmine 29 scala A, i quali risultano essere solo in parte delimitati in vani separati, mentre per la maggior parte sono costituiti da un unico ambiente inutilizzato;
- che i sig.ri e quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante della Pt_1 CP_1
Vialanpida s.s., hanno sottoscritto una scrittura privata in data 21.09.2016 (cfr. doc. n. 2 di parte attrice ricorrente) mediante la quale, datisi reciprocamente atto che sulla base delle disposizioni del regolamento di condominio (con particolare riferimento all'art. 2 dello stesso) e in virtù degli accordi presi mediante la scrittura privata, sono gli unici soggetti a potere vantare diritti sul sottotetto, hanno stabilito i tempi e le modalità per procedere alla divisione di tale porzione di immobile e assegnare a ciascuno una parte proporzionata alla quota determinata sulla base di criteri definiti e concordati;
- che all'art. 3 della predetta scrittura privata sono indicate le unità di cui è riconosciuta la proprietà piena ed esclusiva al sig. Pt_1
- che l'art. 4 stabilisce che, oltre a tali porzioni già oggetto di diritto esclusivo di proprietà, ai singoli condomini è riconosciuta la proprietà esclusiva di «quanto risultante negli atti di proprietà e/o compravendita relativi, che sia riportato e trascritto correttamente, senza equivoci, esplicitamente, legittimamente, puntualmente e inequivocabilmente. Si considerano solo le parti identificate ed annotate a chiare lettere in guisa che tale procedura avvenga in modo incontrovertibile, certo e inoppugnabile».
- che all'art. 7 della scrittura privata le parti si sono impegnate a procedere a tali adempimenti entro 18 mesi a far data dalla sottoscrizione dell'accordo;
- che malgrado i vari solleciti dapprima verbali e successivamente a mezzo di lettera raccomandata (cfr. doc. n. 3 e 4 di parte attrice ricorrente) il Sig. restava inerte e non adempiva agli obblighi CP_1
assunti mediante la scrittura privata del 21.09.2016;
- che il Sig. dava corso alla procedura di mediazione alla quale la parte ricorrente non Pt_1
partecipava (Cfr. doc. n. 5 – 6 di parte attrice ricorrente).
pagina 10 di 20 3.3. La parte convenuta ha eccepito, in particolare:
- che il sito in Torino alla via Del Carmine n. 29 è costituito da tre maniche distinte, CP_5
ognuna delle quali è dotata di una propria copertura;
- che al secondo piano fuori terra il sig. ed al terzo piano fuori terra il sig. CP_1 Pt_1
dispongono di proprietà facenti parte della scala A, ma al primo piano fuori terra è presente un appartamento di proprietà degli eredi e pertanto la parte attrice ricorrente e la parte convenuta CP_4
non sono gli unici condomini a vantare un diritto di proprietà sul già menzionato immobile;
- che da quanto risulta dagli atti di proprietà dei condomini facenti parte della manica in oggetto, come pure dalla documentazione risultante presso il Catasto Edilizio Urbano, nel sottotetto della manica di via del Carmine 29 risultano esistere solo due soffitte definite per posizione e confini, ed entrambe risultano essere di proprietà del Sig. (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente) mentre la rimanente CP_1
porzione di sottotetto è un unico ambiente indiviso e inutilizzato la cui proprietà risulta essere non definita;
- che l'art. 2 del regolamento condominiale denominato “proprietà individuale” stabilisce che è di proprietà individuale ciò che possa essere dimostrato mediante un atto di proprietà (“Sono di proprietà individuale come da atti di proprietà… le cantine e le soffitte, esclusi i disimpegni e il locale anti centrale termica della manica di via del Carmine”) (cfr. doc n. 1 di parte attrice ricorrente e doc. n. 3 di parte convenuta);
- che il locale del sottotetto, salvo atti diversi, si presume di proprietà comune ai soli condomini che hanno accesso esclusivo a tale locale;
- che il Sig. ovrebbe prima provare la comproprietà del sottotetto e solo successivamente Pt_1
potrebbe chiedere la divisione dello stesso;
- che la parte attrice non ha provato il titolo di proprietà del sottotetto indiviso in modo esclusivo con la parte ricorrente;
- che nonostante la scrittura privata del 21.09.2016 dichiari la proprietà esclusiva dei singoli condomini
Sig. e Sig. dell'intero piano del sottotetto, risulta essere inesistente tutta la Pt_1 CP_1
documentazione che ne possa dare prova;
- che la scrittura privata sottoscritta tra le parti isulta essere nulla per mancanza Pt_1 CP_1
di un titolo idoneo alla divisione, posto che non è possibile dividere un bene del quale non si è proprietario.
pagina 11 di 20 3.4. La terza chiamata mediante la propria comparsa Controparte_2
di costituzione, ha eccepito la totale estraneità ai fatti di causa, il difetto di legittimazione passiva e comunque l'insussistenza dei presupposti per il suo coinvolgimento in giudizio, chiedendo la propria estromissione dal giudizio e in ogni caso eccependo:
- che l'oggetto del giudizio R.G. n. 22592/2021 risulta essere un contenzioso di natura contrattuale tra i due contraenti della;
Parte_2
- che la scrittura privata è pacificamente un contratto, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 c.c. “ha forza di legge tra le parti” e, dunque, vincola esclusivamente le parti che l'hanno stipulato;
- che, conseguentemente, anche le vicende relative alla sua validità o invalidità nonché alla sua esecuzione (o mancata esecuzione) riguardano parimenti solo ed esclusivamente le parti contraenti;
- che non risultano veritiere le affermazioni contenute nella memoria istruttoria del 18.11.2022 della parte attrice ricorrente nella parte in cui si afferma che “Quanto poi agli eventuali dubbi relativi a diritti di ipotetici terzi, trattasi di dubbi del tutto strumentali, in quanto l'odierno convenuto è perfettamente al corrente che il dott. indicato come possibile comproprietario della porzione CP_4
di immobile, non può vantare alcun diritto di tal genere, essendo ciò stato escluso da sentenza emessa proprio nei confronti dello stesso che si chiederà di esibire con la successiva memoria CP_1 istruttoria”;
- che il dott. (deceduto nel 2017) non è mai stato proprietario personalmente di Persona_1 alcun immobile dello stabile di via del Carmine 29 a Torino e che l'unico proprietario è stato dal 1980 ad oggi sia la Controparte_2
- che la terza chiamata non comprende a quale “sentenza” la difesa di accia riferimento, né Pt_1 risulta che la stessa sia stata prodotta in giudizio, rendendo quindi l'argomento privo di qualsivoglia sostanza oltre che di rilevanza.
3.4. Dunque, la parte attrice ricorrente afferma di essere l'unico soggetto, unitamente al Sig. CP_1
a poter vantare non meglio precisati diritti sul sottotetto del condominio di Via del Carmine n. 29 e, sulla scorta di tale convincimento, ha dedotto e documentato di aver sottoscritto in data 21.09.2016 una scrittura privata (cfr. doc. n. 2 di parte attrice ricorrente) volta a stabilire i tempi e le modalità per procedere alla suddivisione di tale porzione di immobile e la conseguente assegnazione alle parti sottoscriventi di una quota proporzionata del sottotetto sulla base di criteri definiti e concordati tra le parti.
Sulla scorta di ciò, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.11.2021 la parte attrice ricorrente non ha chiesto di accertare alcun diritto né di procedere alla suddivisione della porzione del pagina 12 di 20 sottotetto dell'immobile di Via del Carmine n. 29 bensì, ponendo riparo all'inerzia del Sig. CP_1
di dare esecuzione alla scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 21.09.2016 mediante la quale, come espressamente indicato al punto n. 7 “ I proprietari di quote assegnate al punto precedente si impegnano a dividere e attribuire ai condomini interessati, entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, le parti in oggetto della presente soffitta di cui al punto precedente. Tale assegnazione sarà effettuata da due tecnici nominati uno per ciascuno dei condomini aventi diritto conformemente a quanto stabilito nella presente scrittura”.
Tuttavia, le domande di merito proposte dal Sig. on possono essere accolte sulla base delle Pt_1
considerazioni di cui ai punti successivi e della documentazione prodotta dalle parti.
3.5. Si deve innanzitutto osservare che condizione indefettibile per poter addivenire ad una divisione della cosa comune è la possibilità di poterne disporre a titolo di comproprietà. La divisione è infatti il procedimento attraverso il quale si verifica lo scioglimento della comunione con l'attribuzione a ciascuno dei condividendi di una porzione del bene comune.
Se è vero che la parte attrice, mediante la proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha chiesto esclusivamente di dare esecuzione all'accordo sottoscritto con la parte convenuta in data 21.09.2016 conferendo ai tecnici designati l'incarico di effettuare le verifiche e i passaggi concordati, non può essere condivisa la successiva affermazione del Sig. on la quale dichiara che laddove “poi i Pt_1 tecnici incaricati dovessero incontrare difficoltà nel dare esecuzione all'accordo, o rilevassero possibili diritti di terzi o altri ostacoli, lo rileveranno e le parti valuteranno il da farsi”.
Da un punto di vista meramente giudico, infatti, il potere di disporre del bene, ovvero il potere di cederlo a terzi o di modificarlo è prerogativa esclusiva del solo proprietario;
pertanto l'attore, prima di poter chiedere l'adempimento della scrittura privata con la quale le parti si erano impegnate a “dividere
e attribuire ai condomini interessati (i soli Sig. e entro diciotto mesi dalla data di CP_1 Pt_1 sottoscrizione della presente scrittura le parti oggetto della predetta soffitta”, avrebbe dovuto dapprima sincerarsi, e successivamente fornire la prova circa la proprietà (esclusiva e/o condivisa) di alcuna parte o porzione del sottotetto afferente al Condominio di Via del Carmine n. 29.
Ora, dalla lettura della scrittura privata della quale la parte attrice chiede l'esecuzione è possibile rilevare che:
- all'interno delle premesse si legge che “I signori , in proprio ovvero quale Persona_1
socio della , in proprio ovvero quale socio della Controparte_2 Controparte_1
società semplice VIALANPIDA, e sono i soli proprietari esclusivi direttamente o Parte_1
pagina 13 di 20 attraverso società delle unità immobiliari site rispettivamente ai piano terreno, primo e secondo più pertinenze, ubicate in via del Carmine n. 29 scala A Torino”;
- al punto 1 della predetta scrittura privata viene stabilito che “Con la sottoscrizione del presente atto i signori e riconoscono che l'intero piano sottotetto della scala Parte_1 Controparte_1
A del condominio di via Del Carmine 29 Torino, risulta di proprietà esclusiva dei singoli condomini, tranne la scala di entrata e il pianerottolo, contiguo alla precedente e posto sotto la botola di accesso del tetto, di proprietà comune”;
- al punto 3 della scrittura privata viene “espressamente riconosciuta al Dott. la proprietà Pt_1
esclusiva della soffitta lato via Allioni e cortile, denominata numero 1 nella planimetria e della soffitta lato scala di accesso e cortile, oggetto di una rivendicazione condominiale (sentenza n. 3114/05), nel predetto sottotetto entrambe da lui attualmente occupate”;
- al punto 4 viene “riconosciuto di proprietà esclusiva del singolo condomino quanto risultante negli atti di proprietà e/o compravendita relativi, che sia riportato e trascritto correttamente, senza equivoci, esplicitamente, legittimamente, puntualmente e inequivocabilmente. Si considerano solo le parti identificate ed annotate a chiare lettere in guisa che tale procedura avvenga in modo incontrovertibile, certo e inoppugnabile”;
- al punto 6, infine viene stabilito che “le parti restanti del sottotetto di esclusiva proprietà dei singoli condomini del sottotetto di cui al punto 1, non ancora assegnate nei punti precedenti, vengono concesse in proprietà ai sottoscrittori della presente secondo quote direttamente proporzionali alle superfici delle sole parti raggiungibili dalla scala di accesso di proprietà comune del predetto sottotetto, da loro possedute in proprietà esclusiva in base ai punti 3 e 4”.
3.6. Procedendo in ordine logico, e alla luce di quanto precedentemente esposto, appare necessaria una valutazione in merito a quanto previsto dall'art. 1117 c.c. in materia di parti comuni del condominio degli edifici.
La sopra citata norma stabilisce infatti che “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge
l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate.”
Dalla lettura della norma si evince come il sottotetto di un edificio in Condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art. 1117 c.c. non possa costituire oggetto di comunione (cfr. sul punto:
Cassazione civile, sez. II, 15/06/1993, n. 6640; Cassazione, sez. II , 23/05/1991, n. 5854).
pagina 14 di 20 La natura del sottotetto, pertanto, è in primo luogo determinata dai titoli e solo in difetto di questi ultimi può presumersi comune se esso risulti, in concreto, a fronte delle sue caratteristiche strutturali o funzionali, destinato anche solo potenzialmente all'uso comune o all'esercizio di un interesse comune
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12/08/2011, n. 17249).
Nel caso di specie, dalla documentazione offerta dalle parti e, più precisamente, dal Regolamento condominiale (cfr. doc n. 1 della parte attrice ricorrente e doc n. 3 della parte convenuta) si evince che i disimpegni delle cantine e delle soffitte sono di proprietà comune ai condomini della manica di Via del
Carmine (punto 1.2), mentre sono di proprietà individuale dei singoli condomini, come da atti di proprietà, le cantine e le soffitte esclusi i disimpegni (art. 2).
Dalla lettura di questi due articoli si deve necessariamente dedurre quanto segue:
- I disimpegni della soffitta sono di proprietà comune di tutti i condomini e, pertanto, come indicato all'interno delle premesse della scrittura privata, salvo diverso titolo, sono in comproprietà non solo dei
Sig.ri e ma anche della proprietà indicata dalla parte attrice ricorrente quale Pt_1 CP_1
in proprio ovvero quale socio della ” in qualità Persona_1 Controparte_2
di terzo soggetto proprietario di una delle unità immobiliari del condominio di Via del Carmine n. 29; la stessa circostanza è confermata dal Sig. il quale afferma che “Il e il CP_1 Pt_1 CP_1
sono condomini del Condominio sito in Torino Via Del Carmine 29, non sono gli unici proprietari del sottotetto, che il vorrebbe dividere, in quanto al piano terreno del condominio vi è la Pt_1 proprietà degli eredi ” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e pag. 2 delle note scritte CP_4
del 07.04.2025 della parte ricorrente), nonché dalla terza chiamata la quale afferma che la
[...]
proprietaria dell'immobile sito al piano terra dello stabile di Via Controparte_2
del Carmine 29 a Torino (cfr. pag. 4 delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09.04.2025).
- I locali del sottotetto sono di proprietà individuale dei singoli condomini “come da atti di proprietà”.
Sul punto, solamente la parte ricorrente ha prodotto (cfr. doc. n. 2 della parte ricorrente) copia dell'atto di proprietà dei locali del sottotetto, così fornendo titolo idoneo a ritenere che lo stesso sia il proprietario esclusivo delle due unità del sottotetto trascritte in suo favore, mentre la parte attrice non ha fornito alcuna prova circa la proprietà di alcuna parte dei locali del sottotetto.
- Né può avere valore probatorio, contrariamente a quanto asserito dalla parte attrice, al fine del riconoscimento in capo al Sig. della “proprietà esclusiva della soffitta lato via Allioni”, la Pt_1
sentenza genericamente indicata quale n.3114/05, poiché mai prodotta nel presente giudizio, sì da rendere l'argomentazione priva di rilevanza e valore probatorio.
pagina 15 di 20 3.7. La parte attrice ricorrente afferma, inoltre, che qualora non vi fossero elementi per “ricondurre il sottotetto in questione alla proprietà comune delle odierne parti in causa, essendo escluso dal regolamento che si tratti di un bene condominiale, secondo la costante giurisprudenza in materia la proprietà delle porzioni ad oggi indivise sarebbe da ricondurre al proprietario del piano immediatamente sottostante, ovvero al Sig. . Pt_1
Tale affermazione, tuttavia, risulta errata in quanto il sottotetto può considerarsi di pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solamente quando “assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dalla umidità e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II,
21/05/2020, n. 9383)
Viceversa, qualora ne sia dimostrata una destinazione diversa, come nel caso di specie, in cui il Sig.
a dimostrato di essere l'unico proprietario della parte “divisa” del sottotetto, lo stesso non Per_2 può essere inteso come pertinenza del piano più elevato dell'edificio.
3.8. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, è possibile affermare che:
- con riferimento alle parti indivise del sottotetto, quali disimpegni, corridoi e pianerottolo, per espressa previsione di legge, nonché per previsione del regolamento agli articoli n.
1.2. e n. 2, la CP_6
proprietà risulta essere comune a tutti i condomini in regime di comunione ordinaria e, pertanto, non solo ai Sig.ri e i quali non possono disporre della cosa comune se non con Pt_1 CP_1
esclusivo riferimento alle proprie quote ideali di pertinenza e non anche con riferimento a quelle di altri condomini;
- nonostante la scrittura privata dichiari la proprietà esclusiva dei singoli condomini (Sig. Pt_1
Sig. dell'intero piano del sottotetto, solamente la parte convenuta ha fornito la prova della CP_1
proprietà esclusiva di due unità adibite a soffitta, mentre la restante porzione di sottotetto, per tutti i motivi sopra esposti, risulta essere di proprietà CP_6
- alla luce di quanto sopra esposto e in assenza dei presupposti logici e giuridici per l'esecuzione di quanto pattuito tra la parte attrice ricorrente e la parte convenuta mediante la sottoscrizione della scrittura privata del 21.09.2016, le domande proposte dalla parte attrice non possono essere accolte.
pagina 16 di 20
4. Sulla chiamata del terzo Controparte_2
4.1. Con “atto di citazione per integrazione del contraddittorio” notificato a mezzo PEC in data 23 luglio 2024 la è stata citata dal Sig. a Controparte_2 Pt_1
comparire innanzi a codesto Tribunale di Torino.
Come si è detto, mediante la propria comparsa di costituzione la terza chiamata ha eccepito la propria estraneità ai fatti di causa, il difetto di legittimazione passiva nonché l'insussistenza dei presupposti legittimanti la chiamata in giudizio ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo previe le declaratorie del caso;
respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
in via pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione per integrazione del contraddittorio notificata da Parte_1
per assoluta indeterminatezza dei fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della chiamata in causa dell'esponente e comunque per materiale assenza di conclusioni rassegnate nei confronti di
Controparte_2 CP_2
nel merito, in via preliminare accertato il difetto qualsivoglia presupposto fondante la presenza della Controparte_2
nel presente giudizio, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'esponente e disporre la
[...]
sua estromissione dal presente giudizio;
nel merito nel rigettare ogni contraddittorio su qualsivoglia nuova domanda venisse spiegata nei suoi confronti, respingere ogni e qualsivoglia domanda ex adverso formulata perché infondata in fatto e diritto, mandando l'esponente assolta da qualsivoglia altrui pretesa;
in ogni caso condannare le controparti alla rifusione delle spese, diritti e compensi professionali, rimborso forfettario 15% ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, CPA e IVA come per legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi nei termini di legge”.
Dunque, la terza chiamata ha innanzitutto eccepito la “nullità della citazione per integrazione del contraddittorio notificata da per assoluta indeterminatezza dei fatti e gli elementi Parte_1 di diritto costituenti le ragioni della chiamata in causa dell'esponente e comunque per materiale assenza di conclusioni rassegnate nei confronti di . Controparte_2
L'eccezione non risulta fondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
Non risultano, infatti, integrati i presupposti previsti dall'art. 164, 4° comma, c.p.c., ossia:
- l'assoluta incertezza del requisito stabilito nel n. 3) dell'articolo 163 (“determinazione della cosa oggetto della domanda”);
pagina 17 di 20 - la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo, essendo i fatti stessi chiaramente esposti nell'atto di citazione.
La parte convenuta, inoltre, ha chiesto la propria “estromissione” dal processo, sul presupposto del proprio difetto di legittimazione passiva.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, sebbene in astratto tale istituto si sostanzi nell'uscita dal processo di una parte, sia essa parte originaria o un soggetto chiamato ed intervenuto, in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa di qualsiasi domanda di essa o contro di essa (di solito, il difetto di legittimazione, originario o sopravvenuto),
l'ammissibilità in via generale di tale figura non può ammettersi, tenuto conto che:
-in primo luogo, la stessa è prevista dalla legge soltanto in determinate ipotesi specifiche e, in particolare:
• nell'art. 108 c.p.c., che prevede l'estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano (in proposito, va rilevato che la Cassazione ha negato l'applicabilità dell'art. 108 c.p.c. persino all'ipotesi della garanzia impropria qualora manchi l'istanza del garantito e l'accettazione dell'attore -cfr.
Cass. civile 14 aprile 1981 n. 2236);
• nell'art. 109 c.p.c., che prevede l'estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta ordinato dal giudice;
• nell'art. 111, 3° comma, c.p.c., che prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano;
• nell'art. 1586, 2° comma, c.c., che prevede l'estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;
• nell'art. 1777, 2° comma, c.c., che prevede l'estromissione del depositario, nel caso in cui quest'ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo;
- in secondo luogo, come osservato da autorevole dottrina, se l'estromissione è pronunciata con sentenza, difficilmente può distinguersi da una pronuncia assolutoria sul merito o, se si preferisce,
“assolutoria dall'osservanza del giudizio”, mentre, se è pronunciata con ordinanza nel corso del pagina 18 di 20 giudizio, appare quanto meno dubbio che essa realizzi un'autentica uscita dal processo, poichè si deve ritenere che l'emananda successiva sentenza produca effetti anche nei confronti dell'estromesso.
In tal senso si è già espresso lo stesso Tribunale di Torino (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 28 novembre 2016 in sul sito www.altalex.com, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, doc. 16792, sul CP_7 sito www.ilcaso.it ed in Redazione Giuffré 2018;
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di estromissione espressamente previste dalla legge.
Sulle altre domande ed eccezioni proposte dalla terza chiamata si rinvia a quanto precedentemente esposto nel merito e a quanto si dirà infra trattando delle spese processuali del presente giudizio.
6. Sulle spese processuali del presente giudizio.
6.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”
6.2. Peraltro, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
Nel caso di specie, sussistono altre analoghe eccezionali ragioni ravvisabili:
- nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di natura tecnico-giuridica;
- con specifico riguardo alla terza chiamata Controparte_2 nell'assenza di domande e conclusioni rassegnate nei confronti della Controparte_2
che avrebbero potuto, a ben vedere, far propendere la stessa per la non costituzione
[...] in giudizio, stante l'assenza di effetti dispiegati dalla sentenza nei suoi confronti.
pagina 19 di 20
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
22592/2021 R.G. promossa dal Sig. (parte attrice ricorrente) contro il Sig. Parte_1 [...]
(parte convenuta) e della in persona dei CP_1 Controparte_2
soci e legali rappresentanti e (terza chiamata), nel CP_3 Controparte_4
contraddittorio delle parti:
1) Rigetta le domande di merito proposte dalla parte attrice ricorrente Sig. Parte_1
2) Rigetta l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. proposta dalla terza chiamata
Controparte_2
3) Rigetta la domanda di estromissione dal giudizio proposta dalla terza chiamata
[...]
Controparte_2
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 17 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22592/2021 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avvocati Filippo MOLLEA CEIRANO ed Anna Parte_1
RECCHIA del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino alla Via
Montecuccoli n.9, in forza di procura speciale su foglio separato;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo DATTILO del Foro di Torino ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via madama Cristina n.8, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
e
contro
: in persona dei soci e legali rappresentanti Controparte_2
e rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano ALTARA e CP_3 Controparte_4
Federico MAGLIANO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Ettore De
Sonnaz n. 14, in forza di procura speciale su foglio a parte;
-TERZA CHIAMATA- avente per oggetto: Domanda di condanna a nomina di consulente per suddivisione sottotetto
pagina 1 di 20
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 10.04.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, compiuti gli accertamenti e le declaratorie del caso:
- accertare e dichiarare che il sig. è inadempiente alle obbligazioni tutte Controparte_1 assunte con la scrittura privata in data 21/09/2016, ed in particolare all'obbligazione di nominare un proprio tecnico a cui conferire incarico di dare esecuzione, in contraddittorio con l'incaricato del ricorrente, alla suddivisione del sottotetto dell'immobile sito in Torino, via del Carmine 29, sulla base dei criteri stabiliti nella suddetta scrittura privata;
- conseguentemente condannare il dott. a provvedere alla nomina del proprio consulente e a CP_1 conferirgli incarico di dare esecuzione, in contraddittorio con l'incaricato del ricorrente, alla suddivisione del sottotetto dell'immobile sito in Torino, via del Carmine 29, sulla base dei criteri stabiliti nella suddetta scrittura privata, compiendo ogni azione opportuna e/o necessaria alla realizzazione di quanto stabilito dall'accordo tra le parti.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nonché IVA e CPA come per legge. Si allegano, come da disposizione del Tribunale, copia della domanda di mediazione, copia della fissazione dell'incontro e copia del verbale negativo”.
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 7.04.2025 e nella comparsa di costituzione e risposta):
“IN VIA PRINCIPALE
RESPINGERE le domande tutte avanzate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto. Si richiede inoltre, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. che si proceda con l'istruttoria non sommaria, con fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nelle Memorie istruttorie ex art. 183 cpc”.
pagina 2 di 20 Per la terza chiamata (nelle note scritte del 09.04.2025)
“Voglia il Tribunale Ill.mo previe le declaratorie del caso;
respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
nel rigettare ogni contraddittorio in relazione a qualsivoglia domanda delle controparti che venisse in tal senso anche tardivamente (e dunque inammissibilmente) formulata;
in via pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione per integrazione del contraddittorio notificata dal ricorrente per assoluta indeterminatezza dei fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni Parte_1 della chiamata in causa dell'esponente e comunque per materiale assenza di conclusioni rassegnate nei confronti di Controparte_2
nel merito, in via preliminare accertato il difetto qualsivoglia presupposto fondante la presenza della Controparte_2 nel presente giudizio, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'esponente e disporre la
[...]
sua estromissione dal presente giudizio;
nel merito nel rigettare ogni contraddittorio su qualsivoglia nuova domanda venisse spiegata nei suoi confronti, respingere ogni e qualsivoglia domanda ex adverso formulata perché infondata in fatto e diritto, mandando l'esponente assolta da qualsivoglia altrui pretesa;
in ogni caso condannare le controparti alla rifusione in favore di delle spese, diritti e Controparte_2
compensi professionali, rimborso forfettario 15% ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, CPA e IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
pagina 3 di 20 Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 24.11.2021 e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza a mezzo PEC in data 14.12.2021, il Sig. ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino il Sig. Parte_1 [...]
, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in data 28.03.2022 il Giudice Istruttore Dr.
CARBONE ha esperito il tentativo di conciliazione proponendo nel comune interesse anche economico delle parti di:
“1) Dare atto con scrittura privata della comune volontà delle parti di procedere alla suddivisione della soffitta;
2) Designare i rispettivi tecnici;
3) Verificare congiuntamente se vi siano ulteriori comproprietari e in caso affermativo verificare se si renda opportuno procede giudizialmente nei loro confronti nel caso in cui si ritenga maturata
l'usucapione;
4) In quest'ultima ipotesi e in caso di esito favorevole procedere alla suddivisione;
in caso di esito negativo verificare se sia possibile dar corso alla divisione in accordo con i terzi”.
1.5. All'udienza figurata del 20.05.2022 il Giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti e preso atto del fallimento delle trattative, considerato che:
“- l'accertamento di chi sia proprietario del sottotetto richiederà una CTU in ragione della quale sarà necessario disporre la conversione del rito;
- nel caso in cui risultassero altri comproprietari, è molto probabile che l'intera scrittura risulterebbe nulla;
- in questo caso la domanda formulata in questo giudizio perderebbe fondamento (non sarebbe possibile introdurre nell'ambito di questo giudizio una domanda di usucapione nei confronti di soggetti che non sono parti né estendere il contraddittorio nei confronti di terzi);
pagina 4 di 20 - allo stato degli atti si prefigura, dunque, una causa onerosa, non di immediata soluzione, di esito molto dubbio e che non porterebbe ad una definitiva disciplina dei rapporti tra le parti neppure in caso di accoglimento della domanda;
- parrebbe ragionevole e opportuno, a questo punto e finché è possibile, valutare seriamente
l'opportunità di abbandonare il presente procedimento, accertare chi siano i comproprietari in contraddittorio con eventuali terzi (eventualmente con apposito giudizio, che non può essere questo) e, in difetto di accordo, instaurare infine un giudizio di divisione immobiliare;
- in questa prospettiva, si propone l'integrale compensazione delle spese di lite;
- qualora la presente causa dovesse avere seguito i relativi costi – compresi quelli di CTU – seguiranno, invece, la soccombenza”; ha fissato una nuova udienza ex art. 185 c.p.c. al 26.09.2022 per verificare la disponibilità alla rinuncia agli atti del giudizio a spese interamente compensate tra le parti.
1.6. A scioglimento della riserva assunta nel corso della predetta udienza il Giudice, con Ordinanza del
28.09.2022:
“- riesaminati gli atti di causa anche sotto il profilo della determinabilità del compendio del quale si chiede la redazione del progetto di frazionamento;
- verificato che le parti insistono nelle prospettazioni contenute nei rispettivi atti introduttivi;
- appurato che la domanda attorea, pur nella sua peculiarità, implica sostanzialmente un giudizio di divisione immobiliare;
- osservato che sia sotto il profilo divisionale sia sotto il profilo della sentenza costitutiva dell'obbligo di trasferire le quote di immobili eventualmente definite l'oggetto del presente procedimento pare afferire alla materia tabellarmente devoluta alla Seconda Sezione Civile”; ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale riassegnazione alla
Seconda Sezione Civile.
1.7. Con decreto del 06.10.2022 la Dott.ssa Stefania TASSONE, vista la remissione al Presidente, ha assegnato la causa alla seconda sezione civile.
Tuttavia, con Ordinanza del 07.10.2022, la Presidente F.F. Dott.ssa Anna CASTELLINO, rilevato che
“nella specie la domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento del convenuto all'obbligo previsto nella scrittura privata del 21.9.2016 di 'nominare un proprio tecnico a cui conferire l'incarico di dare esecuzione, in contraddittorio con l'incaricato del ricorrente, alla suddivisione del sottotetto … sulla base dei criteri stabiliti nella suddetta scrittura privata' e
pagina 5 di 20 conseguentemente la condanna del convenuto alla nomina del proprio consulente incaricandolo lui stesso di dare esecuzione alla scrittura privata, domanda espressamente qualificata ex art. 2931 c.c. non rientrante nella competenza tabellare della Seconda Sezione, limitata, per quanto qui può rilevare, alle domande ex art. 2932 c.c. (inadempimento all'obbligo di concludere un contratto) e di divisione, non richiesta nel presente giudizio nemmeno in via riconvenzionale”, ha disposto nuovamente la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale affinché valuti l'opportunità di riconfermare la precedente assegnazione del fascicolo, tenuto conto dello stato del procedimento e delle competenze tabellari in materia di adempimento di scritture private (diverse da quelle di cui all'art. 2932 c.c.).
1.8. Riassegnata la causa alla Terza Sezione Civile, con decreto del 20.11.2022, visto il provvedimento di conferma dell'assegnazione e ritenuta potenzialmente necessaria una istruttoria non sommaria, il
Giudice ha disposto la conversione del rito da sommario ad ordinario ed ha assegnato:
a) termine perentorio di giorni trenta a far tempo dalla data di comunicazione della presente ordinanza per il deposito di eventuali memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte oltre a non più di 3 pagine di eventuale trattazione;
b) successivo termine di giorni trenta decorrenti dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo per il deposito di eventuali memorie ove replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dalle controparti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, replicare alla trattazione avversaria con non più di 3 pagine, indicare i mezzi di prova ed effettuare produzioni documentali;
c) ulteriore termine di giorni venti decorrenti dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo per il deposito di eventuali memorie per le sole indicazioni di prova contraria;
- rinvia per la pronuncia sull'ammissione dei deducendi mezzi di prova all'udienza del 20 febbraio 2023.
1.9. Nel corso della predetta udienza la parte attrice ricorrente ha chiesto di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre la parte convenuta ha chiesto un rinvio per poter disaminare la sentenza menzionata dalla parte attrice e intercorsa tra l'attuale convenuto e il terzo condomino Sig.
CP_4
A tal fine il Giudice ha rinviato all'udienza del 15.05.2023.
1.10. Nel corso della predetta udienza le parti hanno chiesto congiuntamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la quale è stata concessa dal Giudice dr.ssa VIGONE in data pagina 6 di 20 06.11.2023 e successivamente rinviata al 15.01.2024 alla luce delle nuove proposte transattive intercorse tra le parti.
1.11. All'udienza del 15.01.2024 il Giudice dr.ssa VIGONE, sentite le parti ritenuta la comunanza della causa al terzo condomino “Eredità PASTORE”, visto l'art. 106 c.p.c., ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a cura della parte più diligente ed ha fissato all'uopo l'udienza del 06.05.2024.
Nell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio la parte attrice ha dato atto di quanto segue:
“Dalle generiche e imprecise asserzioni avversarie non è dato comprendere quale sia la possibile
“comunanza della causa al terzo condomino eredità . Viceversa, dagli accertamenti compiuti CP_4 con la collaborazione dell'attuale amministratore del condominio e nella passiva inerzia di controparte risulta tra i proprietari di una unità immobiliare nello stabile su cui insiste il sottotetto oggetto degli accertamenti da demandarsi al nominando professionista ai sensi della scrittura privata oggetto di causa la società semplice (tra i cui soci, con poteri Controparte_2
di rappresentanza congiunta, vi è anche la sig.ra ). Controparte_4
Tale società pare, dunque, essere l'unico soggetto riconducibile a una “famiglia ad avere sia CP_4 pure in termini del tutto mediati e ipotetici un interesse afferente all'immobile di via del Carmine 29”.
1.12. Nel corso dell'udienza del 06.05.2024 la parte attrice ricorrente ha chiesto un ulteriore termine per la chiamata in giudizio della ed, in subordine, Controparte_2
l'accoglimento delle conclusioni in atti.
La parte convenuta ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
In udienza si è presentata per la terza chiamata 'Avv. Controparte_2
, la quale ha dichiarato di non avere la rappresentanza disgiunta della società e di Controparte_4 avere ricevuto in data 02.05.2024 la notifica dell'Ordinanza sulla propria casella PEC personale e ha chiesto pertanto il rinnovo della notifica nei confronti della terza chiamata nonché un termine per la costituzione in giudizio.
Il Giudice si è riservato.
1.13. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2024 il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica nei confronti della Controparte_2 fissando all'uopo l'udienza del 14.10.2024 e assegnando un termine per la costituzione della stessa sino a dieci giorni prima dell'udienza.
pagina 7 di 20 1.14. Con ordinanza dell'01.07.2024 il nuovo Giudice Istruttore Dott. DI CAPUA,
- ritenuto di dover revocare l'Ordinanza pronunciata dal precedente Giudice Dr.ssa Luisa VIGONE in data 18 maggio 2024, del seguente tenore letterale:
“Dispone la rinnovazione della notifica nei confronti di e fissa Controparte_2 all'uopo l'udienza del 14.10.2024 h. 10,45 (aula 15) ASSEGNA termine per la costituzione della stessa sino a dieci giorni prima dell'udienza; DISPONE che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla medesima almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione in giudizio.”;
- rilevato, infatti, che, avendo il Giudice dr. CARBONE disposto la conversione del rito da rito sommario a rito ordinario con provvedimento in data 20 ottobre 2022, non pare doversi assegnare alla terza chiamata “termine per la costituzione della stessa sino a dieci Controparte_2 giorni prima dell'udienza” e neppure disporre “che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla medesima almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione in giudizio.”;
- ritenuto, pertanto, di dover revocare la predetta Ordinanza sostituendola con la presente e, inoltre, di sostituire l'udienza fisica in presenza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
- ha revocato pronunciata dal precedente Giudice Dr.ssa Luisa VIGONE in data 18 maggio 2024;
- ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso e degli atti e provvedimenti successivi nei confronti della terza chiamata el rispetto dei termini a Controparte_2
comparire ex art. 163 bis c.p.c.;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 16 gennaio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
1.15. Con comparsa del 05.11.2024 si è costituita in giudizio la terza chiamata
[...]
in persona dei soci e legali rappresentanti e Controparte_2 CP_3
contestando le allegazioni e le domande della parte attrice ricorrente e della parte Controparte_4
convenuta, chiedendo l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione e passiva, e nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 8 di 20 1.16. Con Ordinanza del 22.01.2025 il Giudice istruttore:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), fissando udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10.04.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento e l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.17. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
2. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice.
2.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
“accertare e dichiarare che il sig. è inadempiente alle obbligazioni tutte Controparte_1 assunte con la scrittura privata in data 21/09/2016, ed in particolare all'obbligazione di nominare un proprio tecnico a cui conferire incarico di dare esecuzione, in contraddittorio con l'incaricato del ricorrente, alla suddivisione del sottotetto dell'immobile sito in Torino, via del Carmine 29, sulla base dei criteri stabiliti nella suddetta scrittura privata;
conseguentemente condannare il dott. a CP_1
provvedere alla nomina del proprio consulente e a conferirgli incarico di dare esecuzione, in contraddittorio con l'incaricato del ricorrente, alla suddivisione del sottotetto dell'immobile sito in
Torino, via del Carmine 29, sulla base dei criteri stabiliti nella suddetta scrittura privata, compiendo ogni azione opportuna e/o necessaria alla realizzazione di quanto stabilito dall'accordo tra le parti.”.
Le suddette domande non risultano fondate.
pagina 9 di 20 2.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare:
- che il Sig. d il Sig. ono proprietari di distinte unità immobiliari site in Torino e Pt_1 CP_1
facenti parte del condominio di via Del Carmine 29, scala A, manica di via Del Carmine;
- che tra i suddetti proprietari sono intercorsi contrasti in relazione alla proprietà e all'uso del sottotetto e delle soffitte del condominio di Via del Carmine 29 scala A, i quali risultano essere solo in parte delimitati in vani separati, mentre per la maggior parte sono costituiti da un unico ambiente inutilizzato;
- che i sig.ri e quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante della Pt_1 CP_1
Vialanpida s.s., hanno sottoscritto una scrittura privata in data 21.09.2016 (cfr. doc. n. 2 di parte attrice ricorrente) mediante la quale, datisi reciprocamente atto che sulla base delle disposizioni del regolamento di condominio (con particolare riferimento all'art. 2 dello stesso) e in virtù degli accordi presi mediante la scrittura privata, sono gli unici soggetti a potere vantare diritti sul sottotetto, hanno stabilito i tempi e le modalità per procedere alla divisione di tale porzione di immobile e assegnare a ciascuno una parte proporzionata alla quota determinata sulla base di criteri definiti e concordati;
- che all'art. 3 della predetta scrittura privata sono indicate le unità di cui è riconosciuta la proprietà piena ed esclusiva al sig. Pt_1
- che l'art. 4 stabilisce che, oltre a tali porzioni già oggetto di diritto esclusivo di proprietà, ai singoli condomini è riconosciuta la proprietà esclusiva di «quanto risultante negli atti di proprietà e/o compravendita relativi, che sia riportato e trascritto correttamente, senza equivoci, esplicitamente, legittimamente, puntualmente e inequivocabilmente. Si considerano solo le parti identificate ed annotate a chiare lettere in guisa che tale procedura avvenga in modo incontrovertibile, certo e inoppugnabile».
- che all'art. 7 della scrittura privata le parti si sono impegnate a procedere a tali adempimenti entro 18 mesi a far data dalla sottoscrizione dell'accordo;
- che malgrado i vari solleciti dapprima verbali e successivamente a mezzo di lettera raccomandata (cfr. doc. n. 3 e 4 di parte attrice ricorrente) il Sig. restava inerte e non adempiva agli obblighi CP_1
assunti mediante la scrittura privata del 21.09.2016;
- che il Sig. dava corso alla procedura di mediazione alla quale la parte ricorrente non Pt_1
partecipava (Cfr. doc. n. 5 – 6 di parte attrice ricorrente).
pagina 10 di 20 3.3. La parte convenuta ha eccepito, in particolare:
- che il sito in Torino alla via Del Carmine n. 29 è costituito da tre maniche distinte, CP_5
ognuna delle quali è dotata di una propria copertura;
- che al secondo piano fuori terra il sig. ed al terzo piano fuori terra il sig. CP_1 Pt_1
dispongono di proprietà facenti parte della scala A, ma al primo piano fuori terra è presente un appartamento di proprietà degli eredi e pertanto la parte attrice ricorrente e la parte convenuta CP_4
non sono gli unici condomini a vantare un diritto di proprietà sul già menzionato immobile;
- che da quanto risulta dagli atti di proprietà dei condomini facenti parte della manica in oggetto, come pure dalla documentazione risultante presso il Catasto Edilizio Urbano, nel sottotetto della manica di via del Carmine 29 risultano esistere solo due soffitte definite per posizione e confini, ed entrambe risultano essere di proprietà del Sig. (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente) mentre la rimanente CP_1
porzione di sottotetto è un unico ambiente indiviso e inutilizzato la cui proprietà risulta essere non definita;
- che l'art. 2 del regolamento condominiale denominato “proprietà individuale” stabilisce che è di proprietà individuale ciò che possa essere dimostrato mediante un atto di proprietà (“Sono di proprietà individuale come da atti di proprietà… le cantine e le soffitte, esclusi i disimpegni e il locale anti centrale termica della manica di via del Carmine”) (cfr. doc n. 1 di parte attrice ricorrente e doc. n. 3 di parte convenuta);
- che il locale del sottotetto, salvo atti diversi, si presume di proprietà comune ai soli condomini che hanno accesso esclusivo a tale locale;
- che il Sig. ovrebbe prima provare la comproprietà del sottotetto e solo successivamente Pt_1
potrebbe chiedere la divisione dello stesso;
- che la parte attrice non ha provato il titolo di proprietà del sottotetto indiviso in modo esclusivo con la parte ricorrente;
- che nonostante la scrittura privata del 21.09.2016 dichiari la proprietà esclusiva dei singoli condomini
Sig. e Sig. dell'intero piano del sottotetto, risulta essere inesistente tutta la Pt_1 CP_1
documentazione che ne possa dare prova;
- che la scrittura privata sottoscritta tra le parti isulta essere nulla per mancanza Pt_1 CP_1
di un titolo idoneo alla divisione, posto che non è possibile dividere un bene del quale non si è proprietario.
pagina 11 di 20 3.4. La terza chiamata mediante la propria comparsa Controparte_2
di costituzione, ha eccepito la totale estraneità ai fatti di causa, il difetto di legittimazione passiva e comunque l'insussistenza dei presupposti per il suo coinvolgimento in giudizio, chiedendo la propria estromissione dal giudizio e in ogni caso eccependo:
- che l'oggetto del giudizio R.G. n. 22592/2021 risulta essere un contenzioso di natura contrattuale tra i due contraenti della;
Parte_2
- che la scrittura privata è pacificamente un contratto, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 c.c. “ha forza di legge tra le parti” e, dunque, vincola esclusivamente le parti che l'hanno stipulato;
- che, conseguentemente, anche le vicende relative alla sua validità o invalidità nonché alla sua esecuzione (o mancata esecuzione) riguardano parimenti solo ed esclusivamente le parti contraenti;
- che non risultano veritiere le affermazioni contenute nella memoria istruttoria del 18.11.2022 della parte attrice ricorrente nella parte in cui si afferma che “Quanto poi agli eventuali dubbi relativi a diritti di ipotetici terzi, trattasi di dubbi del tutto strumentali, in quanto l'odierno convenuto è perfettamente al corrente che il dott. indicato come possibile comproprietario della porzione CP_4
di immobile, non può vantare alcun diritto di tal genere, essendo ciò stato escluso da sentenza emessa proprio nei confronti dello stesso che si chiederà di esibire con la successiva memoria CP_1 istruttoria”;
- che il dott. (deceduto nel 2017) non è mai stato proprietario personalmente di Persona_1 alcun immobile dello stabile di via del Carmine 29 a Torino e che l'unico proprietario è stato dal 1980 ad oggi sia la Controparte_2
- che la terza chiamata non comprende a quale “sentenza” la difesa di accia riferimento, né Pt_1 risulta che la stessa sia stata prodotta in giudizio, rendendo quindi l'argomento privo di qualsivoglia sostanza oltre che di rilevanza.
3.4. Dunque, la parte attrice ricorrente afferma di essere l'unico soggetto, unitamente al Sig. CP_1
a poter vantare non meglio precisati diritti sul sottotetto del condominio di Via del Carmine n. 29 e, sulla scorta di tale convincimento, ha dedotto e documentato di aver sottoscritto in data 21.09.2016 una scrittura privata (cfr. doc. n. 2 di parte attrice ricorrente) volta a stabilire i tempi e le modalità per procedere alla suddivisione di tale porzione di immobile e la conseguente assegnazione alle parti sottoscriventi di una quota proporzionata del sottotetto sulla base di criteri definiti e concordati tra le parti.
Sulla scorta di ciò, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.11.2021 la parte attrice ricorrente non ha chiesto di accertare alcun diritto né di procedere alla suddivisione della porzione del pagina 12 di 20 sottotetto dell'immobile di Via del Carmine n. 29 bensì, ponendo riparo all'inerzia del Sig. CP_1
di dare esecuzione alla scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 21.09.2016 mediante la quale, come espressamente indicato al punto n. 7 “ I proprietari di quote assegnate al punto precedente si impegnano a dividere e attribuire ai condomini interessati, entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, le parti in oggetto della presente soffitta di cui al punto precedente. Tale assegnazione sarà effettuata da due tecnici nominati uno per ciascuno dei condomini aventi diritto conformemente a quanto stabilito nella presente scrittura”.
Tuttavia, le domande di merito proposte dal Sig. on possono essere accolte sulla base delle Pt_1
considerazioni di cui ai punti successivi e della documentazione prodotta dalle parti.
3.5. Si deve innanzitutto osservare che condizione indefettibile per poter addivenire ad una divisione della cosa comune è la possibilità di poterne disporre a titolo di comproprietà. La divisione è infatti il procedimento attraverso il quale si verifica lo scioglimento della comunione con l'attribuzione a ciascuno dei condividendi di una porzione del bene comune.
Se è vero che la parte attrice, mediante la proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha chiesto esclusivamente di dare esecuzione all'accordo sottoscritto con la parte convenuta in data 21.09.2016 conferendo ai tecnici designati l'incarico di effettuare le verifiche e i passaggi concordati, non può essere condivisa la successiva affermazione del Sig. on la quale dichiara che laddove “poi i Pt_1 tecnici incaricati dovessero incontrare difficoltà nel dare esecuzione all'accordo, o rilevassero possibili diritti di terzi o altri ostacoli, lo rileveranno e le parti valuteranno il da farsi”.
Da un punto di vista meramente giudico, infatti, il potere di disporre del bene, ovvero il potere di cederlo a terzi o di modificarlo è prerogativa esclusiva del solo proprietario;
pertanto l'attore, prima di poter chiedere l'adempimento della scrittura privata con la quale le parti si erano impegnate a “dividere
e attribuire ai condomini interessati (i soli Sig. e entro diciotto mesi dalla data di CP_1 Pt_1 sottoscrizione della presente scrittura le parti oggetto della predetta soffitta”, avrebbe dovuto dapprima sincerarsi, e successivamente fornire la prova circa la proprietà (esclusiva e/o condivisa) di alcuna parte o porzione del sottotetto afferente al Condominio di Via del Carmine n. 29.
Ora, dalla lettura della scrittura privata della quale la parte attrice chiede l'esecuzione è possibile rilevare che:
- all'interno delle premesse si legge che “I signori , in proprio ovvero quale Persona_1
socio della , in proprio ovvero quale socio della Controparte_2 Controparte_1
società semplice VIALANPIDA, e sono i soli proprietari esclusivi direttamente o Parte_1
pagina 13 di 20 attraverso società delle unità immobiliari site rispettivamente ai piano terreno, primo e secondo più pertinenze, ubicate in via del Carmine n. 29 scala A Torino”;
- al punto 1 della predetta scrittura privata viene stabilito che “Con la sottoscrizione del presente atto i signori e riconoscono che l'intero piano sottotetto della scala Parte_1 Controparte_1
A del condominio di via Del Carmine 29 Torino, risulta di proprietà esclusiva dei singoli condomini, tranne la scala di entrata e il pianerottolo, contiguo alla precedente e posto sotto la botola di accesso del tetto, di proprietà comune”;
- al punto 3 della scrittura privata viene “espressamente riconosciuta al Dott. la proprietà Pt_1
esclusiva della soffitta lato via Allioni e cortile, denominata numero 1 nella planimetria e della soffitta lato scala di accesso e cortile, oggetto di una rivendicazione condominiale (sentenza n. 3114/05), nel predetto sottotetto entrambe da lui attualmente occupate”;
- al punto 4 viene “riconosciuto di proprietà esclusiva del singolo condomino quanto risultante negli atti di proprietà e/o compravendita relativi, che sia riportato e trascritto correttamente, senza equivoci, esplicitamente, legittimamente, puntualmente e inequivocabilmente. Si considerano solo le parti identificate ed annotate a chiare lettere in guisa che tale procedura avvenga in modo incontrovertibile, certo e inoppugnabile”;
- al punto 6, infine viene stabilito che “le parti restanti del sottotetto di esclusiva proprietà dei singoli condomini del sottotetto di cui al punto 1, non ancora assegnate nei punti precedenti, vengono concesse in proprietà ai sottoscrittori della presente secondo quote direttamente proporzionali alle superfici delle sole parti raggiungibili dalla scala di accesso di proprietà comune del predetto sottotetto, da loro possedute in proprietà esclusiva in base ai punti 3 e 4”.
3.6. Procedendo in ordine logico, e alla luce di quanto precedentemente esposto, appare necessaria una valutazione in merito a quanto previsto dall'art. 1117 c.c. in materia di parti comuni del condominio degli edifici.
La sopra citata norma stabilisce infatti che “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge
l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate.”
Dalla lettura della norma si evince come il sottotetto di un edificio in Condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art. 1117 c.c. non possa costituire oggetto di comunione (cfr. sul punto:
Cassazione civile, sez. II, 15/06/1993, n. 6640; Cassazione, sez. II , 23/05/1991, n. 5854).
pagina 14 di 20 La natura del sottotetto, pertanto, è in primo luogo determinata dai titoli e solo in difetto di questi ultimi può presumersi comune se esso risulti, in concreto, a fronte delle sue caratteristiche strutturali o funzionali, destinato anche solo potenzialmente all'uso comune o all'esercizio di un interesse comune
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12/08/2011, n. 17249).
Nel caso di specie, dalla documentazione offerta dalle parti e, più precisamente, dal Regolamento condominiale (cfr. doc n. 1 della parte attrice ricorrente e doc n. 3 della parte convenuta) si evince che i disimpegni delle cantine e delle soffitte sono di proprietà comune ai condomini della manica di Via del
Carmine (punto 1.2), mentre sono di proprietà individuale dei singoli condomini, come da atti di proprietà, le cantine e le soffitte esclusi i disimpegni (art. 2).
Dalla lettura di questi due articoli si deve necessariamente dedurre quanto segue:
- I disimpegni della soffitta sono di proprietà comune di tutti i condomini e, pertanto, come indicato all'interno delle premesse della scrittura privata, salvo diverso titolo, sono in comproprietà non solo dei
Sig.ri e ma anche della proprietà indicata dalla parte attrice ricorrente quale Pt_1 CP_1
in proprio ovvero quale socio della ” in qualità Persona_1 Controparte_2
di terzo soggetto proprietario di una delle unità immobiliari del condominio di Via del Carmine n. 29; la stessa circostanza è confermata dal Sig. il quale afferma che “Il e il CP_1 Pt_1 CP_1
sono condomini del Condominio sito in Torino Via Del Carmine 29, non sono gli unici proprietari del sottotetto, che il vorrebbe dividere, in quanto al piano terreno del condominio vi è la Pt_1 proprietà degli eredi ” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e pag. 2 delle note scritte CP_4
del 07.04.2025 della parte ricorrente), nonché dalla terza chiamata la quale afferma che la
[...]
proprietaria dell'immobile sito al piano terra dello stabile di Via Controparte_2
del Carmine 29 a Torino (cfr. pag. 4 delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09.04.2025).
- I locali del sottotetto sono di proprietà individuale dei singoli condomini “come da atti di proprietà”.
Sul punto, solamente la parte ricorrente ha prodotto (cfr. doc. n. 2 della parte ricorrente) copia dell'atto di proprietà dei locali del sottotetto, così fornendo titolo idoneo a ritenere che lo stesso sia il proprietario esclusivo delle due unità del sottotetto trascritte in suo favore, mentre la parte attrice non ha fornito alcuna prova circa la proprietà di alcuna parte dei locali del sottotetto.
- Né può avere valore probatorio, contrariamente a quanto asserito dalla parte attrice, al fine del riconoscimento in capo al Sig. della “proprietà esclusiva della soffitta lato via Allioni”, la Pt_1
sentenza genericamente indicata quale n.3114/05, poiché mai prodotta nel presente giudizio, sì da rendere l'argomentazione priva di rilevanza e valore probatorio.
pagina 15 di 20 3.7. La parte attrice ricorrente afferma, inoltre, che qualora non vi fossero elementi per “ricondurre il sottotetto in questione alla proprietà comune delle odierne parti in causa, essendo escluso dal regolamento che si tratti di un bene condominiale, secondo la costante giurisprudenza in materia la proprietà delle porzioni ad oggi indivise sarebbe da ricondurre al proprietario del piano immediatamente sottostante, ovvero al Sig. . Pt_1
Tale affermazione, tuttavia, risulta errata in quanto il sottotetto può considerarsi di pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solamente quando “assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dalla umidità e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II,
21/05/2020, n. 9383)
Viceversa, qualora ne sia dimostrata una destinazione diversa, come nel caso di specie, in cui il Sig.
a dimostrato di essere l'unico proprietario della parte “divisa” del sottotetto, lo stesso non Per_2 può essere inteso come pertinenza del piano più elevato dell'edificio.
3.8. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, è possibile affermare che:
- con riferimento alle parti indivise del sottotetto, quali disimpegni, corridoi e pianerottolo, per espressa previsione di legge, nonché per previsione del regolamento agli articoli n.
1.2. e n. 2, la CP_6
proprietà risulta essere comune a tutti i condomini in regime di comunione ordinaria e, pertanto, non solo ai Sig.ri e i quali non possono disporre della cosa comune se non con Pt_1 CP_1
esclusivo riferimento alle proprie quote ideali di pertinenza e non anche con riferimento a quelle di altri condomini;
- nonostante la scrittura privata dichiari la proprietà esclusiva dei singoli condomini (Sig. Pt_1
Sig. dell'intero piano del sottotetto, solamente la parte convenuta ha fornito la prova della CP_1
proprietà esclusiva di due unità adibite a soffitta, mentre la restante porzione di sottotetto, per tutti i motivi sopra esposti, risulta essere di proprietà CP_6
- alla luce di quanto sopra esposto e in assenza dei presupposti logici e giuridici per l'esecuzione di quanto pattuito tra la parte attrice ricorrente e la parte convenuta mediante la sottoscrizione della scrittura privata del 21.09.2016, le domande proposte dalla parte attrice non possono essere accolte.
pagina 16 di 20
4. Sulla chiamata del terzo Controparte_2
4.1. Con “atto di citazione per integrazione del contraddittorio” notificato a mezzo PEC in data 23 luglio 2024 la è stata citata dal Sig. a Controparte_2 Pt_1
comparire innanzi a codesto Tribunale di Torino.
Come si è detto, mediante la propria comparsa di costituzione la terza chiamata ha eccepito la propria estraneità ai fatti di causa, il difetto di legittimazione passiva nonché l'insussistenza dei presupposti legittimanti la chiamata in giudizio ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo previe le declaratorie del caso;
respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
in via pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione per integrazione del contraddittorio notificata da Parte_1
per assoluta indeterminatezza dei fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della chiamata in causa dell'esponente e comunque per materiale assenza di conclusioni rassegnate nei confronti di
Controparte_2 CP_2
nel merito, in via preliminare accertato il difetto qualsivoglia presupposto fondante la presenza della Controparte_2
nel presente giudizio, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'esponente e disporre la
[...]
sua estromissione dal presente giudizio;
nel merito nel rigettare ogni contraddittorio su qualsivoglia nuova domanda venisse spiegata nei suoi confronti, respingere ogni e qualsivoglia domanda ex adverso formulata perché infondata in fatto e diritto, mandando l'esponente assolta da qualsivoglia altrui pretesa;
in ogni caso condannare le controparti alla rifusione delle spese, diritti e compensi professionali, rimborso forfettario 15% ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, CPA e IVA come per legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi nei termini di legge”.
Dunque, la terza chiamata ha innanzitutto eccepito la “nullità della citazione per integrazione del contraddittorio notificata da per assoluta indeterminatezza dei fatti e gli elementi Parte_1 di diritto costituenti le ragioni della chiamata in causa dell'esponente e comunque per materiale assenza di conclusioni rassegnate nei confronti di . Controparte_2
L'eccezione non risulta fondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
Non risultano, infatti, integrati i presupposti previsti dall'art. 164, 4° comma, c.p.c., ossia:
- l'assoluta incertezza del requisito stabilito nel n. 3) dell'articolo 163 (“determinazione della cosa oggetto della domanda”);
pagina 17 di 20 - la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo, essendo i fatti stessi chiaramente esposti nell'atto di citazione.
La parte convenuta, inoltre, ha chiesto la propria “estromissione” dal processo, sul presupposto del proprio difetto di legittimazione passiva.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, sebbene in astratto tale istituto si sostanzi nell'uscita dal processo di una parte, sia essa parte originaria o un soggetto chiamato ed intervenuto, in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa di qualsiasi domanda di essa o contro di essa (di solito, il difetto di legittimazione, originario o sopravvenuto),
l'ammissibilità in via generale di tale figura non può ammettersi, tenuto conto che:
-in primo luogo, la stessa è prevista dalla legge soltanto in determinate ipotesi specifiche e, in particolare:
• nell'art. 108 c.p.c., che prevede l'estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano (in proposito, va rilevato che la Cassazione ha negato l'applicabilità dell'art. 108 c.p.c. persino all'ipotesi della garanzia impropria qualora manchi l'istanza del garantito e l'accettazione dell'attore -cfr.
Cass. civile 14 aprile 1981 n. 2236);
• nell'art. 109 c.p.c., che prevede l'estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta ordinato dal giudice;
• nell'art. 111, 3° comma, c.p.c., che prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano;
• nell'art. 1586, 2° comma, c.c., che prevede l'estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;
• nell'art. 1777, 2° comma, c.c., che prevede l'estromissione del depositario, nel caso in cui quest'ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo;
- in secondo luogo, come osservato da autorevole dottrina, se l'estromissione è pronunciata con sentenza, difficilmente può distinguersi da una pronuncia assolutoria sul merito o, se si preferisce,
“assolutoria dall'osservanza del giudizio”, mentre, se è pronunciata con ordinanza nel corso del pagina 18 di 20 giudizio, appare quanto meno dubbio che essa realizzi un'autentica uscita dal processo, poichè si deve ritenere che l'emananda successiva sentenza produca effetti anche nei confronti dell'estromesso.
In tal senso si è già espresso lo stesso Tribunale di Torino (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 28 novembre 2016 in sul sito www.altalex.com, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, doc. 16792, sul CP_7 sito www.ilcaso.it ed in Redazione Giuffré 2018;
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di estromissione espressamente previste dalla legge.
Sulle altre domande ed eccezioni proposte dalla terza chiamata si rinvia a quanto precedentemente esposto nel merito e a quanto si dirà infra trattando delle spese processuali del presente giudizio.
6. Sulle spese processuali del presente giudizio.
6.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”
6.2. Peraltro, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
Nel caso di specie, sussistono altre analoghe eccezionali ragioni ravvisabili:
- nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di natura tecnico-giuridica;
- con specifico riguardo alla terza chiamata Controparte_2 nell'assenza di domande e conclusioni rassegnate nei confronti della Controparte_2
che avrebbero potuto, a ben vedere, far propendere la stessa per la non costituzione
[...] in giudizio, stante l'assenza di effetti dispiegati dalla sentenza nei suoi confronti.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
22592/2021 R.G. promossa dal Sig. (parte attrice ricorrente) contro il Sig. Parte_1 [...]
(parte convenuta) e della in persona dei CP_1 Controparte_2
soci e legali rappresentanti e (terza chiamata), nel CP_3 Controparte_4
contraddittorio delle parti:
1) Rigetta le domande di merito proposte dalla parte attrice ricorrente Sig. Parte_1
2) Rigetta l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. proposta dalla terza chiamata
Controparte_2
3) Rigetta la domanda di estromissione dal giudizio proposta dalla terza chiamata
[...]
Controparte_2
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 17 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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