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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3016/2017
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva)
nel proc. n. 3016/2017 rg promosso da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Corona ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scauri alla Via Castagna n. 47.……………... Attrice
contro c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tomassi in Formia Controparte_1 C.F._2
(LT) in Via A. Rubino n. 197………………………………………………………………… Convenuto
e c.f. , e c.f. CP_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Maragoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
TA (LT), al Corso Cavour n. 25………………………..……………………………...….Convenuti
e c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fidaleo ed CP_4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Formia (LT) Via Faraoni n.47…………..Convenuto
e pagina 1 di 8 c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Stefanelli ed CP_5 C.F._6
elettivamente domiciliato nello in Formia Via P. Testa 10 ………………….… Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 20 novembre
2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice ha evocato in giudizio i AN , CP_1
, e , nella qualità di coeredi della defunta madre nata a CP_4 CP_2 Controparte_3 Persona_1
TA il 6 maggio 1915 e ivi deceduta il 31 gennaio 2010, per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare a seguito del decesso e, nello specifico, ha esposto che la madre era proprietaria de seguenti immobili: - immobile sito in TA censito NCEU foglio 36, part. 562 sub
1; - immobile sito in TA censito NCEU foglio 36, part. 562 sub 2; - immobile sito in TA censito
NCEU foglio 36, part. 562 sub 6; - immobile sito in TA censito NCEU foglio 36, part. 562 sub 7; -
proprietà per 1/2 del terreno sito in TA censito NCT foglio 28 part 222; - proprietà per 1/2 del terreno sito in TA censito NCT foglio 6 part 375;- proprietà per 1/2 del terreno sito in TA censito
NCT foglio 22 part 9 ;- proprietà per 1/2 del terreno sito in TA censito NCT foglio 22 part 10; -
proprietà per 1/2 del terreno sito in TA censito NCT foglio 22 part 13; - proprietà per 1/2 del terreno sito in TA censito NCT foglio 6 part 465. Su tale fondamento ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“… proceda allo scioglimento della comunione ereditaria, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: "Piaccia all'lll.mo IG. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
reietta, e dato atto: a) che all'accordo di mediazione inter partes del 15/07/2015 non è stato dato piena
attuazione e che l'incarico conferito all di TA è oramai scaduto;
e, b) Parte_2
dell'obbligo assunto dalle parti per l'alienazione del beni costituenti l'asse ereditario delta IG.ra
, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 31 gennaio 2011, di cui Persona_1
alle premesse, ritenuti dal coeredi stessi non comodamente divisibili;
-procedere allo scioglimento
pagina 2 di 8 delta comunione ereditaria di cul sopra, all'uopo nominando un C.T.U. per la stima del cespiti da
vendere, ordinando la vendita all'incanto del cespiti stessi, dando disposizioni sulle condizioni di
vendita, sulla divisione del ricavato, nella misura di 1/5 per ciascuno di essi, e su ogni altro criterio
occorrente per dare operatività agli impegni assunti dal coeredi e di cui all'accordo sopra richiamato;
- in subordine - previa occorrendo dichiarazione di risoluzione o inefficacia del predetto accordo -
dichiarare lo scioglimento delta comunione ereditaria tra i AN , CP_2 Controparte_3 [...]
, e - relativa all'asse ereditario relitto dalla loro madre CP_1 CP_4 Parte_1
, nata a [...] il [...] ed. ivi deceduta il 31 gennaio 2010, e di cui Persona_1
all'elenco nelle premesse del presente atto - con attribuzione ai singoli condividendi della quota ad
ognuno ad essi spettante ai sensi degli artt. 713 c.c. ss.. - Porre le spese a carico dei condividendi
medesimi ed, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese di lite”.
Si è costituito , il quale, non si è opposto alla richiesta dell'attrice riguardo allo Controparte_1
scioglimento della comunione ereditaria ma ha contestato la domanda avversa relativa alla vendita all'incanto dei beni ereditari. Inoltre, ha proposto a sua volta, in via riconvenzionale, domanda per accertare e dichiarare che l'autoveicolo, già di proprietà della defunta (Targa Persona_1
DW411FS), facesse parte dell'asse ereditario, poiché essendo di proprietà della de cuius è stato venduto dopo il decesso di quest'ultima senza che lui ne fosse stato informato e sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in via preliminare, - disporre ex art. 269 c.p.c. il
differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di consentire la citazione in giudizio del terzo
nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...], CP_5 C.F._6
alla Via Europa n. 116, nel rispetto dei termini di legge;
nel merito - disporre e ordinare la divisione
dei beni relitti dall'eredità di , così come descritti da parte attrice, mediante Persona_1
scioglimento della comunione ereditaria esistente tra i sigg.ri , , Parte_1 Controparte_1
, e ai sensi dell'art. 720 c.c ovvero mediante individuazione e CP_4 CP_2 Controparte_3
assegnazione a ciascuno degli eredi di una quota di beni dell'intero asse ereditario di egual valore;
-
pagina 3 di 8 dare ogni altro consequenziale provvedimento per la trascrizione della emananda sentenza e per le
necessarie volture;
in via riconvenzionale - accertare e dichiarare inoltre che dell'asse ereditario del
de cuius fa parte anche l'autoveicolo targato DW411FS - accertare e dichiarare la Persona_1
nullità del negozio di vendita dell'autoveicolo targato DW411FS dell'11/02/2010 sottoscritto
dall'acquirente sig. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. CP_5
Si sono costituiti e i quali non si sono opposti alla domanda di scioglimento della CP_2 Controparte_3
comunione ma hanno contestato la ricostruzione dei fatti come articolata dalle altre parti e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis: A - Disporre
l'attribuzione dei beni ereditari in favore degli odierni convenuti ai sensi dell'art. 720 c.c., con obbligo
per gli stessi di provvedere al conguaglio in denaro a favore degli altri coeredi calcolato per l'attrice
sulla base della proposta d'acquisto fatta pervenire all'Agenzia Immobiliare di Fasano Antonio. B -
Dichiarare la divisione giudiziale degli immobili in premessa descritti, pervenuto ai comunisti quali
eredi legittimi ex lege della IG.ra , previa determinazione della loro consistenza Persona_1
attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale,
secondo un comodo progetto divisionale. C – In estremo subordine laddove dovesse accertarsi
l'indivisibilità del compendio ereditario, ordinare la vendita dei beni ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a
mezzo di professionista all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in
proporzione delle rispettive quote. D- Condannare le parti convenute - eventualmente resistenti e/o
opponenti - al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio. E - Dichiarare l'emittenda
sentenza esecutiva ex lege, con ogni altro consequenziale provvedimento per la trascrizione della
emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Instauratosi il giudizio, all'udienza del 7 maggio 2018 si è costituito che ha CP_5
preliminarmente eccepito la nullità, l'annullabilità e, in ogni caso, l'inammissibilità e l'improponibilità
dell'azione proposta dalla controparte e nel merito ha impugnato e contestato quanto a lui richiesto da e al riguardo ha dedotto che l'autovettura Idea targata DW41LFS fu acquistata dal Controparte_1
pagina 4 di 8 affinché la moglie, figlia della defunta, potesse utilizzarla per CP_5 Parte_1
accompagnare la de cuius alle visite mediche e in ospedale, non essendo più autosufficiente. Di
conseguenza, l'auto venne formalmente intestata a , ma il pagamento fu interamente Persona_1
sostenuto da lui medesmo con risorse proprie e della moglie. Su fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in via preliminare e pregiudiziale, affinché sia dichiarata la
nullità, l'annullabilità e, comunque, l'inammissibilità e l 'improponibilità dell'azione proposta;
nel
merito, affinché sia rigettata ogni avversa domanda, anche perché infondata e, comunque, non
provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc: la causa è stata poi oggetto di diversi rinvii richiesti dalle parti poiché pendevano trattative e con ordinanza del 23 settembre 2020
il Gop, accertato l'esito negativo delle trattative, ha ammesso le prove orali e ha nominato CTU l'ing.
poi sostituito dal geometra . Persona_2 Persona_3
Si è costituito, nelle more, , già dichiarato contumace, che ha così concluso: “…Piaccia CP_4
all'Ill.mo IG. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: a) procedere allo
scioglimento della comunione ereditaria, previa opportuna stima dei cespiti da vendere, ordinando la
vendita all'incanto dei cespiti stessi, dando disposizioni sulle condizioni di vendita, sulla divisione del
ricavato, nella misura di 1/5 per ciascuno di essi, e su ogni altro criterio occorrente per dare
operatività agli impegni assunti da tutti i coeredi e di cui all'accordo di mediazione inter partes del
15.07:2015 richiamato dall'attrice; b) in subordine - previa occorrendo dichiarazione di risoluzione o
inefficacia del predetto accordo - dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i AN
, , e – relativa all'asse CP_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_4 Parte_1
ereditario relitto dalla loro madre , nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduta il 31 gennaio 2010 - con l'attribuzione ai singoli condividenti della quota ad ognuno di essi
spettante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano parziale accoglimento.
pagina 5 di 8 Preliminarmente è accoglibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria così come richiesto da tutte le parti mentre la richiesta di attribuzione solo di alcuni dei beni formulate da alcune parti del giudizio non può essere ammessa: nel corso del giudizio la CTU ha accertato che l'asse patrimoniale non è divisibile e se frazionato catastalmente non può essere destinato all'uso originario e anche se i beni fossero, in astratto frazionati, non potrebbero ottenere le necessarie autorizzazioni. Il
requisito della non comoda divisibilità di un immobile integra un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura che può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass.
n. 9979/2018; Cass. n. 16918/2015; Cass. n. 14577/2012). In altri termini, il concetto di comoda divisibilità d'un immobile cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. civ. n. 11891/1998; Cass. Civ. n. 14343/2016). Al riguardo, il Ctu
ha riferito che è impossibile realizzare porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento e la divisione implicherebbe notevoli costi (pag. 8 perizia). Il compendio immobiliare in esame è costituito da quattro unità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato in condizioni fatiscenti e da alcuni terreni incolti ubicati nel Comune di TA, peraltro, da quello che emerge dagli atti di causa, in comunione con altro soggetto estraneo. Sono perciò, condivisibili le osservazioni del difensore di parte attrice che all'udienza del 30 ottobre 2024 ha osservato che la divisione è “impraticabile” perché
pagina 6 di 8 l'asse ereditario è composto da beni eterogenei ossia, dal fabbricato posto al centro di TA in via
Indipendenza e terreni lontani: una eventuale assegnazione del fabbricato a e CP_3 CP_2
e la vendita all'incanto dei terreni, come da loro richiesto, non garantirebbe a tutti i Controparte_1
coeredi la possibilità di conseguire per ciascuno la quantità e la qualità di beni proporzionata alla propria quota. Infatti, al fine di garantire l'equa ripartizione del patrimonio occorre procedere alla vendita di tutto l'asse nella sua interezza poiché i terreni rispetto al fabbricato non presagiscono vantaggi di ordine economico e potrebbero rimanere invenduti. All'opposto le potenzialità future offerte dal fabbricato non possono assimilarsi a quelle dei terreni poiché il fabbricato è posto al centro di TA in Via Indipendenza ed è perciò economicamente più attraente per gli eventuali acquirenti,
specie in caso di trasformazione a fini turistici vista la vocazione della zona, e in questo caso la vendita all'incanto non può definirsi antieconomica perché l'immobile presenta maggiori opportunità: la vendita dell'intero asse ereditario (fabbricato e casa) ha attrattive e potenzialità maggiori rispetto alla vendita dei soli terreni.
La richiesta del deve essere rigettata perché il contratto di compravendita dell'autovettura è CP_5
stato intestato alla de cuius e non è stata fornita la prova della simulazione;
inoltre, né sugli assegni né
sugli estratti conto emessi è indicato in modo preciso il titolo relativo alla spesa sostenuta;
in assenza di tali informazioni, i documenti non costituiscono una prova inequivocabile che i pagamenti riportati siano legati all'acquisto dell'autovettura oggetto della controversia, pertanto essa deve essere acquisita al compendio ereditari.
Il Ctu ha quantificato il valore degli immobili in € 413.296,00 mentre il valore del veicolo in € 9.300,00
pertanto, il valore della massa ereditaria equivale in totale a € 422.596,00 ed essendo i beni indivisibili deve essere ordinata la vendita giudiziaria dei beni in unico lotto, per le ragioni suesposte.
Si disporrà con separata ordinanza in ordine a tale vendita.
P . Q. M.
DISPONE
pagina 7 di 8 lo scioglimento della comunione dei beni costituenti l'asse ereditario delta IG.ra , Persona_1
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 31 gennaio 2011
DICHIARA
indivisibili i beni appartenenti alla de ciuus così come identificati in narrativa. Persona_1
Ordina la vendita giudiziaria degli stessi e ne disporrà con separata ordinanza le modalità.
Dichiara che le spese per la consulenza tecnica d'ufficio resta, nei confronti del ctu, a carico delle parti in via solidale.
Rimette all'esito della vendita ogni statuizione in punto di spese.
Cassino, 27 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva)
nel proc. n. 3016/2017 rg promosso da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Corona ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scauri alla Via Castagna n. 47.……………... Attrice
contro c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tomassi in Formia Controparte_1 C.F._2
(LT) in Via A. Rubino n. 197………………………………………………………………… Convenuto
e c.f. , e c.f. CP_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Maragoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
TA (LT), al Corso Cavour n. 25………………………..……………………………...….Convenuti
e c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fidaleo ed CP_4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Formia (LT) Via Faraoni n.47…………..Convenuto
e pagina 1 di 8 c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Stefanelli ed CP_5 C.F._6
elettivamente domiciliato nello in Formia Via P. Testa 10 ………………….… Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 20 novembre
2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice ha evocato in giudizio i AN , CP_1
, e , nella qualità di coeredi della defunta madre nata a CP_4 CP_2 Controparte_3 Persona_1
TA il 6 maggio 1915 e ivi deceduta il 31 gennaio 2010, per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare a seguito del decesso e, nello specifico, ha esposto che la madre era proprietaria de seguenti immobili: - immobile sito in TA censito NCEU foglio 36, part. 562 sub
1; - immobile sito in TA censito NCEU foglio 36, part. 562 sub 2; - immobile sito in TA censito
NCEU foglio 36, part. 562 sub 6; - immobile sito in TA censito NCEU foglio 36, part. 562 sub 7; -
proprietà per 1/2 del terreno sito in TA censito NCT foglio 28 part 222; - proprietà per 1/2 del terreno sito in TA censito NCT foglio 6 part 375;- proprietà per 1/2 del terreno sito in TA censito
NCT foglio 22 part 9 ;- proprietà per 1/2 del terreno sito in TA censito NCT foglio 22 part 10; -
proprietà per 1/2 del terreno sito in TA censito NCT foglio 22 part 13; - proprietà per 1/2 del terreno sito in TA censito NCT foglio 6 part 465. Su tale fondamento ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“… proceda allo scioglimento della comunione ereditaria, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: "Piaccia all'lll.mo IG. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
reietta, e dato atto: a) che all'accordo di mediazione inter partes del 15/07/2015 non è stato dato piena
attuazione e che l'incarico conferito all di TA è oramai scaduto;
e, b) Parte_2
dell'obbligo assunto dalle parti per l'alienazione del beni costituenti l'asse ereditario delta IG.ra
, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 31 gennaio 2011, di cui Persona_1
alle premesse, ritenuti dal coeredi stessi non comodamente divisibili;
-procedere allo scioglimento
pagina 2 di 8 delta comunione ereditaria di cul sopra, all'uopo nominando un C.T.U. per la stima del cespiti da
vendere, ordinando la vendita all'incanto del cespiti stessi, dando disposizioni sulle condizioni di
vendita, sulla divisione del ricavato, nella misura di 1/5 per ciascuno di essi, e su ogni altro criterio
occorrente per dare operatività agli impegni assunti dal coeredi e di cui all'accordo sopra richiamato;
- in subordine - previa occorrendo dichiarazione di risoluzione o inefficacia del predetto accordo -
dichiarare lo scioglimento delta comunione ereditaria tra i AN , CP_2 Controparte_3 [...]
, e - relativa all'asse ereditario relitto dalla loro madre CP_1 CP_4 Parte_1
, nata a [...] il [...] ed. ivi deceduta il 31 gennaio 2010, e di cui Persona_1
all'elenco nelle premesse del presente atto - con attribuzione ai singoli condividendi della quota ad
ognuno ad essi spettante ai sensi degli artt. 713 c.c. ss.. - Porre le spese a carico dei condividendi
medesimi ed, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese di lite”.
Si è costituito , il quale, non si è opposto alla richiesta dell'attrice riguardo allo Controparte_1
scioglimento della comunione ereditaria ma ha contestato la domanda avversa relativa alla vendita all'incanto dei beni ereditari. Inoltre, ha proposto a sua volta, in via riconvenzionale, domanda per accertare e dichiarare che l'autoveicolo, già di proprietà della defunta (Targa Persona_1
DW411FS), facesse parte dell'asse ereditario, poiché essendo di proprietà della de cuius è stato venduto dopo il decesso di quest'ultima senza che lui ne fosse stato informato e sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in via preliminare, - disporre ex art. 269 c.p.c. il
differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di consentire la citazione in giudizio del terzo
nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...], CP_5 C.F._6
alla Via Europa n. 116, nel rispetto dei termini di legge;
nel merito - disporre e ordinare la divisione
dei beni relitti dall'eredità di , così come descritti da parte attrice, mediante Persona_1
scioglimento della comunione ereditaria esistente tra i sigg.ri , , Parte_1 Controparte_1
, e ai sensi dell'art. 720 c.c ovvero mediante individuazione e CP_4 CP_2 Controparte_3
assegnazione a ciascuno degli eredi di una quota di beni dell'intero asse ereditario di egual valore;
-
pagina 3 di 8 dare ogni altro consequenziale provvedimento per la trascrizione della emananda sentenza e per le
necessarie volture;
in via riconvenzionale - accertare e dichiarare inoltre che dell'asse ereditario del
de cuius fa parte anche l'autoveicolo targato DW411FS - accertare e dichiarare la Persona_1
nullità del negozio di vendita dell'autoveicolo targato DW411FS dell'11/02/2010 sottoscritto
dall'acquirente sig. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. CP_5
Si sono costituiti e i quali non si sono opposti alla domanda di scioglimento della CP_2 Controparte_3
comunione ma hanno contestato la ricostruzione dei fatti come articolata dalle altre parti e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis: A - Disporre
l'attribuzione dei beni ereditari in favore degli odierni convenuti ai sensi dell'art. 720 c.c., con obbligo
per gli stessi di provvedere al conguaglio in denaro a favore degli altri coeredi calcolato per l'attrice
sulla base della proposta d'acquisto fatta pervenire all'Agenzia Immobiliare di Fasano Antonio. B -
Dichiarare la divisione giudiziale degli immobili in premessa descritti, pervenuto ai comunisti quali
eredi legittimi ex lege della IG.ra , previa determinazione della loro consistenza Persona_1
attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale,
secondo un comodo progetto divisionale. C – In estremo subordine laddove dovesse accertarsi
l'indivisibilità del compendio ereditario, ordinare la vendita dei beni ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a
mezzo di professionista all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in
proporzione delle rispettive quote. D- Condannare le parti convenute - eventualmente resistenti e/o
opponenti - al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio. E - Dichiarare l'emittenda
sentenza esecutiva ex lege, con ogni altro consequenziale provvedimento per la trascrizione della
emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Instauratosi il giudizio, all'udienza del 7 maggio 2018 si è costituito che ha CP_5
preliminarmente eccepito la nullità, l'annullabilità e, in ogni caso, l'inammissibilità e l'improponibilità
dell'azione proposta dalla controparte e nel merito ha impugnato e contestato quanto a lui richiesto da e al riguardo ha dedotto che l'autovettura Idea targata DW41LFS fu acquistata dal Controparte_1
pagina 4 di 8 affinché la moglie, figlia della defunta, potesse utilizzarla per CP_5 Parte_1
accompagnare la de cuius alle visite mediche e in ospedale, non essendo più autosufficiente. Di
conseguenza, l'auto venne formalmente intestata a , ma il pagamento fu interamente Persona_1
sostenuto da lui medesmo con risorse proprie e della moglie. Su fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in via preliminare e pregiudiziale, affinché sia dichiarata la
nullità, l'annullabilità e, comunque, l'inammissibilità e l 'improponibilità dell'azione proposta;
nel
merito, affinché sia rigettata ogni avversa domanda, anche perché infondata e, comunque, non
provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc: la causa è stata poi oggetto di diversi rinvii richiesti dalle parti poiché pendevano trattative e con ordinanza del 23 settembre 2020
il Gop, accertato l'esito negativo delle trattative, ha ammesso le prove orali e ha nominato CTU l'ing.
poi sostituito dal geometra . Persona_2 Persona_3
Si è costituito, nelle more, , già dichiarato contumace, che ha così concluso: “…Piaccia CP_4
all'Ill.mo IG. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: a) procedere allo
scioglimento della comunione ereditaria, previa opportuna stima dei cespiti da vendere, ordinando la
vendita all'incanto dei cespiti stessi, dando disposizioni sulle condizioni di vendita, sulla divisione del
ricavato, nella misura di 1/5 per ciascuno di essi, e su ogni altro criterio occorrente per dare
operatività agli impegni assunti da tutti i coeredi e di cui all'accordo di mediazione inter partes del
15.07:2015 richiamato dall'attrice; b) in subordine - previa occorrendo dichiarazione di risoluzione o
inefficacia del predetto accordo - dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i AN
, , e – relativa all'asse CP_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_4 Parte_1
ereditario relitto dalla loro madre , nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduta il 31 gennaio 2010 - con l'attribuzione ai singoli condividenti della quota ad ognuno di essi
spettante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano parziale accoglimento.
pagina 5 di 8 Preliminarmente è accoglibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria così come richiesto da tutte le parti mentre la richiesta di attribuzione solo di alcuni dei beni formulate da alcune parti del giudizio non può essere ammessa: nel corso del giudizio la CTU ha accertato che l'asse patrimoniale non è divisibile e se frazionato catastalmente non può essere destinato all'uso originario e anche se i beni fossero, in astratto frazionati, non potrebbero ottenere le necessarie autorizzazioni. Il
requisito della non comoda divisibilità di un immobile integra un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura che può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass.
n. 9979/2018; Cass. n. 16918/2015; Cass. n. 14577/2012). In altri termini, il concetto di comoda divisibilità d'un immobile cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. civ. n. 11891/1998; Cass. Civ. n. 14343/2016). Al riguardo, il Ctu
ha riferito che è impossibile realizzare porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento e la divisione implicherebbe notevoli costi (pag. 8 perizia). Il compendio immobiliare in esame è costituito da quattro unità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato in condizioni fatiscenti e da alcuni terreni incolti ubicati nel Comune di TA, peraltro, da quello che emerge dagli atti di causa, in comunione con altro soggetto estraneo. Sono perciò, condivisibili le osservazioni del difensore di parte attrice che all'udienza del 30 ottobre 2024 ha osservato che la divisione è “impraticabile” perché
pagina 6 di 8 l'asse ereditario è composto da beni eterogenei ossia, dal fabbricato posto al centro di TA in via
Indipendenza e terreni lontani: una eventuale assegnazione del fabbricato a e CP_3 CP_2
e la vendita all'incanto dei terreni, come da loro richiesto, non garantirebbe a tutti i Controparte_1
coeredi la possibilità di conseguire per ciascuno la quantità e la qualità di beni proporzionata alla propria quota. Infatti, al fine di garantire l'equa ripartizione del patrimonio occorre procedere alla vendita di tutto l'asse nella sua interezza poiché i terreni rispetto al fabbricato non presagiscono vantaggi di ordine economico e potrebbero rimanere invenduti. All'opposto le potenzialità future offerte dal fabbricato non possono assimilarsi a quelle dei terreni poiché il fabbricato è posto al centro di TA in Via Indipendenza ed è perciò economicamente più attraente per gli eventuali acquirenti,
specie in caso di trasformazione a fini turistici vista la vocazione della zona, e in questo caso la vendita all'incanto non può definirsi antieconomica perché l'immobile presenta maggiori opportunità: la vendita dell'intero asse ereditario (fabbricato e casa) ha attrattive e potenzialità maggiori rispetto alla vendita dei soli terreni.
La richiesta del deve essere rigettata perché il contratto di compravendita dell'autovettura è CP_5
stato intestato alla de cuius e non è stata fornita la prova della simulazione;
inoltre, né sugli assegni né
sugli estratti conto emessi è indicato in modo preciso il titolo relativo alla spesa sostenuta;
in assenza di tali informazioni, i documenti non costituiscono una prova inequivocabile che i pagamenti riportati siano legati all'acquisto dell'autovettura oggetto della controversia, pertanto essa deve essere acquisita al compendio ereditari.
Il Ctu ha quantificato il valore degli immobili in € 413.296,00 mentre il valore del veicolo in € 9.300,00
pertanto, il valore della massa ereditaria equivale in totale a € 422.596,00 ed essendo i beni indivisibili deve essere ordinata la vendita giudiziaria dei beni in unico lotto, per le ragioni suesposte.
Si disporrà con separata ordinanza in ordine a tale vendita.
P . Q. M.
DISPONE
pagina 7 di 8 lo scioglimento della comunione dei beni costituenti l'asse ereditario delta IG.ra , Persona_1
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 31 gennaio 2011
DICHIARA
indivisibili i beni appartenenti alla de ciuus così come identificati in narrativa. Persona_1
Ordina la vendita giudiziaria degli stessi e ne disporrà con separata ordinanza le modalità.
Dichiara che le spese per la consulenza tecnica d'ufficio resta, nei confronti del ctu, a carico delle parti in via solidale.
Rimette all'esito della vendita ogni statuizione in punto di spese.
Cassino, 27 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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