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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 2552/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2552/2022, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
C.F ( ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Franzese (C.F.: ), che la C.F._2 rapp.ta e difende in virtù di mandato in atti calce del presente atto, PEC
Email_1
Opponente
E
, cod. fisc. n. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata, presso l'avv. Secondina Abete cod. fisc.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti, PEC: C.F._3
Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di Intimazione di Pagamento n. 071/20219037349772/000, notificato in data 16.02.2022, d'importo pari a € 20.890,44.
Il limitava l'opposizione alla causale di credito indicata Parte_1 nell'Intimazione di Pagamento, per la somma di €. 17.841,95 in relazione alla cartella esattoriale n. 097/20150196434880/000, notificata il 04.02.2016 anno di riferimento
IRPEF 2012.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ed inammissibilità dell'Intimazione di
Pagamento, nonché la sospensione della esecutorietà in via cautelare dell'Atto
Impugnato.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' Controparte_1
, la quale preliminarmente chiedeva dichiarassi il difetto di giurisdizione del
[...] giudice ordinario, in favore del giudice tributario, nel merito prendeva posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, depositando documentazione a suffragio del diritto di credito, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Preliminarmente va accolta l'eccezione sollevata dall'opposta in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario.
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4180 Anno 2025: “con riferimento alla intimazione di pagamento, le Sezioni Unite hanno affermato che, a norma dell'art. 2
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie)
è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. 31/03/2008, n. 8279).
Pag. 2 di 3 Sempre a Sezioni Unite questa Corte ha ribadito che il sollecito di pagamento è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2,
d.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato «avviso di mora» – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 16/10/2024, n. 26817).
Nel caso di specie, l'opponente, oltre ad eccepire il decorso del termine prescrizionale, ha contestato l'omessa e/o regolare notifica della cartella di pagamento, atto prodromico all'intimazione di pagamento.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario.
Le spese vengono compensate interamente tra le parti, in ragione dell'incertezza giurisprudenziale sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, avanti al quale la causa andrà riassunta entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio innanzi la competente Corte Tributaria.
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Aversa, 27.11.2025
Il GOP
Dott. Ferdinando Bisogni
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 2552/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2552/2022, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
C.F ( ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Franzese (C.F.: ), che la C.F._2 rapp.ta e difende in virtù di mandato in atti calce del presente atto, PEC
Email_1
Opponente
E
, cod. fisc. n. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata, presso l'avv. Secondina Abete cod. fisc.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti, PEC: C.F._3
Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di Intimazione di Pagamento n. 071/20219037349772/000, notificato in data 16.02.2022, d'importo pari a € 20.890,44.
Il limitava l'opposizione alla causale di credito indicata Parte_1 nell'Intimazione di Pagamento, per la somma di €. 17.841,95 in relazione alla cartella esattoriale n. 097/20150196434880/000, notificata il 04.02.2016 anno di riferimento
IRPEF 2012.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ed inammissibilità dell'Intimazione di
Pagamento, nonché la sospensione della esecutorietà in via cautelare dell'Atto
Impugnato.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' Controparte_1
, la quale preliminarmente chiedeva dichiarassi il difetto di giurisdizione del
[...] giudice ordinario, in favore del giudice tributario, nel merito prendeva posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, depositando documentazione a suffragio del diritto di credito, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Preliminarmente va accolta l'eccezione sollevata dall'opposta in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario.
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4180 Anno 2025: “con riferimento alla intimazione di pagamento, le Sezioni Unite hanno affermato che, a norma dell'art. 2
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie)
è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. 31/03/2008, n. 8279).
Pag. 2 di 3 Sempre a Sezioni Unite questa Corte ha ribadito che il sollecito di pagamento è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2,
d.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato «avviso di mora» – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 16/10/2024, n. 26817).
Nel caso di specie, l'opponente, oltre ad eccepire il decorso del termine prescrizionale, ha contestato l'omessa e/o regolare notifica della cartella di pagamento, atto prodromico all'intimazione di pagamento.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario.
Le spese vengono compensate interamente tra le parti, in ragione dell'incertezza giurisprudenziale sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, avanti al quale la causa andrà riassunta entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio innanzi la competente Corte Tributaria.
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Aversa, 27.11.2025
Il GOP
Dott. Ferdinando Bisogni
Pag. 3 di 3