TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 801/2022
Il GOP dott. Enrico Prost, all'esito dell'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti RUFFINI GEMINIO CESARE e RUFFINI NINO GIORDANO
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti
[...] P.IVA_1
PULVIRENTI FABIO ORAZIO ANTONIO, FURIA LORENZO e
SARNO DENISE
resistente
Cont OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni
Per la parte opponente: “Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso
e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del
Lavoro: DICHIARARE invalidità, l'inammissibilità, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 230/22 promanata dal Capo dell
[...] [...]
(sede di ) Controparte_3 CP_1
che ordina a e obbligato in solido di pagare Parte_1 CP_4
la somma di € 6.000,00 a titolo di sanzioni amministrative oltre spese per un complessivo di € 6.042,60 (allegato A) DICHIARARE carenza di legittimazione passiva di In ogni caso. Anche nel merito Parte_1
ASSOLVERE da ogni pretesa Con vittoria delle spese di Parte_1
lite”.
Per la parte opposta: ""Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza e deduzione reietta,
- in via principale di merito, rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di ingiunzione n.
230/2022, prot. n. 26333 del 27 settembre 2022, di complessivi euro
6.042,60, per cui è causa, con condanna avversaria al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
- In via subordinata, nell'ipotesi di pagamento parziale dell'ordinanza di ingiunzione oggetto di causa da parte dell'obbligato in solido CP_4
ammesso al pagamento rateale, condannare controparte al pagamento
[...]
del residuo ancora dovuto con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite della presente causa;
- Sempre in via subordinata, nell'ipotesi di pagamento integrale dell'ordinanza di ingiunzione oggetto di causa da parte dell'obbligato in solido ammesso al pagamento rateale, dichiarare la Controparte_4
cessazione della materia del contendere della presente causa a spese integralmente compensate tra le parti;
Pag. 2 di 9 - In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto l' Parte_1 Controparte_5
Emilia (ITL) chiedendo l'annullamento
[...]
dell'ordinanza-ingiunzione n. 230/2022 (Prot. 26333) del
27.09.2022, per l'importo di € 6.000,00 per sanzioni amministrative (oltre ad € 42,60 ed € 5,45 per spese di notifica) connesse alla presunta violazione di disposizioni in materia di infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro e di impedimento all'attività di vigilanza.
All'esito degli accertamenti, avviati a seguito di richieste d'intervento del 15/07/2019 e del 09/10/2019 da parte, rispettivamente, dei lavoratori e Parte_2
e , con il verbale unico di Parte_3 Pt_4
accertamento e notificazione n. 544/03 del 21/10/2020 venivano contestate (anche) al Sig. nella sua qualità di Pt_1
amministratore di fatto della le suindicate Controparte_4
violazioni.
Ad avviso dell' , il ruolo del Sig. sarebbe CP_1 Pt_1
stato provato da plurime circostanze, quali l'interlocuzione su ogni aspetto attinente al funzionamento dell'azienda in occasione dell'accesso ispettivo (nonostante lo stesso non figurasse ad alcun titolo), la mancanza di chiarimenti in ordine
Pag. 3 di 9 alla posizione all'interno della società, la presenza di numerose mail inviate dallo stesso a terzi in nome e per conto dell'azienda e l'episodio della conciliazione tra la società e il
Sig. , nel corso della quale il Sig. Pt_2 Testimone_1
prima di decidere il da farsi, si rivolse via telefono al Sig. per avere o meno il benestare a conciliare. Pt_1
Parte opponente ha affidato il proprio ricorso a tre motivi, protestando la nullità del verbale unico di accertamento, eccependo il proprio difetto di titolarità sostanziale e la propria carenza di legittimazione passiva e contestando la fondatezza nel merito dell'accertamento, con riferimento alla mancanza di prova del “credito contributivo” (sic) accertato.
Quanto al primo motivo, afferma che il verbale unico di accertamento è privo della “indicazione puntuale delle fonti di prova, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento dell'assunto” (che il sia amministratore di Pt_1
fatto di . Controparte_4
Quanto al secondo motivo, sostiene che il Sig. non fosse Pt_1
amministratore di fatto di ma “mero Controparte_4
collaboratore occasionale prima, e di dipendente part-time poi, di ”. Parte_5
Infine, quanto al merito dell'accertamento, ne contesta la mancanza di prova.
2. Si è costituito l' Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
[...]
Pag. 4 di 9 L' ha esposto che, nel corso dell'accesso ispettivo CP_1
effettuato in data 22/11/2019 nei confronti di (e Controparte_4
Cont di cui al verbale depositato quale doc. n. 5 ), veniva richiesta, tra le altre, la trasmissione dei dischi cronotachigrafi relativi al mese di ottobre 2019, mai pervenuta nonostante i successivi solleciti, rivolti anche allo studio di consulenza della società.
Di conseguenza, in data 06/07/2020 veniva emesso un primo Cont atto di accertamento (doc. n. 8 ), relativo alla mancata conservazione di tali dischi.
L'acquisizione dei LUL dei lavoratori e di svariate mail (doc. n. Cont 11 ) facevano emergere, ad avviso del resistente, che la gestione della società fosse demandata “in via unitaria e prevalente” al Sig. sicché (anche) a questi veniva Pt_1
notificato il verbale unico n. 544/03 del 21/10/2020 (doc. n. 12 Cont
), tanto per l'infedele registrazione sul Libro Unico del
Lavoro, quanto per l'impedimento all'attività di vigilanza.
Decorso il termine di legge per il pagamento e in difetto di questo, l' provvedeva all'emissione e notifica CP_1
dell'ordinanza-ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione.
In via preliminare, la difesa dell'Ente ha preso posizione sull'asserita nullità del verbale unico, contestando la sussistenza di una difettosa indicazione delle fonti di prova ed osservando che, in ogni caso, l'opponente non ha allegato di aver subito un pregiudizio al proprio diritto di difesa.
Pag. 5 di 9 In tema di titolarità del rapporto controverso e di legittimazione passiva dell'opponente (intendendosi la locuzione come Cont un'impropria endiadi), l' ha difeso la correttezza dell'accertamento ispettivo, sottolineando che l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, è idoneo a provare un rapporto gestorio di fatto.
Nel merito, ha ribadito che la mancata produzione dei dischi cronotachigrafi del mese di ottobre 2019, documentalmente provata (doc. n. 7), configura impedimento all'accertamento, e che l'opponente non ha preso minimamente posizione sulle considerazioni analiticamente sviluppate nel verbale di accertamento in ordine alla disinvolta erogazione dell'indennità di trasferta intera, unitamente all'indennità sostitutiva di mensa.
3. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4. Quanto al primo motivo, la piana lettura del verbale unico dimostra che il verbalizzante ha dato ampiamente conto delle ragioni del proprio convincimento: ruolo assunto dal Pt_1
all'atto del primo accesso;
richieste di chiarimenti sulla propria posizione, rimaste inevase;
evidenze documentali (numerose mail a firma del per conto dell'azienda); necessità di Pt_1
concertare la decisione da assumere in sede di conciliazione, da parte del Sig. Testimone_1
Pag. 6 di 9 Quanto al secondo motivo, viene disputato se il ruolo dell'opponente possa essere considerato alla stregua di una gestione o amministrazione di fatto.
A tale proposito, l'istruttoria orale ha pienamente confermato che il Sig. – formalmente assunto solo il 16/11/2020, Pt_1
ossia dopo la notifica del verbale di accertamento – si occupava dell'amministrazione e della contabilità della Società.
Così, la testimonianza del Commercialista Dott. , sentito Tes_2
all'udienza del 29/02/2024, permette di escludere che l'attività dell'opponente fosse occasionale, in quanto “ogni mese” (e quindi: sistematicamente) il si recava presso il suo Pt_1
studio per la registrazione dei documenti contabili.
Del resto, la testimonianza del Sig. sentito Testimone_3
all'udienza del 09/04/2024, conferma l'esistenza di una postazione di lavoro dedicata al ricorrente e la circostanza che i prezzi dei viaggi fossero oggetto di definizione condivisa tra l'opponente e il cugino Testimone_1
Infine, i lavoratori (sentito anch'egli Parte_2
all'udienza del 29/02/2024) e e Pt_4 Parte_3
(sentiti all'udienza del 16/05/2024) sono concordi nel riferire che il Sig. aveva loro indicato il Tes_1 Tes_1 Pt_1
come incaricato della gestione amministrativa. Per di più, il primo afferma che il Sig. avrebbe Testimone_1
addirittura riferito “più volte che aveva lo stesso potere Pt_1
decisionale suo e di suo fratello e che per tale Parte_6
Pag. 7 di 9 motivo dovevamo rispettare quello che ci veniva detto da
. Pt_1
L'istruttoria orale, in sostanza, restituisce la conferma del ruolo di gestore esclusivo della parte amministrativa, costantemente svolto dal in forza del proprio background Pt_1
professionale e della propria esperienza lavorativa , all'interno della società.
Quanto al terzo motivo, infine, parte resistente ha fornito evidenza documentale dell'omessa ricezione dei dischi cronotachigrafi del mese di ottobre 2019.
D'altro canto, le considerazioni svolte nel verbale di accertamento e sopra riferite non solo non sono state in alcun modo contestate, ma risultano confermate dai LUL dei
Cont dipendenti della (doc. n. 10 ). Controparte_4
5. Verificata la legittimità dell'ordinanza -ingiunzione, il relativo importo deve nondimeno essere ridotto, in ragione degli importi versati dall'obbligato in solido a Controparte_4
seguito di rateazione, per complessivi € 626,10 (come da Mod.
F23 depositati da parte resistente in data 22/11/2023).
6. Le spese di causa seguono la soccombenza di parte ricorrente, con riduzione del 20% in ragione del fatto che l' si è difeso per mezzo dei propri funzionari. La CP_1
complessità dell'istruttoria comporta l'adozione dei valori medi di cui al D.M. 55/14, all. 1, Tab. 3 (cause di lavoro), scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, per la fase istruttoria, mentre per
Pag. 8 di 9 le rimanenti fasi possono essere adottati i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Nella causa n. 801/2022, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione proposta da contro Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 230/2022 (Prot. 26333) del
27.09.2022 dell' Controparte_3
sede di accertando la debenza
[...] CP_1
delle somme recate dall'atto opposto, dedott o l'importo già versato dall'obbligato in solido per € 626,10.
2) Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di lite a favore dell' opposto, liquidate in € 2.624,00 oltre CP_1
rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Fissa il termine di gg 30 per il deposito della sentenza.
Reggio Emilia così deciso il 0 4/02/2025.
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 801/2022
Il GOP dott. Enrico Prost, all'esito dell'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti RUFFINI GEMINIO CESARE e RUFFINI NINO GIORDANO
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti
[...] P.IVA_1
PULVIRENTI FABIO ORAZIO ANTONIO, FURIA LORENZO e
SARNO DENISE
resistente
Cont OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni
Per la parte opponente: “Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso
e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del
Lavoro: DICHIARARE invalidità, l'inammissibilità, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 230/22 promanata dal Capo dell
[...] [...]
(sede di ) Controparte_3 CP_1
che ordina a e obbligato in solido di pagare Parte_1 CP_4
la somma di € 6.000,00 a titolo di sanzioni amministrative oltre spese per un complessivo di € 6.042,60 (allegato A) DICHIARARE carenza di legittimazione passiva di In ogni caso. Anche nel merito Parte_1
ASSOLVERE da ogni pretesa Con vittoria delle spese di Parte_1
lite”.
Per la parte opposta: ""Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza e deduzione reietta,
- in via principale di merito, rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di ingiunzione n.
230/2022, prot. n. 26333 del 27 settembre 2022, di complessivi euro
6.042,60, per cui è causa, con condanna avversaria al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
- In via subordinata, nell'ipotesi di pagamento parziale dell'ordinanza di ingiunzione oggetto di causa da parte dell'obbligato in solido CP_4
ammesso al pagamento rateale, condannare controparte al pagamento
[...]
del residuo ancora dovuto con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite della presente causa;
- Sempre in via subordinata, nell'ipotesi di pagamento integrale dell'ordinanza di ingiunzione oggetto di causa da parte dell'obbligato in solido ammesso al pagamento rateale, dichiarare la Controparte_4
cessazione della materia del contendere della presente causa a spese integralmente compensate tra le parti;
Pag. 2 di 9 - In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto l' Parte_1 Controparte_5
Emilia (ITL) chiedendo l'annullamento
[...]
dell'ordinanza-ingiunzione n. 230/2022 (Prot. 26333) del
27.09.2022, per l'importo di € 6.000,00 per sanzioni amministrative (oltre ad € 42,60 ed € 5,45 per spese di notifica) connesse alla presunta violazione di disposizioni in materia di infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro e di impedimento all'attività di vigilanza.
All'esito degli accertamenti, avviati a seguito di richieste d'intervento del 15/07/2019 e del 09/10/2019 da parte, rispettivamente, dei lavoratori e Parte_2
e , con il verbale unico di Parte_3 Pt_4
accertamento e notificazione n. 544/03 del 21/10/2020 venivano contestate (anche) al Sig. nella sua qualità di Pt_1
amministratore di fatto della le suindicate Controparte_4
violazioni.
Ad avviso dell' , il ruolo del Sig. sarebbe CP_1 Pt_1
stato provato da plurime circostanze, quali l'interlocuzione su ogni aspetto attinente al funzionamento dell'azienda in occasione dell'accesso ispettivo (nonostante lo stesso non figurasse ad alcun titolo), la mancanza di chiarimenti in ordine
Pag. 3 di 9 alla posizione all'interno della società, la presenza di numerose mail inviate dallo stesso a terzi in nome e per conto dell'azienda e l'episodio della conciliazione tra la società e il
Sig. , nel corso della quale il Sig. Pt_2 Testimone_1
prima di decidere il da farsi, si rivolse via telefono al Sig. per avere o meno il benestare a conciliare. Pt_1
Parte opponente ha affidato il proprio ricorso a tre motivi, protestando la nullità del verbale unico di accertamento, eccependo il proprio difetto di titolarità sostanziale e la propria carenza di legittimazione passiva e contestando la fondatezza nel merito dell'accertamento, con riferimento alla mancanza di prova del “credito contributivo” (sic) accertato.
Quanto al primo motivo, afferma che il verbale unico di accertamento è privo della “indicazione puntuale delle fonti di prova, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento dell'assunto” (che il sia amministratore di Pt_1
fatto di . Controparte_4
Quanto al secondo motivo, sostiene che il Sig. non fosse Pt_1
amministratore di fatto di ma “mero Controparte_4
collaboratore occasionale prima, e di dipendente part-time poi, di ”. Parte_5
Infine, quanto al merito dell'accertamento, ne contesta la mancanza di prova.
2. Si è costituito l' Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
[...]
Pag. 4 di 9 L' ha esposto che, nel corso dell'accesso ispettivo CP_1
effettuato in data 22/11/2019 nei confronti di (e Controparte_4
Cont di cui al verbale depositato quale doc. n. 5 ), veniva richiesta, tra le altre, la trasmissione dei dischi cronotachigrafi relativi al mese di ottobre 2019, mai pervenuta nonostante i successivi solleciti, rivolti anche allo studio di consulenza della società.
Di conseguenza, in data 06/07/2020 veniva emesso un primo Cont atto di accertamento (doc. n. 8 ), relativo alla mancata conservazione di tali dischi.
L'acquisizione dei LUL dei lavoratori e di svariate mail (doc. n. Cont 11 ) facevano emergere, ad avviso del resistente, che la gestione della società fosse demandata “in via unitaria e prevalente” al Sig. sicché (anche) a questi veniva Pt_1
notificato il verbale unico n. 544/03 del 21/10/2020 (doc. n. 12 Cont
), tanto per l'infedele registrazione sul Libro Unico del
Lavoro, quanto per l'impedimento all'attività di vigilanza.
Decorso il termine di legge per il pagamento e in difetto di questo, l' provvedeva all'emissione e notifica CP_1
dell'ordinanza-ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione.
In via preliminare, la difesa dell'Ente ha preso posizione sull'asserita nullità del verbale unico, contestando la sussistenza di una difettosa indicazione delle fonti di prova ed osservando che, in ogni caso, l'opponente non ha allegato di aver subito un pregiudizio al proprio diritto di difesa.
Pag. 5 di 9 In tema di titolarità del rapporto controverso e di legittimazione passiva dell'opponente (intendendosi la locuzione come Cont un'impropria endiadi), l' ha difeso la correttezza dell'accertamento ispettivo, sottolineando che l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, è idoneo a provare un rapporto gestorio di fatto.
Nel merito, ha ribadito che la mancata produzione dei dischi cronotachigrafi del mese di ottobre 2019, documentalmente provata (doc. n. 7), configura impedimento all'accertamento, e che l'opponente non ha preso minimamente posizione sulle considerazioni analiticamente sviluppate nel verbale di accertamento in ordine alla disinvolta erogazione dell'indennità di trasferta intera, unitamente all'indennità sostitutiva di mensa.
3. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4. Quanto al primo motivo, la piana lettura del verbale unico dimostra che il verbalizzante ha dato ampiamente conto delle ragioni del proprio convincimento: ruolo assunto dal Pt_1
all'atto del primo accesso;
richieste di chiarimenti sulla propria posizione, rimaste inevase;
evidenze documentali (numerose mail a firma del per conto dell'azienda); necessità di Pt_1
concertare la decisione da assumere in sede di conciliazione, da parte del Sig. Testimone_1
Pag. 6 di 9 Quanto al secondo motivo, viene disputato se il ruolo dell'opponente possa essere considerato alla stregua di una gestione o amministrazione di fatto.
A tale proposito, l'istruttoria orale ha pienamente confermato che il Sig. – formalmente assunto solo il 16/11/2020, Pt_1
ossia dopo la notifica del verbale di accertamento – si occupava dell'amministrazione e della contabilità della Società.
Così, la testimonianza del Commercialista Dott. , sentito Tes_2
all'udienza del 29/02/2024, permette di escludere che l'attività dell'opponente fosse occasionale, in quanto “ogni mese” (e quindi: sistematicamente) il si recava presso il suo Pt_1
studio per la registrazione dei documenti contabili.
Del resto, la testimonianza del Sig. sentito Testimone_3
all'udienza del 09/04/2024, conferma l'esistenza di una postazione di lavoro dedicata al ricorrente e la circostanza che i prezzi dei viaggi fossero oggetto di definizione condivisa tra l'opponente e il cugino Testimone_1
Infine, i lavoratori (sentito anch'egli Parte_2
all'udienza del 29/02/2024) e e Pt_4 Parte_3
(sentiti all'udienza del 16/05/2024) sono concordi nel riferire che il Sig. aveva loro indicato il Tes_1 Tes_1 Pt_1
come incaricato della gestione amministrativa. Per di più, il primo afferma che il Sig. avrebbe Testimone_1
addirittura riferito “più volte che aveva lo stesso potere Pt_1
decisionale suo e di suo fratello e che per tale Parte_6
Pag. 7 di 9 motivo dovevamo rispettare quello che ci veniva detto da
. Pt_1
L'istruttoria orale, in sostanza, restituisce la conferma del ruolo di gestore esclusivo della parte amministrativa, costantemente svolto dal in forza del proprio background Pt_1
professionale e della propria esperienza lavorativa , all'interno della società.
Quanto al terzo motivo, infine, parte resistente ha fornito evidenza documentale dell'omessa ricezione dei dischi cronotachigrafi del mese di ottobre 2019.
D'altro canto, le considerazioni svolte nel verbale di accertamento e sopra riferite non solo non sono state in alcun modo contestate, ma risultano confermate dai LUL dei
Cont dipendenti della (doc. n. 10 ). Controparte_4
5. Verificata la legittimità dell'ordinanza -ingiunzione, il relativo importo deve nondimeno essere ridotto, in ragione degli importi versati dall'obbligato in solido a Controparte_4
seguito di rateazione, per complessivi € 626,10 (come da Mod.
F23 depositati da parte resistente in data 22/11/2023).
6. Le spese di causa seguono la soccombenza di parte ricorrente, con riduzione del 20% in ragione del fatto che l' si è difeso per mezzo dei propri funzionari. La CP_1
complessità dell'istruttoria comporta l'adozione dei valori medi di cui al D.M. 55/14, all. 1, Tab. 3 (cause di lavoro), scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, per la fase istruttoria, mentre per
Pag. 8 di 9 le rimanenti fasi possono essere adottati i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Nella causa n. 801/2022, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione proposta da contro Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 230/2022 (Prot. 26333) del
27.09.2022 dell' Controparte_3
sede di accertando la debenza
[...] CP_1
delle somme recate dall'atto opposto, dedott o l'importo già versato dall'obbligato in solido per € 626,10.
2) Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di lite a favore dell' opposto, liquidate in € 2.624,00 oltre CP_1
rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Fissa il termine di gg 30 per il deposito della sentenza.
Reggio Emilia così deciso il 0 4/02/2025.
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 9 di 9