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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento
del matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 795/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
( ), nata a [...] in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...],
E
(C.F. ) nato a [...] il 09 Parte_2 C.F._2
Novembre 1966, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso, Via Italia n. 1 presso lo studio e la persona degli Avv.ti Tiziana Donato, Marco Servente e Carlo Bosi che li rappresentano e difendono in forza di delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Che il Tribunale di Ivrea, Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi
e contratto in SC in data 21 settembre 1991 Parte_1 Parte_2
(matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di SC Anno 1991, Parte II,
Serie C, N. 461), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di provvedere
alle opportune trascrizioni di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa ex coniugale ubicata in Villareggia viene assegnata alla signora in Parte_1
ragione del fatto che il figlio (affetto da sindrome di Williams) manterrà la propria Per_1
residenza presso la madre.
2. Il sig. contribuirà al mantenimento di versando alla moglie entro Parte_2 Per_1
la data del 15 di ogni mese l'importo mensile di Euro 300,00 (rivalutato annualmente in base alla
variazione dell'indice Istat).
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori e sia per l'individuazione che per
la regolamentazione delle medesime si fa espresso richiamo al Protocollo D'Intesa in uso presso il
Tribunale di Ivrea.
3. Viene revocato ogni obbligo in capo al sig. di contribuire mensilmente al Parte_2
mantenimento della figlia (anche per quanto riguarda le spese straordinarie), essendo la Per_2
ragazza divenuta autonoma economicamente.
4. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano a domandare
l'una all'altra contributi per il proprio personale mantenimento.
5. La signora dichiara, altresì, di rinunciare ad ogni pretesa nei confronti del Parte_1
marito in relazione all'omesso versamento dei contributi al mantenimento di e Per_2 Per_1
successivi all'omologa della separazione.”
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 3.4.2024, Pt_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- contraevano matrimonio con rito civile in regime di separazione dei beni in SC
(TO) il giorno 21.09.1991 (Atto n. 461, P.II, Serie C, anno 1991);
- dall'unione nascevano i figli in Chieri il 20.02.1992, in Torino il 20.10.1995 Per_3 Per_2
e in Torino il 02.04.2002; Per_1
- i coniugi addivenivano a separazione consensuale omologata dal Tribunale di Ivrea con decreto del 18.11.2015;
- lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente senza riconciliazione sino a tutt'oggi.
All'udienza del giorno 7 novembre 2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 14.5.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55). Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nel procedimento per separazione consensuale i coniugi comparvero innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 3.11.2015, vennero autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 18.11.2015; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Quanto ai rapporti economico-patrimoniali tra le parti ed il mantenimento del figlio
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), è stato raggiunto un Per_1
accordo. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole, può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M., così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra Pt_1
e con rito civile in regime di separazione dei beni in
[...] Parte_2
SC (TO) il giorno 21.09.1991, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune
di SC, atto n. 22 parte I,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000. 2) La casa ex coniugale ubicata in Villareggia viene assegnata alla signora Parte_1
in ragione del fatto che il figlio (affetto da sindrome di Williams) manterrà la Per_1
propria residenza presso la madre.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento di , versando alla Parte_2 Per_1
moglie entro la data del 15 di ogni mese l'importo mensile di Euro 300,00 (rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice Istat).
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori e sia per l'individuazione che per la regolamentazione delle medesime si fa espresso richiamo al Protocollo D'Intesa
in uso presso il Tribunale di Ivrea.
4) Revoca ogni obbligo in capo al sig. di contribuire mensilmente al Parte_2
mantenimento della figlia (anche per quanto riguarda le spese straordinarie), Per_2
essendo la ragazza divenuta autonoma economicamente.
5) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che sono economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano a domandare l'una all'altra contributi per il proprio personale mantenimento.
La signora ha dichiarato, altresì, di rinunciare ad ogni pretesa nei Parte_1
confronti del marito in relazione all'omesso versamento dei contributi al mantenimento di e successivi all'omologa della separazione. Per_2 Per_1
6) Compensa le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 8 gennaio 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento
del matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 795/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
( ), nata a [...] in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...],
E
(C.F. ) nato a [...] il 09 Parte_2 C.F._2
Novembre 1966, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso, Via Italia n. 1 presso lo studio e la persona degli Avv.ti Tiziana Donato, Marco Servente e Carlo Bosi che li rappresentano e difendono in forza di delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Che il Tribunale di Ivrea, Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi
e contratto in SC in data 21 settembre 1991 Parte_1 Parte_2
(matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di SC Anno 1991, Parte II,
Serie C, N. 461), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di provvedere
alle opportune trascrizioni di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa ex coniugale ubicata in Villareggia viene assegnata alla signora in Parte_1
ragione del fatto che il figlio (affetto da sindrome di Williams) manterrà la propria Per_1
residenza presso la madre.
2. Il sig. contribuirà al mantenimento di versando alla moglie entro Parte_2 Per_1
la data del 15 di ogni mese l'importo mensile di Euro 300,00 (rivalutato annualmente in base alla
variazione dell'indice Istat).
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori e sia per l'individuazione che per
la regolamentazione delle medesime si fa espresso richiamo al Protocollo D'Intesa in uso presso il
Tribunale di Ivrea.
3. Viene revocato ogni obbligo in capo al sig. di contribuire mensilmente al Parte_2
mantenimento della figlia (anche per quanto riguarda le spese straordinarie), essendo la Per_2
ragazza divenuta autonoma economicamente.
4. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano a domandare
l'una all'altra contributi per il proprio personale mantenimento.
5. La signora dichiara, altresì, di rinunciare ad ogni pretesa nei confronti del Parte_1
marito in relazione all'omesso versamento dei contributi al mantenimento di e Per_2 Per_1
successivi all'omologa della separazione.”
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 3.4.2024, Pt_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- contraevano matrimonio con rito civile in regime di separazione dei beni in SC
(TO) il giorno 21.09.1991 (Atto n. 461, P.II, Serie C, anno 1991);
- dall'unione nascevano i figli in Chieri il 20.02.1992, in Torino il 20.10.1995 Per_3 Per_2
e in Torino il 02.04.2002; Per_1
- i coniugi addivenivano a separazione consensuale omologata dal Tribunale di Ivrea con decreto del 18.11.2015;
- lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente senza riconciliazione sino a tutt'oggi.
All'udienza del giorno 7 novembre 2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 14.5.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55). Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nel procedimento per separazione consensuale i coniugi comparvero innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 3.11.2015, vennero autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 18.11.2015; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Quanto ai rapporti economico-patrimoniali tra le parti ed il mantenimento del figlio
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), è stato raggiunto un Per_1
accordo. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole, può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M., così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra Pt_1
e con rito civile in regime di separazione dei beni in
[...] Parte_2
SC (TO) il giorno 21.09.1991, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune
di SC, atto n. 22 parte I,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000. 2) La casa ex coniugale ubicata in Villareggia viene assegnata alla signora Parte_1
in ragione del fatto che il figlio (affetto da sindrome di Williams) manterrà la Per_1
propria residenza presso la madre.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento di , versando alla Parte_2 Per_1
moglie entro la data del 15 di ogni mese l'importo mensile di Euro 300,00 (rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice Istat).
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori e sia per l'individuazione che per la regolamentazione delle medesime si fa espresso richiamo al Protocollo D'Intesa
in uso presso il Tribunale di Ivrea.
4) Revoca ogni obbligo in capo al sig. di contribuire mensilmente al Parte_2
mantenimento della figlia (anche per quanto riguarda le spese straordinarie), Per_2
essendo la ragazza divenuta autonoma economicamente.
5) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che sono economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano a domandare l'una all'altra contributi per il proprio personale mantenimento.
La signora ha dichiarato, altresì, di rinunciare ad ogni pretesa nei Parte_1
confronti del marito in relazione all'omesso versamento dei contributi al mantenimento di e successivi all'omologa della separazione. Per_2 Per_1
6) Compensa le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 8 gennaio 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)