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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 27/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2038/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 03.06.2024 da
(C.F. ), ammessa in via provvisoria e anticipata Parte_1 C.F._1
al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data 21-22.11.2024 in forza dell'istanza depositata in data 22.10.2024, con l'Avv. GIULIA OLDANI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
San Michele 3 e domiciliato presso il datore di lavoro, , in Vanzago, Via Elsa Morante CP_2
8,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 19.03.2025 e qui di seguito richiamate per esteso.
Per la ricorrente:
“Chiede la conferma dei provvedimenti vigenti, fatto salvo il diritto a percepire l'intero importo dell'AU per la prole
e la regolamentazione del diritto di visita paterno in atti proposta, dichiarando di rinunciare all'assegno di mantenimento chiesto per sé”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Romania in data 28.08.2012 (registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio in data 28.11.2023) e dall'unione sono nati (l'08.01.2012) e (il 21.06.2018). I coniugi hanno stabilito la propria residenza Per_1 Per_2
nell'immobile sito in Busto Arsizio, Piazza San Michele 3, condotto in locazione dal resistente dietro il versamento del canone mensile dell'importo di € 420,00.
A mezzo del ricorso depositato in data 03.06.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione legale dei coniugi, disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento presso sé medesima, assegnarle la casa coniugale con quanto l'arreda, che il resistente “continui a corrispondere il canone di locazione pari ad euro 420,00 dell'immobile sito in Busto
Arsizio, Piazza Manzoni 3”, contribuisca al mantenimento ordinario indiretto dei minori versando l'importo mensile di € 300,00, oltre al 70% delle spese straordinarie e le corrisponda un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 150,00, percepire il 100% dell'Assegno Unico e disciplinare il diritto di visita paterno.
Alla prima udienza celebrata in data 09.01.2025, la ricorrente ha dichiarato che l'assegno unico e universale è percepito integralmente dal marito, che i figli non hanno mai praticato e non praticano sport, di percepire la disoccupazione dell'importo mensile di € 1.000,00 circa, essendo scaduto in data 18.10.2024 il contratto di lavoro a tempo determinato (che non le è stato rinnovato), di essere alla ricerca di una nuova attività lavorativa e che il marito parte alle 05:30 del mattino e torna verso le 20:00. Il giudice relatore, in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e disposto l'affido condiviso della prole ai genitori, il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Busto Arsizio, Piazza San Michele 3 che, per l'effetto, ha assegnato alla ricorrente (con termine sino al 15.03.2025 per il suo rilascio da parte del resistente), ha quantificato il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario dei figli minorenni nell'importo mensile di € 150,00 ciascuno, dovuto dal rilascio della casa coniugale e, comunque, dal 15.03.2025, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano.
All'udienza celebrata in data 19.03.2025, appurata l'infruttuosa notifica degli atti introduttivi del giudizio al resistente anche presso il suo datore di lavoro, la ricorrente ha dichiarato che il coniuge non ha rilasciato la casa coniugale ma le ha chiesto l'IBAN (verosimilmente per versarle gli importi posti a suo carico), ha dichiarato di rinunciare all'assegno di mantenimento chiesto per sé e ha chiesto la conferma dei provvedimenti vigenti, fatto salvo il riconoscimento del diritto a percepire
Pag. 2 di 6 l'intero importo dell'AU spettante per la prole e la regolamentazione del diritto di visita paterno in atti proposta. Sentita la minore, ha dichiarato che “Dopo le medie vorrei fare il liceo artistico. Per_1
Mi piace disegnare e creare oggetti come scaffali o porta oggetti. Non faccio sport, non mi interessa. La mamma e il AP non vanno più d'accordo da giugno 2023. Discutevano. A me non spiace tanto, non ho un grande rapporto con AP da quando è arrivato Da allora Matteo lui è il suo preferito. Non facciamo attività io e AP, Per_2
sto sempre con la mamma. La mamma mi dà attenzioni adeguate. Il AP contribuisce lavorando, la mamma fa tutto in casa. Credo che il AP sia muratore, lo incontro la sera quando torna ma non pranziamo né ceniamo insieme, in genere torna tardi, a volte dormo già. Lavora anche il sabato e la domenica spesso. Quando non lavora qualche volta andiamo al ristorante io, lui e Siamo anche andati al mare noi tre a Rimini. Il AP è ancora Per_2
a casa. è tranquillo in relazione alla separazione. dorme con AP, forse a lui mancherà di più Per_2 Per_2
quando uscirà di casa. Dormono insieme da circa un anno e mezzo. Io dormo con la mamma. Quando uscirà di casa ogni tanto nel weekend andrei a trovarlo ma dal lunedì al venerdì starei sempre dalla mamma perché lui è sempre al lavoro. […] La mamma lavora in una fabbrica dove si stira. Dice che non ha stabilità e vorrebbe trovare un altro lavoro. La mamma esce al mattino alle 7.30 e rientra alle 13.30 quando noi usciamo da scuola”.
La causa è stata rimessa in decisione.
***
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e da emerge che la prosecuzione della Per_1
convivenza/coabitazione non è tollerabile (dormendo i coniugi in letti separati, ciascuno con un figlio, da oltre un anno).
***
Non sono state rappresentate ragioni che giustifichino la deroga all'affido condiviso dei minori ai genitori.
***
L'audizione di ha confermato i prevalenti oneri di cura e accudimento morale e materiale Per_1
assunti e assolti dalla madre e, per l'effetto, deve essere confermato il collocamento prevalente della prole presso la ricorrente (tanto più che il resistente, scegliendo di rimanere contumace, non ha formulato istanza contraria e/o diversa sul punto).
***
La casa coniugale condotta in locazione dal resistente deve essere assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario.
Pag. 3 di 6 La giurisprudenza della Corte di Cassazione è unanime nell'affermare che “il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore” e che tale estinzione si verifica anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l'assegnatario nella quota ideale dell'altro coniuge
(cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28615 del 07/11/2019).
***
Non è dato sapere quando il resistente rilascerà la casa coniugale e quale soluzione abitativa reperirà.
Appare verosimile ritenere, tenuto conto dei desideri espressi da , che il padre potrà Per_1
frequentare i minori a weekend alternati dal venerdì sera (verso le ore 18:30) quando li recupererà presso l'abitazione materna, alla domenica sera (sino alle ore 20:30) quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Il padre potrà tenere i figli minori con sé un pomeriggio infrasettimanale quando il weekend è di spettanza paterna e due pomeriggi infrasettimanali quando il weekend è di spettanza materna
(prelevando i minori alle ore 18:00 circa presso l'abitazione materna dove li riaccompagnerà alle ore 21:00 circa). Se i minori lo gradiranno, potrà essere inserito il pernotto infrasettimanale presso il padre (compatibilmente con le sue future condizioni abitative).
I minori trascorreranno quindici giorni delle vacanze estive, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita dell'altro, da concordare entro il 15 maggio di ciascun anno.
Per il restante tempo di sospensione scolastica estiva resterà in vigore la tempistica prevista in costanza di anno scolastico nel rispetto degli orari degli eventuali campus estivi e/o oratorio scelti dai genitori.
Il periodo natalizio di sospensione scolastica sarà equamente diviso in due che verranno alternati tra i genitori di anno in anno, uno dal termine delle lezioni sino alle ore 11:00 del 30 dicembre,
l'altro dalle ore 11:00 del 30.12 sino alla sera del 6 gennaio alle ore 18:00 circa. In ogni caso, i minori festeggeranno la Vigilia di Natale (dalle ore 14:00 alle ore 22:00) e il Natale (dalle ore 11:00 alle ore 18:00) o con la madre o con il padre, nel rispetto dell'alternanza annuale.
Le vacanze pasquali saranno equamente ripartite tra i genitori nel rispetto dell'alternanza annuale.
Pag. 4 di 6 Le altre festività e ponti con sospensione scolastica saranno accorpati al fine settimana più prossimo;
se equidistanti dai due fine settimana (cadendo di mercoledì) saranno annessi al successivo.
Sono sempre fatti salvi i migliori accordi siglati tra i genitori (nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori).
***
Tenuto conto del canone di locazione che la ricorrente dovrà versare (per intero) al locatore della casa coniugale (dal suo effettivo rilascio da parte del resistente), dei maggiori oneri di cura e accudimento dei minori assunti e assolti dalla madre e del maggiore tempo che il padre dedica (e potrà continuare a dedicare) allo svolgimento di attività lavorativa retribuita, il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della prole deve essere quantificato nell'importo mensile di €
225,00, per ciascun figlio, rivalutato come per legge, dovuto dal 15.03.2025.
Giova ricordare che, in tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la loro migliore protezione.
Alla madre deve essere riconosciuto il diritto a chiedere e percepire dall' l'intero importo CP_3
dell'assegno unico e universale spettante per la prole (quale genitore economicamente più debole e collocatario in via prevalente dei minori: giusta Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4672/2025).
***
La metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili (in ragione dell'interesse di cui la medesima si è fatta portatrice). La restante metà deve esserle rifusa dal resistente (riguardando la prole), liquidata come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, riconoscendo i valori tabellari medi per la prima e la seconda fase e i minimi per le restanti. Nel caso in cui venisse confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (tardivamente chiesta), il resistente rifonderà all'Erario le spese poste a suo carico (limitatamente alle fasi n. 3 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Pag. 5 di 6 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) CONFERMA l'affido condiviso della prole ai genitori e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Busto Arsizio, Piazza San Michele 3;
4) ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale quale genitore collocatario della prole (dando atto che è scaduto in data 15.03.2025 il termine assegnato al resistente per il suo rilascio);
5) DISPONE CHE, dal rilascio della casa familiare e, comunque, dal 15.03.2025, il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei figli minorenni versando alla madre l'importo mensile di € 225,00 ciascuno, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) REGOLAMENTA il diritto di visita paterno come in parte motiva;
7) PRESCRIVE ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli minorenni, di attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi;
8) DICHIARA non ripetibili la metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente;
9) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente e, per lei, all'Erario (ove venisse confermata l'ammissione al beneficio chiesto soltanto in data 22.10.2024) la metà delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.630,50, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
26.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2038/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 03.06.2024 da
(C.F. ), ammessa in via provvisoria e anticipata Parte_1 C.F._1
al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data 21-22.11.2024 in forza dell'istanza depositata in data 22.10.2024, con l'Avv. GIULIA OLDANI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
San Michele 3 e domiciliato presso il datore di lavoro, , in Vanzago, Via Elsa Morante CP_2
8,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 19.03.2025 e qui di seguito richiamate per esteso.
Per la ricorrente:
“Chiede la conferma dei provvedimenti vigenti, fatto salvo il diritto a percepire l'intero importo dell'AU per la prole
e la regolamentazione del diritto di visita paterno in atti proposta, dichiarando di rinunciare all'assegno di mantenimento chiesto per sé”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Romania in data 28.08.2012 (registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio in data 28.11.2023) e dall'unione sono nati (l'08.01.2012) e (il 21.06.2018). I coniugi hanno stabilito la propria residenza Per_1 Per_2
nell'immobile sito in Busto Arsizio, Piazza San Michele 3, condotto in locazione dal resistente dietro il versamento del canone mensile dell'importo di € 420,00.
A mezzo del ricorso depositato in data 03.06.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione legale dei coniugi, disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento presso sé medesima, assegnarle la casa coniugale con quanto l'arreda, che il resistente “continui a corrispondere il canone di locazione pari ad euro 420,00 dell'immobile sito in Busto
Arsizio, Piazza Manzoni 3”, contribuisca al mantenimento ordinario indiretto dei minori versando l'importo mensile di € 300,00, oltre al 70% delle spese straordinarie e le corrisponda un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 150,00, percepire il 100% dell'Assegno Unico e disciplinare il diritto di visita paterno.
Alla prima udienza celebrata in data 09.01.2025, la ricorrente ha dichiarato che l'assegno unico e universale è percepito integralmente dal marito, che i figli non hanno mai praticato e non praticano sport, di percepire la disoccupazione dell'importo mensile di € 1.000,00 circa, essendo scaduto in data 18.10.2024 il contratto di lavoro a tempo determinato (che non le è stato rinnovato), di essere alla ricerca di una nuova attività lavorativa e che il marito parte alle 05:30 del mattino e torna verso le 20:00. Il giudice relatore, in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e disposto l'affido condiviso della prole ai genitori, il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Busto Arsizio, Piazza San Michele 3 che, per l'effetto, ha assegnato alla ricorrente (con termine sino al 15.03.2025 per il suo rilascio da parte del resistente), ha quantificato il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario dei figli minorenni nell'importo mensile di € 150,00 ciascuno, dovuto dal rilascio della casa coniugale e, comunque, dal 15.03.2025, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano.
All'udienza celebrata in data 19.03.2025, appurata l'infruttuosa notifica degli atti introduttivi del giudizio al resistente anche presso il suo datore di lavoro, la ricorrente ha dichiarato che il coniuge non ha rilasciato la casa coniugale ma le ha chiesto l'IBAN (verosimilmente per versarle gli importi posti a suo carico), ha dichiarato di rinunciare all'assegno di mantenimento chiesto per sé e ha chiesto la conferma dei provvedimenti vigenti, fatto salvo il riconoscimento del diritto a percepire
Pag. 2 di 6 l'intero importo dell'AU spettante per la prole e la regolamentazione del diritto di visita paterno in atti proposta. Sentita la minore, ha dichiarato che “Dopo le medie vorrei fare il liceo artistico. Per_1
Mi piace disegnare e creare oggetti come scaffali o porta oggetti. Non faccio sport, non mi interessa. La mamma e il AP non vanno più d'accordo da giugno 2023. Discutevano. A me non spiace tanto, non ho un grande rapporto con AP da quando è arrivato Da allora Matteo lui è il suo preferito. Non facciamo attività io e AP, Per_2
sto sempre con la mamma. La mamma mi dà attenzioni adeguate. Il AP contribuisce lavorando, la mamma fa tutto in casa. Credo che il AP sia muratore, lo incontro la sera quando torna ma non pranziamo né ceniamo insieme, in genere torna tardi, a volte dormo già. Lavora anche il sabato e la domenica spesso. Quando non lavora qualche volta andiamo al ristorante io, lui e Siamo anche andati al mare noi tre a Rimini. Il AP è ancora Per_2
a casa. è tranquillo in relazione alla separazione. dorme con AP, forse a lui mancherà di più Per_2 Per_2
quando uscirà di casa. Dormono insieme da circa un anno e mezzo. Io dormo con la mamma. Quando uscirà di casa ogni tanto nel weekend andrei a trovarlo ma dal lunedì al venerdì starei sempre dalla mamma perché lui è sempre al lavoro. […] La mamma lavora in una fabbrica dove si stira. Dice che non ha stabilità e vorrebbe trovare un altro lavoro. La mamma esce al mattino alle 7.30 e rientra alle 13.30 quando noi usciamo da scuola”.
La causa è stata rimessa in decisione.
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Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e da emerge che la prosecuzione della Per_1
convivenza/coabitazione non è tollerabile (dormendo i coniugi in letti separati, ciascuno con un figlio, da oltre un anno).
***
Non sono state rappresentate ragioni che giustifichino la deroga all'affido condiviso dei minori ai genitori.
***
L'audizione di ha confermato i prevalenti oneri di cura e accudimento morale e materiale Per_1
assunti e assolti dalla madre e, per l'effetto, deve essere confermato il collocamento prevalente della prole presso la ricorrente (tanto più che il resistente, scegliendo di rimanere contumace, non ha formulato istanza contraria e/o diversa sul punto).
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La casa coniugale condotta in locazione dal resistente deve essere assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario.
Pag. 3 di 6 La giurisprudenza della Corte di Cassazione è unanime nell'affermare che “il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore” e che tale estinzione si verifica anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l'assegnatario nella quota ideale dell'altro coniuge
(cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28615 del 07/11/2019).
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Non è dato sapere quando il resistente rilascerà la casa coniugale e quale soluzione abitativa reperirà.
Appare verosimile ritenere, tenuto conto dei desideri espressi da , che il padre potrà Per_1
frequentare i minori a weekend alternati dal venerdì sera (verso le ore 18:30) quando li recupererà presso l'abitazione materna, alla domenica sera (sino alle ore 20:30) quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Il padre potrà tenere i figli minori con sé un pomeriggio infrasettimanale quando il weekend è di spettanza paterna e due pomeriggi infrasettimanali quando il weekend è di spettanza materna
(prelevando i minori alle ore 18:00 circa presso l'abitazione materna dove li riaccompagnerà alle ore 21:00 circa). Se i minori lo gradiranno, potrà essere inserito il pernotto infrasettimanale presso il padre (compatibilmente con le sue future condizioni abitative).
I minori trascorreranno quindici giorni delle vacanze estive, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita dell'altro, da concordare entro il 15 maggio di ciascun anno.
Per il restante tempo di sospensione scolastica estiva resterà in vigore la tempistica prevista in costanza di anno scolastico nel rispetto degli orari degli eventuali campus estivi e/o oratorio scelti dai genitori.
Il periodo natalizio di sospensione scolastica sarà equamente diviso in due che verranno alternati tra i genitori di anno in anno, uno dal termine delle lezioni sino alle ore 11:00 del 30 dicembre,
l'altro dalle ore 11:00 del 30.12 sino alla sera del 6 gennaio alle ore 18:00 circa. In ogni caso, i minori festeggeranno la Vigilia di Natale (dalle ore 14:00 alle ore 22:00) e il Natale (dalle ore 11:00 alle ore 18:00) o con la madre o con il padre, nel rispetto dell'alternanza annuale.
Le vacanze pasquali saranno equamente ripartite tra i genitori nel rispetto dell'alternanza annuale.
Pag. 4 di 6 Le altre festività e ponti con sospensione scolastica saranno accorpati al fine settimana più prossimo;
se equidistanti dai due fine settimana (cadendo di mercoledì) saranno annessi al successivo.
Sono sempre fatti salvi i migliori accordi siglati tra i genitori (nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori).
***
Tenuto conto del canone di locazione che la ricorrente dovrà versare (per intero) al locatore della casa coniugale (dal suo effettivo rilascio da parte del resistente), dei maggiori oneri di cura e accudimento dei minori assunti e assolti dalla madre e del maggiore tempo che il padre dedica (e potrà continuare a dedicare) allo svolgimento di attività lavorativa retribuita, il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della prole deve essere quantificato nell'importo mensile di €
225,00, per ciascun figlio, rivalutato come per legge, dovuto dal 15.03.2025.
Giova ricordare che, in tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la loro migliore protezione.
Alla madre deve essere riconosciuto il diritto a chiedere e percepire dall' l'intero importo CP_3
dell'assegno unico e universale spettante per la prole (quale genitore economicamente più debole e collocatario in via prevalente dei minori: giusta Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4672/2025).
***
La metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili (in ragione dell'interesse di cui la medesima si è fatta portatrice). La restante metà deve esserle rifusa dal resistente (riguardando la prole), liquidata come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, riconoscendo i valori tabellari medi per la prima e la seconda fase e i minimi per le restanti. Nel caso in cui venisse confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (tardivamente chiesta), il resistente rifonderà all'Erario le spese poste a suo carico (limitatamente alle fasi n. 3 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Pag. 5 di 6 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) CONFERMA l'affido condiviso della prole ai genitori e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Busto Arsizio, Piazza San Michele 3;
4) ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale quale genitore collocatario della prole (dando atto che è scaduto in data 15.03.2025 il termine assegnato al resistente per il suo rilascio);
5) DISPONE CHE, dal rilascio della casa familiare e, comunque, dal 15.03.2025, il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei figli minorenni versando alla madre l'importo mensile di € 225,00 ciascuno, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) REGOLAMENTA il diritto di visita paterno come in parte motiva;
7) PRESCRIVE ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli minorenni, di attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi;
8) DICHIARA non ripetibili la metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente;
9) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente e, per lei, all'Erario (ove venisse confermata l'ammissione al beneficio chiesto soltanto in data 22.10.2024) la metà delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.630,50, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
26.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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