Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/06/2022, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01098/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2021, proposto da
Impresa di Puglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Tommaso Maria Fazio in Lecce, piazzetta Montale, n. 2;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- delle tre note prot. n. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0114407, n. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0114409 e n. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0114411, tutte del 27.11.2020, per mezzo delle quali il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Taranto ha richiesto alla Società ricorrente di integrare la documentazione presentata a corredo delle Segnalazioni Certificate di Agibilità presentate il 21.07.2020, in relazione alle unità immobiliari site nel supecondominio in Taranto al Piazzale Dante nn. 2 e 5 (distinte in Catasto al foglio 244 p.lla 1764 sub. 183, 184 e 232), con il certificato di prevenzione incendi (relativo all’intero stabile condominiale);
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to M. Vozza, in sostituzione dell'avv.to G. Misserini, e avv.to T. Fazio, in sostituzione dell'avv.to A. M. Buccoliero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente - che opera nel settore della compravendita di immobili ed è proprietaria di una seria di appartamenti ubicati in un supercondominio, composto da unità immobiliari asseritamente caratterizzate da autonomia funzionale verticale ed orizzontale, sito in Taranto, al Piazzale Dante nn. 2 e 5 - con ricorso notificato il 26/01/2021 e depositato in giudizio il 30/01/2021, impugna le tre note prot. n. 0114407, n. 0114409 e n. 0114411 del 27.11.2020, con le quali il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Taranto le ha chiesto di integrare la documentazione presentata a corredo delle Segnalazioni Certificate di Agibilità presentate il 21/07/2020, in relazione alle unità immobiliari site nel supecondominio in Taranto in P.zza Dante n. 2/5, catastalmente identificate al Foglio 244, p.lla 1764 sub. 183, 184 e 232, con il certificato di prevenzione incendi relativo all’intero stabile condominiale, nonchè ogni altro atto connesso e/o presupposto.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24, D.P.R. N. 380/2001. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DEI PRESUPPOSTI. CONTRADDITTORIETÀ DELL’AGERE AMMINISTRATIVO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Il 13/02/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di discussione da remoto ex artt. 25 del D.L. n. 138/2020 e 4 del D.L. n. 28/2020 nell’ambito della Camera di Consiglio 23.02.2021.
Il 19/02/2021, si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, depositando una memoria di costituzione, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso e della relativa istanza cautelare e, per l’effetto, di rigettarlo.
Nella Camera di Consiglio 23.02.2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, il difensore di quest’ultima, dopo la discussione e su invito del Presidente in tal senso, ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione del merito, quindi il Presidente ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive e la fissazione della causa nel merito all'udienza pubblica del 20 luglio 2021.
Il 15/06/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio della pubblica udienza del 20.07.2021, al fine di consentire la definizione dell’avviato procedimento volto all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi dell’intero stabile da parte dell’amministratore del supercondominio di Via Dante nn. 2/5 (nel quale insistono le unità abitative di proprietà dell’odierna ricorrente).
Nella pubblica udienza del 20/07/2021, il Presidente di questa Sezione, letta l'istanza di rinvio presentata da parte ricorrente, ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 27 aprile 2022.
Il 24/03/2022, il difensore della Società ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale, premettendo “ - che come agevolmente evincibile dall’Ordinanza del Tribunale di Taranto depositata il 17.03.2022, le S.C.A. di cui in premessa risultano essersi perfezionate; - che, pertanto, l’odierno ricorrente, avendo ottenuto il bene della vita a cui aspirava, non ha più interesse alla decisione del presente ricorso ”, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Il 24/03/2022, il Comune di Taranto ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo nella dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso, con condanna di parte ricorrente alle spese e competenze del giudizio.
Il 05/04/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, opponendosi fermamente alla richiesta di condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e evidenziando “ che la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’odierno giudizio discende da un fatto/evento nuovo (conclusione del giudizio civile con gli acquirenti dell’immobile oggetto di s.c.a.) del tutto scollegato dalle (fondate) doglianze formulate nel presente giudizio ”.
Il 23/04/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per la integrale compensazione delle spese di lite in virtù di quanto evidenziato nella memoria di replica.
Nella pubblica udienza del 27/04/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Tribunale che il difensore di parte ricorrente, il 24/03/2022, ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, nella quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso, e che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono, con ogni evidenza nel caso di specie, i presupposti di legge (anche considerato l’esito della causa) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO