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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6584 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
AR RO RI Presidente
AR ER RA Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4919/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 19.09.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Entrambe quali eredi di (deceduta il 25.02.2018), titolare dell'omonima Per_1 impresa individuale, nonché quali socie, e quanto a anche legale Parte_1 rappresentate, della società subentrata alla impresa Controparte_1
, oggi denominata (c.f.
[...] Controparte_2 P.IVA_1
Entrambe elettivamente domiciliate, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
IA SC (cf. ) e l'avvocato Pierluigi SC (c.f. CodiceFiscale_3
) che le rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._4
APPELLANTI PRINCIPALI-
E
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore CP_3 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata negli Uffici dell'Avvocatura in Via del Tempio di CP_3
Giove 21, con l'avvocato Sergio Siracusa (c.f. , che lo C.F._5 rappresenta e difende per procura in atti - APPELLANTE INCIDENTALE -
E
(c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore
r.g. n. 1 (c.f. ) in Controparte_5 P.IVA_4 persona del pro tempore CP_6
(c.f. Controparte_7
) in persona del Ministro pro tempore P.IVA_5
Tutti elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura CP_3
Generale dello Stato (c.f. ) da cui sono rappresentati e difesi ex lege - P.IVA_6
APPELLANTI INCIDENTALI–
E
(c.f. ) in persona del Presidente pro tempore della CP_8 P.IVA_7
Giunta Regionale
Elettivamente domiciliata in presso la sede dell'Avvocatura Regionale, Via CP_3
Marcantonio Colonna 27, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avvocato Andrea
RA (c.f. ) - APPELLATA- C.F._6
Oggetto: appello principale di e appello incidentale di Parte_1 Parte_2
e appello incidentale di del CP_3 Controparte_4 [...]
e del tutti Controparte_5 Controparte_7 anche nei confronti della e della CP_8 Controparte_9
e avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, n. 24513/2019, pubblicata
[...] in data 20.12.2019, emessa a definizione del giudizio recante n° R.G. 67599/2015 promosso da nei confronti di , Per_1 CP_3 CP_8 CP_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_7
-
[...] Controparte_9 Controparte_10 accertamento negativo di proprietà statale e comunale;
accertamento negativo di credito;
usucapione-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 01.08.2015, conviene in giudizio, Per_1 dinanzi al primo Giudice, , , CP_3 CP_8 Controparte_4
, Controparte_5 Controparte_7
e, per esso, Controparte_9 Controparte_10
rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
“in via principale, che il chiosco, l'area cortilizia intorno allo stesso e i manufatti amovibili allo stesso annessi e pertinenziali non si trovano sul demanio marittimo dello
Stato; che in ogni caso non è proprietaria del chiosco in muratura;
che CP_3
r.g. n. 2 il chiosco, l'area cortilizia e quella di sedime sono stati usucapiti dalla sig.ra Per_1
, conseguente dichiarazione ed accertamento costitutivo in sentenza di acquisto a
[...] titolo originario dei beni come rivenienti dalle visure catastali versate in atti ovvero da quelle che saranno indicati in corso di causa. Per l'effetto disporre che non è dovuta alcuna indennità di occupazione del demanio marittimo e conseguentemente annullare
o rendere privo di efficacia l'avviso di corresponsione notificato;
in via subordinata, comunque accertare e dichiarare che ha errato l'applicazione dei CP_3 criteri per la quantificazione dell'indennità (per sorte ed interessi legali) di occupazione del Demanio Marittimo, statuendo che la somma, come richiesta, non è in alcun modo dovuta”.
Il giudizio trae origine dalla comunicazione di del 10.07.2015, n. prot. CP_3
82747, notificata a il 17.07.2015, contenente la richiesta di pagamento, al Per_1
, di una indennità risarcitoria per l'uso e l'occupazione di aree e Controparte_11 manufatti sull'area demaniale del litorale-spiaggia di ZI, per complessivi euro 221.488,13, domanda di pagamento riferita alle annualità 2002- 2007.
L'attrice, premesso di avere chiesto, a copia dei documenti richiamati CP_3 nella nota di pagamento citata e rinnovata in questa sede la richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a sostegno delle riportate conclusioni, allega:
- Il chiosco in muratura, di circa mq. 66 con area cortilizia circostante, si trova su un'area interna alla tenuta di ZI (Via Litoranea snc – 1° cancello), di macchia mediterranea e dune naturali, ed è accatastato al Foglio 1143
Particella 19 80 Fabbricato Urbano da Accertare 162 mq intestato Demanio dello Stato Marittimo. Dalla visura catastale risulta: “situazione degli intestati con sede in – proprietà 1000/1000 fino al Controparte_12 CP_3
31.03.2005, Voltura D'Ufficio del 31.03.2005 n. 38843.1/2010 in atti dal
21.06.2010”.
- Inizialmente tale chiosco è affidato in gestione, dall'Ex Ente Comunale di
Consumo, a fino all'anno 1990, allorché detto Ente cede, con atto di Per_1 compravendita, detto punto di ristoro alla , seppure l'atto di cessione Per_1 riporta impropriamente che “il posto di ristoro è ubicato nei locali della superficie di mq. 66 circa di proprietà del Comune di , mentre CP_3 [...]
non è proprietaria del punto di ristoro. CP_3
- Tale punto di ristoro, unitamente all'area su cui lo stesso è edificato e alla corte esterna, è rimasto nella disponibilità e possesso esclusivo, della CO che lo ha r.g. n. 3 gestito, migliorato e abbellito, considerandolo a tutti gli effetti proprio e in tal modo atteggiandosi nei confronti dei terzi, senza che il Demanio dello Stato, la società intestataria della particella catastale o altri Controparte_12 ne abbiano mai rivendicato la proprietà.
- Il chiosco è regolare dal punto di vista della disciplina edilizia (come risulta dalla D.D. 674/2014 e dalla D.D. n. 2635/2014 emesse da e non CP_3 insiste su area demaniale marittima;
è in muratura e, con l'annessa area cortilizia, è a distanza di oltre 100 metri dal lido, su area adiacente ad una duna sopraelevata rispetto al livello del mare ed ai margini della spiaggia, in luogo estraneo alla spiaggia, mai interessato dalle maree, dunque appartiene al demanio disponibile e, come tale, è usucapibile.
- La Convenzione del 13.08.2002 concretizza anche un accordo su strutture lignee aggiuntive e presenti sui luoghi da epoca antecedente all'anno 2000.
- La pretesa creditoria azionata da è prescritta. CP_3
- La misura di indennizzo richiesta comunque non è congrua in quanto “elaborata sulle indagini di mercato” e non applicando il tariffario del demanio marittimo.
- L'ampliamento dei chioschi non è precluso dalla convenzione che vieta solo l'aumento dei numero dei chioschi e che all'art. 12 prevede anche l'impegno del
Municipio XII a presentare alla competente circoscrizione Doganale istanza di sanatoria postuma per gli abusi realizzati, negli anni trascorsi, dai gestori dei punti di ristoro e che gli stessi si impegneranno a farsi carico della sanzione amministrativa eventualmente dovuta per la realizzazione dei suddetti interventi, senza la prescritta autorizzazione doganale del direttore della Circoscrizione
Doganale.
- Nessuna richiesta di pagamento è stata fatta dal 1990 al 2014 e sino al 2010, il chiosco e l'area cortilizia risultano intestate a soggetto di diritto privato, la
[...]
(oggi “ ) che Controparte_12 Controparte_9 mai ha gestito i luoghi i rivendicatone la proprietà.
- La lettera del Direttore Apicale del 2007 non è atto interruttivo della prescrizione del termine per richiedere i canoni e/o indennità di occupazione, in quanto ha ad oggetto il pagamento di somme dovute a titolo diverso.
- non è legittimata alla domanda di pagamento, non avendo CP_3 deleghe dello Stato al di fuori della gestione del Demanio Marittimo. Sul punto richiama la Legge Regionale 2002 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in r.g. n. 4 materia di turismo) è stata trasferita ai Comuni la “funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime (art. 46), nell'ambito della programmazione regionale di utilizzazione dei beni del demanio marittimo specificata dai Comuni con i piani di utilizzo degli arenili (art. 47) provvedendo i Comuni all'accertamento dei canoni e all'accertamento e riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni statali
(art. 49)” dettata solo ed esclusivamente per il demanio marittimo.
- La contro dedotta abusività della edificazione, in ogni caso preclude la possibilità di ottenere una indennità di ristoro per l'uso dei luoghi.
- Dal verbale della Guardia di Finanza emergono dimensioni inferiori dell'area adibita a ristorante e le sole strutture inamovibili (il chiosco di 66 mq) e non quelle rimovibili (pedane, tettoie in legno) passerelle sarebbero tutte di facile rimozione, mentre sono state erroneamente considerate ai fini della liquidazione della indennità richiesta.
In data 03.12.2015, si costituiscono il Controparte_7 nonché il , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_5
“dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_7
e del per le ragioni sopra illustrate;
[...] Controparte_5 disporre inoltre l'estromissione dei predetti dal presente giudizio stante CP_13
l'eccepito difetto di legittimazione passiva dei predetti”. CP_13
A sostegno delle riportate conclusioni, i allegano il difetto di legittimazione CP_13 passiva, stante il trasferimento delle competenze riguardanti le concessioni marittime alle Regioni e agli enti locali.
Il 14.01.2016 si costituisce resiste alla domanda della CO e rassegna CP_3 le seguenti conclusioni:
“(…);sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nei sensi e nei limiti su esposti, attesa la titolarità della CP_3 pretesa in capo all e, per quanto occorrer possa, del Controparte_4 [...]
e della;
rigettare in ogni caso nel merito Controparte_5 CP_8 le domande di parte attrice, siccome totalmente infondate in fatto ed in diritto, giuste le suesposte argomentazioni, accertando l'infondatezza della domanda di rivendica dei beni di proprietà pubblica ovvero l'insuscettibilità ad essere usucapiti dei beni di proprietà pubblica;
accerti altresì il Tribunale la fondatezza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa indennitaria opposta, dichiarandone la debenza, con
r.g. n. 5 accertamento del fatto che la somma pretesa integra legittima determinazione dell'effettivo dovuto e con accertamento della nullità e/o della illegittimità e/o inefficacia delle convenzioni e delle determinazioni altre di fonte convenzionale, siccome e nella misura in cui in violazione di legge, giusto e secondo quanto contestato nell'avviso impugnato e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Si oppone alle richieste istruttorie siccome superate ed assorbite dalle contrarie risultanze documentali in atti, con riserva di precisare e articolare prove nei termini di rito”.
A sostegno delle riportate conclusioni, eccepita l'improcedibilità della CP_3 domanda attorea per difetto del previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, allega.
- L'area appartiene allo Stato in quanto, ex art. 822 c.c., ricompresa nell'arenile, con conseguente non usucapibilità ex art. 823 c.c.
- L'area è in parte dotazione del Presidente della Repubblica ex art. 1 della L. n.
1077/1948, con conseguente applicabilità anche dell'art. 826 comma 2 cc.
- La scrittura privata del 1965 di concessione in uso della spiaggia libera di un tratto di km 2150 della fascia costiera della tenuta di CA NO è la premessa dell'atto n. 52/1967, con il quale, al Comune di Roma, è concesso di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di circa mq 353.000 situato sulla spiaggia di CA NO “allo scopo di mantenervi un complesso balneare pubblico ad uso gratuito tale complesso comprende anche numero 5 posti mobili di ristoro”, originariamente installati dall' Controparte_10 che, all'epoca dei fatti, ne esercitava la mera gestione e in seguito alla
[...] liquidazione del quale, le licenze commerciali che accedevano ai punti di ristoro sono state alienate ai soggetti privati tra i quali la , con uso nomine alieno Per_1 del chiosco ( articolo 5 del medesimo accordo).
- L'associazione consortile “ ” è costituita nel Controparte_14
1998, dalla e altri gestori di chioschi, al fine di curare la gestione e i Per_1 servizi di pulizia dell'arenile, di sorveglianza a mare e di intrattenimento legati alla balneazione e il 13.08.2002 stipula una convenzione con l'allora Municipio
XIII al fine di affidare i servizi di balneazione, pulizia e guardiania afferenti alla spiaggia libera di CA NO (scaduta il 13.08.2014).
- La non vanta diritti sul chiosco, detenuto nomine alieno. Per_1
r.g. n.
6 - non è legittimata passiva rispetto alla domanda di accertamento CP_3 negativo del credito risarcitorio in quanto, sulla base di istruzioni di carattere operativo del ha operato come mero esattore per conto dell' CP_4 [...]
, di somme dovute per l'utilizzo di un bene demaniale appartenente CP_4
CP_ allo Stato e non all' Locale, in considerazione delle opere abusive inamovibili (ampliamenti, pavimentazioni, muretti ed altri manufatti in muratura, chiusura e/o allargamento di vani, etc.) la cui presenza suoi luoghi è stata accertata dalla Guardia di Finanza ( cfr. verbale del 19.07.2004).
- La prescrizione applicabile al diritto in cointestazione è quella ordinaria decennale, decorrente da ciascuna delle annualità pretese e la prescrizione è interrotta dalla nota Municipale prot. 34643 del 16.04.2007, con cui è richiesto il pagamento della medesima indennità risarcitoria.
Si costituisce l' ; contesta la domanda attorea e ne chiede il rigetto. Controparte_4
A tal fine, richiama la convenzione del 14.07.1965 tra la Presidenza della Repubblica ed il Comune di Roma, diretta a disciplinare la successiva concessione n. 52/1967 in favore di quest'ultimo di un tratto della fascia costiera della tenuta di ZI, limitatamente ad un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di mq 353.050, comprensivo di cinque posti mobili di ristoro;
allega che, nel 1989, l' Controparte_10
cui il Comune ha affidato la gestione della spiaggia e dei punti di ristoro, è CP_10 stato messo in liquidazione e l'attività relativa ai punti di ristoro, esercitata in strutture già esistenti, è stata ceduta, nel 1990, a soggetti terzi, tra cui aggiunge che Per_1 con tale ” trasferimento, la CO è stata immessa in una situazione di detenzione qualificata e non di possesso utile all'usucapione rispetto all'immobile oggetto di domanda di usucapione e che non ha adottato condotte qualificabili come interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141 comma 2 cc.
L oppone, altresì, l'appartenenza dell'area oggetto di causa allo Controparte_4
Stato e al demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 28 cod. nav. e dell'art. 822 c.c. ed esclude che siano intervenuti provvedimenti di sdemanializzazione;
che i beni rientrano nella tenuta di ZI e fanno parte della dotazione del Presidente della Repubblica ex art. 84 Cost;
tale previsione costituzionale rappresenta una riserva di legge;
che la concessione è scaduta e la CO è obbligata al pagamento di un indennizzo, la cui determinazione è stata operata secondo i criteri fissati dall'art. 1 comma 257 L 296/06 modificativo dell'art. 8 della L. n. 494/1993 ed è sottoposta al termine ordinario di prescrizione.
r.g. n. 7 Il processo, interrotto per la morte di parte attrice, è riassunto dalle eredi di Per_1
All'udienza del 18.12.2019 il giudizio, su rinuncia agli atti di parte attrice, è dichiarato estinto limitatamente al rapporto processuale tra parte attrice e la
[...]
Controparte_15 Controparte_12
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< dichiara inammissibili le domande attoree nei confronti del
[...]
e del;
Controparte_7 Controparte_5
-) dichiara che e nella qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Per_1 titolare dell'omonima impresa individuale e di socie, e quanto ad CO anche Pt_1 legale rappresentante, della società “ ” subentrata all'impresa Controparte_1
nulla devono in relazione alla richiesta di pagamento prot. n. 82747 Per_1 notificata a il 17.07.2015; Per_1
-) respinge nel resto le domande attoree;
-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite>>.
Di seguito, la sintesi delle ragioni della decisione.
- Il 16.01.2019, dopo la scadenza dei termini perentori di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., parte attrice deposita telematicamente documenti sulla cui acquisizione insiste, ma la parte è decaduta rispetto alla produzione della “scheda RMG del Demanio”, recante la data del 27.03.2012, ampiamente anteriore anche alla proposizione del giudizio, con riferimento alla produzione della quale si limita ad allegare di averne avuto conoscenza solo dopo la perenzione dei termini ex art. 183 co 6 c.p.c., senza dimostrare, o chiedere di dimostrare, ex art. 153 c.p.c. “ di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile”.
- Parte attrice non rassegna conclusioni nei confronti del del M.E.F. CP_16
- Il bene in oggetto appartiene al demanio marittimo, per la sua collocazione interna alla tenuta di ZI, in dotazione alla Presidenza della Repubblica;
per la conformazione dei luoghi fotograficamente documentata e per quanto emerge dalle concessioni rilasciate nel corso degli anni.
- Non è intervenuto, per tale bene, un provvedimento di sdemanializzazione.
- Il bene demaniale non è usucapibile.
- La CO si trova in rapporto di mera detenzione qualificata rispetto al bene.
-Non si configura un possesso ex art. 1140 c.c. dell'area su cui insistono il chiosco n. 1
e le sue pertinenze.
r.g. n.
8 - Il chiosco è già presente nel 1967, unitamente ad altri quattro, su un tratto del più ampio arenile di ZI parte della dotazione del Presidente della Repubblica ex art. 1 della l. n. 1077/1948, essendo ex art. 84 Cost oggetto di riserva di legge, e ciò anche se, a decorrere dal 1965, l'uso di tale tratto di arenile con i suddetti chioschi è destinato a spiaggia libera e affidato in concessione al Comune di Roma, con convenzioni rinnovate nel corso degli anni.
- Non è intervenuta interversione del possesso
- Non è utile la chiamata in causa della Presidenza della Repubblica
- Le poste creditorie sono soggette al termine di prescrizione quinquennale e alla previsione di cui all'art. 2048 c.c. n. 4, vertendosi in ipotesi di pagamenti a cadenza infrannuale e comunque riconducibili all'unico titolo concessorio, infatti l'art. 2948 n. 4
c.c. , non elenca tipologie di rapporti contrattuali tra cui distinguere, ma conferisce rilevanza, ai fini dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione, alla ridotta periodicità con cui il corrispettivo deve essere corrisposto, ogni qualvolta esso e la sua periodicità siano correlativi proprio alla protrazione nel tempo della disponibilità di un determinato bene;
nel concreto, i crediti derivano dalla convenzione del 2002, fonte unica di un rapporto di durata nel cui ambito è previsto il pagamento con cadenza annuale del canone;
la durata quinquennale della prescrizione si applica a entrambe le voco di credito;
la richiesta di somme indirizzata al Consorzio “ CA ”, ai CP_14 sensi dell'art. 1310 c.c. è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di ciascun consorziato solidalmente obbligato, dunque anche nei confronti della ed è stata Per_1 formulata soltanto “ per l'indennità risarcitoria per la realizzazione degli impianti abusivi di cui ai ... verbali” della GdF di luglio 2004, con i quali al chiosco n.1 è contestato l'ampliamento di 235 mq, mentre non è riferita ai corrispettivi e non è riferita all'occupazione non autorizzata di area demaniale per il periodo antecedente al
13.08.2002; la richiesta di pagamento notificata a nel luglio del 2015 Per_1 riguarda solo il periodo compreso tra il 2002 (anche prima del 13 08) e il 31.12.2007; sono prescritti i crediti per corrispettivi previsti in convenzione, dovuti e non pagati fino alla scadenza del 31.01.2008 (comprendenti, dunque, tutta l'annualità 2007), essendosi il quinquennio prescrizionale concluso il 31.01.2013; dopo la richiesta di pagamento dell'aprile 2007, non è intervenuta, nel quinquennio successivo maturato ad aprile
2012, altra richiesta e quella notificata alla CO a luglio 2015 interviene in epoca successiva al compimento del quinquennio prescrizionale, dunque la domanda attorea di accertamento negativo di debito è fondata.
r.g. n. 9 Spese di lite compensate per la reciproca soccombenza e per la condotta tenuta dalla
CO dopo la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., consistita nella notifica della relativa ordinanza alla Regione contumace al fine di promuovere una sua adesione ad essa.
Con l'atto di appello, e rassegnano le seguenti Parte_1 Parte_2 conclusioni.
<< in via principale, che il chiosco, l'area cortilizia intorno allo stesso e i manufatti amovibili allo stesso annessi e pertinenziali non si trovano sul demanio marittimo dello
Stato; che in ogni caso non è proprietaria del chiosco in muratura;
che CP_3 il chiosco, l'area cortilizia e quella di sedime sono stati usucapiti dalla sig.ra Per_1
e per essa dalle eredi e , conseguente dichiarazione ed
[...] Pt_1 Parte_2 accertamento costitutivo in sentenza di acquisto a titolo originario dei beni come rinvenienti dalle visure catastali versate in atti ovvero da quelle che saranno indicati in corso di causa. Per l'effetto disporre che non è dovuta alcuna indennità di occupazione del demanio marittimo e conseguentemente annullare o rendere privo di efficacia
l'avviso di corresponsione notificato;
in via subordinata, comunque accertare e dichiarare che ha errato l'applicazione dei criteri per la quantificazione CP_3 dell'indennità (per sorte ed interessi legali) di occupazione del Demanio Marittimo, statuendo che la somma, come richiesta, non è in alcun modo dovuta. Con vittoria delle spese di lite ex D.M. n. 55 del 2014. In via istruttoria come esposto in premessa, salva la documentazione probante depositata, si chiede al Tribunale di Volere disporre CTU al fine di accertare che il chiosco e l'area cortilizia non insistono sul demanio marittimo dello Stato. Voglia ammettersi la prova per testi articolata e comunque tutte le prove di cui alle memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.>>.
Con comparsa depositata l'08.03.2021, si costituisce e rassegna le CP_3 seguenti conclusioni.
<< (…) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
ferma l'eccezione richiamata, in ogni caso ed in subordine e nel merito, senza rinuncia alla preliminare eccezione, voglia codesta Corte di Appello di Roma rigettare in ogni caso nel merito
l'appello e le domande tutte, istruttorie e di merito, di parte appellante, siccome inammissibili, ed infondate, secondo quanto sopra argomentato, anche in relazione alle allegazioni istruttorie, ovvero voglia codesta Corte rigettare le domande tutte devolute da parte appellante siccome totalmente infondate in fatto ed in diritto, giuste le suesposte argomentazioni, accertando anche ed ove ritenuto incidentalmente la
r.g. n. 10 demanialità dei beni per appartenenza al demanio necessario ed alla Presidenza della repubblica in dotazione organica, come sopra argomentato, l'insuscettibilità ad essere usucapiti dei beni, come sopra argomentato;
- Voglia l'adita Corte di Appello di Roma, dichiarato inammissibile ovvero rigettato
l'appello proposto, accogliere la domanda di appello incidentale formulato dalla comparente ed, in accoglimento dello stesso, annullare e riformare la CP_3 sentenza (…) nella parte in cui la stessa, illegittimamente, ingiustamente accerta
l'avvenuta prescrizione della pretesa indennitaria relativa ai crediti delle annualità dal
2002 al 2007, erroneamente dedotta dall'errata applicazione del termine di prescrizione alla fattispecie, ed ingiustamente dichiara che e Parte_1 [...]
, nella qualità di eredi di titolare dell'omonima impresa Pt_2 Per_1 individuale, “nulla devono in relazione alla richiesta di pagamento prot. n. 82747 notificata a il 17.07.2015”, accertando di contro che la pretesa Per_1 indennitaria per occupazione demaniale di cui alla nota prot CO82847/2015 è soggetta al termine di prescrizione ordinaria di dieci anni ex art 2946 c.c., e conseguentemente accertando la legittimità, l'efficacia e la perdurante sussistenza del diritto di credito vantato dalla Pubblica Amministrazione per l'occupazione dell'area del
[...]
nel periodo considerato dalla nota e la piena legittimità di detta nota prot. CP_17
82847 del 10.07.2015, integrante atto di esercizio del relativo diritto di credito;
tanto accertandosi l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione della pretesa, irrilevante restando al fine la differenziazione rassegnata nella gravata pronuncia circa le differenti tipologie e nature dei crediti pretesi con la medesima nota (rimontante di contro a pretesa indennitaria), e quindi la fondatezza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa indennitaria opposta, dichiarandone la debenza, con accertamento del fatto che la somma pretesa integra legittima determinazione dell'effettivo, giusto, secondo quanto contestato nell'avviso impugnato e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Si oppone alle tardive ed inammissibili produzioni documentali dell'attore ed alle richieste istruttorie sollecitate nuovamente siccome superate ed assorbite dalle contrarie risultanze documentali in atti. Con vittoria di spese ed onorari di entrambe le fasi del giudizio >>.
Il 09.03.2021, si costituiscono l' , il Controparte_4 Controparte_5
nonché il rassegnando le
[...] Controparte_7 seguenti conclusioni.
r.g. n. 11 << 1) Con riferimento all'appello proposto dalle sig.re , rigettare l'avverso Per_1 appello in quanto inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché per violazione dell'art. 329 comma 2 c.p.c. per mancata impugnazione di capi autonomi della sentenza di primo grado, per i motivi e con le conseguenze sopra evidenziate;
2)
Rigettare, in ogni caso, nel merito l'appello avversario in quanto del tutto infondato, in fatto e in diritto, e con esso rigettare ogni domanda ex adverso proposta, siccome del tutto infondata. 3) Inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale proposto per
l' , come sopra rappresentata e difesa, riformare la sentenza di Controparte_4 primo grado laddove ha dichiarato prescritti i crediti dell'Amministrazione e conseguentemente, previa riforma della pronuncia sul punto, dare atto che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è quello ordinario decennale, che il diritto di credito dell'Amministrazione, oggetto di opposizione da parte delle CO, non è dunque prescritto e che pertanto le somme già richieste a tale titolo alle controparti dovranno essere da queste ultime corrisposte, in quanto dovute.
4) Conseguente statuizione sulle spese di lite>>.
Il 17.02.2022, si costituisce la e rassegna le seguenti conclusioni. CP_8
<< (…) la si costituisce in giudizio per aderire alle difese di CP_8 [...]
che fa proprie, chiedendo il rigetto dell'appello principale proposto da CP_3 [...]
e l'accoglimento dell'appello incidentale di con il quale si Pt_1 CP_3 chiede la riforma della sentenza di primo nella parte in cui si dichiara la prescrizione dell'indennità risarcitoria dovuta dalla sig.ra per le annualità 2002-2007 >>. Per_1
e articolano venti motivi di appello principale. Parte_1 Parte_2
CP_1 1)Rubricato “ per la negata integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza della Repubblica - art. 112 c.p.c. – 1140 e seg. c.c.”. Le CO censurano la decisione di non integrare il contraddittorio nei confronti della
Presidenza della Repubblica, come richiesto già all'udienza del 6.11.2017 in seguito alla contro dedotta “titolarità” della particella oggetto di causa. A tal fine, allegano che con la comparsa di costituzione e risposta, CP_3 richiama la convenzione del 1965 che riguarda un bene in dotazione alla
Presidenza della Repubblica, parte del Marittimo, con la conseguenza CP_4 che qualsiasi atto amministrativo adottato da o dall' CP_3 CP_4
senza la partecipazione della Presidenza, deve ritenersi privo di
[...] valore.
r.g. n. 12 2)Rubricato: “Vizio della sentenza per avere escluso la doverosa chiamata in causa della Presidenza della Repubblica perché a dire del Tribunale manca una
“una domanda riconvenzionale da parte delle Amministrazioni convenute diretta all'affermazione della riferibilità soggettiva della titolarità del diritto di proprietà dell'area”. Le CO censurano, anche con questo motivo di impugnazione, la decisione di non disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza della Repubblica per mancanza di una domanda riconvenzionale, da parte delle amministrazioni convenute, diretta ad accertare la proprietà dell'area, laddove l' , nel costituirsi, allega che Controparte_4 lo Stato è proprietario dell'area dotazione della Presidenza, in seguito, assegnata in uso al Comune di Roma, ipotizzando anche “un'eventuale usucapione in proprio favore” e nel costituirsi, oppone che “la proprietà del CP_3 manufatto/chioschetto è pur sempre rimasto nella titolarità del Comune di
Roma”, in tali difese concretizzandosi la proposizione di una domanda di rivendicazione.
3)Rubricato: “Violazione degli art. 34 e 111 cost.”. Le CO censurano ancora la decisione di non disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza della Repubblica invocando il criterio della ragione più liquida e la necessità di non violare i limiti le previsioni in punto di ragionevole durata del processo. A tal fine, sostengono che il criterio della ragione liquida della decisione non consente di violare gli obblighi di integrazione del contraddittorio e che sulla durata del processo hanno inciso vicende non imputabili alla . Per_1
4)Rubricato: “Contraddittorietà del giudicato con l'assunto contenuto nella ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. con cui sono state anche rigettate le istanze istruttorie della deducente - ci troviamo di fronte ad una “complessità della ricostruzione” della fattispecie”. Le CO ravvisano contraddittorietà tra la ordinanza adottata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., di rigetto delle istanze istruttorie attoree, e la scelta di pervenire ad una rapida definizione della controversia.
5)Rubricato: “Vizio della sentenza per avere statuito che “in via pregiudiziale ed in diritto viene in considerazione la nozione di legittimazione passiva la quale, intesa come condizione dell'azione, il cui esame deve precedere quello di merito della domanda ed il cui difetto determina l'inammissibilità di quest'ultima” consisterebbe “solo nella mera coincidenza formale tra il
r.g. n. 13 soggetto di cui alla domanda è affermata la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio ed il soggetto effettivamente convenuto” e che non Cont sarebbe stata avanzata alcuna domanda nei confronti del Mef, con statuizione ultra petita rispetto alla difesa dell'Avvocatura dello Stato – art. 102
c.p.c”. Le CO censurano la decisione nella parte in cui esclude la Cont legittimazione passiva del del Mef, ritenendo la domanda giudiziale, come riportata nell'atto di citazione, non rivolta anche alle due amministrazioni. A tal fine, sostengono che la legittimazione passiva, con riguardo ai due CP_13
Cont convenuti, si ricollega, quanto al alle competenze in materia di demanio marittimo e “titolarità” del sistema informatico creato per la identificazione e gestione delle aree demaniali marittima, quanto al MEF, alle competenze di indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad essi attribuita e per l'esercizio di poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti, dalla legge, su altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori di fiscalità di competenza dello Stato.
6)Rubricato: “Violazione dell'art. 115 c.p.c. per non essersi avveduto il Cont Tribunale che con la comparsa di costituzione e risposta che il e il MEF non hanno contestato i fatti di causa e la deduzione che nella specie il chiosco,
l'area e lo zoccolo su cui insiste il chiosco si trovano su area non demaniale marittima e su bene disponibile dello Stato”. Le CO allegano la fondatezza delle proprie tesi difensive, anche per mancata contestazione delle proprie allegazioni difensive, da parte dei due convenuti, che si sono limitati a CP_13 opporre il proprio difetto di legittimazione.
7)Rubricato: “Vizio della sentenza per non avere ammesso la importante rilevante produzione documentale di cui alla nota della sig.ra versata in Per_1 atti per l'udienza del 16.01.2019 e cioè la CTU dell'arch. la Scheda Per_2
RMG 11 e la memoria difensiva della (rg. 57598/2015 CP_8 dell'11.09.2018”. Le CO censurano la decisione di inammissibilità della produzione documentale. A tal fine, allegano che la CTU dell'arch. Per_2 riguarda la particella su cui si trova uno degli altri cinque chioschi interessati dalla convenzione e rileva che tale diverso chiosco non si trova sul area appartenente al demanio marittimo;
allegano poi che dalla Scheda ““RMG 11” emerge che la particella oggetto del presente giudizio non è tra quelle che costituiscono la Tenuta Presidenziale;
sostengono trattarsi di documentazione r.g. n. 14 sopravvenuta, come ammesso dalle altre parti del giudizio, con conseguente violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
8)Rubricato: “Vizio della motivazione laddove il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che e l' sarebbero legittimati a CP_3 Controparte_4 disquisire con riferimento alla tutela delle aree della Dotazione Presidenziale”.
Le CO Censurano la decisione nella parte in cui non accerta il difetto di legittimazione dell' , di e della Controparte_4 CP_3 CP_8
a proporre domande connesse alla titolarità delle particelle oggetto di
[...] causa, in quanto la non rientra tra le aree sottoposte alla Controparte_19 gestione della e di per effetto della legge sul CP_8 CP_3 decentramento amministrativo.
9)Rubricato: “Vizio della sentenza per non avere il Tribunale ammesso la nota di deposito del 20.12.2020, con il deposito dello Studio sulla Scheda RMG11”.
Le CO censurano la decisione di inammissibilità della produzione documentale tardivamente prodotta. A tal fine, insistono nel sostenere che si tratta di documentazione scoperta dopo la scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c, che non avrebbe potuto essere in precedenza conosciuta dalla parte attrice.
10)Rubricato: “Vizio della sentenza per avere il Giudice Unico violato i principi in materia di accertamento giudiziale sulla domanda avanzata dalla sig.ra
di accertamento negativo che la particella 80 e 82 del foglio 1143 e lo Per_1 zatterone e il chiosco sullo stesso edificato non insistono sul demanio marittimo, né sulla Tenuta Presidenziale Necessità di un' INDAGINE Parte_3
anche per avere dichiarato l'Agenzia del Demanio nella comparsa
[...] di costituzione datata 12.01.2016 che nello stipulare la Convenzione del 1965 si sarebbe inteso da parte delle Amministrazioni “
[...]
” (!??!!), senza che però risulti un provvedimento Controparte_20 dell'Autorità competente ed essendo escluso dalla risultanze probatorie allegate
Violazione dell'art. 32 e seg. cod. nav. e della nuova normativa sul SID istituita Cont dal 1993 dal anche in relazione al variare nel tempo delle aree emerse coperte dalle mareggiate e considerato il costante orientamento della giurisprudenza sul punto in materia di azione di rivendicazione – Violazione anche della normativa in materia di presunzioni”. Le CO lamentano la erronea valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali, diversamente da r.g. n. 15 quanto accertato in sentenza, emerge che i luoghi di causa non appartengono al demanio marittimo. A tal fine richiamano la documentazione fotografica versata in atti;
la documentazione non ammessa e la circostanza che la particella fosse intestata ad un soggetto privato (CO ). Lamentano, infine, CP_12 il mancato approfondimento istruttorio.
11)Rubricato: “Violazione del principio di nullità delle concessioni ove si scopra che gli atti amministrativi che conferiscono una concessione demaniale sono nulli, se l'area e il bene asseritamente qualificati come appartenenti al demanio marittimo non siano tali”. Le CO censurano ancora la decisione nella parte in cui accerta che l'area appartiene al demanio marittimo. A tal fine, sostengono la errata valutazione delle concessioni e convenzioni che si sono succedute nel tempo con riguardo a tale area.
12)Rubricato: “Conseguente erronea statuizione che andavano respinte “le istanze istruttorie” proposte dalla sig.ra con la memoria ex art. 183, Per_1 comma 6 c.p.c., - – Violazione dell'art. 2697 c.c. – - art. 1140 e se. c.c. – art.
826 c.c. - art. 111 cost. – art. 2728 e segg. c.c. – art. 2721 e seg. – art. 115
c.p.c.”. Le CO censurano la decisione nella parte in cui ritiene inammissibili e irrilevanti le prove orali richieste dalla attrice e non necessaria la c.t.u. richiesta, stante l'appartenenza dell'area in oggetto al demanio marittimo.
13)Rubricato: “Vizio della sentenza per avere il Tribunale fondato il proprio convincimento sulla mera “documentazione fotografica” (sic.!) e sulle
“relazioni tecniche offerte in comunicazione da parte attrice”: Le CO censurano la decisione nella parte in cui, al fine della ritenuta natura di bene appartenente al demanio marittimo, valuta la documentazione fotografica versata in atti. A tal fine, richiamano i principi di diritto espressi da Cass. 20.05.2020 n.
13506 e sostengono che fotografia del chiosco non consente la comprensione della natura dei luoghi, peer l'accertamento della quale, insistono sull'espletamento di una c.t.u.
14)Rubricato: “Errata statuizione che sarebbe stata raggiunta la prova che il cespite è destinato all'uso del mare – vizio della statuizione in quanto se il chiosco è esterno all'area demaniale marittima è pacificamente fuori dalla gestione del demanio marittimo. Sull'inesistenza della prova dell'uso del mare”.
Le CO censurano la decisione nella parte in cui, dalla documentazione in atti, ritiene provato che il chiosco in oggetto si trova sulla spiaggia. A tal fine,
r.g. n. 16 sostengono la errata valutazione del doc. 19 allegato alla memoria ex art 183 n. 2 cpc, da cui risulta che il punto di ristoro e la pavimentazione sono esterni al dividente demaniale e insistono sull'area “dunale” che per distanza dalla battigia e per la presenza di verde perenne non è raggiunta e raggiungibile dalle mareggiate. Lamentano, altresì, la omessa valutazione delle risultanze catastali in punto di originaria intestazione dell'area (particelle 80 e 82 del foglio 1143) a soggetto privato, la CO Controparte_12
15)Rubricato: “Travisamento del titolo di possesso – La compravendita del 1990 cui ha partecipato la sig.ra – violazione dell'art. 1140 c.c.”. Le Per_1
CO censurano la decisione per errata interpretazione dell'atto di cessione del chiosco intervenuto nel 1990, con conseguito pagamento del prezzo di vendita.
A tal fine, allegano che la sottoscrizione di tale atto concretizza presupposto per la configurabilità di un possesso ad usucapionem su un'area non riconducibile al demanio marittimo, come erroneamente accertato in sentenza e nel mancato espletamento, sul punto, della prova testimoniale articolata, sull'ammissione della quale insistono anche in questa sede.
16)Rubricato: “16 a) XV motivo - La sentenza ha erroneamente fatto riferimento per statuire sulla domanda alla Convenzione del 2002 – stipulata tra
[...]
e il e asserendo che la sig.ra avrebbe CP_3 Controparte_21 Per_1 ricevuto un'autorizzazione all'occupazione della spiaggia a mezzo tale convenzione”. Le CO lamentano la errata interpretazione della convenzione del 2002, intervenuta tra e il , al quale CP_3 Controparte_21 sono stati affidati i servizi di balneazione, pulizia e guardiania afferenti alla spiaggia libera di ZI, e non alla CO.
17)Rubricato: “La sentenza è viziata nella parte in cui qualifica il chiosco come una “pertinenza” demaniale marittima”. Le CO censurano ancora la decisione nella parte in cui accerta che il chiosco oggetto di causa è pertinenza del . A tal fine, allega che se tale fosse la natura del bene, Controparte_17 non avrebbe potuto “rivendicarne” la proprietà; che le CP_3 amministrazioni convenute non provano la natura del chiosco come pertinenza del demanio (annotata in apposito registro) e che il chiosco è stato venduto a
Per_1
18)Rubricato: “19b) XIX – La sentenza è nulla perché il Tribunale ha omesso di statuire sulla domanda che il chiosco non è di proprietà di – con CP_3
r.g. n. 17 violazione dell'art. 112 c.p.c.” (da intendersi diciottesimo in numerazione progressiva). Le CO censurano la decisione per omessa pronuncia sulla domanda di rivendica del chiosco proposta da che allegano CP_3 essere infondata.
19)Con il motivo, rubricato: “20b) XX - La sentenza è nulla perché il Tribunale ha omesso di statuire che se l'area appartiene alla Dotazione Presidenziale non si applica la normativa in materia di demanio marittimo” (da intendersi diciannovesimo in numerazione progressiva), dunque non è applicabile il c.d.
“canone demaniale marittimo.
20) Rubricato:” 21b) XXI MOTIVO Vizio della statuizione ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c. per non avere valutato il Tribunale la domanda con riferimento alla particelle 80 e 82 del foglio 1143 per cui è causa – Ma avere preso a riferimento migliaia di metri quadrati, occupandosi solo della grandissima porzione di ex ” (da intendersi ventesimo in Controparte_19 numerazione progressiva). Le CO lamentano errata valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali emerge trattarsi di area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato e non al Demanio Marittimo né alla
Dotazione della Presidenza della Repubblica. A tale ultimo fine, in particolare con riferimento alla presenza del chiosco, le appellanti argomentano che nella tenuta non può esservi un bene che la Presidenza “non può utilizzare” e che “la donazione ai cittadini del 1965 ha in sostanza comportato (…) lo stralcio dal più grande terreno della Tenuta riservata al Presidente della repubblica” con conseguente trasformazione irreversibile a bene patrimoniale di diritto privato,
“stralciato” dalla dotazione presidenziale, che esclude la necessità di un provvedimento di sdemanializzazione.
Con l'unico motivo di appello incidentale proposto, censura la sentenza CP_3 nella parte in accoglie la domanda della CO di accertamento negativo del credito oggetto della richiesta di pagamento oggetto della nota n. prot.82747/2015 di
[...]
, motivando con la intervenuta prescrizione quinquennale, trattandosi di crediti CP_3 relativi alle annualità dal 2002 al 2007 e in assenza di validi atti interruttivi.
A tal fine, allega l'assoggettamento del credito alla prescrizione decennale;
la irrilevanza delle distinzioni, in sentenza, sulla natura delle voci di credito;
il perdurare della occupazione senza titolo dell'area del Demanio Marittimo considerata per la richiesta di pagamento in oggetto;
la riconducibilità del credito alla disciplina dell'art.
r.g. n. 18 2946 cc;
la natura di illecito permanente della occupazione;
la interruzione del termine di prescrizione con la richiesta di pagamento prot. CO34643 del 16.04.2007 per le annualità dal 2002 al 2007; la successiva interruzione del termine, pur limitatamente ai crediti maturati tra il 2005 e il 2007, con la richiesta di pagamento prot. n. 82747 del
2015.
Con l'unico motivo di appello incidentale proposto, l' il Controparte_4
, il Controparte_5 CP_5 Controparte_7 censurano la decisione nella parte in cui, avendo accertato l'efficacia interruttiva della prescrizione della richiesta del 2007 e di quella del 2015, dichiara prescritti i crediti. A tal fine, allegano la riconducibilità del credito alla prescrizione decennale, nella mancata previsione, per la ipotesi, ricorrente nel concreto, di occupazione sine titulo di un area demaniale, un termine diverso da quello ordinario decennale;
richiama la natura eccezione della norma sulla prescrizione breve non suscettibile di applicazione analogica;
la natura sanzionatoria e non risarcitoria dell'indennizzo ; che i concessionari che utilizzano l'immobile in difformità a quanto previsto dal titolo sono tenuti al pagamento dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1 c. 257 L. 296/06 (l'utilizzo difforme costituisce inadempimento contrattuale); il diritto al ristoro dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo si prescrive nell'ordinario termine decennale;
la indennità di occupazione per le appellanti incidentali non è riconducibile all'art. 2948 n.
4.
Sull'appello principale giova precisare.
“In lettera” è indirizzato, dalle CO, anche a Controparte_9
- già alla quale, dalla relata in atti, non risulta
[...] Controparte_12 notificato.
Le CO, nei confronti di tale parte, nel corso del giudizio di primo grado hanno rinunciato alla domanda e a tale rinuncia è seguita dichiarazione estinzione del giudizio limitatamente a tale parte (cfr. ordinanza in data 18.12.2019), pronuncia non oggetto di censure in questa sede.
A ciò consegue che la non è parte del Controparte_9 presente giudizio.
Istanza in data 30.07.2025 del difensore delle CO per la rimessione in termini rispetto al termine ridotto assegnato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito della memoria conclusionale.
Non è meritevole di accoglimento.
r.g. n. 19 Con ordinanza in data 15.01.2025, la causa è fissata peer la precisazione delle conclusioni alla udienza del 09.07.2025, con contestuale assegnazione, alle parti, di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ridotti per le conclusionali sole, a 20 giorni.
Con le note di trattazione autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte oggi istante non rappresenta alcuna esigenza di miglio precisazione del contenuto della precedente ordinanza.
I termini decorrono dalla udienza di precisazione delle conclusioni in relazione alla quale sono stati assegnati e la circostanza non richiede ulteriore specificazione oltre al richiamo dell'art. 190 c.p.c. contenuto nella ordinanza.
Il malfunzionamento della pen-drive è riferibile alla responsabilità del titolare della postazione e non è certificata dal responsabile del sistema, dunque non è rilevante.
La conclusionale è pacificamente tardiva e, per quanto sopra, inammissibile
Tali considerazioni sono assorbenti.
Giova precisare che in ogni caso le difese contenute nella memoria tardivamente depositata riproducono integralmente le difese già svolte nel corso del giudizio.
Motivi di appello principale sub 1),2), 3) e 18).
Attengono tutti la decisione di non integrare il contraddittorio nei confronti della
Presidenza della Repubblica;
vengono valutati congiuntamente e non hanno pregio.
L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, quella proposta dalla , a titolo di usucapione) va diretta nei confronti di chi possiede il Per_1 bene o ne è proprietario all'atto della domanda.
Spetta all'attore dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto, anche quando la difesa di quest'ultimo non si limiti ad una contestazione generica della pretesa dell'attore, ma si concretizzi nella precisa indicazione del soggetto che si assume essere il vero titolare passivo dell'obbligazione, atteso che una siffatta deduzione non vale a trasformare la difesa in eccezione in senso stretto, con il connesso obbligo di fornire la prova delle relative circostanze di fatto, né in una posizione processuale, che si traduca nell'assunzione spontanea dell'"onus probandi".
Le difese del e di invocate dalle CO a sostegno delle CP_4 CP_3 censure in esame, a differenza di quanto sostenuto dalle CO, non concretizzano una domanda di rivendicazione nei confronti della Presidenza della Repubblica, dato che il rassegna esclusivamente conclusioni di rigetto della domanda della , al CP_4 Per_1 pari di che conclude per il rigetto della domanda di usucapione della CP_3
r.g. n. 20 CO e per l'accertamento del credito oggetto di causa, in ciò assorbita la valutazione del motivo di appello sub 18) in cui le CO lamentano la omessa pronuncia sulla domanda di rivendica asseritamente proposta da CP_3
In ogni caso, la CO era ben a conoscenza della esistenza della convenzione n. 50213 del 14.07.1965 tra la Presidenza della Repubblica e il Comune di Roma relativamente ai luoghi di causa richiamata espressamente nella deliberazione 397 del 29.11.1990 adottata dall' e prodromica alla scrittura Controparte_22 privata “ Cessione punto vendita” sottoscritta dal Commissario Liquidatore dell'ente
Comunale e da in data 21.12.1990, con la conseguenza che non è dato Per_1 ritenere trattarsi di circostanza emersa a seguito della costituzione in giudizio dell' e di Controparte_4 CP_3
Tali considerazioni sono assorbenti.
Quanto alla generica e irrilevante censura sulla cadenza dei tempi del processo.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove la domanda sia, prima facie, infondata, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti ( Cass. n. 11825 del 05/05/2025) ancor più nel caso concreto, in cui, in questa sede, la decisione di integrare il contraddittorio (per l'adozione della quale tuttavia, non sussistono i presupposti, per quanto sopra in punto di integrazione del contraddittorio) comporterebbe pronuncia di nullità della sentenza impugnata e la rimessione del giudizio al primo grado.
Motivi di appello sub 5) e sub 6).
Attengono entrambi la pronuncia sulla decisione in punto di “inammissibilità” delle domande proposte dalla CO nei confronti dei vengono valutati CP_13 congiuntamente e non hanno pregio.
r.g. n. 21 La decisione impugnata, sul punto è motivata con il difetto di domande nei confronti dei due CP_13
Le censure in esame non sono dirette a far valere la avvenuta tempestiva proposizione di domande nei confronti dei con l'avvenuta allegazione di circostanze che ne CP_13 rendessero necessaria o giustificata la citazione in giudizio, ma sono dirette ad integrare tardivamente, in questa sede, le ragioni della citazione i giudizio dei ragioni, CP_13 per altro, genericamente riferite ai generali (e irrilevanti) compiti dei CP_13
A ciò consegue che le censure non inficiano il punto di decisione in oggetto.
Motivi di appello principale sub 15),16) e 17).
Sono tutti diretti a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione su bene riconducibile al patrimonio disponibile dello Stato;
vengono valutati congiuntamente e non hanno pregio.
Con particolare riferimento alla condotta della in relazione al bene oggetto Per_1 di causa, il primo giudice, descrivendo diffusamente, le convenzioni e le concessioni che hanno disciplinato il rapporto della dante causa delle odierne appellanti principali con il bene stesso e la natura stessa di tale rapporto, accerta che:” L'attività esercitata da parte attrice presso il chiosco n.1 ubicato sulla spiaggia di ZI è sempre stata, dunque, per sua derivazione e limiti intrinseci, non riconducibile alla fattispecie ex art. 1140 c.c. E comunque a decorrere dal 13 08 2002 anche formalizzata come detenzione nell'ambito del rapporto obbligatorio derivante dalla convenzione sottoscritta in tale data”.
Le censure dell'appellante principale non inficiano tale accertamento e la deve Per_1 ritenersi essere stata presente sui luoghi di causa quale mera detentrice, in ragione di una licenza per la somministrazione e la vendita, al pubblico, di alimenti e bevande nel punto di ristoro, originariamente mobile e ancora oggi identificato con il numero 1, presente sull'arenile di CA NO e per la Convenzione del 2002.
Ciò è quanto emerge dall'esame delle convenzioni e concessioni che hanno interessato i luoghi di causa.
La scrittura privata datata 14.07.1965, n.rep. 50213 è titolata, e concretizza, la
“Convenzione tra il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e il Comune di Roma, quale premessa la concessione ad uso spiaggia libera di un tratto di km. 2,150 della fascia costiera della Tenuta di ZI”; con tale scrittura viene dato seguito alla volontà del Presidente della Repubblica dell'epoca, di consentire la r.g. n. 22 costituzione di un tratto di spiaggia libera per uso pubblico e la costruzione di due colonie marine.
Con la sottoscrizione di detta scrittura privata, il Comune di si impegna a CP_3 chiedere, alla competente Autorità Marittima indicata in convenzione e ai sensi delle disposizioni all'epoca vigenti del Codice della Navigazione, le necessarie concessioni e infatti, proprio su istanza del Comune di l'autorità marittima competente CP_3
(Ministero della Marina Mercantile - Capitaneria di Porto) rilascia, nel 1967, la concessione n.52, per mantenere, sul tratto di suolo demaniale marittimo di circa
353.000 m² , situato sulla spiaggia di CA NO e meglio descritto in concessione, un complesso balneare pubblico è gratuito, comprendente anche 5 posti di ristori, mobili, alla data del rilascio della concessione in esame, la cui gestione è inizialmente affidata all' . Controparte_10
Posto in liquidazione detto ente , la gestione dei 5 posti di ristoro Controparte_10
e la titolarità delle relative licenze commerciali sono alienate a soggetti privati, tra cui
, come da delibera dell' titolata:” Cessione CP_23 Controparte_10 posto di ristoro n. 1 tabelle I -VII- somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. lo n. 23 lettera “C” del D.M. del 28/4/1976, sito nella spiaggia libera di CA
NO, via litoranea, a favore di ”, la n. 397 in data 29.11.1990 e dalla Per_1 conseguita scrittura privata titolata: “ Cessione Punto Vendita- Scrittura Privata”, sottoscritta, il 21.12.1990, dal Commissario Liquidatore dell' Controparte_10
e da “ .IL CONCESSIONARIO”,
[...] Per_1
Dalla citata deliberazione dell' emerge che precedente Controparte_10 convenzione era stata deliberata, dalla Commissione Amministratrice, in data
17.07.1984, in favore di , gestore del posto di ristoro in oggetto per CP_23 convenzione sottoscritta il successivo 31.05.1985.
Il rapporto gestorio viene rinnovato di stagione in stagione.
Con la deliberazione 397/1990, essendo in liquidazione, l' , Controparte_10 originario gestore, delibera la cessione a del posto di ristoro n 1, Per_1 consistente nel manufatto in muratura di 66 m², con cella frigorifera e piani di lavoro per le attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande e generi alimentari, al prezzo di cessione di 80 milioni di lire.
Tale cessione non poteva che riguardare l'attività di gestione del punto di ristoro e il manufatto, ormai in muratura, meglio descritto nella delibera, essendo l'Ente mero gestore del punto di ristoro.
r.g. n. 23 Tale considerazione è sufficiente al fine della qualificazione del rapporto di Per_1 con i luoghi di causa.
Giova tuttavia richiamare anche l'articolo 5 della scrittura privata denominata:” cessione vendita”, conseguita alla deliberazione 397 del 29.11.1990, in cui si legge che il concessionario, nella persona di è:” (…) a perfetta conoscenza che il posto Per_1 di ristoro è ubicato nei locali della superficie di mq. 66 circa di proprietà del Comune di e condotti in uso dall'ente comunale di consumo con rapporti di concessione”, CP_3 subentrando, all'Ente Comunale di Consumo esclusivamente nel rapporto Per_1 concessorio e impegnandosi a rispettare le determinazioni dell'Amministrazione
Comunale, anche ove eventualmente fossero su ordini e disposizione del Demanio
Marittimo, relative ad un'eventuale riassetto architettonico ambientale della spiaggia nonché impegnandosi ad accettare lo spostamento e a riconoscere, a proprio carico, la differenza di valore del nuovo posto rispetto al precedente, secondo la stima e la perizia della ripartizione comunale competente.
Tali previsioni, a prescindere dalla titolarità e dalla natura dei luoghi, depongono in senso contrario alla tesi sostenuta dalle per la quale la cessione del 1990 avrebbe Per_1 avuto ad oggetto una vera e propria vendita del chiosco, per altro incompatibile con i limiti dettati dalla natura del diritto del disponente ente comunale di consumo, dal riconoscimento delle prerogative del Comune e del rispetto a scelte relative CP_4 alla consistenza e posizione del punto di ristoro in oggetto.
Dalla chiara lettera dei documenti esaminati, dunque, emerge che la CO, dante causa delle odierne appellanti, negli anni detiene i luoghi di causa nomine alieno, nell'interesse di in relazione alle finalità pubbliche della originaria CP_3 convenzione e della successiva concessione.
Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel tenore letterale della convenzione del
13.08.2002, intervenuta tra il Comune di Roma, il Consorzio di ZI '98 e personalmente (tra gli altri) Per_1
Nelle premesse contenute nella convenzione del 2002, conseguita alla necessità di affidare, ai gestori dei 5 posti di ristoro (i 5 chioschi “ ex ente comunale di consumo”, tra cui rientra quell'oggetto del presente giudizio) i servizi collegati alla balneazione, alla valorizzazione e alla tutela ambientale della spiaggia di CA NO, nonché le opere di demolizione e ricostruzione dei menzionati 5 chioschi, è contenuto un esplicito richiamo alla concessione in favore del Comune;
vi si prevede l'impegno del Comune di
Roma a mantenere le 5 postazioni di ristoro;
vi si conviene il pagamento di euro 25.000
r.g. n. 24 per la pregressa occupazione delle aree da parte dei concessionari, con rinuncia del
Comune alla pretesa di maggiori importi da Consorziati e . CP_21
Giova precisare che con la Convenzione del 2002 è il Comune che si impegna a presentare alla circoscrizione doganale istanza di sanatoria postuma per abusi realizzati negli anni precedenti dai gestori di punto di ristoro, in ciò dovendosi ritenere esplicitata la titolarità, da parte del Comune, del rapporto concessorio esercitato evidentemente a mezzo dei sub concessionari costituiti in consorzio, tra cui che sottoscrive Per_1 la Convenzione del 2002.
Né sono allegati comportamenti di idonei a configurare una interversione Per_1 del possesso, per quanto sopra, iniziato nomine alieno.
L' "interversio possessionis " da parte del detentore di un bene non può avvenire mediante un semplice atto volitivo interno, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, rivolto specificatamente contro il possessore, che manifesti inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso per conto ed in nome proprio e la CO non ha allegato nulla a proposito, con conseguente irrilevanza di richieste istruttorie sul punto.
Resta assorbita la valutazione delle ulteriori censure delle appellanti principali.
Appelli incidentali, anche adesivi.
Hanno tutti ad oggetto la decisione nella parte in cui applica il termine di prescrizione quinquennale anche agli importi azionati a titolo di risarcimento danni da occupazione senza titolo;
sono tutti diretti a ricondurre la fattispecie al termine di prescrizione decennale;
vengono valutati congiuntamente e non hanno pregio.
La sentenza impugnata, nell'esaminare la questione sollevata in ordine alla prescrizione della pretesa economica esercitata da con la richiesta notificata il CP_3
17.07.2015, ritenuto il cumulativo esplicito riferimento , nella richiesta di pagamento, sia alla superficie del chiosco che all'ulteriore parte della spiaggia su cui era esercitata l'attività ricompresa nell'autorizzazione all'occupazione attribuita con la convenzione del
16.08.2002, senza distinguere quella occupata senza titolo, opera una differenziazione nella qualificazione delle somme pure indistintamente richieste, che per parte costituiscono corrispettivo della occupazione autorizzata e per parte costituiscono il risarcimento del danno per la occupazione non autorizzata.
La domanda di accertamento negativo del credito introdotta da ha ad Per_1 oggetto la richiesta di pagamento di Controparte_24
datata 10.07.2015, n. prot. 82747, pervenutale il successivo 17.07.2015;
[...]
r.g. n. 25 il testo della richiesta di pagamento è integralmente riportato nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
La CO, svolte premesse in fatto e introdotta la domanda di usucapione sopra valutata, in subordine, e con riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito in esame, posto che si tratta di domande di risarcimento danni da occupazione abusiva relative all'arco temporale 2002/2007, solleva eccezione di prescrizione per decorrenza del termine di cinque anni.
posto che si tratta di occupazione a mezzo di abusi edilizi (difetto di CP_3 titolo edilizio legittimante gli ampliamente) realizzati in aree occupate dalla CO adiacenti ai manufatti concessi alla stessa “ in uso” , la cui consistenza risulta da accertamenti della Guardia di Finanza, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto “ mero esattore” dell' , richiama genericamente Controparte_4 misure sanzionatorie e criteri di liquidazione di indennizzo da occupazione più onerosi di quelli mediamente previsti.
Quanto alla eccezione di prescrizione, si limita a sostenere l'applicabilità CP_3 del termine di prescrizione decennale con decorrenza “per ciascuna delle annualità pretesa (…) al maturare del credito”.
L , sulla questione della prescrizione sollevata dalla , Controparte_4 Per_1 premessa la avvenuta realizzazione, su bene demaniale, di una opera abusiva o con titolo abilitativo “incompatibile” con la disciplina del bene pubblico, sostiene trattarsi di
“un'obbligazione di tipo indennitario ed in quanto tale (è) sottoposta al termine ordinario di prescrizione (10 anni)”, escludendo l'applicabilità dell'art. 2948 c.c.
(pagamenti periodici) ed escludendo l'applicabilità dell'art. 2947 c.c., trattandosi di risarcimento conseguenza di una abusiva occupazione e non di una occupazione irregolare per mancata restituzione del bene alla scadenza del titolo.
I (appello, poi costituiti, unitamente al si limitano ad eccepire la CP_13 CP_4 propria carenza di legittimazione passiva.
Le censure, pur complessivamente valutate, non inficiano l'accertamento in punto di riconducibilità della fattispecie a termine di prescrizione.
La sentenza applica la prescrizione quinquennale sia ai corrispettivi, ricondotti alla previsione dell'art. 2848 c.c. numero 4, che al risarcimento del danno, ricondotto alla previsione dell'art. 2947 c.c., con decorrenza, quanto ai corrispettivi, da ciascuna scadenza (quindi, a far data dal 31 gennaio secondo l'articolo 3 della convenzione r.g. n. 26 sottoscritta il 13 agosto 2002), quanto al risarcimento, di giorno in giorno, considerata la natura permanente dell'illecito.
a sostegno della applicabilità del termine decennale di prescrizione, CP_3 sostiene la natura “indennitaria” delle somme richieste;
la “unitarietà del credito azionato;
la non riconducibilità della indennità per la occupazione di un bene demaniale al canone di locazione o alle prestazioni periodiche di cui all'art. 2048 c.c. n.n.1, 1 bis, 2
e 4, non trattandosi prestazioni dovute in esecuzione di un unico rapporto, ma di prestazioni dovute in esecuzione di rapporti diversi, di durata annuale ( o anche infra annuale) e succedutisi nel tempo.
L e i articolano sostanzialmente le stesse censure di Controparte_4 CP_13
CP_3
Invero, e diversamente da quanto sostenuto con le censure in esame, la richiesta di pagamento è ricondotta, per parte, alla Convezione del 2002.
Tale convenzione ha una durata pluriennale (6 anni), rinnovabile, e di fatto pacificamente rinnovata, per ulteriori 6 anni, dato che secondo la stessa prospettazione di “ il 30/09/2014 rappresenta il momento conclusioni di ogni rapporto CP_3 tra l'ente locale e il ” nonché rispetto ai singoli Controparte_25 consorziati, tra cui Per_1
Dunque, sono prive di pregio le difese che vogliono ricondurre parte della somma richiesta ad accordi annuali o di durata anche inferiore che sarebbero intervenuti nel corso del periodo, visto che la lettera con la richiesta di pagamento, riportata integralmente nella domanda di accertamento negativo di credito proposta da Per_1
motiva la domanda di pagamento con gli impegni assunti con la Convenzione del
[...]
2002 e i convenuti, al di là di una generale ricostruzione delle vicende, non specificano diversamente con allegazioni difensive tempestive.
Ciò detto, poiché i canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n.
3 c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione (Cass.
n. 13288 del 14/05/2024), i crediti richiesti a tale titolo sono prescritti.
Per la restante parte, gli importi sono richiesti a titolo di “indennità risarcitoria”, per aver, la consorziata, annesso al manufatto originario in muratura di 66 mq,
“ampliamenti e superfetazioni abusive in violazione con quanto stabilito dall'art. 2 ultimo capoverso, della Convenzione prot. 61127/20202”.
r.g. n. 27 Poiché l'oggetto esclusivo della convenzione, pur richiamata anche per tali diverse ragioni di credito nella domanda di pagamento, per espressa previsione dell'art. 1 della
Convenzione del 2002 è l'affidamento di servizi di balneazione pulizia e guardiania afferenti alla spiaggia libera di CA NO nel tratto riservato alla balneazione, non si verte in ipotesi di mancata riconsegna di un'area demaniale, oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza e dunque non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1591 cod. civ.
Si versa, dunque, in ipotesi di fatto illecito extracontrattuale e il diritto si prescrive nel termine quinquennale, di cui agli artt. 2947, primo comma, cod. civ. anche per il pagamento di tale parte di importi.
Spese di lite.
In ragione della reciproca soccombenza, si compensano nella misura del 50%.
Per la restante parte, seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, in causa di valore indeterminabile e di particolare importanza, applicati i valori massimi in ragione dell'attività di difesa in concreto svolta nelle diverse fasi del giudizio e alla complessità nonché all'elevato numero di questioni poste dalla difesa delle appellanti principali e alla diffusa argomentazione a sostegno, esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata.
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale, di e della , dell'ulteriore CP_3 CP_8 importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato, nonché da parte dell'appellante incidentale assistito dall'Avvocatura dello Stato, se dovuto (Sez.
U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020)
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e Parte_1
appello incidentale di e sull'appello incidentale di Parte_2 CP_3
, del e del Controparte_4 Controparte_5 [...]
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Controparte_7
Roma, n. 24513/2019, pubblicata in data 20.12.2019, emessa a definizione del giudizio recante n° R.G. 67599/2015 promosso da nei confronti di Per_1 CP_3
r.g. n. 28 , , CP_8 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_7 Controparte_9
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...] Controparte_10
- Rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali.
- Compensa tra le parti nella misura del 50% le spese di lite che per la restante parte condanna l'appellante principale a rifondere, alle altre parti costituite e liquida, per ciascuna parte costituita, in euro 10.700,00 per compensi oltre accessori di legge.
- Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale, di e della CP_3
, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di CP_8 contributo unificato e da parte dell' del Controparte_26 [...]
nonché del Controparte_5 Controparte_7
se dovuto.
[...]
Roma, 29.10.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
AR ER RA AR RO RI
r.g. n. 29