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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/09/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2106/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALTABIANO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e domicilio eletto presso il suo studio in Malnate via Virgilio 1
-ricorrente-
Contro
( ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv.PITTA MARCELLO e domicilio eletto presso il suo studio in Piazza CP_1
Borromeo 1
-convenuto-
( ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.8.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, di Monza e di Roma, società di Controparte_3 Controparte_4 cartolarizzazione dei credi e , chiedendo CP_2 Controparte_5 l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 06820239046438845/000, notificata in data 8.1.2024, nella parte relativa all'avviso di addebito n. 368 2018 0017058013 000, CP_2 relativo all'anno d'imposta 2009.
1 Assumeva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei debiti, relativi ai contributi previdenziali di cui al menzionato avviso, essendo decorso il termine a far tempo dalla notifica eseguita in data 30.9.2018; il termine sarebbe decorso anche nel periodo intercorrente dal 2009 (anno di insorgenza del debito) al 2018 (anno della predetta notifica).
si costituiva con memoria difensiva, Controparte_3 nella quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, originariamente adito dal ricorrente;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'inammissibilità del ricorso poiché tradivo rispetto ai termini sanciti da diverse disposizioni di legge;
l'inoperatività della dedotta prescrizione. In particolare, su quest'ultimo profilo esponeva che “la contribuzione azionata con l'avviso portato dall'intimazione di pagamento opposto è quella a percentuale del 2009 dovuta nella Gestione Artigiani cui l'opponente è pacificamente iscritto (tant'è CP_2 che non contesta il merito della pretesa contributiva). Il credito suddetto era già stato oggetto di richiesta da parte dell con la diffida del 3.4.2014 notificata il 10.4.204. Per i contributi CP_2
a percentuale del 2009 il pagamento del saldo doveva essere corrisposto entro il termine per il versamento delle imposte (16 giugno/16 luglio) dell'anno successivo a saldo. La prescrizione del credito è stata poi interrotta successivamente con l'avviso di addebito del 2018, notificato in data 10.9.2018, tardivamente opposto nell'odierno giudizio”.
si costituiva con memoria difensiva, Controparte_5 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento a eventuali vizi formali e sostanziali dell'avviso di addebito;
la tardività del ricorso in riassunzione, iscritto a ruolo oltre il termine di 30 giorni stabilito dal Tribunale di Milano nell'ordinanza declaratoria di incompetenza nr. 1662/24 emessa il 9.7.2024; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché dopo la notifica dell'avviso di addebito erano tempestivamente intervenuti atti ad effetto interruttivo, e in ogni caso nel computo complessivo dei termini doveva considerarsi la sospensione di giorni 311 di cui alla legislazione vigente nel periodo di emergenza pandemica.
Premessa l'avvenuta instaurazione del presente procedimento a seguito di riassunzione del ricorrente per effetto dell'ordinanza del Tribunale di Milano in data 9.7.2024, e all'esito dei chiarimenti forniti dall' sulla produzione inerenti alle notificazioni degli atti interesse, la CP_2 causa veniva discussa e decisa all'udienza del 17.9.2025 con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso non è fondato, e non può perciò essere accolto. Preliminarmente, deve risolversi il tema introdotto con le eccezioni di natura processuale, variamente sollevate dalle parti. E così, quanto all'eccezione di decadenza per tardività del ricorso rispetto al termine sancito dalla citata ordinanza del Tribunale, si osserva che il medesimo ricorso è tempestivo, essendo stato depositato in data 8.8.2024, entro i trenta giorni decorrenti dall'ordinanza del Tribunale di Milano in data 9.7.2024. Parimenti, non si ravvisano profili di inammissibilità del ricorso, che, ove viene dedotta l'estinzione dei crediti per prescrizione maturata in riferimento all'intimazione di pagamento, notificata in data 8.1.2024, propone un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come tale non soggetta ad alcuna decadenza afferente alla sfera strettamente temporale degli atti. Neppure possono accogliersi le speculari eccezioni di carenza di legittimazione passiva, dedotte da ciascuna parte convenuta, poiché i motivi dell'opposizione riguardano l'attività di entrambi, quale ente creditore e quale ente deputato alla riscossione. CP_2 CP_5
Affrontando ora il merito delle doglianze formulate dal ricorrente, nessuna delle prescrizioni invocate risulta effettivamente maturata con effetto estintivo dei crediti e della rispettiva pretesa azionata dall' di riscossione. CP_6
2 L'avviso di addebito n. 368 2018 0017058013 000 è stato ritualmente notificato dall' in CP_2 data 30.9.2018, mediante raccomandata nr. 6497645854-2, la cui procedura si è definita e perfezionata per compiuta giacenza il 31.8.2018, recante il riferimento al medesimo CP_ numero di raccomandata (docc. 1 e 1bis ). Tale notifica è stata preceduta da un atto di diffida, notificato in data 3.4.2014 mediante CP_ raccomandata nr. 65024476099 ricevuta il 10.4.2014 (doc. 3 ), con piena idoneità a interrompere il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto dell'epoca (16 giugno/16 luglio dell'anno successivo), in cui era dovuto il versamento dei contributi relativi all'anno 2009, e la successiva notifica dell'avviso di addebito il 30.9.2018. Neppure è maturato il termine di prescrizione rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, preceduta dagli atti interruttivi, costituiti dall'intimazione n. 06820199033863503000 notificata in data 11.1.2020 e dall'intimazione n. 06820229013618758000 notificata in data 4.7.22. Peraltro, rispetto alla notifica dell'avviso in data 30.9.2018, devono computarsi gli ulteriori termini di sospensione (pari a giorni 311) stabiliti con la normativa emergenziale Covid, di cui 129 giorni in forza dell'art. 37 comma 2 D.L. 18/2020 conv.. nella legge 27/2020, e ulteriori giorni 182 in virtù dell'art. 11 comma 9 del D.L. 183/2020 conv. nella legge 21/2021. Ne consegue che alla data dell'8.1.2024 il termine quinquennale di prescrizione non erano ancora interamente decorso. Il ricorso non può che essere respinto, con onere delle spese di lite regolate dal principio della soccombenza e perciò da porre a carico di parte ricorrente;
spese che si liquidano in dispositivo, ricomprendendovi anche quelle relative al giudizio tenutosi avanti al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate a favore di ciascuna parte convenuta in euro 2300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore di dichiaratosi CP_5 antistatario.
Monza 17.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2106/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALTABIANO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e domicilio eletto presso il suo studio in Malnate via Virgilio 1
-ricorrente-
Contro
( ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv.PITTA MARCELLO e domicilio eletto presso il suo studio in Piazza CP_1
Borromeo 1
-convenuto-
( ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.8.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, di Monza e di Roma, società di Controparte_3 Controparte_4 cartolarizzazione dei credi e , chiedendo CP_2 Controparte_5 l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 06820239046438845/000, notificata in data 8.1.2024, nella parte relativa all'avviso di addebito n. 368 2018 0017058013 000, CP_2 relativo all'anno d'imposta 2009.
1 Assumeva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei debiti, relativi ai contributi previdenziali di cui al menzionato avviso, essendo decorso il termine a far tempo dalla notifica eseguita in data 30.9.2018; il termine sarebbe decorso anche nel periodo intercorrente dal 2009 (anno di insorgenza del debito) al 2018 (anno della predetta notifica).
si costituiva con memoria difensiva, Controparte_3 nella quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, originariamente adito dal ricorrente;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'inammissibilità del ricorso poiché tradivo rispetto ai termini sanciti da diverse disposizioni di legge;
l'inoperatività della dedotta prescrizione. In particolare, su quest'ultimo profilo esponeva che “la contribuzione azionata con l'avviso portato dall'intimazione di pagamento opposto è quella a percentuale del 2009 dovuta nella Gestione Artigiani cui l'opponente è pacificamente iscritto (tant'è CP_2 che non contesta il merito della pretesa contributiva). Il credito suddetto era già stato oggetto di richiesta da parte dell con la diffida del 3.4.2014 notificata il 10.4.204. Per i contributi CP_2
a percentuale del 2009 il pagamento del saldo doveva essere corrisposto entro il termine per il versamento delle imposte (16 giugno/16 luglio) dell'anno successivo a saldo. La prescrizione del credito è stata poi interrotta successivamente con l'avviso di addebito del 2018, notificato in data 10.9.2018, tardivamente opposto nell'odierno giudizio”.
si costituiva con memoria difensiva, Controparte_5 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento a eventuali vizi formali e sostanziali dell'avviso di addebito;
la tardività del ricorso in riassunzione, iscritto a ruolo oltre il termine di 30 giorni stabilito dal Tribunale di Milano nell'ordinanza declaratoria di incompetenza nr. 1662/24 emessa il 9.7.2024; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché dopo la notifica dell'avviso di addebito erano tempestivamente intervenuti atti ad effetto interruttivo, e in ogni caso nel computo complessivo dei termini doveva considerarsi la sospensione di giorni 311 di cui alla legislazione vigente nel periodo di emergenza pandemica.
Premessa l'avvenuta instaurazione del presente procedimento a seguito di riassunzione del ricorrente per effetto dell'ordinanza del Tribunale di Milano in data 9.7.2024, e all'esito dei chiarimenti forniti dall' sulla produzione inerenti alle notificazioni degli atti interesse, la CP_2 causa veniva discussa e decisa all'udienza del 17.9.2025 con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso non è fondato, e non può perciò essere accolto. Preliminarmente, deve risolversi il tema introdotto con le eccezioni di natura processuale, variamente sollevate dalle parti. E così, quanto all'eccezione di decadenza per tardività del ricorso rispetto al termine sancito dalla citata ordinanza del Tribunale, si osserva che il medesimo ricorso è tempestivo, essendo stato depositato in data 8.8.2024, entro i trenta giorni decorrenti dall'ordinanza del Tribunale di Milano in data 9.7.2024. Parimenti, non si ravvisano profili di inammissibilità del ricorso, che, ove viene dedotta l'estinzione dei crediti per prescrizione maturata in riferimento all'intimazione di pagamento, notificata in data 8.1.2024, propone un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come tale non soggetta ad alcuna decadenza afferente alla sfera strettamente temporale degli atti. Neppure possono accogliersi le speculari eccezioni di carenza di legittimazione passiva, dedotte da ciascuna parte convenuta, poiché i motivi dell'opposizione riguardano l'attività di entrambi, quale ente creditore e quale ente deputato alla riscossione. CP_2 CP_5
Affrontando ora il merito delle doglianze formulate dal ricorrente, nessuna delle prescrizioni invocate risulta effettivamente maturata con effetto estintivo dei crediti e della rispettiva pretesa azionata dall' di riscossione. CP_6
2 L'avviso di addebito n. 368 2018 0017058013 000 è stato ritualmente notificato dall' in CP_2 data 30.9.2018, mediante raccomandata nr. 6497645854-2, la cui procedura si è definita e perfezionata per compiuta giacenza il 31.8.2018, recante il riferimento al medesimo CP_ numero di raccomandata (docc. 1 e 1bis ). Tale notifica è stata preceduta da un atto di diffida, notificato in data 3.4.2014 mediante CP_ raccomandata nr. 65024476099 ricevuta il 10.4.2014 (doc. 3 ), con piena idoneità a interrompere il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto dell'epoca (16 giugno/16 luglio dell'anno successivo), in cui era dovuto il versamento dei contributi relativi all'anno 2009, e la successiva notifica dell'avviso di addebito il 30.9.2018. Neppure è maturato il termine di prescrizione rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, preceduta dagli atti interruttivi, costituiti dall'intimazione n. 06820199033863503000 notificata in data 11.1.2020 e dall'intimazione n. 06820229013618758000 notificata in data 4.7.22. Peraltro, rispetto alla notifica dell'avviso in data 30.9.2018, devono computarsi gli ulteriori termini di sospensione (pari a giorni 311) stabiliti con la normativa emergenziale Covid, di cui 129 giorni in forza dell'art. 37 comma 2 D.L. 18/2020 conv.. nella legge 27/2020, e ulteriori giorni 182 in virtù dell'art. 11 comma 9 del D.L. 183/2020 conv. nella legge 21/2021. Ne consegue che alla data dell'8.1.2024 il termine quinquennale di prescrizione non erano ancora interamente decorso. Il ricorso non può che essere respinto, con onere delle spese di lite regolate dal principio della soccombenza e perciò da porre a carico di parte ricorrente;
spese che si liquidano in dispositivo, ricomprendendovi anche quelle relative al giudizio tenutosi avanti al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate a favore di ciascuna parte convenuta in euro 2300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore di dichiaratosi CP_5 antistatario.
Monza 17.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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