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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 462/2024 avente per oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), RT C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Giorgi
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), CP_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. Tranchina
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti:
“A) Cessazione della convivenza: i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
B) Affidamento dei figli e : la figlia minore , nata a [...] il Per_1 Per_2 Persona_3
22/09/2008 è affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
il figlio ormai maggiorenne , nato a [...] il [...] avrà anch'egli il collocamento presso Persona_4
l'abitazione materna;
le modalità di visita o di permanenza presso ciascun genitore saranno concordate di volta in volta tra le parti tenendo conto delle eSIenze dei figli.
C) Mantenimento dei figli: il SI. , a titolo di concorso nel mantenimento CP_1 dei figli, verserà all'altro genitore la somma di €. 400,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
il SI. verserà alla SI.ra , o nel caso del figlio maggiorenne direttamente a questi, il CP_1 Pt_1
60% delle spese straordinarie quali: mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessaria, e di quelle ricreative e sportive di comune accordo, e quelle indicate nelle linee guida approvate nel protocollo tra il Tribunale del Spezia e l'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13/12/2018.
Le spese straordinarie sostenute sino ad oggi dalle parti per i figli si intendono integralmente compensate.
D) Mantenimento del coniuge;
i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
E) Assegno Unico INPS: l'Assegno Unico dell'INPS, per i figli a carico verrà richiesto e percepito in via esclusiva dalla SI.ra . RT
F) Consenso all'espatrio: i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
G) Assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale, già di proprietà esclusiva della IG.ra
, resterà assegnata a lei;
il SI. dichiara di aver già trasferito la sua RT CP_1
residenza presso altra abitazione sita a Carrara via Risorgimento 76.
H) Accollo del mutuo: La SI.ra di chiara di accollarsi integralmente le rate del RT
mutuo, sino alla sua completa estinzione, contratto in data 08/09/2006 con Controparte_2
dinanzi al Notaio di NA (rep. 34618 – raccolta 19036) e di manlevare il SI. da Per_5 CP_1
qualsivoglia richiesta inerente il suddetto mutuo che dovesse pervenire da e/o da Controparte_2
terzi cessionari del credito bancario.
I) Regolamentazione del Mutuo: Il IG. si impegna a recarsi presso l'istituto bancario CP_1
presso cui è acceso il mutuo per avviare le procedure necessarie alla richiesta di moratoria o alla rinegoziazione del finanziamento, in conformità alle indicazioni fornite dalla IG.ra RT
. Resta inteso che il mutuo graverà esclusivamente sulla IG.ra , la quale ne
[...] RT
assumerà integralmente l'onere, senza che il IG. possa avanzare alcuna pretesa, CP_1
richiesta di rimborso o contribuzione a qualsiasi titolo in relazione all'obbligazione derivante dal suddetto finanziamento. L'effettiva concessione della moratoria o la rinegoziazione del mutuo resta subordinata all'approvazione dell'istituto di credito.
Il SI. dichiara di rinunciare richiedere quanto sino ad oggi versato alla moglie per il CP_1
pagamento delle rate del suddetto mutuo.
J) Rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1488/2024 e alla causa in opposizione n. 3093/2024 Giudice di
Pace della Spezia: la SI.ra dichiara di rinunciare a tutte le richieste avanzate nel Pt_1 procedimento monitorio iscritto al n. 2329/2024 RG e al conseguente decreto ingiuntivo n. 14//2024
e rinuncia pertanto a richiedere il pagamento della quota dei canoni del mutuo o di altre spese ad esso connesse si passati che futuri;
il SI. dal canto suo rinuncia al giudizio di opposizione radicato al n. 3093/2024 e rinuncia CP_1
quindi alla domanda riconvenzionale ivi formulata e rinuncia pertanto a richiedere il rimborso della quota delle spese straordinarie sino ad oggi corrisposte per i figli, nonché alla restituzione delle somme prelevate dal suo conto dalla moglie.
K) Spese dei giudizi pendenti:
Separazione, le spese relative al pagamento degli onorari e competenze per il giudizio di separazione e la redazione del presente atto, restano compensate tra le parti, mentre le eventuali spese di registrazione ed imposte dell'atto di separazione saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
Decreto ingiuntivo ed opposizione, le spese del giudizio monitorio comprese quelle relative al pagamento degli onorari e competenze, nonché le successive, eventuali, spese ed imposte, anche del procedimento di opposizione sono compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso del 18.03.2024, con il quale ha dedotto: di Pt_1
aver contratto matrimonio con rito concordatario con in NA (SP) in data 01.10.2000, in CP_1 regime di separazione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 04.03.2006) e Per_2 Per_1
(il 22.09.2008); che la relazione si è interrotta nell'ottobre 2023, per le ragioni meglio specificate in atti;
di svolgere attività lavorativa presso il supermercato ESSELUNGA di Carrara (MS), mentre
è socio pro quota – con la carica di conSIliere – della società C.G.E. S.r.l.; a seguito della CP_1 crisi e dell'allontanamento del marito, di essere rimasta a vivere nell'ex casa coniugale sita in
Castelnuovo Magra, di sua proprietà e gravata da mutuo (cointestato).
La parte ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi con domanda di addebito a carico del marito, disponendo altresì: l'affidamento in via condivisa dei figli (allora entrambi minorenni), con collocazione prevalente presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
un calendario delle visite con il genitore non collocatario;
un assegno di contributo al mantenimento dei figli a carico del padre complessivamente di 1.000,00 euro (oltre al rimborso del
50% di tutte le spese straordinarie), oltre al versamento dell'ulteriore somma mensile di 500,00 euro a titolo di contributo al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'ex casa coniugale;
l'integrale assegnazione a proprio favore dell'assegno unico per i figli. si è costituito in data 10.06.2024 nulla opponendo alla richiesta di separazione, ma contestando CP_1
i fatti posti a fondamento delle richieste avversarie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in comparsa. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Le parti hanno quindi depositato le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 10.07.2024 i coniugi sono comparsi personalmente davanti al Giudice delegato, il quale ha tentato la conciliazione, senza esito.
Con ordinanza in data 29.07.2024 emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo: l'affidamento condiviso di con residenza della stessa Per_1 presso la madre;
l'assegnazione dell'ex casa coniugale in favore di;
una frequentazione Pt_1
padre/figlia libera, secondo il volere della ragazza e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
un assegno di contributo al mantenimento dei figli a carico del padre complessivamente di 600,00 euro (oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie).
All'udienza del 16.10.2024 si è svolto l'ascolto della minore, alla presenza dell'ausiliario nominato.
Il procedimento è quindi proseguito per l'espletamento delle prove orali ammesse.
Nelle more le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, procedendo quindi a rassegnare le conclusioni congiunte nei termini di cui al foglio depositato telematicamente in data 14.03.2025, come riportate in epigrafe.
La causa è stata così trattenuta in decisione.
Tanto premesso, può osservarsi in termini generali che ex art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo sopraggiunto, le pattuizioni concordate fra i coniugi essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne.
Deve intendersi rinunciata la domanda cumulata di divorzio originariamente formulata dalla ricorrente: nulla al riguardo è stato previsto, infatti, nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 462/2024 R.G.A.C., così provvede: - pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , RT CP_1
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in NA (SP) in data 01.10.2000 (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune all'anno 2000, n. 46, parte
II, serie A), alle seguenti condizioni:
“A) Cessazione della convivenza: i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
B) Affidamento dei figli e : la figlia minore , nata a [...] il Per_1 Per_2 Persona_3
22/09/2008 è affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
il figlio ormai maggiorenne , nato a [...] il [...] avrà anch'egli il collocamento presso Persona_4
l'abitazione materna;
le modalità di visita o di permanenza presso ciascun genitore saranno concordate di volta in volta tra le parti tenendo conto delle eSIenze dei figli.
C) Mantenimento dei figli: il SI. , a titolo di concorso nel mantenimento CP_1 dei figli, verserà all'altro genitore la somma di €. 400,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
il SI. verserà alla SI.ra , o nel caso del figlio maggiorenne direttamente a questi, il CP_1 Pt_1
60% delle spese straordinarie quali: mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessaria, e di quelle ricreative e sportive di comune accordo, e quelle indicate nelle linee guida approvate nel protocollo tra il Tribunale del Spezia e l'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13/12/2018.
Le spese straordinarie sostenute sino ad oggi dalle parti per i figli si intendono integralmente compensate.
D) Mantenimento del coniuge;
i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
E) Assegno Unico INPS: l'Assegno Unico dell'INPS, per i figli a carico verrà richiesto e percepito in via esclusiva dalla SI.ra . RT
F) Consenso all'espatrio: i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
G) Assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale, già di proprietà esclusiva della IG.ra
, resterà assegnata a lei;
il SI. dichiara di aver già trasferito la sua RT CP_1
residenza presso altra abitazione sita a Carrara via Risorgimento 76.
H) Accollo del mutuo: La SI.ra di chiara di accollarsi integralmente le rate del RT
mutuo, sino alla sua completa estinzione, contratto in data 08/09/2006 con Controparte_2
dinanzi al Notaio di NA (rep. 34618 – raccolta 19036) e di manlevare il SI. da Per_5 CP_1
qualsivoglia richiesta inerente il suddetto mutuo che dovesse pervenire da e/o da Controparte_2
terzi cessionari del credito bancario. I) Regolamentazione del Mutuo: Il IG. si impegna a recarsi presso l'istituto bancario CP_1
presso cui è acceso il mutuo per avviare le procedure necessarie alla richiesta di moratoria o alla rinegoziazione del finanziamento, in conformità alle indicazioni fornite dalla IG.ra RT
. Resta inteso che il mutuo graverà esclusivamente sulla IG.ra , la quale ne
[...] RT
assumerà integralmente l'onere, senza che il IG. possa avanzare alcuna pretesa, CP_1
richiesta di rimborso o contribuzione a qualsiasi titolo in relazione all'obbligazione derivante dal suddetto finanziamento. L'effettiva concessione della moratoria o la rinegoziazione del mutuo resta subordinata all'approvazione dell'istituto di credito.
Il SI. dichiara di rinunciare richiedere quanto sino ad oggi versato alla moglie per il CP_1
pagamento delle rate del suddetto mutuo.
J) Rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1488/2024 e alla causa in opposizione n. 3093/2024 Giudice di
Pace della Spezia: la SI.ra dichiara di rinunciare a tutte le richieste avanzate nel Pt_1
procedimento monitorio iscritto al n. 2329/2024 RG e al conseguente decreto ingiuntivo n. 14//2024
e rinuncia pertanto a richiedere il pagamento della quota dei canoni del mutuo o di altre spese ad esso connesse si passati che futuri;
il SI. dal canto suo rinuncia al giudizio di opposizione radicato al n. 3093/2024 e rinuncia CP_1
quindi alla domanda riconvenzionale ivi formulata e rinuncia pertanto a richiedere il rimborso della quota delle spese straordinarie sino ad oggi corrisposte per i figli, nonché alla restituzione delle somme prelevate dal suo conto dalla moglie.
K) Spese dei giudizi pendenti:
Separazione, le spese relative al pagamento degli onorari e competenze per il giudizio di separazione e la redazione del presente atto, restano compensate tra le parti, mentre le eventuali spese di registrazione ed imposte dell'atto di separazione saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
Decreto ingiuntivo ed opposizione, le spese del giudizio monitorio comprese quelle relative al pagamento degli onorari e competenze, nonché le successive, eventuali, spese ed imposte, anche del procedimento di opposizione sono compensate tra le parti”.
Manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
La Spezia, 27.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani