Articolo 2931 del Codice civile
Articolo 2930Articolo 2932
Versione
19 aprile 1942
Art. 2931.

(Esecuzione forzata degli obblighi di fare).

Se non e' adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto puo' ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile .

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente