Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
nata il [...] a [...]ì - Brasile, residente Parte_1
a Rio de Janeiro - Brasile in Rua Engenheiro AL AV Peixoto n. 95 [C.F. P.IVA_1
00] rappresentata e difesa dall'avv. COLOMBINO LUIGI , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che la ricorrente è cittadina italiana dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza della suddetta, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
emigrata in Brasile dove è deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
La causa veniva rimessa sul ruolo per assumere chiarimenti in ordine alla indicazione della corretta data di nascita della capostipite con fissazione dell'udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note ex art. 127 ter, la causa viene ora decisa.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire della ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che vanta la discendenza per linea materna, non essendo previsto in tal caso che ella si potesse rivolgere alla rappresentanza consolare italiana. Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Cavaso del Tomba in data 26/7/1869.
Sul punto si osserva che in sede di note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procuratore della ricorrente ha chiarito che la discrasia tra la data di nascita riportata nel ricorso
(15/7/1874) e nel certificato di mancata naturalizzazione e quella indicata nel certificato di battesimo (12/9/1892), è riferibile ad un errore materiale del difensore causato dalla errata informazione acquisita presso il Comune di provenienza. D'altronde, l'età di ventitrè anni dichiarata dalla capostipite nel giorno della celebrazione del matrimonio in data 12/09/1892 è compatibile con le risultanze del certificato di battesimo. La capostipite è pertanto nata in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod.
Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel
Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrata in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “La sig.ra
contraeva matrimonio il 10/09/1892 a Paraiba – Brasile con Persona_1
(cfr. doc. 03) e dalla loro unione ivi nasceva il 03/04/1896 la sig.ra Parte_2
(cfr. doc. 04); 3) la sig.ra Persona_2 Persona_2
contraeva matrimonio il 02/09/1914 a Santa Teresa – Brasile con
[...] Parte_3
(cfr. doc. 05) e dalla loro unione ivi nasceva il 14/02/1918 il sig. (cfr. doc. Persona_3
06); 4) il sig. contraeva matrimonio il 20/09/1947 a Mendes – Brasile con Persona_3
(cfr. doc. 07), e dalla loro unione nasceva il 09/01/1960 a Controparte_2
Santaseia – Brasile il sig. (cfr. doc. 08); 5) il sig. Persona_4 Persona_4
contraeva matrimonio il 20/12/1980 a Santanesia – Brasile con
[...] Persona_5 [...]
(cfr. doc.09) e dalla loro unione nasceva il 29/03/1982 a Barra do Parte_1
Pirari – Brasile la sig.ra (cfr. doc. 10), odierna Parte_1 ricorrente”
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata presenta una ulteriore discrasia rispetto alla certificazione prodotta, laddove il matrimonio tra e Persona_1 CP_3
, che nel ricorso viene collocto in data 10 settembre 1892, è stato invdce celebrato
[...] in data 12 settembre del 1892, come risulta dall'atto di matrimonio (cfr. doc. 3). Per il resto , la linea di discendenza, nei ermini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1,4,6,8,10).
Si tratta di linea che trae origine da ava donna cittadina italiana che sposa in data 12/9/1892
(cfr. doc 3). Parte_2
Ora considerato che il R.D. n. 2358/1865 prevedeva la trasmissione della cittadinanza per linea paterna e all'art. 14 la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposa con straniero sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito, con disposizione dal tenore del tutto analogo a quello dell'art 10, terzo comma, della successiva legge sulla cittadinanza che ha disciplinato la materia ( L. n. 555/1912); considerato che tale disposizione con la sentenza n. 87 del 1975 Corte Cost. è stata dichiarata illegittima “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”; considerato che in ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del
1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)” a sua volta è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre;
considerato che
nel caso in esame permane l'esigenza di eliminare gli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comportante il perdurare delle conseguenze di una normativa quale quella prevista dal Codice
Civile del 1865 che si appalesa discriminatoria in quanto viola i diritti fondamentali della donna;
considerato che
pertanto tali conseguenze discriminatorie vanno eliminate per quanto possibile dalle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente da donna che deve ritenersi cittadina italiana;
considerato che
gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, devono essere eliminati anche in caso di morte di taluno degli ascendenti attraverso l'adesione agli enunciati principi che hanno condotto la Corte
Costituzionale con le sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una norma rispetto alla quale quella del Codice Civile del 1865 sopra richiamata ha analogo contenuto e riverbera le conseguenze discriminatorie ancora oggi nella fattispecie sottoposte all'esame di questo giudice;
consegue che i matrimoni indicati, pur celebrati nel vigore di leggi discriminatorie nel senso specificato, non hanno comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che la ricorrente è cittadina italiana e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26473/2024 , promossa da nata il [...] a [...] Parte_1
do Piraì - Brasile, residente a [...]de Janeiro - Brasile in Rua Engenheiro AL AV Peixoto
n. 95 [C.F. ], contro il , con l'intervento del C.F._1 Controparte_1
P.M., definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente è cittadina italiana per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo