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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/08/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6759/2020 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Bruno come da mandato Parte_1 in atti, attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Controparte_1
RO (LE), rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo Macrì come da mandato in atti, convenuta avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 24.06.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 07.09.2020, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lecce la onde sentirne: 1-2) accertare e Controparte_2 dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 1218, 2048 e 2051 c.c. (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) per la caduta e i conseguenti danni da essa subiti in data
28.07.2016 presso il parco acquatico Splash sito in Gallipoli durante l'utilizzo dell'hoverboard messole a disposizione dal personale della struttura e, per l'effetto, pronunciare condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro
25.023,62 o di quella diversa risultanda in corso di lite, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di relativo risarcimento;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Con comparsa depositata il 26.01.2021 si costituiva in giudizio la CP_2 che, contestato quanto ex adverso esposto e domandato, concludeva chiedendo:
[...]
a) in via preliminare, dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della società convenuta;
b) nel merito, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
c) con condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite.
Assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; reso dall'attrice e dal legale rappresentante della società convenuta gli interrogatori formali reciprocamente deferiti;
escussi i testi ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona di Parte_1 nell'udienza del 24.06.2024 venivano precisate le conclusioni e il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e di replica.
Non è stato contestato che il 28.07.2016 si trovasse presso il Parte_1 parco acquatico Splash AcquaPark, sito in Gallipoli (gestito e di proprietà della e che, nel corso dell'utilizzo di un hoverboard, fosse caduta in Controparte_2 terra procurandosi lesioni.
Dall'istruttoria svolta è emerso: - che all'interno del parco acquatico vi erano degli hoverboard, che venivano utilizzati dagli animatori la sera, dopo la chiusura del parco acquatico (così il legale rappresentante della nel corso dele CP_2 proprio interrogatorio); - che l'attrice non aveva visto all'interno del parco cartelli che indicassero le modalità di utilizzo dell'attrezzo, di cui ella non era esperta (così
l'attrice nel corso del proprio interpello); - che le ragazze che avevano spiegato all'attrice le modalità di utilizzo dell'attrezzo non avevano l'abbigliamento del parco;
- che nei pressi della pista di minicars (dove l'attrice aveva utilizzato il macchinario), non vi era alcun addetto al parco con la relativa divisa (così ancora la sig,ra ; Pt_1
- che gli hoverboard presenti non erano custoditi;
- che sul sito internet del parco era presente una pubblicità che raffigurava gli hoverboard, poi eliminata dopo la notifica dell'atto di citazione (così il teste coniuge dell'attrice e la teste Testimone_1
); - che, precedentemente, in alcune giornate l'hoverboard era Testimone_2 utilizzato anche dai clienti;
- che le ragazze con cui aveva contrattato l'attrice per la lezione di hoverboard avevano circa 13 anni (così ancora la teste . Tes_2 E' rimasto invece incerto (in quanto frutto di dichiarazioni opposte rese dai testi escussi): - che fosse stata (dipendente del parco addetta al Persona_1 chiosco) a indirizzare l'attrice verso due ragazzine pretesamente addette all'attrazione hoverboard: - che queste fossero dipendenti o collaboratrici del parco;
- che esse avessero richiesto un pagamento per impartire alla sig.ra una lezione prima Pt_1 dell'utilizzo dello strumento.
In ogni caso, stante la estrema giovinezza e la minore età delle ragazze, può ragionevolmente escludersi che esse lavorassero per il parco acquatico;
e, d'altronde, in uno alla gioventù delle stesse, la circostanza che essere indossassero un costume da bagno e non la divisa con le insegne del parco avrebbe dovuto indurre l'attrice a mettere quantomeno in dubbio che esse, per conto del parco, potessero disporre delle attrezzature presenti e fossero in grado di impartirle le istruzioni necessarie per il relativo uso;
donde l'inapplicabilità delle discipline di cui all'art. 2049 e 1218 e di quella di cui all'art. 2048 c .c..
Di contro, la fattispecie in esame può essere inquadrata nelle previsioni di cui all'art. 2050 c.c..
La nozione di attività pericolosa, infatti, non si limita a quelle tipizzate dalla legge, ma si estende a tutte le attività che, per loro natura o per i mezzi usati, presentano una rilevante possibilità di danno;
la valutazione va fatta caso per caso
(con prognosi postuma), considerando le circostanze esistenti al momento del sinistro.
Orbene, chi gestisce attrazioni come quella in ispecie (costituita da una tavolozza con due ruote motorizzate, priva di sostegno verticale, con movimento e direzione impressi dai piedi dell'utente) ha l'onere di una diligenza particolarmente qualificata, che non si esaurisce nella manutenzione tecnica del macchinario;
è necessario un controllo costante e attivo sul comportamento degli utenti e sulle condizioni ambientali, con l'obbligo di intervenire tempestivamente per neutralizzare ogni fonte di rischio (ad esempio, impedendo l'uso del macchinario o inviando istruttori e/o esperti per assistere l'utente); controllo nell'occorso mancato (stante la mancata idonea custodia delle attrezzature, visto l'utilizzo delle stesse da parte dell'attrice senza alcuna vigilanza o assistenza di addetti dipendenti del parco, per di più su pista incustodita destinata al transito delle minicars), con le conseguenze poi derivatene. La condotta dell'attrice, infatti, come risultata dalle foto in atti e dalle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di interrogatorio formale (in piedi sul mezzo, senza l'assistenza di alcuno) e la sua perdita di equilibrio con conseguente caduta al suolo -ad avviso di questo Tribunale- erano rischi prevedibili e non eccezionali, considerate le peculiarità del macchinario innanzi descritte;
rischi che la CP_2 avrebbe dovuto governare, in quanto proprietaria e gestore del parco acquatico
[...] dove il sinistro si verificò e che deteneva gli hoverboard senza aver adottato le opportune misure custodiali per impedirne l'uso non autorizzato o non vigilato dagli istruttori/addetti.
Né il gestore ha fornito la prova liberatoria;
infatti, non è sufficiente dimostrare di non aver violato norme di prudenza (dimostrazione invero nemmeno fornita), ma occorre provare positivamente di aver adottato tutte le misure idonee a impedire il danno, dimostrando che la derivazione dell'evento da un fattore imprevedibile e inevitabile (caso fortuito).
Tuttavia, il comportamento dell'attrice (a suo stesso dire, inesperta nell'uso dell'hoverboard e affidatasi con leggerezza alle indicazioni di due ragazzine non meglio identificate, senza peraltro appoggiarsi ad alcuno nel percorso), seppur non idoneo ex se a interrompere il nesso causale tra l'uso del macchinario e la caduta di lei al suolo, deve ritenersi integrare un concorso di colpa della stessa ai sensi dell'art. 1227 c.c., che giustifica una riduzione del risarcimento nella misura del 40%.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attoree, dall'elaborato redatto dal C.t.u.
Dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono Persona_2 puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico- scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che la sig.ra a seguito dell'evento traumatico del Parte_1
28.07.2016 riportò un trauma al polso sinistro con “Frattura articolare epifisi distale radio”, ben compatibile con la dinamica descritta;
- che le suddette alterazioni necessitarono di un periodo di stabilizzazione clinica globalmente quantificabile in giorni 275, di cui giorni 15 di Inabilità Temporanea Totale, seguiti da giorni 260 di
Incapacità Temporanea Parziale (di cui giorni 60 al 75%, giorni 80 al 50% ed i restanti giorni 120 al 25%); - che erano residuate alterazioni algico disfunzionali a carico del polso sinistro, con riduzione del preesistente benessere psico-fisico del soggetto, identificabili quali postumi con carattere di permanenza nella misura del
6%: - che erano congrue le spese mediche documentate (Euro 8.181,20), senza necessità di sostenerne delle ulteriori in futuro.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (34 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attrice la somma, già valutata all'attualità e decurtata della percentuale di corresponsabilità di lei nella causazione del sinistro, di
€ 14.728,80 (di cui € 1.035,00 per I.T.T., € 3.105,00 per I.T.P. al 75%, € 2.760,00 per I.T.P. al 50%, € 2.070,00 per I.T.P. al 25%, € 5.758,80 per danno biologico) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attrice, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di € 4.908,72, già ridotta in proporzione al concorso di colpa di lei nella causazione del sinistro.
In conclusione, spetta all'attrice e a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 19.637,52, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, al cui pagamento va condannato la
Controparte_2
Alla soccombenza della società convenuta nei confronti dell'attrice segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, dichiara la corresponsabile nella misura del 60% del sinistro Controparte_2 occorso all'attrice in data 28.07.2016 presso il parco acquatico Splash in
Gallipoli da essa gestito e di proprietà;
2) per l'effetto, condanna la società convenuta a risarcire
[...]
medesima misura- dei danni in conseguenza riportati, e a Parte_2 pagarle conseguentemente a tale titolo l'importo di € 19.637,52, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
3) condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'avv.
Maria Bruno, difensore dell'attrice dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
4) pone definitivamente a carico della società convenuta esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 01 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6759/2020 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Bruno come da mandato Parte_1 in atti, attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Controparte_1
RO (LE), rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo Macrì come da mandato in atti, convenuta avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 24.06.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 07.09.2020, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lecce la onde sentirne: 1-2) accertare e Controparte_2 dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 1218, 2048 e 2051 c.c. (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) per la caduta e i conseguenti danni da essa subiti in data
28.07.2016 presso il parco acquatico Splash sito in Gallipoli durante l'utilizzo dell'hoverboard messole a disposizione dal personale della struttura e, per l'effetto, pronunciare condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro
25.023,62 o di quella diversa risultanda in corso di lite, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di relativo risarcimento;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Con comparsa depositata il 26.01.2021 si costituiva in giudizio la CP_2 che, contestato quanto ex adverso esposto e domandato, concludeva chiedendo:
[...]
a) in via preliminare, dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della società convenuta;
b) nel merito, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
c) con condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite.
Assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; reso dall'attrice e dal legale rappresentante della società convenuta gli interrogatori formali reciprocamente deferiti;
escussi i testi ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona di Parte_1 nell'udienza del 24.06.2024 venivano precisate le conclusioni e il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e di replica.
Non è stato contestato che il 28.07.2016 si trovasse presso il Parte_1 parco acquatico Splash AcquaPark, sito in Gallipoli (gestito e di proprietà della e che, nel corso dell'utilizzo di un hoverboard, fosse caduta in Controparte_2 terra procurandosi lesioni.
Dall'istruttoria svolta è emerso: - che all'interno del parco acquatico vi erano degli hoverboard, che venivano utilizzati dagli animatori la sera, dopo la chiusura del parco acquatico (così il legale rappresentante della nel corso dele CP_2 proprio interrogatorio); - che l'attrice non aveva visto all'interno del parco cartelli che indicassero le modalità di utilizzo dell'attrezzo, di cui ella non era esperta (così
l'attrice nel corso del proprio interpello); - che le ragazze che avevano spiegato all'attrice le modalità di utilizzo dell'attrezzo non avevano l'abbigliamento del parco;
- che nei pressi della pista di minicars (dove l'attrice aveva utilizzato il macchinario), non vi era alcun addetto al parco con la relativa divisa (così ancora la sig,ra ; Pt_1
- che gli hoverboard presenti non erano custoditi;
- che sul sito internet del parco era presente una pubblicità che raffigurava gli hoverboard, poi eliminata dopo la notifica dell'atto di citazione (così il teste coniuge dell'attrice e la teste Testimone_1
); - che, precedentemente, in alcune giornate l'hoverboard era Testimone_2 utilizzato anche dai clienti;
- che le ragazze con cui aveva contrattato l'attrice per la lezione di hoverboard avevano circa 13 anni (così ancora la teste . Tes_2 E' rimasto invece incerto (in quanto frutto di dichiarazioni opposte rese dai testi escussi): - che fosse stata (dipendente del parco addetta al Persona_1 chiosco) a indirizzare l'attrice verso due ragazzine pretesamente addette all'attrazione hoverboard: - che queste fossero dipendenti o collaboratrici del parco;
- che esse avessero richiesto un pagamento per impartire alla sig.ra una lezione prima Pt_1 dell'utilizzo dello strumento.
In ogni caso, stante la estrema giovinezza e la minore età delle ragazze, può ragionevolmente escludersi che esse lavorassero per il parco acquatico;
e, d'altronde, in uno alla gioventù delle stesse, la circostanza che essere indossassero un costume da bagno e non la divisa con le insegne del parco avrebbe dovuto indurre l'attrice a mettere quantomeno in dubbio che esse, per conto del parco, potessero disporre delle attrezzature presenti e fossero in grado di impartirle le istruzioni necessarie per il relativo uso;
donde l'inapplicabilità delle discipline di cui all'art. 2049 e 1218 e di quella di cui all'art. 2048 c .c..
Di contro, la fattispecie in esame può essere inquadrata nelle previsioni di cui all'art. 2050 c.c..
La nozione di attività pericolosa, infatti, non si limita a quelle tipizzate dalla legge, ma si estende a tutte le attività che, per loro natura o per i mezzi usati, presentano una rilevante possibilità di danno;
la valutazione va fatta caso per caso
(con prognosi postuma), considerando le circostanze esistenti al momento del sinistro.
Orbene, chi gestisce attrazioni come quella in ispecie (costituita da una tavolozza con due ruote motorizzate, priva di sostegno verticale, con movimento e direzione impressi dai piedi dell'utente) ha l'onere di una diligenza particolarmente qualificata, che non si esaurisce nella manutenzione tecnica del macchinario;
è necessario un controllo costante e attivo sul comportamento degli utenti e sulle condizioni ambientali, con l'obbligo di intervenire tempestivamente per neutralizzare ogni fonte di rischio (ad esempio, impedendo l'uso del macchinario o inviando istruttori e/o esperti per assistere l'utente); controllo nell'occorso mancato (stante la mancata idonea custodia delle attrezzature, visto l'utilizzo delle stesse da parte dell'attrice senza alcuna vigilanza o assistenza di addetti dipendenti del parco, per di più su pista incustodita destinata al transito delle minicars), con le conseguenze poi derivatene. La condotta dell'attrice, infatti, come risultata dalle foto in atti e dalle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di interrogatorio formale (in piedi sul mezzo, senza l'assistenza di alcuno) e la sua perdita di equilibrio con conseguente caduta al suolo -ad avviso di questo Tribunale- erano rischi prevedibili e non eccezionali, considerate le peculiarità del macchinario innanzi descritte;
rischi che la CP_2 avrebbe dovuto governare, in quanto proprietaria e gestore del parco acquatico
[...] dove il sinistro si verificò e che deteneva gli hoverboard senza aver adottato le opportune misure custodiali per impedirne l'uso non autorizzato o non vigilato dagli istruttori/addetti.
Né il gestore ha fornito la prova liberatoria;
infatti, non è sufficiente dimostrare di non aver violato norme di prudenza (dimostrazione invero nemmeno fornita), ma occorre provare positivamente di aver adottato tutte le misure idonee a impedire il danno, dimostrando che la derivazione dell'evento da un fattore imprevedibile e inevitabile (caso fortuito).
Tuttavia, il comportamento dell'attrice (a suo stesso dire, inesperta nell'uso dell'hoverboard e affidatasi con leggerezza alle indicazioni di due ragazzine non meglio identificate, senza peraltro appoggiarsi ad alcuno nel percorso), seppur non idoneo ex se a interrompere il nesso causale tra l'uso del macchinario e la caduta di lei al suolo, deve ritenersi integrare un concorso di colpa della stessa ai sensi dell'art. 1227 c.c., che giustifica una riduzione del risarcimento nella misura del 40%.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attoree, dall'elaborato redatto dal C.t.u.
Dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono Persona_2 puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico- scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che la sig.ra a seguito dell'evento traumatico del Parte_1
28.07.2016 riportò un trauma al polso sinistro con “Frattura articolare epifisi distale radio”, ben compatibile con la dinamica descritta;
- che le suddette alterazioni necessitarono di un periodo di stabilizzazione clinica globalmente quantificabile in giorni 275, di cui giorni 15 di Inabilità Temporanea Totale, seguiti da giorni 260 di
Incapacità Temporanea Parziale (di cui giorni 60 al 75%, giorni 80 al 50% ed i restanti giorni 120 al 25%); - che erano residuate alterazioni algico disfunzionali a carico del polso sinistro, con riduzione del preesistente benessere psico-fisico del soggetto, identificabili quali postumi con carattere di permanenza nella misura del
6%: - che erano congrue le spese mediche documentate (Euro 8.181,20), senza necessità di sostenerne delle ulteriori in futuro.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (34 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attrice la somma, già valutata all'attualità e decurtata della percentuale di corresponsabilità di lei nella causazione del sinistro, di
€ 14.728,80 (di cui € 1.035,00 per I.T.T., € 3.105,00 per I.T.P. al 75%, € 2.760,00 per I.T.P. al 50%, € 2.070,00 per I.T.P. al 25%, € 5.758,80 per danno biologico) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attrice, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di € 4.908,72, già ridotta in proporzione al concorso di colpa di lei nella causazione del sinistro.
In conclusione, spetta all'attrice e a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 19.637,52, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, al cui pagamento va condannato la
Controparte_2
Alla soccombenza della società convenuta nei confronti dell'attrice segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, dichiara la corresponsabile nella misura del 60% del sinistro Controparte_2 occorso all'attrice in data 28.07.2016 presso il parco acquatico Splash in
Gallipoli da essa gestito e di proprietà;
2) per l'effetto, condanna la società convenuta a risarcire
[...]
medesima misura- dei danni in conseguenza riportati, e a Parte_2 pagarle conseguentemente a tale titolo l'importo di € 19.637,52, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
3) condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'avv.
Maria Bruno, difensore dell'attrice dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
4) pone definitivamente a carico della società convenuta esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 01 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)