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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 25.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 3970 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Cifola e Anna Morsillo, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Aquileia, 12;
e
1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv. Maria Nicolini e Alessia Voso, per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale delle
Milizie, 22;
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9501/24 del Tribunale di Roma, depositata il 3.6.2024.
Premesso che:
con ricorso depositato il 19.4.2023, ha adito il Tribunale di Parte_2
Roma chiedendo che fosse disposto l'affidamento condiviso ad entrambe le parti del figlio, (nato il [...], durante la relazione sentimentale Per_1
intercorsa con ), con collocamento prevalente del minore presso di Parte_1
sé e con regolamentazione del diritto di visita del padre e previsione di un assegno a carico di quest'ultimo, per il mantenimento del bambino, dell'importo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
si è costituito chiedendo che l'assegno per il mantenimento del Parte_1
figlio, a proprio carico, fosse quantificato nel minor importo di € 200,00 mensili;
nel corso del giudizio, allegato il disinteresse manifestato Parte_2
dal padre nei confronti del figlio, ne ha chiesto l'affidamento super-esclusivo, con riconoscimento di un assegno di mantenimento, a carico di , Parte_1
dell'importo mensile di € 800,00;
2 con la sentenza n. 9501/24, depositata il 3.6.2024, il Tribunale di Roma ha disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, Per_1
collocandolo prevalentemente presso la madre;
ha regolamentato il diritto di visita del padre;
ha posto a carico di quest'ultimo un assegno per il mantenimento del figlio dell'importo mensile di € 550,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
ha compensato le spese di lite tra le parti;
in data 19.7.2024, ha impugnato il provvedimento, lamentando Parte_1
l'erronea valutazione delle proprie condizioni reddituali effettuata dal
Tribunale ed ha chiesto che l'assegno per il mantenimento del figlio, a proprio carico, fosse riquantificato nella minor somma mensile indicata nel primo grado del giudizio (pari ad € 200,00), “anche in via retroattiva”, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita, in data 25.7.2025, contestando il Parte_2
fondamento dell'impugnazione, della quale ha chiesto il rigetto e concludendo, in via incidentale, per il riconoscimento di un affidamento super- esclusivo (o, in via subordinata, almeno esclusivo) del figlio, in considerazione del disinteresse mostrato dal padre nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni;
il Procuratore Generale, l'11.9.2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In primo luogo, dev'essere esaminata la domanda di affidamento super- esclusivo (o esclusivo) del minore, formulata da con Parte_2
l'appello incidentale.
Al riguardo, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare” (Cass., Sez. 1, 21/01/2025, n. 1486,) e “In tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass., Sez. 1, 17/06/2025, n. 16280).
Occorre, pertanto, che il genitore che richieda l'affidamento esclusivo (o, addirittura, super-esclusivo) del figlio fornisca prova della gravità del comportamento positivo e concreto posto in essere dall'altro genitore, tale da essere pregiudizievole dell'interesse del minore.
Nel caso di specie, ha dedotto che il padre si Parte_2
disinteresserebbe dei bisogni morali ed economici del figlio, tenendolo con sé solo per due giorni, ogni due settimane, disattendendo sistematicamente la
4 maggiore frequentazione autorizzata dal Tribunale (prevista a settimane alternate dalla domenica al lunedì mattina e, nelle settimane in cui il bambino sta con la madre per tutto il fine settimana, dal lunedì pomeriggio al martedì mattina), omettendo di trascorrere con il minore anche le festività e le vacanze estive e non corrispondendole il 50% delle spese straordinarie per l'asilo nido.
La stessa appellante incidentale, tuttavia, ha espressamente riconosciuto che il padre assicura il pernotto del bambino presso di sé nella notte della domenica, quando previsto (pur facendogli saltare la frequenza dell'asilo il lunedì mattina successivo) e, implicitamente ha, pertanto, anche ammesso che
[...]
le corrisponde regolarmente l'assegno di mantenimento ordinario Pt_1
stabilito dal Tribunale e il 50% delle spese straordinarie (diverse da quelle relative al nido).
Sulla scorta di tali sole allegazioni, ritiene il Collegio che non possa ritenersi dimostrato un comportamento del padre talmente grave e pregiudizievole dell'interesse del minore da giustificare un suo affidamento esclusivo (o, addirittura, super-esclusivo) alla madre e che, anzi, l'accoglimento dell'appello incidentale potrebbe condurre ad un'ulteriore rarefazione dei rapporti padre- figlio e ad una deresponsabilizzazione di nei confronti di Parte_1
, questa sì contraria all'interesse preminente del bambino. Per_1
Quanto, poi, all'appello principale proposto da , volto ad ottenere Parte_1
la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio a proprio carico, da una valutazione comparativa delle risorse economiche delle parti, emerge che:
- lavora come impiegata presso una società con Parte_2
retribuzione mensile netta pari a circa € 1.300,00 (come da buste paga in
5 atti); conduce in locazione l'appartamento in cui abita con il figlio, per il quale versa un canone mensile di € 750,00 (come da contratto allegato); ha dichiarato di sostenere spese condominiali di ulteriori € 165,00 bimestrali;
è titolare di un conto corrente con saldo attivo al mese di giugno 2025 sostanzialmente irrilevante;
dispone di un deposito titoli del valore di circa € 10.000,00;
- lavora come parrucchiere con retribuzione mensile netta di Parte_1
€ 1.300,00 circa;
è titolare del 17% della società per la quale lavora, ma ha dichiarato di non percepire alcun utile;
ha altresì dichiarato di versare un canone mensile, per la locazione dell'immobile in cui abita, di € 500,00, ma non ha prodotto il relativo contratto;
non ha depositato i propri estratti di conto corrente;
nulla ha documentato in ordine alle entrate che percepisce per l'attività di DJ pacificamente svolta (e che, in ogni caso, risulta provata dalla documentazione fotografica prodotta dalla controparte).
In conclusione, tenuto conto della attuale situazione economica di entrambe le parti, del tempo che il figlio trascorre con ciascuno dei genitori, del fatto che entrambi debbano contribuire alle relative spese, nonchè della tenera età del bambino (che non ha nemmeno 4 anni), la Corte ritiene che l'assegno per il mantenimento di , posto a carico dell'appellante debba essere Per_1
riquantificato nel minor importo mensile di € 400,00, con decorrenza dal deposito della domanda proposta in primo grado da . Parte_2
Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
e il rigetto dell'appello incidentale proposto da Pt_1 Parte_2
6 Il tenore della decisione giustifica la compensazione di ¼ delle spese di lite - liquidate ex art. 13 c.p.c.-, poste per i residui ¾ a carico di Parte_2
P.Q.M.
la Corte
definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore
Generale,
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
ridetermina l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento del figlio nell'importo mensile di € 400,00, con decorrenza dal deposito della domanda proposta in primo grado da (19.4.2023), fermo restando Parte_2
l'adeguamento monetario automatico secondo Istat;
respinge l'appello incidentale proposto da;
Parte_2
condanna al pagamento di ¾ delle spese di questo grado Parte_2
del giudizio, liquidate per l'intero in € 4.000,00, per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa ¼ delle spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 25.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 3970 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Cifola e Anna Morsillo, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Aquileia, 12;
e
1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv. Maria Nicolini e Alessia Voso, per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale delle
Milizie, 22;
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9501/24 del Tribunale di Roma, depositata il 3.6.2024.
Premesso che:
con ricorso depositato il 19.4.2023, ha adito il Tribunale di Parte_2
Roma chiedendo che fosse disposto l'affidamento condiviso ad entrambe le parti del figlio, (nato il [...], durante la relazione sentimentale Per_1
intercorsa con ), con collocamento prevalente del minore presso di Parte_1
sé e con regolamentazione del diritto di visita del padre e previsione di un assegno a carico di quest'ultimo, per il mantenimento del bambino, dell'importo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
si è costituito chiedendo che l'assegno per il mantenimento del Parte_1
figlio, a proprio carico, fosse quantificato nel minor importo di € 200,00 mensili;
nel corso del giudizio, allegato il disinteresse manifestato Parte_2
dal padre nei confronti del figlio, ne ha chiesto l'affidamento super-esclusivo, con riconoscimento di un assegno di mantenimento, a carico di , Parte_1
dell'importo mensile di € 800,00;
2 con la sentenza n. 9501/24, depositata il 3.6.2024, il Tribunale di Roma ha disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, Per_1
collocandolo prevalentemente presso la madre;
ha regolamentato il diritto di visita del padre;
ha posto a carico di quest'ultimo un assegno per il mantenimento del figlio dell'importo mensile di € 550,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
ha compensato le spese di lite tra le parti;
in data 19.7.2024, ha impugnato il provvedimento, lamentando Parte_1
l'erronea valutazione delle proprie condizioni reddituali effettuata dal
Tribunale ed ha chiesto che l'assegno per il mantenimento del figlio, a proprio carico, fosse riquantificato nella minor somma mensile indicata nel primo grado del giudizio (pari ad € 200,00), “anche in via retroattiva”, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita, in data 25.7.2025, contestando il Parte_2
fondamento dell'impugnazione, della quale ha chiesto il rigetto e concludendo, in via incidentale, per il riconoscimento di un affidamento super- esclusivo (o, in via subordinata, almeno esclusivo) del figlio, in considerazione del disinteresse mostrato dal padre nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni;
il Procuratore Generale, l'11.9.2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In primo luogo, dev'essere esaminata la domanda di affidamento super- esclusivo (o esclusivo) del minore, formulata da con Parte_2
l'appello incidentale.
Al riguardo, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare” (Cass., Sez. 1, 21/01/2025, n. 1486,) e “In tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass., Sez. 1, 17/06/2025, n. 16280).
Occorre, pertanto, che il genitore che richieda l'affidamento esclusivo (o, addirittura, super-esclusivo) del figlio fornisca prova della gravità del comportamento positivo e concreto posto in essere dall'altro genitore, tale da essere pregiudizievole dell'interesse del minore.
Nel caso di specie, ha dedotto che il padre si Parte_2
disinteresserebbe dei bisogni morali ed economici del figlio, tenendolo con sé solo per due giorni, ogni due settimane, disattendendo sistematicamente la
4 maggiore frequentazione autorizzata dal Tribunale (prevista a settimane alternate dalla domenica al lunedì mattina e, nelle settimane in cui il bambino sta con la madre per tutto il fine settimana, dal lunedì pomeriggio al martedì mattina), omettendo di trascorrere con il minore anche le festività e le vacanze estive e non corrispondendole il 50% delle spese straordinarie per l'asilo nido.
La stessa appellante incidentale, tuttavia, ha espressamente riconosciuto che il padre assicura il pernotto del bambino presso di sé nella notte della domenica, quando previsto (pur facendogli saltare la frequenza dell'asilo il lunedì mattina successivo) e, implicitamente ha, pertanto, anche ammesso che
[...]
le corrisponde regolarmente l'assegno di mantenimento ordinario Pt_1
stabilito dal Tribunale e il 50% delle spese straordinarie (diverse da quelle relative al nido).
Sulla scorta di tali sole allegazioni, ritiene il Collegio che non possa ritenersi dimostrato un comportamento del padre talmente grave e pregiudizievole dell'interesse del minore da giustificare un suo affidamento esclusivo (o, addirittura, super-esclusivo) alla madre e che, anzi, l'accoglimento dell'appello incidentale potrebbe condurre ad un'ulteriore rarefazione dei rapporti padre- figlio e ad una deresponsabilizzazione di nei confronti di Parte_1
, questa sì contraria all'interesse preminente del bambino. Per_1
Quanto, poi, all'appello principale proposto da , volto ad ottenere Parte_1
la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio a proprio carico, da una valutazione comparativa delle risorse economiche delle parti, emerge che:
- lavora come impiegata presso una società con Parte_2
retribuzione mensile netta pari a circa € 1.300,00 (come da buste paga in
5 atti); conduce in locazione l'appartamento in cui abita con il figlio, per il quale versa un canone mensile di € 750,00 (come da contratto allegato); ha dichiarato di sostenere spese condominiali di ulteriori € 165,00 bimestrali;
è titolare di un conto corrente con saldo attivo al mese di giugno 2025 sostanzialmente irrilevante;
dispone di un deposito titoli del valore di circa € 10.000,00;
- lavora come parrucchiere con retribuzione mensile netta di Parte_1
€ 1.300,00 circa;
è titolare del 17% della società per la quale lavora, ma ha dichiarato di non percepire alcun utile;
ha altresì dichiarato di versare un canone mensile, per la locazione dell'immobile in cui abita, di € 500,00, ma non ha prodotto il relativo contratto;
non ha depositato i propri estratti di conto corrente;
nulla ha documentato in ordine alle entrate che percepisce per l'attività di DJ pacificamente svolta (e che, in ogni caso, risulta provata dalla documentazione fotografica prodotta dalla controparte).
In conclusione, tenuto conto della attuale situazione economica di entrambe le parti, del tempo che il figlio trascorre con ciascuno dei genitori, del fatto che entrambi debbano contribuire alle relative spese, nonchè della tenera età del bambino (che non ha nemmeno 4 anni), la Corte ritiene che l'assegno per il mantenimento di , posto a carico dell'appellante debba essere Per_1
riquantificato nel minor importo mensile di € 400,00, con decorrenza dal deposito della domanda proposta in primo grado da . Parte_2
Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
e il rigetto dell'appello incidentale proposto da Pt_1 Parte_2
6 Il tenore della decisione giustifica la compensazione di ¼ delle spese di lite - liquidate ex art. 13 c.p.c.-, poste per i residui ¾ a carico di Parte_2
P.Q.M.
la Corte
definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore
Generale,
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
ridetermina l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento del figlio nell'importo mensile di € 400,00, con decorrenza dal deposito della domanda proposta in primo grado da (19.4.2023), fermo restando Parte_2
l'adeguamento monetario automatico secondo Istat;
respinge l'appello incidentale proposto da;
Parte_2
condanna al pagamento di ¾ delle spese di questo grado Parte_2
del giudizio, liquidate per l'intero in € 4.000,00, per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa ¼ delle spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno 7