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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4543/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 04/12/1965), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CAGNOLA OLIMPIA;
(ROMA (RM), 28/07/1963), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CAGNOLA OLIMPIA;
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 CP_1
lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2020, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“A)-i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
1 B)-ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
C)-i genitori relativamente al figlio di comune accordo stabiliscono che il papà entro il Per_1
5 di ogni mese verserà (con assegno, bonifico o contanti) alla Sig.ra quale Parte_1
mantenimento in favore del figlio la somma pari ad euro 500,00 mensile (soggetta a rivalutazione ISTAT), ciascun genitore, relativamente alle spese straordinarie, provvederà nella misura del 50% seguendo ciò che è disciplinato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Roma del 17 dicembre 2014;
D)-nelle more il figlio è divenuto maggiorenne e manterrà la collocazione prevalente Per_1
presso la mamma”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento contratto tra le parti in data 13/07/2006,
giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4543/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 13/07/2006 tra
(ROMA (RM), 04/12/1965) e Parte_1 CP_1
(ROMA (RM), 28/07/1963) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00879, Parte 1, Serie 03, Anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
2 Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2
disp.att. c.p.c.
Roma, 17/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4543/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 04/12/1965), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CAGNOLA OLIMPIA;
(ROMA (RM), 28/07/1963), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CAGNOLA OLIMPIA;
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 CP_1
lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2020, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“A)-i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
1 B)-ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
C)-i genitori relativamente al figlio di comune accordo stabiliscono che il papà entro il Per_1
5 di ogni mese verserà (con assegno, bonifico o contanti) alla Sig.ra quale Parte_1
mantenimento in favore del figlio la somma pari ad euro 500,00 mensile (soggetta a rivalutazione ISTAT), ciascun genitore, relativamente alle spese straordinarie, provvederà nella misura del 50% seguendo ciò che è disciplinato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Roma del 17 dicembre 2014;
D)-nelle more il figlio è divenuto maggiorenne e manterrà la collocazione prevalente Per_1
presso la mamma”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento contratto tra le parti in data 13/07/2006,
giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4543/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 13/07/2006 tra
(ROMA (RM), 04/12/1965) e Parte_1 CP_1
(ROMA (RM), 28/07/1963) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00879, Parte 1, Serie 03, Anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
2 Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2
disp.att. c.p.c.
Roma, 17/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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