CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2023, n. 13080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13080 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
<SPn>SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24083/2016 R.G. proposto da: CO MI SP, incorporante Fornacelle srl, in persona del legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Giuseppe Ferrara ed Antonio Voce di Firenze, oltre che dall’avv.Fabio Franco di Roma, ivi el.dom.to presso lo studio di questi in Via F.de Sanctis 4, come da procura in atti;
- parte ricorrente - contro Comune di Monteriggioni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Alberto Bianchi di Firenze, el.dom.to in Roma, Via Nomentana 76, presso lo studio dell’avv.Marco Selvaggi, come da procura in atti;
- parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.1410/13/2016 del 25/8/2016; Udita la relazione svolta dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13080 Anno 2023 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 12/05/2023 2 di 4 udito il Procuratore Generale che ha concluso per la dichiarazione di estinzione Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. La CO MI SP ha proposto quindici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento Ici 2005 e 2006 notificatile dal Comune di Monteriggioni in relazione ad un'area edificabile di circa 50.000 m², con volumetria complessiva pari a 41.000 m³ a destinazione di edilizia residenziale;
area, denominata ‘Fornacelle’, alla quale gli avvisi in questione avevano attribuito, sulla base di taluni successivi atti di alienazione parziale, un valore venale di euro 400,00 mc. a fronte di un valore dichiarato nel 2003 dalla società di circa 13 euro a mc.. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici (che avevano ritenuto decaduto il comune per l'annualità 2005) nella specie si verteva non già di omesso o parziale versamento sulla base di una dichiarazione Ici regolare, bensì di omessa ovvero infedele dichiarazione (per avere la società dichiarato di aver ceduto una porzione dell’area per un valore di circa 65.000 € a fronte di un prezzo realmente stabilito di oltre 1.660.000 € oltre iva), con conseguente spirare del termine quinquennale di decadenza (ex articolo 1 co. 161 l.296/06) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (non il versamento) doveva essere effettuata (2006), termine qui rispettato perché gli avvisi di accertamento erano stati notificati il 22 dicembre 2011; - gli avvisi impugnati erano adeguatamente motivati perché spiegavano esattamente le ragioni della pretesa ed indicavano il fatto che alcune porzioni dell'area, originariamente dichiarate dalla società ad un valore 3 di 4 di 13,02 € a metro cubo, erano state vendute ad un valore di euro 674,61 a metro cubo, ciò anche in ragione del sopravvenire (28 novembre 2003) del piano particolareggiato di edificazione residenziale e del fatto che si trattava di “un'area collocata in un contesto di assoluto pregio paesaggistico ed ambientale, in uno degli scorci più suggestivi della provincia di Siena”; - contrariamente a quanto sostenuto dalla società, il comune non era vincolato ai valori di mercato tabellarmente indicati, ex articolo 59 lett.g) d.lgs 446/97, per le annualità in questione (delibere di Giunta nn. 114 del 2005, e 39 del 2006, nonché articolo 5 del Regolamento Comunale Ici) dal momento che questi valori non erano stati osservati dalla società perché unilateralmente abbattuti del 30% per edilizia convenzionata, nonostante che quest'ultima ipotesi si realizzasse solo in caso di edilizia convenzionata ex articoli 17 e 18 d.P.R. 380 del 2001 (con vincoli limitativi sul prezzo di cessione e sui canoni di locazione delle costruzioni edificate in convenzione), fattispecie qui non ricorrente;
- l'accoglimento dell'appello principale del Comune ed il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla società (volto ad ottenere l'annullamento anche dell'avviso di accertamento 2006) deponevano per la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Resiste con controricorso il Comune di Monteriggioni. § 2. La società ricorrente ha depositato memoria 10 marzo 2023 con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo le parti definito transattivamente la lite con accordo risalente al 27 novembre 2017, a spese compensate. Il Comune di Monteriggioni ha accettato la rinuncia, così come concordata. Vista la rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per addivenire alla richiesta declaratoria di estinzione del processo, a spese compensate.
P.Q.M.
4 di 4 La Corte - dichiara estinto il processo;
- compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, </SPn>
- parte ricorrente - contro Comune di Monteriggioni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Alberto Bianchi di Firenze, el.dom.to in Roma, Via Nomentana 76, presso lo studio dell’avv.Marco Selvaggi, come da procura in atti;
- parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.1410/13/2016 del 25/8/2016; Udita la relazione svolta dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13080 Anno 2023 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 12/05/2023 2 di 4 udito il Procuratore Generale che ha concluso per la dichiarazione di estinzione Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. La CO MI SP ha proposto quindici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento Ici 2005 e 2006 notificatile dal Comune di Monteriggioni in relazione ad un'area edificabile di circa 50.000 m², con volumetria complessiva pari a 41.000 m³ a destinazione di edilizia residenziale;
area, denominata ‘Fornacelle’, alla quale gli avvisi in questione avevano attribuito, sulla base di taluni successivi atti di alienazione parziale, un valore venale di euro 400,00 mc. a fronte di un valore dichiarato nel 2003 dalla società di circa 13 euro a mc.. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici (che avevano ritenuto decaduto il comune per l'annualità 2005) nella specie si verteva non già di omesso o parziale versamento sulla base di una dichiarazione Ici regolare, bensì di omessa ovvero infedele dichiarazione (per avere la società dichiarato di aver ceduto una porzione dell’area per un valore di circa 65.000 € a fronte di un prezzo realmente stabilito di oltre 1.660.000 € oltre iva), con conseguente spirare del termine quinquennale di decadenza (ex articolo 1 co. 161 l.296/06) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (non il versamento) doveva essere effettuata (2006), termine qui rispettato perché gli avvisi di accertamento erano stati notificati il 22 dicembre 2011; - gli avvisi impugnati erano adeguatamente motivati perché spiegavano esattamente le ragioni della pretesa ed indicavano il fatto che alcune porzioni dell'area, originariamente dichiarate dalla società ad un valore 3 di 4 di 13,02 € a metro cubo, erano state vendute ad un valore di euro 674,61 a metro cubo, ciò anche in ragione del sopravvenire (28 novembre 2003) del piano particolareggiato di edificazione residenziale e del fatto che si trattava di “un'area collocata in un contesto di assoluto pregio paesaggistico ed ambientale, in uno degli scorci più suggestivi della provincia di Siena”; - contrariamente a quanto sostenuto dalla società, il comune non era vincolato ai valori di mercato tabellarmente indicati, ex articolo 59 lett.g) d.lgs 446/97, per le annualità in questione (delibere di Giunta nn. 114 del 2005, e 39 del 2006, nonché articolo 5 del Regolamento Comunale Ici) dal momento che questi valori non erano stati osservati dalla società perché unilateralmente abbattuti del 30% per edilizia convenzionata, nonostante che quest'ultima ipotesi si realizzasse solo in caso di edilizia convenzionata ex articoli 17 e 18 d.P.R. 380 del 2001 (con vincoli limitativi sul prezzo di cessione e sui canoni di locazione delle costruzioni edificate in convenzione), fattispecie qui non ricorrente;
- l'accoglimento dell'appello principale del Comune ed il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla società (volto ad ottenere l'annullamento anche dell'avviso di accertamento 2006) deponevano per la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Resiste con controricorso il Comune di Monteriggioni. § 2. La società ricorrente ha depositato memoria 10 marzo 2023 con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo le parti definito transattivamente la lite con accordo risalente al 27 novembre 2017, a spese compensate. Il Comune di Monteriggioni ha accettato la rinuncia, così come concordata. Vista la rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per addivenire alla richiesta declaratoria di estinzione del processo, a spese compensate.
P.Q.M.
4 di 4 La Corte - dichiara estinto il processo;
- compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, </SPn>