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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 14.01.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 10.04.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 693 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 29, presso lo Studio dell'Avv. Luigi
PATERI, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato –
Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliata ex lege;
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“la S.V. voglia:
- accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia del
termine apposto a ciascuno dei contratti stipulati tra il ricorrente e la CP_1
convenuta, analiticamente indicati nella superiore espositiva, per contrasto con
norme imperative di legge e perché in frode alla legge.
- dichiarare convertiti tutti i contratti a termine stipulati tra le parti in
altrettanti contratti a tempo indeterminato fin dal 16/6/2003 o, in via del tutto
subordinata, a far data dall'avvenuto superamento di 24 mesi, individuato
considerando anche il decorso di 15 mesi di cui all'art.1 comma 43 lett. b) legge
247/07;
- dichiarare che tra la convenuta e il ricorrente intercorre CP_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 16/6/03 o dalla data
meglio vista, con inquadramento nel livello 4° di “Termoidraulico”.
- ogni caso, condannare la convenuta a riammettere in CP_1
servizio il ricorrente con inquadramento nel Livello 4 di cui al dedotto CCNL, con
orario di lavoro a tempo pieno.
- condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. CP_1
32 legge 183 del 2010, nella misura massima, commisurato alle retribuzioni
contrattuali non percette dal 16/6/03 alla data dell'emananda sentenza, in
riferimento al 4° livello di inquadramento, nonché all'erogazione di tutti i
contributi previdenziali a favore dell' dal 16/6/2003 alla emananda sentenza. CP_2
pagina 2 - con vittoria di spese e di competenze da distrarre in favore del
sottoscritto avvocato anticipante”.
Nell'interesse della resistente:
“Si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere anche in ordine
alla domanda risarcitoria con compensazione delle spese di lite o che, in
subordine, il danno venga liquidato nella misura minima in considerazione
dell'avvenuta immissione in ruolo.
In subordine si confermano le conclusioni della memoria di costituzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della al fine di Controparte_1
domandare l'accertamento della illegittimità del termine apposto ai plurimi contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con la CP_1
l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la stessa e la condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria.
Egli ha evidenziato di essere stato assunto dalla convenuta, a far data dal
16.06.2003, in qualità di termoidraulico, formalmente inquadrato nel livello 4°,
C.C.N.L. applicato, in forza di una serie reiterata di contratti di lavoro a tempo determinato, l'ultimo dei quali scaduto il 03.04.2021, stipulati senza la specifica indicazione e comunque in assenza di idonee ragioni giustificative, per soddisfare esigenze ordinarie della datrice di lavoro, oltre che per un periodo complessivo superiore ai trentasei mesi, ritenendo applicabili le disposizioni previste in materia
pagina 3 di rapporto di lavoro subordinato privato e, quindi, anche quelle relative ai contratti di lavoro a tempo determinato.
2. La si è costituita in Controparte_1
giudizio e ha domandato il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
In specie, essa ha eccepito la decadenza dall'impugnazione dei contratti a termine e la prescrizione di ogni avversa pretesa con riferimento al periodo antecedente il quinquennio che precede la proposizione dell'odierno giudizio.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere,
per quanto di ragione.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
pagina 4 La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata certamente quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, il ricorrente nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
14.01.2025 ha rappresentato di essere stato assunto dall'odierna resistente con contratto a tempo indeterminato dal 22.12.2023 con inquadramento nell'Area
Tecnica, Livello 3°/A.
Dunque, delle parti costituite il ricorrente non ha manifestato interesse a coltivare la domanda di conversione dei contratti a termine in un unico contratto a tempo indeterminato, anche per quanto si dirà a proposito dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza (vd. infra) e la resistente ha domandato, almeno in
parte qua, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Anche a seguito della intervenuta cessazione della materia del contendere, non avendo le parti concordato sulla compensazione delle spese del giudizio, deve essere esaminata comunque la fondatezza della domanda di conversione dei contratti a termine in un rapporto a tempo indeterminato ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
5. In punto di diritto, ai fini di un corretto inquadramento del caso che ci occupa, non può prescindersi dalla ricostruzione dell'articolato quadro normativo di riferimento.
Giova rammentare che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla l. 14.08.1967, n. 800, recante “Nuovo ordinamento degli enti
lirici e delle attività musicali”, che ha dichiarato il “rilevante interesse generale”
pagina 5 dell'attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione
musicale, culturale e sociale della collettività nazionale” (art. 1) ed ha attribuito,
agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate, la personalità
giuridica di diritto pubblico (art. 5), riconoscendo come enti autonomi 11 teatri lirici
e 2 istituzioni concertistiche assimilate, tra cui l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico ” in Cagliari (ora, Controparte_3 [...]
(art. 6). Controparte_1
Con il d.lgs. 29.06.1996, n. 367, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati, poi, trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare le rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.).
In relazione, poi, alla regolamentazione dei rapporti del personale delle fondazioni, l'art. 22, d.lgs. cit., aveva previsto il rinvio alle disposizioni del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e aveva disposto,
al comma 2°, l'inapplicabilità nei confronti del personale artistico e tecnico della fondazione delle disposizioni dell'art. 2, l. 18.04.1962, n. 230, che, nel contesto della disciplina generale del contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinava la proroga del rapporto, la sua prosecuzione, la riassunzione del lavoratore e le assunzioni successive senza soluzione di continuità e disponeva che, in caso di inosservanza delle norme in esso contenute, il contratto si sarebbe considerato a tempo indeterminato.
pagina 6 La trasformazione degli enti lirici in fondazioni, in realtà, era stata realizzata dal d.l. 24.11.2000, n. 345, convertito, con modificazioni, in l. 26.01.2001, n. 6, che,
nell'art. 1, aveva disposto la trasformazione degli enti lirici in fondazioni e l'acquisizione retroattiva da parte degli stessi, a decorrere dal 23.05.1998, della personalità giuridica di diritto privato.
A partire dal 23.05.1998 erano, quindi, divenute inapplicabili alle fondazioni le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dettate, all'epoca, dal d.lgs. 03.02.1993, n. 29, e successivamente dal d.lgs. 30.03.2001, n. 165 (T.U. pubblico impiego), mentre il rapporto di lavoro del personale, per quanto qui di rilievo, era rimasto disciplinato dal d.lgs. n.
367/1996 cit., che, come detto sopra, aveva previsto il rinvio alle disposizioni del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
stabilendo, peraltro, l'inapplicabilità dell'art. 2, l. 230/1962 cit.
Con il richiamo indiretto al citato art. 22, d.lgs. 367/1996, nella sostanza, il d.l.
345/2000 era venuto “a coprire quella stessa area di esenzione già prevista dal
vecchio art. 3”, l. 22.07.1977, n. 426, vigente nel periodo pubblicistico degli enti lirici, “ampliandone l'oggetto” per ricomprendervi, oltre ai rinnovi (l'art. 3,
commi 4° e 5°, l n. 426/1977 cit. prescriveva che “sono, altresì, vietati i rinnovi
dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali,
comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo
indeterminato”, “le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al
precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi
le ha disposte”), anche le prosecuzioni e le assunzioni consecutive (si veda, sul punto, Cass. civ., Sez. L, 20.03.2014, n. 6547).
pagina 7 La Suprema Corte, circa la possibilità di desumere, dal richiamo alla disciplina derogatoria contenuta nell'art. 22, d.lgs. 367/1996, l'inapplicabilità, agli enti lirici trasformati in fondazioni, dell'intera l. 230/1962, ha ripetutamente affermato che
“la portata derogatoria del comma 2 dell'art. 22, rispetto ad una cornice
normativa che attribuisce la qualifica di soggetto privato alle fondazioni ed
inquadra i rapporti di lavoro alle dipendenze delle stesse nel regime ordinario,
non consente di desumere in virtù di una interpretazione estensiva
l'inapplicabilità delle altre disposizioni delle legge n. 230/1962”, trattandosi di norma che, in quanto caratterizzata da una condizione di contrasto rispetto ai principi generali che disciplinano il contratto a termine, è di stretta interpretazione e per questo inapplicabile “al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate,
stante il divieto non solo di applicazione analogica ma anche di interpretazione
estensiva posto in riferimento alle leggi speciali dall'art. 14 delle preleggi” (si vedano, sul punto, tra le altre, Cass. civ., Sez. L, 12.03.2014, n. 5748; Cass. civ.,
Sez. L, 20.03.2014, n. 6547).
Deve, quindi, ritenersi che, successivamente alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato e fino all'entrata in vigore del d.lgs. 06.09.2001, n.
368, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico sinfoniche si applicava la disciplina prevista dalla legge n. 230/1962 cit., con l'unica esclusione costituita, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 367/1996, dall'art. 2 della legge stessa,
relativo, come detto, alle proroghe, alla prosecuzione e ai rinnovi dei contratti a tempo determinato.
Il d.lgs. n. 368/2001 cit. si era inserito nel predetto contesto di riferimento: esso aveva abrogato la legge n. 230/1962 e successive modificazioni, nonché tutte le
pagina 8 altre disposizioni di legge incompatibili e non espressamente richiamate nel decreto medesimo.
L'art. 11, comma 4°, d.lgs. n. 368/2001 cit. prevede che “al personale artistico e
tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5”, ossia,
ancora una volta, quelle sole che regolavano, rispettivamente, la proroga e la successione dei contratti.
Cosicché, deve ritenersi che, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 368/2001
cit., al di fuori delle esenzioni previste dall'art. 11, comma 4°, la violazione delle altre disposizioni e, in particolare, di quelle che prevedevano la forma scritta ad
substantiam e la specifica indicazione della causale, di cui al d.lgs. 368/2001 (art. 1, comma 2°), doveva essere riportata “nell'ambito della disciplina ordinaria del
contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguente conversione del
rapporto in rapporto a tempo indeterminato” (Cass. civ., Sez. L, 12.03.2014, n.
5748).
L'art. 3, d.l. 30.04.2010, n. 64, convertito, con modificazioni, in l. 29.06.2010, n.
100, aveva disposto, al comma 6°, prima parte, che “alle fondazioni lirico-
sinfoniche, fin dalla loro trasformazione di soggetti di diritto privato, continua ad
applicarsi l'art. 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977 n. 426, e
successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati
dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 [...]”,
aggiungendo poi che “non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-
pagina 9 sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368”.
Come già precisato, i commi 4° e 5° dell'art. 3, l. n. 426/1977 disponevano rispettivamente che “sono altresì vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in
base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione
dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato” e che “le assunzioni
attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto,
ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte”.
Tale divieto di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato valeva, quindi,
solo per i “rinnovi” dei contratti a tempo determinato, dovendosi intendere tale locuzione riferita alla continuazione del rapporto di lavoro dopo la sua scadenza e per un periodo superiore a quello indicato dal legislatore, alla riassunzione del lavoratore effettuata prima della scadenza del periodo minimo fissato dalla legge,
nonché, infine, alle assunzioni successive alla scadenza del termine e senza soluzione di continuità, non anche per le prime assunzioni a termine (Cass. civ.,
Sez. L, 26.05.2011, n. 11573).
L'articolo 40, comma 1°-bis, d.l. 21.06.2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla l. 09.08.2013, n. 98, aveva poi stabilito che il citato art. 3, comma 6°, primo periodo, d.l. n. 64/2010 “si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro
trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di
legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza
della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro
subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti”.
pagina 10 Il legislatore in tal modo aveva inteso estendere retroattivamente alle fondazioni,
fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, il divieto di conversione, oltre che ai rinnovi, anche alle assunzioni a termine disposte ex novo,
viziate per mancanza della forma scritta o mancata specificazione della causale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione proprio nella parte in cui ha stabilito che “l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-
legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni
lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si
applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di
lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione
di contratti di lavoro subordinato a termine” (Corte cost. 11.12.2015, n. 260).
La Consulta non era intervenuta, invece, sulla parte dell'art. 3, comma 6°, cit., in cui, per il futuro, era stata esclusa l'applicabilità alle fondazioni lirico-sinfoniche delle disposizioni dell'art. 1, commi 01 e 2, del d.lgs. 368/2001: dall'entrata in vigore della suddetta disciplina, quindi, le fondazioni lirico sinfoniche avevano beneficiato di una deroga non più limitata alla materia delle proroghe e dei rinnovi, bensì ampliata sino a ricomprendere anche parte dell'art. 1, d.lgs.
368/2001 che, nel testo all'epoca vigente (antecedente alla modifica attuata dalla l.
28.06.2012, n. 92), sanciva, al comma 01°, la regola secondo cui il contratto di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato e, al comma 2°, prevedeva che, a pena di inefficacia, l'apposizione del termine dovesse risultare da atto scritto, nel quale dovevano essere specificate le ragioni (tecniche, produttive,
organizzative o sostitutive) del ricorso alla tipologia contrattuale.
pagina 11 Nemmeno con la revisione della disciplina organica dei contratti di lavoro approvata con il d.lgs. 15.06.2015, n. 81, i rapporti intercorrenti con il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n.
367/1996 cit. sono stati sottratti alla disciplina privatistica nella sua interezza,
mentre, nella versione originaria, era stata prevista l'inapplicabilità delle disposizioni dettate dagli artt. 19, commi da 1° a 3°, e 21, relativi, rispettivamente,
alla durata massima del rapporto a tempo determinato e alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi.
In questo contesto, con specifico riguardo alla disciplina precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 cit. e, quindi, rivolgendo lo sguardo verso quella contenuta nel d.lgs. 368/2001, con le deroghe previste all'art. 11, comma 4°, e con quelle introdotte nel 2010, di cui si è dato conto, ma anche considerando l'art. 11,
comma 19°, d.l. 08.08.2013, n. 91, convertito, con modificazioni, in l. 07.10.2013,
n. 112, nella parte in cui ha disposto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di procedure selettive pubbliche, è intervenuta la Corte di Giustizia
dell'Unione europea che, con sentenza nella causa C-331/17, , ha affermato Per_1
che “la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso
il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una
normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in
forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e
intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo
pagina 12 determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato
in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una
data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-
sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento
giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore” (C.G.U.E.
25.10.2018).
Nel giungere a siffatta conclusione, la CGUE ha anche precisato, in motivazione,
che “affinché una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, che vieta, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche,
la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione
di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all'accordo
quadro, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve
prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente
sanzionare, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato”
(punto 60) e che spetta “alle autorità giurisdizionali dello Stato membro
interessato garantire il rispetto della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro,
vegliando a che i lavoratori i quali abbiano subito un abuso in conseguenza
dell'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato non
siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato,
dal far valere dinanzi alle autorità nazionali, ivi incluse quelle giurisdizionali, i
diritti derivanti dall'attuazione, da parte della normativa nazionale, di tutte le
misure preventive di cui alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro” (punto
68).
pagina 13 La pronuncia della Corte di Giustizia ha sollecitato un ulteriore intervento del legislatore che, con l'art. 1, d.l. 28.06.2019, n. 59, convertito dalla l. 08.08.2019,
n. 81, ha aggiunto all'art. 29, d.lgs. n. 81/2015 i commi 3°-bis e 3°-ter,
prevedendo la possibilità per le fondazioni lirico-sinfoniche di ricorrere al contratto a termine, nel limite massimo di trentasei mesi, “in presenza di esigenze
contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni
artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico
e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di
categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti”, da indicare nell'atto scritto, richiesto a pena di nullità, “anche attraverso il puntuale
riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni
artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato” (comma 3°-bis).
È stata, altresì, esclusa, dal comma 3°-ter, la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine stipulato in violazione delle norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi dei contratti ed è stato testualmente previsto che in detti casi il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norma imperativa, con obbligo per la fondazione di agire nei confronti dei dirigenti, che abbiano agito con dolo o colpa grave, per il recupero delle somme pagate a tale titolo.
Il d.l. n. 59/2019 ha contestualmente riformulato l'art. 22, d.lgs. n. 367/1996 che,
nel testo risultante da quella riscrittura, ha ribadito, al comma 1°, la natura privatistica dei rapporti instaurati dalle fondazioni lirico-sinfoniche ma ha inserito
pagina 14 anche, dal comma 2°-ter al comma 2°-decies, una serie di condizioni limitative delle facoltà assunzionali, a tempo determinato e indeterminato, con obbligo per le fondazioni di rideterminazione delle dotazioni organiche.
Non è irrilevante richiamare l'attenzione sul comma 2°-octies, il quale, esaminato nella sua versione originaria, varata dalla legge di conversione, ha previsto che,
fino al 31.12.2021, nei limiti della dotazione organica, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui all'art. 11, comma 19°, primo periodo,
d.l. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che, alla data di pubblicazione dei relativi bandi,
possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Altrettanto è stato disposto per l'assunzione a tempo indeterminato del personale amministrativo, peraltro prevedendosi come requisito di ammissione alle procedure riservate, il fatto di prestare o aver prestato servizio,
fino a un anno prima dell'entrata in vigore della disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
Lo stesso comma 2°-octies ha facultizzato le fondazioni ad avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive del personale
pagina 15 artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche.
Il comma 2° ha poi ribadito, per il reclutamento del personale, il previo esperimento di procedure selettive pubbliche ed il comma 2°-bis, oltre a devolvere alla giurisdizione del Giudice Ordinario la cognizione delle controversie sulla validità di dette procedure, ha previsto la nullità dei contratti stipulati in assenza delle stesse, ferma restando l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
Infatti, l'esperimento di procedure selettive pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato era già stato previsto, come sopra anticipato,
dall'art. 11, d.l. n. 91/2013, convertito dalla l. n. 112/2013, che, nel dettare
“disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il
rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza”, aveva stabilito, al comma
19°, che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le
fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite
procedure selettive pubbliche”.
Il d.l. in commento era stato, a sua volta, preceduto da altri interventi normativi,
con i quali, al fine di contenere i costi e di abbattere le spese attinenti al personale,
era stato fatto divieto alle fondazioni di procedere a nuove assunzioni, per singole annualità espressamente indicate nelle disposizioni di legge, salva la ricorrenza dell'autorizzazione rilasciata dal per i beni e per le attività culturali, CP_4
previa verifica dell'assoluta necessità dell'assunzione:
- la l. 31.03.2005, n. 43, di conversione del d.l. 31.01.2005, n. 7, aveva inserito nel testo del decreto l'art. 3°-ter che, al comma 6°, per l'anno 2005 aveva fatto divieto
pagina 16 alle fondazioni lirico-sinfoniche di assumere nuovo personale a tempo indeterminato, fatta eccezione per le fondazioni che avevano raggiunto nell'anno precedente almeno il pareggio di bilancio ed a condizione che le assunzioni stesse avvenissero nei limiti della pianta organica e senza aggravamento della spesa
(“Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il
personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico
funzionale approvato. Hanno comunque facoltà di assumere personale a tempo
indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi oneri o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato
dell'anno precedente almeno in pareggio”);
- l'art. 1, comma 595°, l. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006),
aveva previsto un divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato per gli anni 2006 e 2007 (“Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è
fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo
termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento
dell'organico funzionale approvato”);
- il divieto era stato prorogato per gli anni dal 2008 al 2010 dall'art. 2, comma
392°, della l. 24.12.2007, n. 244, consentendosi solo l'instaurazione di nuovi rapporti, nei limiti delle vacanze della pianta organica, se autorizzati dal Ministero
vigilante e finalizzati a sopperire a comprovate esigenze produttive (“Ai sensi
dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni
2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate
pagina 17 assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed
amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale
approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive,
previa autorizzazione del vigilante. Per il medesimo periodo il CP_4
personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico
funzionale approvato”);
- infine, con l'art. 3, comma 5°, del già citato d.l. n. 64/2010, da un lato, il divieto di nuove assunzioni era stato prorogato sino a tutto il 2012 (termine poi anticipato al 2011 dalla legge di conversione), con previsione dell'inefficacia anche delle procedure concorsuali in atto, fatte salve le assunzioni delle professionalità
artistiche indispensabili per l'attività di produzione degli spettacoli;
dall'altro erano state stabilite, a regime e a decorrere dall'anno 2013 (termine anticipato al
2012 dalla legge di conversione), limitazioni alle facoltà assunzionali,
riconosciute solo nel rispetto del turn over e della compatibilità di bilancio1.
Dal complesso quadro normativo sopra ricostruito, le Sezioni Unite della Suprema
Corte hanno tratto le seguenti conclusioni (Cass. civ., S.U., 22.02.2023, nn. 5542
e 5556):
pagina 18 a. “gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno progressivamente
accentuato il carattere di specialità della disciplina dettata per il personale delle
fondazioni lirico-sinfoniche rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati e di
pari passo sono stati estesi agli enti lirici, pur se privatizzati, limiti analoghi a
quelli imposti alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e delle
società da queste ultime controllate”;
b. “la trasformazione dell'ente pubblico in fondazione di diritto privato non
ha risolto le aporie già emerse nella fase antecedente alla privatizzazione, atteso
che la nuova qualificazione giuridica delle fondazioni ha lasciato immutati quegli
aspetti della regolamentazione delle modalità di funzionamento di detti enti che si
giustificano solo in ragione degli interessi generali che, attraverso le fondazioni,
lo Stato persegue, interessi che, a loro volta, danno ragione dell'impiego di
capitale in prevalenza pubblico. Non a caso la Corte Costituzionale, chiamata a
giudicare sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in relazione alla
normativa di revisione organica delle fondazioni dettata dalla d.l. n. 64 del 2010,
ha ritenuto che l'intervento attuato rientrasse nella materia «ordinamento ed
organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici», alla luce
degli indici pubblicistici conservati dalle fondazioni anche all'esito della
trasformazione, indici ravvisati nella preminente rilevanza dello Stato nei
finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei
Conti, nella previsione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nell'inclusione
di detti enti fra gli organismi di diritto pubblico all'epoca, al rispetto del d.lgs. n.
pagina 19 c. “quegli aspetti evidenziati dal Giudice delle leggi giustificano, pur a
fronte della qualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti di lavoro
dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati,
disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal
legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico,
occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni
speciali di settore o ragioni ostative di sistema ( cfr. fra le tante Cass. S.U. n.
29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n.
26591/2016)”;
d. le norme che stabiliscono a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche divieti di assunzione o il rispetto di procedure selettive per la scelta del lavoratore da assumere hanno natura imperativa, perché sono dettate a tutela di interessi di carattere generale, non dissimili da quelli la cui realizzazione è imposta alle amministrazioni pubbliche dall'art. 97 Cost. e dalle disposizioni dettate per l'impiego pubblico contrattualizzato dal d.lgs. n. 165/2001 cit.;
e. infatti, le fondazioni lirico-sinfoniche presentano marcati caratteri pubblicistici e ciò non solo in ragione delle finalità alle stesse imposte dal legislatore delegato che, con l'art. 3, d.lgs. n. 367/1996 cit., ha indicato quale scopo quello, non di lucro, della diffusione dell'arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell'educazione musicale della collettività;
f. il legislatore, per assicurare il perseguimento di un preminente interesse generale, ha imposto limiti all'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni medesime, quali: la sottoposizione degli statuti al potere di approvazione del
; la vigilanza da parte di quest'ultimo; il controllo della Corte dei Conti;
CP_4
pagina 20 l'obbligatorietà delle procedure di risanamento del deficit disciplinate dal d.l. n.
91/2013; il d.lgs. n. 376/1996 annovera lo Stato, le Regioni e i Comuni tra i soci di diritto della fondazione, dagli stessi finanziata in via prevalente attraverso il
Fondo Unico per lo spettacolo ed i contributi locali;
pone limiti alla partecipazione di fondatori privati;
stabilisce la necessaria rappresentanza in seno all'organo deliberativo dello Stato e della Regione, a prescindere dall'ammontare dei contributi dagli stessi versati;
assegna la presidenza della al CP_1
Sindaco del luogo dove ha sede l'ente;
g. le norme che sanciscono l'obbligo per le fondazioni di effettuare il reclutamento del personale solo previo esperimento di procedure selettive pubbliche hanno poi “lo scopo di assicurare che le pubbliche amministrazioni
agiscano nel rispetto dei principi indicati dall'art. 97 Cost. anche allorquando il
perseguimento degli interessi pubblici, che giustificano la partecipazione
maggioritaria e di controllo alla persona giuridica di diritto privato, venga
realizzato non direttamente dall'ente, ma per il tramite di un soggetto privato”;
h. le assunzioni di lavoratori poste in essere in violazione di queste norme, a carattere imperativo, sono affette da nullità ex art. 1418, comma 1°, c.c.;
i. corollario di questo ragionamento è che, nei casi di contratti di lavoro a tempo determinato con clausola affetta da nullità, l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l'assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive;
pagina 21 j. il lavoratore non rimane, peraltro, sprovvisto di tutele, perché in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee, ove la conversione sia impedita dalle norme settoriali richiamate al punto che precede, vigenti ratione temporis, le disposizioni di diritto interno, che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità,
vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e, pertanto, deve essere riconosciuto il risarcimento del c.d. “danno comunitario”, con esonero dall'onere probatorio nei limiti previsti dall'art. 32, l. 04.11.2010, n. 183, c.d. “Collegato Lavoro”
(successivamente trasfuso nell'art. 28, d.lgs. 15.06.2015, n. 81), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati;
k. in tal modo, quindi, quanto alle conseguenze della nullità della clausola appositiva del termine, la disciplina speciale prevista per le fondazioni lirico-
sinfoniche, derogatoria rispetto a quella prevista per l'impiego privato, viene nella sostanza a sovrapporsi a quella prevista per l'impiego pubblico contrattualizzato dall'art. 36, comma 5°, d.lgs. n. 165/2001.
Avuto riguardo alle difese di parte ricorrente, si osserva che la Corte di
Cassazione, con le citate pronunce a Sezioni Unite, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ha avuto modo di escludere che la conversione del rapporto a termine debba necessariamente derivare dalla conformazione al diritto dell'Unione ed in particolare alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
pagina 22 Premesso che la richiamata clausola viene in rilievo nei soli casi in cui si sia in presenza di una reiterazione abusiva del contratto, le Sezioni Unite hanno chiarito che “la Corte di Giustizia nella decisione del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17,
ha ribadito, ai punti 59 e 60 della motivazione, l'interpretazione consolidata
secondo cui «la clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro lascia, in linea di
principio, agli Stati membri la cura di determinare a quali condizioni i contratti o
i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a
tempo indeterminato. Da ciò discende che l'accordo quadro non prescrive le
condizioni in presenza delle quali si può fare uso dei contratti a tempo
determinato (sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C-61/13 Per_2
a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 80, nonché ordinanza dell'11
dicembre 2014, , C-86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, Persona_3
punto 47). […] Tuttavia, affinché una normativa nazionale, come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, che vieta, nel settore delle fondazioni lirico-
sinfoniche, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una
successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme
all'accordo quadro, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro
interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed
eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a
tempo determinato (v., per analogia, sentenze del 14 settembre 2016, Parte_2
e C-184/15 e C-197/15, EU:C:2016:680, punto 41,
[...] Persona_4
nonché del 7 marzo 2018, , C-494/16, EU:C:2018:166, punto 34).». Ha, Per_5
conseguentemente, ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la richiamata
normativa sul presupposto che, una volta esclusa la conversione, l'ordinamento
pagina 23 nazionale non assicurerebbe alcuna misura idonea a sanzionare l'abuso ( punto
62 ove si legge: «Ne deriva che l'ordinamento giuridico italiano non comprende,
nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, nessuna misura effettiva, ai sensi
della giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza, che sanzioni
l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, e ciò sebbene il personale di
tale settore, contrariamente ai lavoratori di cui trattasi nella causa che ha
condotto alla sentenza del 7 marzo 2018, (C-494/16, EU:C:2018:166, Per_5
punti 35 e 36), non abbia diritto all'attribuzione di un'indennità ai fini del
risarcimento del danno subito»)”.
In realtà – hanno aggiunto i Giudici di legittimità – “la misura rimediale del
risarcimento del danno è riconosciuta dall'ordinamento nazionale in ogni ipotesi
di responsabilità contrattuale o extracontrattuale ed anche qualora venga in
rilievo un contratto invalido (art. 1338 cod. civ.)” e “l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del
2001, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, nella parte in cui prescrive che
«il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di norme imperative» (disposizione, questa, integralmente
ripresa per i dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche dall'art. 29, comma 3
ter, del d.lgs. n. 81 del 2015, come modificato dal d.l. n. 59 del 2019) è
specificazione di un principio di carattere generale, sicché gli argomenti sulla
base dei quali queste Sezioni Unite, con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016,
hanno ritenuto necessaria, a fronte della legittima previsione della non
convertibilità dei rapporti a termine, un'agevolazione probatoria che conduca al
riconoscimento ed alla liquidazione del «danno comunitario», necessari, in caso
di reiterazione abusiva del contratto a tempo determinato, per conformare il
pagina 24 diritto interno a quello dell'Unione, possono essere estesi anche alle fattispecie
nelle quali la conversione, per la qualità soggettiva del datore di lavoro e per la
natura del rapporto del quale si discute, sia impedita da norme diverse dall'art.
36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che nulla di specifico prevedano quanto alla pretesa
risarcitoria”.
Le Sezioni Unite hanno così concluso sostenendo che “merita condivisione
l'orientamento espresso in tal senso dalla Sezione Lavoro (cfr. fra le tante Cass.
22 febbraio 2017 n. 4631; Cass. 26 febbraio 2020 n. 12876; Cass. 15 settembre
2020 n. 25625; Cass. 22 marzo 2022 n. 9372) secondo cui anche in caso di
inapplicabilità dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, le norme di diritto interno
che disciplinano il risarcimento del danno vanno interpretate in conformità al
canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza
12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il
ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento
alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, (ora
art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015) quale danno presunto, con valenza sanzionatoria
e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un
massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto”, dando atto del fatto che “la Corte di Lussemburgo, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto
dell'Unione, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato da queste
Sezioni Unite, ha evidenziato che «la clausola 5 dell'accordo quadro dev'essere
interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un
lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante
nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante
pagina 25 il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la
mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la
concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima
retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per
quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno» anche facendo
ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C–
494/16 Santoro). Il riconoscimento del «danno comunitario», nei termini sopra
indicati, comporta, dunque, la piena conformazione del diritto interno a quello
unionale”.
Come ha recentemente osservato questo stesso Tribunale (sent. 29.11.2023, nella causa n. 3357/2019), che il Giudice scrivente richiama anche ai sensi dell'art. 118
disp. att. c.p.c., “considerate le forti analogie tra la disciplina dei contratti a
termine delle fondazioni lirico-sinfoniche e quella dei contratti a termine del
pubblico impiego (già sottolineata dalle sentenze delle S.U. n. 5542 e 5556, del 22
febbraio 2023), oltre che gli argomenti (spesi dal governo italiano per difendere
la disciplina nazionale davanti alla CGUE nel noto caso Sciotto, sentenza CGUE
25 ottobre 2018, causa C-331/17) vertenti sul fatto che i contratti di lavoro nel
settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati tradizionalmente
conclusi a tempo determinato per rispondere alle particolarità inerenti al settore,
sottendendo la programmazione annuale di spettacoli artistici, per il datore di
lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione, deve ritenersi che
comunque, anche nella vigenza della disciplina del d.gs. n. 81/2015, precedente le
modifiche apportate dal d.l. n. 59/2019, l'utilizzazione di contratti di lavoro a
pagina 26 tempo determinato da parte degli enti lirici dovesse essere basata su ragioni
oggettive rappresentate dal fine di soddisfare esigenze provvisorie e specifiche.
La stipulazione di contratti a termine in assenza di siffatte ragioni comporta
anche in tal caso l'attivazione del rimedio risarcitorio di cui sopra si è già dato
conto”, ossia quella prevista dall'art. 32, l. n. 183/2010 cit.
6. Premesso quanto sopra, l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dalla è fondata e deve essere accolta, per quanto di CP_1
ragione.
Per tutti i contratti conclusi fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 cit., la materia era regolata dall'art. 32, l. 04.11.2010, n. 183.
Tale disposizione, nella sua originaria formulazione, stabiliva che “
1. Il primo e il
secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti
dai seguenti: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero
dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale,
con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà
del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto
ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di
duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della
richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di
produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la
conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo
pagina 27 necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a
pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di
invalidità del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
[…]
d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli
articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni
di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi
alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla
medesima data di entrata in vigore della presente legge […]”.
Il d.l. 29.12.2010, n. 225, convertito in l. 26.02.2011, n. 10, aveva inserito, nel citato art. 32, l. n. 183/2010 cit., il comma 1°-bis che prevedeva che “in sede di
prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge
pagina 28 termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano
efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.
Con riguardo ai contratti a tempo determinato conclusi alla data del 31.12.2011,
l'azione di nullità del termine ivi apposto doveva essere proposta entro sessanta giorni a partire dal 01.01.2012, con successiva impugnazione giudiziale entro i successivi duecentosettanta giorni (poi divenuti, rispettivamente, centoventi e centottanta ex lege 28.06.2012, n. 92, art. 1, comma 11°, lett. a).
Le medesime considerazioni valevano per i rapporti di lavoro a termine iniziati successivamente alla vigenza della legge n. 183/2010 ed anteriori al 31.12.2012.
Al riguardo trovava applicazione fino al 31.12.2012 l'art. 32, comma 3°, lett. d), l.
n. 183/2010 sopra trascritto.
A decorrere dal 01.01.2013 tale disposizione era stata abrogata, per cui trovava applicazione il comma 3° dello stesso art. 32, la cui lettera a) era stata sostituita dall'art. 1, comma 11°, l. 28.06.2012, n. 92, nei termini che seguono:
“a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al
contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione
della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma
del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è
fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo
comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni”.
Il successivo comma 12° aveva previsto, altresì, che le disposizioni di cui al comma 3°, lettera a), dell'articolo 32, l. 04.11.2010, n. 183, come sostituita dal
pagina 29 comma 11° dello stesso articolo, si applicassero in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 01.01.2013.
Successivamente, la disciplina contenuta nella l. n. 183/2010, art. 32, era stata abrogata e sostituita per effetto del d.lgs. 81/2015, per i contratti a termine stipulati successivamente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. civ., Sez. L,
02.11.2016, n. 22124).
L'art. 28, d.lgs. n. 81/2015 aveva previsto al comma 1°, nella sua originaria versione, che l'impugnazione del contratto a tempo determinato, qualunque fosse stato il vizio denunciato, dovesse avvenire, con le modalità previste dal comma 1°
dell'art. 6, l. 15.07.1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto;
avrebbe dovuto far seguito l'azione giudiziale nel successivo termine di centottanta giorni previsto dal secondo comma del suddetto articolo 6.
Detta disciplina è ancora oggi vigente ma, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1°, lettera c), d.l. 12.07.2018, n. 87, conv. con modificazioni dalla l. 09.08.2018, n. 96, il primo termine di impugnativa è stato innalzato da 120
a 180 giorni, e ciò solo per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
(13.07.2018), nonché per i rinnovi e le proroghe contrattuali successivi al
31.10.2018.
Alla luce della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, fermo restando che per le fondazioni lirico-sinfoniche non è mai stato previsto un limite legale di durata massima dei rapporti di lavoro a termine, se non a decorrere dal
01.07.2019, per effetto delle modifiche apportate all'art. 29, d.lgs. n. 81/2015, ad opera dell'art. 1, comma 1°, d.l. n. 59/2019 cit., convertito con modificazioni dalla
pagina 30 legge n. 81/2019, la domanda di accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro sottoscritti dal ricorrente per superamento del periodo di durata complessiva di 36 mesi è infondata e deve, pertanto essere respinta, con assorbimento dell'eccezione di decadenza relativamente ai contratti di lavoro prodotti in causa dal ricorrente sottoscritti prima del Parte_1
01.07.2019.
7. Quanto all'azione, impostata sul presupposto del difetto delle ragioni giustificative del termine, la decadenza è senz'altro maturata per tutti i contratti di lavoro a termine dedotti in causa, con l'eccezione dei contratti di lavoro con decorrenza dal 05.10.2020 al 31.12.2020 e dal 09.01.2021 al 03.04.2021.
Infatti, per i contratti pocanzi indicati impedisce la decadenza l'atto di impugnazione del 17.03.2021 (data di consegna della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita il 16.03.2021: doc. prodotto col ricorso introduttivo), seguito dal deposito del ricorso del 23.03.2021.
Per tutti gli altri contratti non esiste un atto di impugnativa, giudiziale o stragiudiziale, tempestivo.
Premesso quanto sopra, la domanda di accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro per cui non è maturata la decadenza è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale reputa violata innanzitutto la norma imperativa di cui all'art. 1,
comma 1°, d.lgs. n. 368/2001 cit., nel testo applicabile ratione temporis, che consente al datore di lavoro di assumere con contratto a termine solo in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
pagina 31 Infatti, come sopra puntualizzato, l'art. 3, d.l. n. 64/2010 cit., convertito dalla l. n.
98/2013 cit., ha escluso che alle fondazioni fossero applicabili le disposizioni dell'art. 1, commi 1° e 2°, d.lgs. n. 368/2001, mentre non ha toccato l'ambito di efficacia del comma 1° dello stesso articolo (si consideri che l'art. 1 cit. aveva un comma 0, premesso dall'articolo 1, comma 39, della l. 24 dicembre 2007, n. 247,
ed un comma 1°).
Nel caso di specie, si osserva che i contratti di lavoro a termine conclusi tra le parti non recano alcuna idonea specificazione delle ragioni giustificatrici del termine.
Le parti si sono limitate a inserire, nei contratti, più volte prorogati, delle clausole del tutto generiche e inidonee a soddisfare i requisiti di legge, facenti riferimento,
laconicamente, oltre che al titolo della singola opera lirica, all'incarico di
“termoidraulico”, senza contenere precisi riferimenti idonei che consentano di identificare quale fosse, alla data della stipulazione del singolo contratto, la ragione specifica del ricorso al lavoro temporaneo, nemmeno precisamente allegata, né dimostrata dall'ente convenuto nel corso del giudizio.
Si osserva inoltre che, secondo le citate pronunce delle Sezioni Unite, l'obbligo di specificazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive (di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla l. 28.06.2012, n. 92) non può essere soddisfatto, per le fondazioni lirico-
sinfoniche, attraverso la sola indicazione dello spettacolo o dell'opera, non sufficiente a rendere evidenti le ragioni oggettive del ricorso al rapporto a tempo determinato in un'attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione,
in ogni stagione, di una serie di rappresentazioni.
pagina 32 Le stesse considerazioni valgono, in generale (salvo quanto detto in ordine alla maturata decadenza), anche per i numerosi contratti di lavoro a termine stipulati nella vigenza del d.lgs. n. 81/2015 cit. e, prima delle modifiche apportate dal d.l.
28.06.2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 08.08.2019, n. 81.
Infatti, anche per essi deve ritenersi, a livello interpretativo, che fossero necessarie esigenze obiettivamente valutabili e provvisorie del datore di lavoro, nella specie non dimostrate.
Come detto sopra, in ogni caso, anche nel presente giudizio, l'accertamento della nullità del termine non si accompagnerebbe, nella prospettiva della soccombenza virtuale, alla conversione dei contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato,
ostandovi, all'epoca e a tutt'oggi, la disciplina imperativa di cui sopra si è dato conto.
Di conseguenza, sarebbero state rigettate la domanda proposta da
[...]
di conversione del rapporto e la conseguente domanda di riammissione Parte_1
in servizio.
8. Venendo poi alla domanda proposta da di condanna Parte_1
della FONDAZIONE al pagamento dell'indennità risarcitoria, questa è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 32, commi 5° e 7°, l. 04.11.2010, n. 183, trasfuso nell'art. 28,
d.lgs. 15.06.2015, n. 81, deve, invece, essere riconosciuta in favore del ricorrente un'indennità risarcitoria che, in considerazione dei soli contratti per cui non è
maturata la decadenza e, quindi, del lasso di tempo ristretto, interessato dalla stipula dei contratti a termine (dal mese di settembre 2020 al mese di marzo
2021), del numero rilevante dei contratti stessi (ben 2, nonostante il lasso di tempo
pagina 33 ristretto), appare equo determinare la predetta indennità nella misura minima di
2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
L'importo è liquidato dal Giudice all'attualità, nei limiti e con i criteri fissati,
senza riguardo per l'eventuale aliunde perceptum, trattandosi di indennità
forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine.
Il lavoratore, infatti, non ha invece dedotto né dimostrato un danno superiore.
9. Infine, la domanda proposta da di condanna alla Parte_1
regolarizzazione della posizione previdenziale è improcedibile, non avendo la ricorrente convenuto in giudizio l' CP_2
Trova infatti applicazione il principio generale in forza del quale l'interesse al versamento dei contributi previdenziali di cui si assume l'omesso pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è
tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.
Ne consegue che colui che assuma la lesione del proprio interesse alla posizione assicurativa ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro per sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché tuttavia quest'ultimo sia stato convenuto in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula un'espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del soggetto tenuto al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cass. civ., Sez. L., 15.09.2014, n. 19398;
Cass. civ., Sez. VI – L., 30.05.2019, ord. n. 14853).
pagina 34 Resta fermo che la condanna della FONDAZIONE, nel presente giudizio, è da intendersi evidentemente al lordo degli oneri contributivi.
10. In ragione dell'accoglimento parziale delle domande proposte da
[...]
e delle novità normative e giurisprudenziali, tanto più valutate alla data Parte_1
d'introduzione del giudizio, e della complessità delle questioni trattate, e del principio della soccombenza virtuale per la domanda relativa alla conversione dei contratti a termine in un unico contratto a tempo indeterminato, le spese di lite devono essere compensate per la metà.
La in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, deve essere condannata a rifondere della restante Parte_1
metà delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, applicando la tabella prevista per le cause di lavoro di valore indeterminabile basso, sui minimi tariffari per tutte le fasi, in ragione dell'attività
effettivamente svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di conversione dei contratti a termine in un unico contratto a tempo indeterminato;
2. accoglie il ricorso proposto da per quanto di ragione Parte_1
e, per l'effetto,
pagina 35 3. dichiara la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti con decorrenza dal 05.10.2020 al 31.12.2020 e dal 09.01.2021 al
03.04.2021;
4. condanna la in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, a pagare, a a titolo di Parte_1
risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine, la somma corrispondente a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (per tale si prenderà in considerazione quella propria di un lavoratore di 4° livello secondo il C.C.N.L. applicato), con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data odierna al saldo nei limiti di legge;
5. dichiara improcedibile la domanda di condanna alla regolarizzazione previdenziale della posizione della ricorrente;
6. dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
7. condanna la in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, a rifondere della restante Parte_1
metà delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.543,00,
per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Luigi PATERI, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 10.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del
per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con CP_4 le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del attività sono Controparte_5 CP_6 annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione”.
163 del 2003 ( Corte Costituzionale 21 aprile 2011 n. 153)”;
15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al