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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1544/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona DE magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Carla Santese Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1544/2020 promossa da:
(c.f. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. ) ed C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._3
TAGLIAFERRI RICCARDO e dell'avv. GRECO LUIGI , elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTI APPELLANTI contro
(c.f. ) e ( c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
) con il patrocinio dell'avv. SIMONE BULLERI e dell'avv. C.F._5
CLAUDIA ALESSANDRA ROSSI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTI APPELLATE
nonché contro (c.f. ),con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 CodiceFiscale_6
MONTEMAGGI LUCA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f. ) e (c.f. CP_4 C.F._7 Controparte_5
) con il patrocinio degli Avv.ti CAPACCIOLI LUCIA e DE C.F._8
MASI CRISTINA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTI APPELLATE
( ) rappresentato e difeso Controparte_6 CodiceFiscale_9 dall'Avv. SFORZI SIMONETTA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
( p.i. con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 P.IVA_2
PARDUCCI MAO elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
CP_8
PARTE APPELLATA-contumace
avverso la sentenza n. 254/2020 del Tribunale di Grosseto notificata il 20.7.2020; trattenuta in decisione in data 19.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ferma la richiesta preliminare di convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione ex art 185 cpc e 117 cpc o di autorizzazione alla mediazione obbligatoria delegata, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, rigettati gli appelli incidentali proposti dal Sig. e dal Sig. in accoglimento del Controparte_3 Controparte_6 presente appello, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Grosseto n. 254 del 12 marzo 2020, resa inter partes nella causa R.G. n. 2830/2012, notificata il 20 luglio 2020, e conseguentemente accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado dagli appellanti, come riportate in parte narrativa dell'atto di appello. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati e : “i conclude perchè la Corte di Appello di Firenze CP_1 CP_2 respinga l'appello, in quanto infondato, confermando la Sentenza n. 254/2020 del Tribunale di
Grosseto, e condannando gli appellanti a pagare ad ed a le spese legali del CP_1 CP_2 giudizio di secondo grado, nonchè quelle del procedimento di Mediazione n. 2316/2023 dinanzi all'Organismo di Conciliazione di Firenze.”
Per gli appellati e : La difesa DE comparenti CP_4 Controparte_5 CP_4
e conferma essere intercorso accordo transattivo con gli appellanti, chiamanti in
[...] Controparte_5 causa, ed con conseguente Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rinuncia della loro domanda nei confronti DE chiamati in causa e . CP_4 Controparte_5
Poiché nessun'altra domanda è stata formulata e/o estesa nei loro confronti dalle altre parti, si richiede che la Corte dichiari cessata la materia del contendere relativamente al rapporto processuale con i chiamanti in causa ed con Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 compensazione delle spese legali di questo grado del giudizio.
Per parte appellata-appellante incidentale “l'Ecc.ma Corte adita, Controparte_3 respinga l'appello principale proposto da , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, e da ( , Parte_2 CodiceFiscale_10
( ), ( Parte_3 CodiceFiscale_11 Parte_4 C.F._12
), perché infondato in fatto ed in diritto nei limiti di come evidenziato in parte narrativa e, in
[...] accoglimento del presente appello incidentale, riformi la Sentenza n.254/2020 del Tribunale di Grosseto per n tesi: accogliere le conclusioni formulate in Prime Cure di cui in nota 31 della Comparsa
26/XI/2021 di questa Difesa;
in ipotesi: riduca al minimo il contributo causale apportato all'evento dall'Ing. con vittoria di spese e di compensi professionali da distrarsi ex art.93 cod. Controparte_3 proc. civ. in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”,
Per parte appellata-appellante incidentale : “Voglia l'Ill.ma Corte di Controparte_6
Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in merito al motivo 3.3 dell'appellante rigettare il motivo ed anzi modificare le quote di regresso riferibili ai sigg.ri quali soci della società CP_6 subappaltante cessata - ripartendole in pari quota tra gli obbligati in solido;
Accogliere le doglianze di appello DE motivi 3.6 e 3.8 formulate dall'appellante anche in ragione delle osservazioni di cui alla comparsa di costituzione in giudizio.- vittoria di spese di tutte le fasi ed i gradi di giudizio.
Per parte appellata : “ L'appellata conferma CP_7 Controparte_7 di avere raggiunto, formalizzato e perfezionato un accordo transattivo con gli appellanti, che sono i soli soggetti che hanno proposto domande contro la medesima sia in primo sia in secondo grado, e chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere inter partes per intervenuta transazione. “
SVOLGIEMNTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e CP_1 CP_2 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto la nonché i Parte_1 signori , e in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
-originario legale rappresentante della società deceduto- per sentirli condannare Pt_1 in solido, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2043, 2050, 2051
e 2087 c.c., al risarcimento DE danni non patrimoniali da morte del congiunto sofferti, e pari rispettivamente ad € 400.000,00, per la moglie, e a € 350.000,00, per il figlio, nonché DE danni patrimoniali, il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi e col favore delle spese di lite.
In particolare gli attori deducevano che , impegnato quale dipendente a Persona_1 nero della società SM MO di RI D. e S. – a sua volta subappaltatrice della per lavori in un cantiere sito in Campagnatico, Località Fonte MAna Parte_1 di Sopra – mentre era intento a montare la copertura lignea di una piscina, perdeva l'equilibrio precipitando al suolo, procurandosi lesioni gravissime che lo conducevano alla morte due giorni dopo, in data 10.9.2008. Imputavano alla quale Parte_1 ditta incaricata di realizzare la copertura predetta, la grave condotta omissiva nell'osservanza della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e per “culpa in eligendo” avendo affidato le opere di montaggio a un'impresa priva di idoneità tecnico/professionale e organizzativa (la SM MO di RI D. e S.), che peraltro aveva impiegato il senza regolare assunzione. Gli attori precisavano di agire CP_2 unicamente nei confronti della società convenuta, in quanto costituiti parte civile nel processo penale per omicidio colposo aggravato pendente nei confronti di e CP_8
titolari della SM subappaltatrice e dell'ing. Controparte_6 Controparte_3 responsabile della sicurezza per conto della committenza, essendo invece nelle more deceduto titolare della MA SR, coinvolta anch'essa nel procedimento Parte_1 penale per violazione dell'art. 5 comma 1 lett.a) e 25 septies del D.Lvo 231/2001, che espressamente esclude la possibilità di costituzione di parte civile nei confronti degli enti.
Si costituivano i convenuti, contestando che la avesse assunto il Parte_1 ruolo di impresa affidataria, dunque di datore di lavoro, avendo solo fornito i materiali destinati al montaggio della tettoia, lamentando la lacunosità delle indagini svolte in sede penale. Evidenziavano come nel cantiere lavorassero varie imprese, tra cui la SM
MO, a cui la proprietà aveva commissionato direttamente il montaggio del manufatto da essa fornito, senza alcun contratto di appalto sottoscritto con la società difatti mai invitata alle riunioni di coordinamento e neppure legittimata a Parte_1 entrare nel cantiere. I convenuti contestavano infine la fondatezza nell'an e nel quantum della pretesa risarcitoria avversa e chiedevano, in denegata ipotesi di accoglimento, di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia assicurativa ai fini della CP_9 manleva, nonché i soggetti ritenuti effettivi responsabili del sinistro in esame, ovvero la e i due soci illimitatamente responsabili e Controparte_10 CP_8
(subappaltatrice), (coordinatore della sicurezza), Controparte_6 Controparte_3
e in qualità di committenti, nei confronti DE quali Controparte_5 CP_4 chiedevano in via subordinata di accertarsi le rispettive quote di responsabilità nella causazione della morte di ai fini della futura azione di regresso. Persona_2
Si costituiva quindi la (oggi , eccependo Controparte_11 CP_7 preliminarmente la necessità di sospendere il giudizio ex art. 75, co. 3 c.p.p. (stante la pendenza del processo penale), il difetto di legittimazione degli eredi del sig.
[...] ad avvalersi della copertura assicurativa, la carenza della copertura stessa della Pt_1 per i danni sofferti dal subappaltatore nonché i limiti indennitari della Parte_1 polizza. Quanto alla domanda attorea promossa nei confronti DE convenuti, si associava alle difese di questi ultimi in ordine all'estraneità della rispetto Parte_1 all'assunzione del ruolo di impresa appaltatrice/affidataria o garante della sicurezza, e alle contestazioni sulla pretesa risarcitoria.
Si costituivano altresì i EL D. e S. RI, deducendo che la società in nome collettivo di cui erano soci medio tempore era stata cancellata dal registro delle imprese;
eccepivano preliminarmente l'inammissibilità della propria chiamata (stante l'assenza di rapporti di garanzia con i convenuti), nonché la necessità di sospendere il giudizio ex art. 75, co. 3 c.p.p.. Quanto al merito, contestavano gli addebiti mossi nei propri confronti e la quantificazione del danno operata dagli attori.
Si costituiva inoltre chiedendo il rigetto delle domande svolte dai Controparte_3 convenuti nei suoi confronti, deducendo di aver correttamente svolto l'incarico affidatogli, redigendo apposito Piano della sicurezza, e rilevando come nessuna responsabilità potesse a lui ascriversi rispetto al sinistro in questione, anche perché la ditta
SM MO aveva iniziato di propria iniziativa in data 8.9.2008 a installare la tettoia della piscina senza contattarlo (come avrebbe dovuto fare) e quindi in sua assenza, non redigendo il POS e utilizzando un lavoratore “in nero”, violando poi le basilari regole della comune prudenza anche nel montaggio e utilizzo del ponteggio.
Si costituivano infine ed chiedendo il rigetto della CP_4 Controparte_5 domanda svolta nei loro confronti dai convenuti e, in via riconvenzionale, la condanna di questi al risarcimento DE danni patiti a causa dell'ingiusto coinvolgimento nella vicenda in sede civile e penale, stimati equitativamente nella somma di € 50.000,00, oltre che alla responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in particolare allegava di CP_4 essersi rivolto – quale rappresentante della proprietaria sig.ra CA (coniuge) e per il tramite dell'arch. – alla ditta per la fornitura e il montaggio Per_3 Parte_1 della struttura portante del tetto della piscina, indicando l'ing. per la direzione CP_3 DE lavori. Da lì in poi nulla aveva saputo in ordine all'esecuzione delle opere (come del subappalto alla ditta SM MO), fino all'infortunio del 10.9.2008.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e con l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona degli attori i quali, nel corso del giudizio, rinunciavano alla domanda di risarcimento DE danni patrimoniali. Il Tribunale di
Grosseto con sentenza n. 254/2020 accoglieva le loro istanze, premettendo quanto segue: “Non è oggetto di contestazione che il 10.9.2008 il sig. perse la vita in seguito a un Parte_5 infortunio occorso sul lavoro, due giorni prima, in un cantiere installato in un agriturismo di proprietà della famiglia CA in agro di Campagnatico, ove era in corso la realizzazione di una tettoia a servizio di una piscina da parte della ditta (cfr. anche docc. 1 e ss. di parte attrice). Parte_6
L'operaio, conoscente DE titolari della ditta, al suo primo giorno di lavoro, era impegnato nella movimentazione di alcuni pannelli da installare a copertura della tettoia ed era posizionato su un piano di appoggio ad oltre 2 metri di altezza, quando per una manovra accidentale cadeva a terra sbattendo violentemente la testa;
trasportato in elisoccorso al Policlinico “Le Scotte” di Siena, ivi decedeva due giorni dopo, a causa DE postumi della caduta.
Tutte le parti del presente giudizio (ad eccezione DE sigg. e della compagnia assicurativa), sono CP_4 state coinvolte nel procedimento penale instaurato presso codesto Tribunale, e definito irrevocabilmente con la sentenza n. 15335/19 pronunciata dalla Suprema Corte che ha confermato in toto la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze in data 12.10.2018, rigettandone le impugnazioni.
Dalla lettura combinata delle sentenze penali emerge la corresponsabilità della DE Parte_1 EL e dell'ing. nella causazione del tragico evento del 2008. CP_6 Parte_7
In particolare si è accertato come il cantiere non fosse in regola, in quanto difettavano sia l'obbligatorio
Piano Operativo di Sicurezza che i dispositivi personali (scarpe, cinture, guanti, caschi), essendo inoltre il ponteggio mobile (cd. trabattello) inadeguato alle operazioni che stava eseguendo il il quale CP_2 peraltro neppure doveva essere impiegato poiché lavoratore irregolare, e mero conoscente DE EL CP_6 ai quali saltuariamente prestava ausilio nella realizzazione di opere edili.
Venivano dunque condannati per omicidio colposo ex art. 589 c.p. anzitutto i EL presenti al CP_6 momento del fatto, e totalmente incuranti delle norme antinfortunistiche, avendo inoltre redatto il POS in fretta e furia solo all'indomani del sinistro in modo da dissimulare le carenze della sicurezza nel cantiere.
In concorso nel predetto reato rispondeva altresì l'ing. poiché, quale responsabile e coordinatore CP_3 della sicurezza, avrebbe dovuto verificare l'esistenza del POS, valutarne il contenuto, la regolarità delle procedure eseguite nonché l'idoneità degli strumenti predisposti, talché avrebbe potuto ragionevolmente rilevare sia che per l'esecuzione del lavoro in quota svolta dal sarebbe stato necessario invece un CP_2 ponteggio, o una gru o un montacarichi, sia l'irregolarità intrinseca del trabattello o constatare la mancanza di dispositivi di sicurezza di cui era sprovvisto il L'ottemperanza degli obblighi di CP_2 sicurezza e controllo nel cantiere, che difettò nella specie, avrebbe difatti imposto al di segnalare CP_3 le inosservanze anche proponendo la sospensione DE lavori e l'allontanamento della ditta dal cantiere.
Responsabile in via amministrativa per il reato di omicidio colposo veniva riconosciuta infine la
[...]
(non anche penalmente il rappresentate legale poiché frattanto deceduto), in quanto ritenuta Parte_1 effettiva incaricata dalla committenza per la costruzione della tettoia della piscina, subappaltandone poi la materiale esecuzione alla ditta e omettendo però la doverosa vigilanza in ragione della posizione di CP_6 garanzia assunta, non avendo neppure verificato l'effettiva redazione del POS così ottenendo un risparmio di spesa rappresentato dai costi necessari per l'apprestamento DE mezzi di prevenzione idonei a scongiurare eventi dannosi come quello verificatosi.
Alla luce di tali circostanze, concludeva il Giudice di ultimo grado, l'infortunio fu la conseguenza delle plurime e gravi inadempienze agli obblighi in materia antinfortunistica, da parte di diversi soggetti economici interagenti: il fatto di aver subappaltato le opere di realizzazione della tettoia, in mancanza del piano di sicurezza e coordinamento e pure a fronte del mancato rispetto degli obblighi preliminari da parte della società subcommittente, evidenziava ancor più il difetto di coordinamento con la subappaltatrice, che
a sua volta eseguì l'intervento in patente violazione delle norme antinfortunistiche deputate a garantire la sicurezza DE lavoratori in quota.”
Riguardo al giudicato penale di condanna per omicidio colposo aggravato formatosi nei confronti DE titolari della SM, del coordinatore per la sicurezza e di Persona_4 responsabilità amministrativa conseguente ex D.Lgs 231/2001 della MA SR , il primo giudice richiamava “il principio generale dell'ordinamento giuridico è quello dell'autonomia e della separazione DE giudizi, costituendo però un'eccezione a tale regola l'efficacia extra-penale del giudicato sancita dall'art. 651 c.p.p., che individua le ripercussioni della sentenza penale irrevocabile di condanna – in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso - nel giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile.
Ciò vuol dire che le specifiche statuizioni oggetto della sentenza di condanna in merito ai tre elementi indicati dal legislatore non dovranno formare oggetto di prova nel giudizio civile che sorge per il risarcimento del danno a carico del soggetto condannato o del responsabile civile (quest'ultimo potendo pretendere un'autonoma valutazione DE fatti accertati in sede penale in capo a sé laddove non vi abbia partecipato). Nel caso di specie, la corresponsabilità della DE EL e dell'ing. Parte_1 CP_6 Parte_7 nella causazione dell'evento del 2008 è stata accertata da una sentenza passata in giudicato intervenuta nelle more del giudizio che non può, contrariamente a quanto chiede di fare la difesa DE convenuti, essere rimessa in discussione, ferma restando la necessità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. n. 5660/2018).
Occorre peraltro aggiungere come la giurisprudenza di legittimità riconosce al giudice civile il potere di utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale e porre a base del convincimento stesso gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, anche ricavandoli dalla sentenza, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli al proprio vaglio critico e legittimamente maturare il proprio convincimento anche sulla sola base delle acquisizioni probatorie intervenute nel processo penale, se ritenute, come nella specie, sufficienti e decisive (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 4667/98).
Come si ribadisce, il decesso del sig. fu l'evidente conseguenza di una concatenazione di condotte CP_2 omissive assunte dai soggetti condannati in sede penale nell'osservanza delle norme antinfortunistiche, di modo che tutti dovranno rispondere ex artt. 2043 dell'evento del 10.9.2008, essendo peraltro la regola probatoria che governa la causalità civile più elastica rispetto a quella penale: difatti, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige quella della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, accedendo a una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale.”
Con specifico riferimento alla posizione DE convenuti il Tribunale ribadiva che “aver accertato in sede penale che la ditta sia corresponsabile nel reato di omicidio colposo Parte_1 rafforza il convincimento di questo giudicante che la stessa non possa in alcun modo sottrarsi a rispondere della morte del proprio per l'evidente inosservanza delle prescrizioni di sicurezza DE lavori - CP_2 impostele anzitutto dal D.Lgs. 81/2008 nonché dagli artt. 2051 e 2087 c.c. - successivamente affidati alla D.S.M. MO.”, rilevando poi come la qualità di appaltatrice della MA SR emergesse anche dai documenti prodotti nel giudizio in particolare dalla difesa DE committenti ( e segnatamente: preventivi di spesa e fatture indirizzati alla proprietà CP_4
(cfr. docc. 1, 2 e 6); contratto di affidamento lavori alla subappaltatrice (cfr. doc. 3); denuncia di sinistro datata 11.9.2008 della alla compagnia assicurativa Parte_1 (cfr. doc. 9). “Elementi che nel loro complesso consentono, pertanto, una ricostruzione ex post dell'assetto negoziale convenuto dalle parti, con accettazione della dell'incarico di Parte_1 provvedere ab origine all'opera di montaggio della tettoia della piscina (salvo poi subappaltarla), e non solo
a fornirne i materiali.”
In punto di responsabilità della MA SR il giudice di prime cure affermava che “in relazione alla sicurezza nei cantieri di lavoro, sussista l'obbligo per l'appaltatore, nella cui disponibilità permane
l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute DE lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa subappaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata DE singoli lavoratori, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo e nella cooperazione con il subappaltatore per l'attuazione degli strumenti di protezione. Procedeva poi alla ripartizione delle responsabilità nei rapporti interni fra la MA SR , i titolari della impresa subappaltatrice estinta e il coordinatore della sicurezza (tutti terzi chiamati) avendo chiesto i convenuti in via subordinata “di graduare su ciascuno DE danneggianti le ripercussioni negative di un'eventuale sentenza di condanna (di modo da preannunciare l'azione di regresso ex art.
2055, co. 2 c.c.)” attribuendo, sulla scorta delle risultanze probatorie in atti, la responsabilità dell'evento dannoso nella misura del 40% a carico della subappaltatrice (e quindi DE EL ) e del residuo 60% in misura pari, e concorrente, a carico CP_6 dell'impresa e del suo amministratore unico (30%) e dell'ing. Parte_1
(30%), fermo restando l'obbligo di parte convenuta a soddisfare per l'intero la CP_3 pretesa giudiziale degli attori estranei ai rapporti interni tra i condebitori solidali, verso cui non avevano agito. Escludeva invece ogni responsabilità in capo ai committenti CP_4 nella causazione dell'evento di danno.
Il Tribunale quindi, condannava la nonché CP_12 Parte_3 Parte_2
ed questi ultimi nei limiti delle quote ereditarie di ⅓ ciascuno, al Parte_4 risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico puro e da perdita del rapporto parentale in favore degli attori, che liquidava, sulla base delle tabelle milanesi vigenti al momento della decisione, in € 282.928,00 in favore di moglie CP_1 convivente di e di € 281.102,05 in favore di figlio maggiorenne Persona_2 CP_2 convivente anch'egli , oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria e spese di lite.
Riconosceva alla parte convenuta “il diritto a rivalersi sui e da un CP_8 Controparte_6 lato, e dall'altro, nella misura del 40% dai primi, in solido tra loro, e del 30% dal Controparte_3 secondo, rispetto all'importo pagato agli attori;”.
Respingeva invece la domanda di manleva DE convenuti nei confronti della per CP_7 inoperatività della garanzia assicurativa condannandoli a rifonderle le spese di giudizio, infine rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e per lite temeraria proposta dai terzi chiamati CP_4
Avverso siffatta decisione i convenuti hanno interposto appello formulando sette motivi di impugnazione.
Con i primi due motivi lamentano che il Tribunale si sarebbe “acriticamente appiattito” sulle conclusioni del Giudice Penale (e, in particolare, sulle argomentazioni della Sentenza
n. 4127 del 12 Ottobre 2017, depositata il 10 Gennaio 2018, della Corte d'Appello di
Firenze, e della Sentenza 15335/2019 della Corte di Cassazione, nel processo penale relativo alla morte di entrambe depositate), omettendo in tal modo di Parte_5 esaminare il materiale probatorio in atti, da cui emergerebbe la carenza di prova circa la qualità di appaltatrice-subappaltante in capo alla delle opere di montaggio CP_12 della struttura lignea da essa unicamente fornita ai committenti, i quali, invece, avrebbero concluso un autonomo contratto di appalto con l'impresa SM DE EL , pur se CP_6 su indicazione della CP_12
Con il terzo motivo censurano la ripartizione interna delle responsabilità operata dal primo giudice assumendo che anche qualora la società appellante avesse rivestito il ruolo di appaltatrice, sussisterebbe la responsabilità preminente della subappaltatrice e quindi DE signori nonchè del responsabile per la sicurezza CP_6 Persona_4
Con il quarto motivo lamentano che comunque essi avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento del danno in favore degli attori non per l'intero ma in misura corrispondente alla quota di responsabilità del 30% attribuitagli dal Tribunale in sentenza.
Con il quinto motivo impugnano il capo della sentenza che ha escluso una concorrente responsabilità DE committenti chiamati. CP_13
Con il sesto motivo censurano la quantificazione del danno biologico liquidato in favore di ciascun attore, e in particolare contestano le risultanze della ctu medico-legale, richiamando le osservazioni DE propri ctp , lamentando comunque che il Tribunale abbia omesso di tenere conto della provvisionale liquidata nel processo penale in favore DE danneggiati pari ad euro 50.000 ciascuno e delle somme erogate dall per euro CP_14
186.420,56 in favore DE medesimi.
Con il settimo motivo gli appellanti impugnano il rigetto della domanda di manleva da essi proposta nei confronti della riproponendo le medesime difese svolte in CP_7 primo grado, circa l'operatività della garanzia assicurativa.
Si sono costituiti i signori e contestando la fondatezza del gravame di CP_15 CP_16 cui hanno chiesto la reiezione.
Anche gli appellati e la hanno resistito istando per la conferma della CP_4 CP_7 sentenza impugnata e il conseguente rigetto delle domande riproposte nei loro confronti.
si è costituito svolgendo impugnazione incidentale, con cui ha censurato Controparte_6 il capo della sentenza afferente alla ripartizione ai fini del regresso delle responsabilità fra i diversi soggetti coinvolti, invocando in riforma della decisione l'applicazione del criterio presuntivo di cui all'art. 2055 comma terzo c.c. , associandosi poi ai motivi dell'appello principale relativi al quantum del risarcimento liquidato in favore DE danneggiati, ha lamentato inoltre l'omessa valutazione da parte del tribunale, di un concorso colposo del lavoratore deceduto ex art. 1227 comma primo c.c..
G. costituitosi il 26.11.2021 per l'udienza del 2.12.2021 fissata ex art. 349 bis CP_3 comma secondo c.p.c. ha svolto invece impugnazione incidentale affidata ad un unico motivo con cui ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente anche una condotta colposa del medesimo in qualità di responsabile della sicurezza per conto della committenza, chiedendo in riforma escludersi o in subordine ridursi la quota attribuitagli del 30%.
E' invece rimasto contumace La corte ha disposto l'avvio del CP_8 procedimento di mediazione delegata, conclusosi con esito negativo;
nel corso del giudizio gli appellanti hanno dato atto di aver raggiunto una transazione con gli appellati ed chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con CP_4 CP_7 spese legali interamente compensate. La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta in data 11.4.2024, poi rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del
19.12.2024 per impedimento del Consigliere relatore, quindi trattenuta di nuovo in decisione con nomina di altro relatore, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.2.2025 , con assegnazione alle parti DE termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
In limine va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale di in quanto Persona_4 questi si è costituito in data 26.11.2021 ovvero oltre il termine previsto dall'art. 343 comma primo di 20 giorni prima dell' udienza del 2.12.2021 fissata ex art. 349 bis comma secondo c.p.c dalla Corte.
Va altresì dichiarata la cessazione della materia del contendere ( quinto e settimo motivo di appello) a spese legali compensate fra gli appellanti e gli appellati e CP_4 avendo le suddette parti raggiunto un accordo transattivo in corso di CP_7 causa e rassegnato conclusioni congiunte in tal senso.
1. L'appello principale e l'appello incidentale di S. RI
1.1 Sulla qualità di impresa appaltatrice-subappaltante della CP_12
Con il primo ed il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale dopo aver correttamente premesso che” il principio generale dell'ordinamento giuridico è quello dell'autonomia e della separazione DE giudizi, costituendo però un'eccezione a tale regola l'efficacia extra- penale del giudicato sancita dall'art. 651 c.p.p., che individua le ripercussioni della sentenza penale irrevocabile di condanna – in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso - nel giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile. Ciò vuol dire che le specifiche statuizioni oggetto della sentenza di condanna in merito ai tre elementi indicati dal legislatore non dovranno formare oggetto di prova nel giudizio civile che sorge per il risarcimento del danno a carico del soggetto condannato o del responsabile civile (quest'ultimo potendo pretendere un'autonoma valutazione DE fatti accertati in sede penale in capo a sé laddove non vi abbia partecipato). Nel caso di specie, la corresponsabilità della
[...]
DE EL e dell'ing. nella causazione dell'evento del 2008 è stata Parte_1 CP_6 Parte_7 accertata da una sentenza passata in giudicato intervenuta nelle more del giudizio che non può, contrariamente a quanto chiede di fare la difesa DE convenuti, essere rimessa in discussione, ferma restando la necessità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. n. 5660/2018). Occorre peraltro aggiungere come la giurisprudenza di legittimità riconosce al giudice civile il potere di utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale e porre a base del convincimento stesso gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, anche ricavandoli dalla sentenza, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli al proprio vaglio critico e legittimamente maturare il proprio convincimento anche sulla sola base delle acquisizioni probatorie intervenute nel processo penale, se ritenute, come nella specie, sufficienti e decisive (cfr. ex multis
Cass. SS.UU. n. 4667/98) “ abbia tuttavia disatteso i principi richiamati, non pervenendo ad un accertamento autonomo circa l'effettiva esistenza di un contratto di appalto con cui la assumeva l'obbligo nei confronti DE committenti signori non CP_12 CP_4 soltanto della fornitura di una tettoia in legno ma anche della successiva installazione della stessa presso l'azienda agricola sita in Campagnatico di proprietà della signora
[...]
subappaltando poi l'opera all'impresa DE EL . Gli Parte_8 CP_10 CP_6 appellanti sostengono di essersi limitati ad indicare ai committenti la SM ma il contratto di appalto sarebbe poi stato autonomamente stipulato fra quest'ultima e i signori CP_4
Tale ricostruzione farebbe quindi venire meno la responsabilità DE convenuti-appellanti, affermata invece dal Tribunale, in quanto fondata sul presupposto che la CP_12 abbia rivestito nella vicenda che ha portato alla morte di il ruolo di Persona_2 appaltatrice.
Le doglianze sono destituite di fondamento.
In primis si rileva come sulla qualità di appaltatrice della si è formato il CP_12 giudicato penale , rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello penale di Firenze n.
904/2015 confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15335/2019 , che in riforma della pronuncia del Tribunale penale di Firenze, ha condannato la società ex D. lgs 231/2001 affermandone la responsabilità amministrativa conseguente al reato di omicidio colposo aggravato per violazione DE doveri di controllo e coordinamento in relazione alla normativa sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Gli appellanti inoltre non si confrontano con la motivazione del primo giudice che invero non si è affatto appiattito sulle sentenze penali in precedenza richiamate ma ha rilevato quanto segue : Né può negarsi che l'impresa in questione avesse assunto il ruolo di appaltatrice, giacché anche nel presente giudizio sono stati prodotti dalla difesa innumerevoli documenti che depongono CP_4 in tal senso, ove ci si riferisce anche all'opera di montaggio del materiale fornito: preventivi di spesa e fatture indirizzati alla proprietà (cfr. docc. 1, 2 e 6); contratto di affidamento lavori alla subappaltatrice
(cfr. doc. 3); denuncia di sinistro datata 11.9.2008 della alla compagnia Parte_1 assicurativa (cfr. doc. 9).
Elementi che nel loro complesso consentono, pertanto, una ricostruzione ex post dell'assetto negoziale convenuto dalle parti, con accettazione della dell'incarico di provvedere ab origine Parte_1 all'opera di montaggio della tettoia della piscina (salvo poi subappaltarla), e non solo a fornirne i materiali.
E invero la prova che i committenti avessero affidato alla la CP_4 CP_12 fornitura e anche il montaggio della copertura lignea e che la società avesse a sua volta subappaltato l'effettiva installazione della struttura alla SM emerge chiaramente dal contenuto della documentazione prodotta dinanzi al Tribunale e segnatamente:
- preventivo per tettoia proprietà Avv. , datato 22 Luglio 2008, della CP_4 [...]
sottoscritto in calce dal Legale Rappresentante dell'epoca, Parte_1 Parte_1 nel quale viene previsto, oltre alla fornitura DE materiali per la realizzazione della tettoia, il
“noleggio gru” ed il “montaggio” della tettoia stessa (doc. n. 50 attori in primo grado e doc. n. 2 comparsa di risposta DE terzi chiamati;
CP_4
-contratto di subappalto, o di affidamento DE lavori, datato 5 Settembre 2008, tra la appaltatrice e subappaltante e la subappaltatrice Parte_1 [...]
con timbro postale che gli conferisce data certa (doc. n. 51 attori in Controparte_10 primo grado e doc. n. 3 comparsa di risposta DE terzi chiamati;
CP_4
-fattura n. 3268, emessa in data 15 Settembre 2008 dalla all Parte_1 [...]
, avente ad oggetto la fornitura di quanto necessario per la Parte_9 realizzazione della tettoia compresi trasporto, montaggio e noleggio gru (doc. n. 52 attori in primo grado e doc. n. 7 comparsa di risposta DE terzi chiamati;
CP_4
-dichiarazione scritta, datata 30 Ottobre 2012, dell'Architetto Testimone_1 all'Avvocato nella quale l'Architetto riferisce di aver trattato lui stesso con il signor CP_4 la fornitura e la messa in opera della tettoia (doc. n. 54 attori in primo Parte_1 grado e doc. n. 10 comparsa di risposta DE terzi chiamati fatto confermato dal CP_4 in sede di testimonianza all'udienza del 14.11.2014; Per_3 -denuncia di sinistro del 11 Settembre 2008 della all'Assicurazione Parte_1
Fondiaria S.A.I., sottoscritta da quale legale rappresentante , nella quale Parte_1 questi confessava che il montaggio della parte lignea della tettoia era stato subappaltato alla D.S.M. MO di (doc. n. 55 attori in primo grado). Controparte_17
La sentenza pertanto sul punto deve essere confermata.
1.2 Sul riparto interno di responsabilità ai fini del regresso fra coobbligati solidali
( terzo motivo di appello principale e primo motivo di appello incidentale di S.
RI)
Riguardo al terzo motivo dell'impugnazione principale, la doglianza afferente alla mancata attribuzione da parte del Tribunale di una quota di responsabilità anche ai committenti
è superata dall'accordo transattivo intervenuto fra questi e gli appellanti che CP_4 determina, come già in precedenza evidenziato, la cessazione della materia del contendere fra le predette parti.
Per quanto concerne invece la censura che involge l'attribuzione da parte del primo giudice alla di una quota di corresponsabilità del 30% , ovvero di poco CP_12 inferiore alla SM DE EL , gli appellanti lamentano che non sia stato CP_6 adeguatamente considerato il contributo causale delle condotte imputabili alla predetta impresa, nonostante materialmente fossero i titolari della stessa ad essere presenti sul cantiere il giorno dell'infortunio del lavoratore, da essi chiamato “in nero” a lavorare senza l'approntamento di alcuna misura di protezione.
Anche S. RI con il primo motivo di impugnazione incidentale contesta l'attribuzione della quota del 40% di responsabilità a proprio carico, unitamente con il fratello D. RI, in qualità di soci illimitatamente responsabili della cancellata dal registro delle CP_10 imprese, assumendo che il Tribunale non abbia tenuto conto che essi erano molto giovani e inesperti nel settore, pertanto sarebbe dovuto pervenire ad una decisione di pari corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti.
Entrambi i motivi non sono meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale nel proprio percorso motivazionale correttamente è partito dalla dinamica del sinistro di cui fu vittima come accertata incontrovertibilmente in sede penale , Persona_2 ovvero che il lavoratore “privo di ogni dispositivo di sicurezza di natura personale, e intento nella movimentazione di alcuni pannelli destinati alla costruzione della tettoia, rovinò a terra da un'altezza di oltre due metri sbattendo la testa, dopo aver accidentalmente fatto leva con la gamba sul parapetto troppo basso del trabattello utilizzato, tra l'altro privo DE cd piedini stabilizzatori. Si evincono le seguenti circostanze: anzitutto che lo stesso trabattello fosse inadeguato all'attività in concreto svolta dal CP_2 richiedendosi nell'evenienza un vero e proprio ponteggio o una gru o montacarichi, anche in ragione del peso DE carichi movimentati;
in secondo luogo che lo stesso ponteggio non fosse intrinsecamente sicuro, poiché avente paratie di dimensioni inferiori a quelle regolamentari ed era privo DE piedi di sostegno;
infine che il peraltro impiegato irregolarmente, non indossasse le attrezzature e gli indumenti necessari CP_2 per svolgere quel tipo di mansione.”
Con specifico riferimento alla posizione della subappaltatrice SM il giudice di prime cure ha quindi osservato: “Poiché il ponteggio fu realizzato dalla ditta DE EL che ha CP_6 impiegato irregolarmente il e poiché la caduta non è riconducibile all'esclusiva disattenzione di CP_2 quest'ultimo, non può negarsi che l'efficienza causale nell'evento dannoso – per le modalità in cui lo stesso si è verificato - sia riconducibile con prevalenza alla condotta della subappaltatrice, anche per aver iniziato
i lavori senza la presenza del direttore DE lavori, e per non aver indicato al i rischi specifici CP_2 esistenti nell'ambiente di lavoro e la necessità di servirsi DE mezzi di protezione messi a disposizione, ovvero di segnalare all'appaltatore le deficienze DE dispositivi già esistenti e di richiederne di più appropriati, tanto più che la vittima era un lavoratore non propriamente giovane e parzialmente inesperto.” La quota di responsabilità attribuita alla impresa subappaltatrice appare ineccepibile, considerata la gravità delle omissioni in materia di sicurezza poste in essere dai suoi titolari;
la circostanza, allegata dal S. RI, che A. non fosse un CP_2 lavoratore inesperto, conforta ulteriormente la valutazione del primo giudice, perché fa emergere la consapevole scelta della SM di reclutare, senza alcun contratto, un operaio che essi consideravano di esperienza, e che dunque ritenevano li avrebbe esposti a minori rischi di infortunio, nell'eseguire l'opera in un cantiere sprovvisto di qualsiasi strumento di protezione, in totale spregio alla normativa in materia di sicurezza e tutela DE lavoratori.
Si rammenta infine che nel giudizio penale è stato accertato come i EL , CP_6 immediatamente dopo il tragico infortunio, abbiano incaricato un tecnico per la redazione di un POS con data falsa e un falso contratto di assunzione di a Persona_2 ulteriore dimostrazione di come i titolari della SM tutto fossero tranne che due giovani imprenditori ingenui e inesperti, manifestando con siffatte condotte notevole e deprecabile spregiudicatezza.
Per quanto attiene poi al contributo causale imputabile alla il Tribunale CP_12 ha ritenuto che questa nella sua qualità di subappaltante avrebbe dovuto adottare o quantomeno assicurarsi che venissero approntate nel cantiere da parte della subappaltatrice , tutte le misure di prevenzione necessarie ed idonee a garantire la sicurezza DE lavoratori, in base alle condizioni concrete di esecuzione dell'opera, impedendo altrimenti l'intervento di una impresa che operava in spregio a tutte le cautele infortunistiche previste dalla legge. La invero non ha minimamente CP_12 vigilato sulle modalità di realizzazione dell'opera da parte della SM, neppure ha verificato che questa avesse predisposto il POS ( che nel caso di specie non è nemmeno stato redatto come accertato in sede penale), abdicando colpevolmente all'esercizio DE doverosi controlli derivanti dalla posizione di garanzia di cui era titolare quale appaltatrice.
La società inoltre era verosimilmente consapevole che per il montaggio della tettoia da essa fornita, di significativa estensione e composta da tavoloni in legno, trattandosi di un lavoro in quota a 2,51 metri di altezza, sarebbe stato necessario un ponteggio e non certo un trabattello, così come per la movimentazione della struttura sarebbe occorso il noleggio di una gru, del resto previsto nel preventivo sottoposto dalla ai CP_12 committenti. Si condivide dunque la valutazione del Tribunale che ha ritenuto sussistente la corresponsabilità della nella misura del 30%. CP_12
1.3 La responsabilità solidale ex art. 2055 comma primo c.c.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata perché in ipotesi subordinata avrebbe dovuto condannarli al risarcimento del danno in favore degli attori, rispettivamente moglie e figlio del lavoratore deceduto, nella misura corrispondente alla quota di responsabilità del 30% attribuita alla CP_12
La doglianza è del tutto infondata costituendo principio di diritto ormai pacifico quello secondo cui in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo DE corresponsabili. ( cfr da ultimo Cass.
20170/2024), come avvenuto nel caso di specie, pertanto gli appellanti rispondono ex artt. 2055 comma primo, 1292 e 1294 c.c. per l'intero verso gli attori –appellati.
Quest'ultimi peraltro hanno agito unicamente nei loro confronti perchè costituiti parte civile nel processo penale a carico degli imputati e verso i CP_18 Persona_4 quali, una volta definito il giudizio penale con condanna DE medesimi, hanno ex art. 651
c.p.p. instaurato il conseguente giudizio civile dinanzi al Tribunale di Grosseto, allo stato ancora pendente.
1.4. Sul quantum del danno liquidato in favore degli attori ( secondo motivo dell'appello incidentale di S. RI e sesto motivo di appello principale)
Con il secondo motivo di impugnazione incidentale S. RI censura la sentenza gravata per non aver considerato un concorso colposo del lavoratore A. LL ex art. 1227 comma primo c.c., allegando per la prima volta in questa sede a sostegno di tale tesi, che questi, operaio ormai in pensione, fosse consapevole DE rischi a cui si esponeva nell'esecuzione della prestazione lavorativa. La doglianza mira evidentemente a ridurre nel quantum il diritto di regresso riconosciuto nella sentenza gravata ai convenuti-odierni appellanti nei confronti DE terzi chiamati per la quota del 40%. CP_6
Il motivo è inammissibile atteso che l'assenza di un concorso colposo della vittima è stato accertato in sede penale con efficacia di giudicato nel processo in cui S. RI è stato condannato in via definitiva in concorso con il fratello e con per omicidio Persona_4 colposo, con la conseguenza che al giudice civile è preclusa l'applicazione dell'art. 1227 comma primo c.c. ( cfr Cass. 26009/2023; 15392/2018).
Con il sesto motivo, articolato in tre diverse doglianze, gli appellanti invece contestano in primis la percentuale di danno biologico da invalidità permanente, sub specie danno psichico, riconosciuta dai ctu nominati in primo grado dopo visita medico-legale DE danneggiati- alle cui conclusioni il primo giudice ha aderito- assumendo che non sarebbero state prese in considerazioni dagli ausiliari le osservazioni DE propri ctp. La circostanza è smentita per tabulas, in quanto il collegio peritale ha depositato il 20.4.2016 nota integrativa in cui ha confutato in modo articolato le argomentazioni DE consulenti di parte convenuta-odierna appellante. Si rammenta inoltre che “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, DE rilievi DE consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni DE consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cfr da ultimo Corte di Cassazione, sent. 33742/2022).
Del pari infondata è la censura circa l'omessa detrazione, dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, delle somme corrisposte dall a titolo di CP_14 rendita , dal momento che i signori hanno rinunciato in corso di causa alla Parte_10 domanda di ristoro DE pregiudizi patrimoniali derivanti dalla morte del loro congiunto
[...]
e l' non indennizza il danno non patrimoniale costituito dai pregiudizi Per_2 CP_14 subiti iure proprio dai prossimi congiunti del lavoratore deceduto, rappresentati dalla perdita del rapporto parentale e dal danno biologico di natura psichica da lutto .
Gli appellanti infine hanno per la prima volta in sede di appello chiesto la detrazione della provvisionale riconosciuta con la sentenza penale della Corte d'Appello di Firenze passata in giudicato in favore di e costituiti parte civile, pari ad euro CP_15 CP_16
50.000 ciascuno, dalle somme liquidate dal Tribunale di Grosseto in favore DE medesimi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. In verità la condanna al pagamento della provvisionale è stata pronunciata unicamente a carico degli imputati condannati e e nei cui confronti i signori e CP_6 CP_8 Persona_4 CP_15 CP_16 hanno promosso la causa conseguente ex art. 651 c.p.p. dinanzi al Tribunale di Grosseto
n.rg. 1992/2019, ancora pendente, in attesa di definizione del presente giudizio, pertanto semmai in quella sede saranno considerate le somme eventualmente corrisposte dagli imputati a titolo di provvisionale (del cui effettivo pagamento non vi è prova in atti) ai fini della determinazione del risarcimento da essi eventualmente ancora dovuto. In definitiva l'appello principale e l'appello incidentale devono essere respinti e la sentenza impugnata interamente confermata.
2. Le spese del giudizio di appello
Gli appellanti in quanto soccombenti devono essere condannati a rimborsare ad e CP_15 le spese del presente giudizio che si liquidano ex D.M. 55/2014 come CP_16 modificato dal D.M. 147/2022 in € 26.154,70 per compensi professionali, considerato il valore della domanda ( scaglione fra euro 260.000 ed euro 520.000), un impegno difensivo medio, applicato l'aumento del 30% ex art. 4 comma 2 del medesimo decreto ministeriale. Spetta agli appellanti anche il rimborso delle spese di mediazione delegata esperita in appello pari ad euro 97,60 ( 48,80x2) , da assimilarsi a spese del processo con conseguente applicazione DE medesimi principi che regolano la materia dal punto di vista processuale ( cfr Cass. ord. 32306/2023).
Vanno invece compensate le spese di lite fra gli appellanti principali e quelli incidentali, attesa la natura in parte adesiva a quella principale delle impugnazioni proposte da
[...]
e S. RI. Per_4
Infine vanno compensate per l'intero le spese di lite fra gli appellanti e CP_19 [...]
e come dalle medesime parti richiesto in ragione CP_20 Controparte_7 della cessazione della materia del contendere a seguito di accordo transattivo.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti principali e di quelli incidentali e S. RI, dell'ulteriore contributo unificato Persona_4 previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale di;
Controparte_6
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale di Controparte_3 4) dichiara la cessazione della materia del contendere fra gli appellanti e gli appellati e con spese del CP_4 Controparte_5 Controparte_7 presente giudizio interamente compensate fra le parti;
5) condanna gli appellanti a rimborsare agli appellati e le CP_1 CP_2
spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 26.154,70 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
6) dichiara compensate le spese di lite fra gli appellanti e e S. RI;
Persona_4
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti principali e di quelli incidentali e S. RI, dell'ulteriore Persona_4 contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona DE magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Carla Santese Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1544/2020 promossa da:
(c.f. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. ) ed C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._3
TAGLIAFERRI RICCARDO e dell'avv. GRECO LUIGI , elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTI APPELLANTI contro
(c.f. ) e ( c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
) con il patrocinio dell'avv. SIMONE BULLERI e dell'avv. C.F._5
CLAUDIA ALESSANDRA ROSSI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTI APPELLATE
nonché contro (c.f. ),con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 CodiceFiscale_6
MONTEMAGGI LUCA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f. ) e (c.f. CP_4 C.F._7 Controparte_5
) con il patrocinio degli Avv.ti CAPACCIOLI LUCIA e DE C.F._8
MASI CRISTINA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTI APPELLATE
( ) rappresentato e difeso Controparte_6 CodiceFiscale_9 dall'Avv. SFORZI SIMONETTA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
( p.i. con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 P.IVA_2
PARDUCCI MAO elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
CP_8
PARTE APPELLATA-contumace
avverso la sentenza n. 254/2020 del Tribunale di Grosseto notificata il 20.7.2020; trattenuta in decisione in data 19.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ferma la richiesta preliminare di convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione ex art 185 cpc e 117 cpc o di autorizzazione alla mediazione obbligatoria delegata, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, rigettati gli appelli incidentali proposti dal Sig. e dal Sig. in accoglimento del Controparte_3 Controparte_6 presente appello, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Grosseto n. 254 del 12 marzo 2020, resa inter partes nella causa R.G. n. 2830/2012, notificata il 20 luglio 2020, e conseguentemente accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado dagli appellanti, come riportate in parte narrativa dell'atto di appello. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati e : “i conclude perchè la Corte di Appello di Firenze CP_1 CP_2 respinga l'appello, in quanto infondato, confermando la Sentenza n. 254/2020 del Tribunale di
Grosseto, e condannando gli appellanti a pagare ad ed a le spese legali del CP_1 CP_2 giudizio di secondo grado, nonchè quelle del procedimento di Mediazione n. 2316/2023 dinanzi all'Organismo di Conciliazione di Firenze.”
Per gli appellati e : La difesa DE comparenti CP_4 Controparte_5 CP_4
e conferma essere intercorso accordo transattivo con gli appellanti, chiamanti in
[...] Controparte_5 causa, ed con conseguente Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rinuncia della loro domanda nei confronti DE chiamati in causa e . CP_4 Controparte_5
Poiché nessun'altra domanda è stata formulata e/o estesa nei loro confronti dalle altre parti, si richiede che la Corte dichiari cessata la materia del contendere relativamente al rapporto processuale con i chiamanti in causa ed con Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 compensazione delle spese legali di questo grado del giudizio.
Per parte appellata-appellante incidentale “l'Ecc.ma Corte adita, Controparte_3 respinga l'appello principale proposto da , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, e da ( , Parte_2 CodiceFiscale_10
( ), ( Parte_3 CodiceFiscale_11 Parte_4 C.F._12
), perché infondato in fatto ed in diritto nei limiti di come evidenziato in parte narrativa e, in
[...] accoglimento del presente appello incidentale, riformi la Sentenza n.254/2020 del Tribunale di Grosseto per n tesi: accogliere le conclusioni formulate in Prime Cure di cui in nota 31 della Comparsa
26/XI/2021 di questa Difesa;
in ipotesi: riduca al minimo il contributo causale apportato all'evento dall'Ing. con vittoria di spese e di compensi professionali da distrarsi ex art.93 cod. Controparte_3 proc. civ. in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”,
Per parte appellata-appellante incidentale : “Voglia l'Ill.ma Corte di Controparte_6
Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in merito al motivo 3.3 dell'appellante rigettare il motivo ed anzi modificare le quote di regresso riferibili ai sigg.ri quali soci della società CP_6 subappaltante cessata - ripartendole in pari quota tra gli obbligati in solido;
Accogliere le doglianze di appello DE motivi 3.6 e 3.8 formulate dall'appellante anche in ragione delle osservazioni di cui alla comparsa di costituzione in giudizio.- vittoria di spese di tutte le fasi ed i gradi di giudizio.
Per parte appellata : “ L'appellata conferma CP_7 Controparte_7 di avere raggiunto, formalizzato e perfezionato un accordo transattivo con gli appellanti, che sono i soli soggetti che hanno proposto domande contro la medesima sia in primo sia in secondo grado, e chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere inter partes per intervenuta transazione. “
SVOLGIEMNTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e CP_1 CP_2 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto la nonché i Parte_1 signori , e in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
-originario legale rappresentante della società deceduto- per sentirli condannare Pt_1 in solido, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2043, 2050, 2051
e 2087 c.c., al risarcimento DE danni non patrimoniali da morte del congiunto sofferti, e pari rispettivamente ad € 400.000,00, per la moglie, e a € 350.000,00, per il figlio, nonché DE danni patrimoniali, il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi e col favore delle spese di lite.
In particolare gli attori deducevano che , impegnato quale dipendente a Persona_1 nero della società SM MO di RI D. e S. – a sua volta subappaltatrice della per lavori in un cantiere sito in Campagnatico, Località Fonte MAna Parte_1 di Sopra – mentre era intento a montare la copertura lignea di una piscina, perdeva l'equilibrio precipitando al suolo, procurandosi lesioni gravissime che lo conducevano alla morte due giorni dopo, in data 10.9.2008. Imputavano alla quale Parte_1 ditta incaricata di realizzare la copertura predetta, la grave condotta omissiva nell'osservanza della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e per “culpa in eligendo” avendo affidato le opere di montaggio a un'impresa priva di idoneità tecnico/professionale e organizzativa (la SM MO di RI D. e S.), che peraltro aveva impiegato il senza regolare assunzione. Gli attori precisavano di agire CP_2 unicamente nei confronti della società convenuta, in quanto costituiti parte civile nel processo penale per omicidio colposo aggravato pendente nei confronti di e CP_8
titolari della SM subappaltatrice e dell'ing. Controparte_6 Controparte_3 responsabile della sicurezza per conto della committenza, essendo invece nelle more deceduto titolare della MA SR, coinvolta anch'essa nel procedimento Parte_1 penale per violazione dell'art. 5 comma 1 lett.a) e 25 septies del D.Lvo 231/2001, che espressamente esclude la possibilità di costituzione di parte civile nei confronti degli enti.
Si costituivano i convenuti, contestando che la avesse assunto il Parte_1 ruolo di impresa affidataria, dunque di datore di lavoro, avendo solo fornito i materiali destinati al montaggio della tettoia, lamentando la lacunosità delle indagini svolte in sede penale. Evidenziavano come nel cantiere lavorassero varie imprese, tra cui la SM
MO, a cui la proprietà aveva commissionato direttamente il montaggio del manufatto da essa fornito, senza alcun contratto di appalto sottoscritto con la società difatti mai invitata alle riunioni di coordinamento e neppure legittimata a Parte_1 entrare nel cantiere. I convenuti contestavano infine la fondatezza nell'an e nel quantum della pretesa risarcitoria avversa e chiedevano, in denegata ipotesi di accoglimento, di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia assicurativa ai fini della CP_9 manleva, nonché i soggetti ritenuti effettivi responsabili del sinistro in esame, ovvero la e i due soci illimitatamente responsabili e Controparte_10 CP_8
(subappaltatrice), (coordinatore della sicurezza), Controparte_6 Controparte_3
e in qualità di committenti, nei confronti DE quali Controparte_5 CP_4 chiedevano in via subordinata di accertarsi le rispettive quote di responsabilità nella causazione della morte di ai fini della futura azione di regresso. Persona_2
Si costituiva quindi la (oggi , eccependo Controparte_11 CP_7 preliminarmente la necessità di sospendere il giudizio ex art. 75, co. 3 c.p.p. (stante la pendenza del processo penale), il difetto di legittimazione degli eredi del sig.
[...] ad avvalersi della copertura assicurativa, la carenza della copertura stessa della Pt_1 per i danni sofferti dal subappaltatore nonché i limiti indennitari della Parte_1 polizza. Quanto alla domanda attorea promossa nei confronti DE convenuti, si associava alle difese di questi ultimi in ordine all'estraneità della rispetto Parte_1 all'assunzione del ruolo di impresa appaltatrice/affidataria o garante della sicurezza, e alle contestazioni sulla pretesa risarcitoria.
Si costituivano altresì i EL D. e S. RI, deducendo che la società in nome collettivo di cui erano soci medio tempore era stata cancellata dal registro delle imprese;
eccepivano preliminarmente l'inammissibilità della propria chiamata (stante l'assenza di rapporti di garanzia con i convenuti), nonché la necessità di sospendere il giudizio ex art. 75, co. 3 c.p.p.. Quanto al merito, contestavano gli addebiti mossi nei propri confronti e la quantificazione del danno operata dagli attori.
Si costituiva inoltre chiedendo il rigetto delle domande svolte dai Controparte_3 convenuti nei suoi confronti, deducendo di aver correttamente svolto l'incarico affidatogli, redigendo apposito Piano della sicurezza, e rilevando come nessuna responsabilità potesse a lui ascriversi rispetto al sinistro in questione, anche perché la ditta
SM MO aveva iniziato di propria iniziativa in data 8.9.2008 a installare la tettoia della piscina senza contattarlo (come avrebbe dovuto fare) e quindi in sua assenza, non redigendo il POS e utilizzando un lavoratore “in nero”, violando poi le basilari regole della comune prudenza anche nel montaggio e utilizzo del ponteggio.
Si costituivano infine ed chiedendo il rigetto della CP_4 Controparte_5 domanda svolta nei loro confronti dai convenuti e, in via riconvenzionale, la condanna di questi al risarcimento DE danni patiti a causa dell'ingiusto coinvolgimento nella vicenda in sede civile e penale, stimati equitativamente nella somma di € 50.000,00, oltre che alla responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in particolare allegava di CP_4 essersi rivolto – quale rappresentante della proprietaria sig.ra CA (coniuge) e per il tramite dell'arch. – alla ditta per la fornitura e il montaggio Per_3 Parte_1 della struttura portante del tetto della piscina, indicando l'ing. per la direzione CP_3 DE lavori. Da lì in poi nulla aveva saputo in ordine all'esecuzione delle opere (come del subappalto alla ditta SM MO), fino all'infortunio del 10.9.2008.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e con l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona degli attori i quali, nel corso del giudizio, rinunciavano alla domanda di risarcimento DE danni patrimoniali. Il Tribunale di
Grosseto con sentenza n. 254/2020 accoglieva le loro istanze, premettendo quanto segue: “Non è oggetto di contestazione che il 10.9.2008 il sig. perse la vita in seguito a un Parte_5 infortunio occorso sul lavoro, due giorni prima, in un cantiere installato in un agriturismo di proprietà della famiglia CA in agro di Campagnatico, ove era in corso la realizzazione di una tettoia a servizio di una piscina da parte della ditta (cfr. anche docc. 1 e ss. di parte attrice). Parte_6
L'operaio, conoscente DE titolari della ditta, al suo primo giorno di lavoro, era impegnato nella movimentazione di alcuni pannelli da installare a copertura della tettoia ed era posizionato su un piano di appoggio ad oltre 2 metri di altezza, quando per una manovra accidentale cadeva a terra sbattendo violentemente la testa;
trasportato in elisoccorso al Policlinico “Le Scotte” di Siena, ivi decedeva due giorni dopo, a causa DE postumi della caduta.
Tutte le parti del presente giudizio (ad eccezione DE sigg. e della compagnia assicurativa), sono CP_4 state coinvolte nel procedimento penale instaurato presso codesto Tribunale, e definito irrevocabilmente con la sentenza n. 15335/19 pronunciata dalla Suprema Corte che ha confermato in toto la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze in data 12.10.2018, rigettandone le impugnazioni.
Dalla lettura combinata delle sentenze penali emerge la corresponsabilità della DE Parte_1 EL e dell'ing. nella causazione del tragico evento del 2008. CP_6 Parte_7
In particolare si è accertato come il cantiere non fosse in regola, in quanto difettavano sia l'obbligatorio
Piano Operativo di Sicurezza che i dispositivi personali (scarpe, cinture, guanti, caschi), essendo inoltre il ponteggio mobile (cd. trabattello) inadeguato alle operazioni che stava eseguendo il il quale CP_2 peraltro neppure doveva essere impiegato poiché lavoratore irregolare, e mero conoscente DE EL CP_6 ai quali saltuariamente prestava ausilio nella realizzazione di opere edili.
Venivano dunque condannati per omicidio colposo ex art. 589 c.p. anzitutto i EL presenti al CP_6 momento del fatto, e totalmente incuranti delle norme antinfortunistiche, avendo inoltre redatto il POS in fretta e furia solo all'indomani del sinistro in modo da dissimulare le carenze della sicurezza nel cantiere.
In concorso nel predetto reato rispondeva altresì l'ing. poiché, quale responsabile e coordinatore CP_3 della sicurezza, avrebbe dovuto verificare l'esistenza del POS, valutarne il contenuto, la regolarità delle procedure eseguite nonché l'idoneità degli strumenti predisposti, talché avrebbe potuto ragionevolmente rilevare sia che per l'esecuzione del lavoro in quota svolta dal sarebbe stato necessario invece un CP_2 ponteggio, o una gru o un montacarichi, sia l'irregolarità intrinseca del trabattello o constatare la mancanza di dispositivi di sicurezza di cui era sprovvisto il L'ottemperanza degli obblighi di CP_2 sicurezza e controllo nel cantiere, che difettò nella specie, avrebbe difatti imposto al di segnalare CP_3 le inosservanze anche proponendo la sospensione DE lavori e l'allontanamento della ditta dal cantiere.
Responsabile in via amministrativa per il reato di omicidio colposo veniva riconosciuta infine la
[...]
(non anche penalmente il rappresentate legale poiché frattanto deceduto), in quanto ritenuta Parte_1 effettiva incaricata dalla committenza per la costruzione della tettoia della piscina, subappaltandone poi la materiale esecuzione alla ditta e omettendo però la doverosa vigilanza in ragione della posizione di CP_6 garanzia assunta, non avendo neppure verificato l'effettiva redazione del POS così ottenendo un risparmio di spesa rappresentato dai costi necessari per l'apprestamento DE mezzi di prevenzione idonei a scongiurare eventi dannosi come quello verificatosi.
Alla luce di tali circostanze, concludeva il Giudice di ultimo grado, l'infortunio fu la conseguenza delle plurime e gravi inadempienze agli obblighi in materia antinfortunistica, da parte di diversi soggetti economici interagenti: il fatto di aver subappaltato le opere di realizzazione della tettoia, in mancanza del piano di sicurezza e coordinamento e pure a fronte del mancato rispetto degli obblighi preliminari da parte della società subcommittente, evidenziava ancor più il difetto di coordinamento con la subappaltatrice, che
a sua volta eseguì l'intervento in patente violazione delle norme antinfortunistiche deputate a garantire la sicurezza DE lavoratori in quota.”
Riguardo al giudicato penale di condanna per omicidio colposo aggravato formatosi nei confronti DE titolari della SM, del coordinatore per la sicurezza e di Persona_4 responsabilità amministrativa conseguente ex D.Lgs 231/2001 della MA SR , il primo giudice richiamava “il principio generale dell'ordinamento giuridico è quello dell'autonomia e della separazione DE giudizi, costituendo però un'eccezione a tale regola l'efficacia extra-penale del giudicato sancita dall'art. 651 c.p.p., che individua le ripercussioni della sentenza penale irrevocabile di condanna – in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso - nel giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile.
Ciò vuol dire che le specifiche statuizioni oggetto della sentenza di condanna in merito ai tre elementi indicati dal legislatore non dovranno formare oggetto di prova nel giudizio civile che sorge per il risarcimento del danno a carico del soggetto condannato o del responsabile civile (quest'ultimo potendo pretendere un'autonoma valutazione DE fatti accertati in sede penale in capo a sé laddove non vi abbia partecipato). Nel caso di specie, la corresponsabilità della DE EL e dell'ing. Parte_1 CP_6 Parte_7 nella causazione dell'evento del 2008 è stata accertata da una sentenza passata in giudicato intervenuta nelle more del giudizio che non può, contrariamente a quanto chiede di fare la difesa DE convenuti, essere rimessa in discussione, ferma restando la necessità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. n. 5660/2018).
Occorre peraltro aggiungere come la giurisprudenza di legittimità riconosce al giudice civile il potere di utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale e porre a base del convincimento stesso gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, anche ricavandoli dalla sentenza, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli al proprio vaglio critico e legittimamente maturare il proprio convincimento anche sulla sola base delle acquisizioni probatorie intervenute nel processo penale, se ritenute, come nella specie, sufficienti e decisive (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 4667/98).
Come si ribadisce, il decesso del sig. fu l'evidente conseguenza di una concatenazione di condotte CP_2 omissive assunte dai soggetti condannati in sede penale nell'osservanza delle norme antinfortunistiche, di modo che tutti dovranno rispondere ex artt. 2043 dell'evento del 10.9.2008, essendo peraltro la regola probatoria che governa la causalità civile più elastica rispetto a quella penale: difatti, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige quella della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, accedendo a una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale.”
Con specifico riferimento alla posizione DE convenuti il Tribunale ribadiva che “aver accertato in sede penale che la ditta sia corresponsabile nel reato di omicidio colposo Parte_1 rafforza il convincimento di questo giudicante che la stessa non possa in alcun modo sottrarsi a rispondere della morte del proprio per l'evidente inosservanza delle prescrizioni di sicurezza DE lavori - CP_2 impostele anzitutto dal D.Lgs. 81/2008 nonché dagli artt. 2051 e 2087 c.c. - successivamente affidati alla D.S.M. MO.”, rilevando poi come la qualità di appaltatrice della MA SR emergesse anche dai documenti prodotti nel giudizio in particolare dalla difesa DE committenti ( e segnatamente: preventivi di spesa e fatture indirizzati alla proprietà CP_4
(cfr. docc. 1, 2 e 6); contratto di affidamento lavori alla subappaltatrice (cfr. doc. 3); denuncia di sinistro datata 11.9.2008 della alla compagnia assicurativa Parte_1 (cfr. doc. 9). “Elementi che nel loro complesso consentono, pertanto, una ricostruzione ex post dell'assetto negoziale convenuto dalle parti, con accettazione della dell'incarico di Parte_1 provvedere ab origine all'opera di montaggio della tettoia della piscina (salvo poi subappaltarla), e non solo
a fornirne i materiali.”
In punto di responsabilità della MA SR il giudice di prime cure affermava che “in relazione alla sicurezza nei cantieri di lavoro, sussista l'obbligo per l'appaltatore, nella cui disponibilità permane
l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute DE lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa subappaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata DE singoli lavoratori, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo e nella cooperazione con il subappaltatore per l'attuazione degli strumenti di protezione. Procedeva poi alla ripartizione delle responsabilità nei rapporti interni fra la MA SR , i titolari della impresa subappaltatrice estinta e il coordinatore della sicurezza (tutti terzi chiamati) avendo chiesto i convenuti in via subordinata “di graduare su ciascuno DE danneggianti le ripercussioni negative di un'eventuale sentenza di condanna (di modo da preannunciare l'azione di regresso ex art.
2055, co. 2 c.c.)” attribuendo, sulla scorta delle risultanze probatorie in atti, la responsabilità dell'evento dannoso nella misura del 40% a carico della subappaltatrice (e quindi DE EL ) e del residuo 60% in misura pari, e concorrente, a carico CP_6 dell'impresa e del suo amministratore unico (30%) e dell'ing. Parte_1
(30%), fermo restando l'obbligo di parte convenuta a soddisfare per l'intero la CP_3 pretesa giudiziale degli attori estranei ai rapporti interni tra i condebitori solidali, verso cui non avevano agito. Escludeva invece ogni responsabilità in capo ai committenti CP_4 nella causazione dell'evento di danno.
Il Tribunale quindi, condannava la nonché CP_12 Parte_3 Parte_2
ed questi ultimi nei limiti delle quote ereditarie di ⅓ ciascuno, al Parte_4 risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico puro e da perdita del rapporto parentale in favore degli attori, che liquidava, sulla base delle tabelle milanesi vigenti al momento della decisione, in € 282.928,00 in favore di moglie CP_1 convivente di e di € 281.102,05 in favore di figlio maggiorenne Persona_2 CP_2 convivente anch'egli , oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria e spese di lite.
Riconosceva alla parte convenuta “il diritto a rivalersi sui e da un CP_8 Controparte_6 lato, e dall'altro, nella misura del 40% dai primi, in solido tra loro, e del 30% dal Controparte_3 secondo, rispetto all'importo pagato agli attori;”.
Respingeva invece la domanda di manleva DE convenuti nei confronti della per CP_7 inoperatività della garanzia assicurativa condannandoli a rifonderle le spese di giudizio, infine rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e per lite temeraria proposta dai terzi chiamati CP_4
Avverso siffatta decisione i convenuti hanno interposto appello formulando sette motivi di impugnazione.
Con i primi due motivi lamentano che il Tribunale si sarebbe “acriticamente appiattito” sulle conclusioni del Giudice Penale (e, in particolare, sulle argomentazioni della Sentenza
n. 4127 del 12 Ottobre 2017, depositata il 10 Gennaio 2018, della Corte d'Appello di
Firenze, e della Sentenza 15335/2019 della Corte di Cassazione, nel processo penale relativo alla morte di entrambe depositate), omettendo in tal modo di Parte_5 esaminare il materiale probatorio in atti, da cui emergerebbe la carenza di prova circa la qualità di appaltatrice-subappaltante in capo alla delle opere di montaggio CP_12 della struttura lignea da essa unicamente fornita ai committenti, i quali, invece, avrebbero concluso un autonomo contratto di appalto con l'impresa SM DE EL , pur se CP_6 su indicazione della CP_12
Con il terzo motivo censurano la ripartizione interna delle responsabilità operata dal primo giudice assumendo che anche qualora la società appellante avesse rivestito il ruolo di appaltatrice, sussisterebbe la responsabilità preminente della subappaltatrice e quindi DE signori nonchè del responsabile per la sicurezza CP_6 Persona_4
Con il quarto motivo lamentano che comunque essi avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento del danno in favore degli attori non per l'intero ma in misura corrispondente alla quota di responsabilità del 30% attribuitagli dal Tribunale in sentenza.
Con il quinto motivo impugnano il capo della sentenza che ha escluso una concorrente responsabilità DE committenti chiamati. CP_13
Con il sesto motivo censurano la quantificazione del danno biologico liquidato in favore di ciascun attore, e in particolare contestano le risultanze della ctu medico-legale, richiamando le osservazioni DE propri ctp , lamentando comunque che il Tribunale abbia omesso di tenere conto della provvisionale liquidata nel processo penale in favore DE danneggiati pari ad euro 50.000 ciascuno e delle somme erogate dall per euro CP_14
186.420,56 in favore DE medesimi.
Con il settimo motivo gli appellanti impugnano il rigetto della domanda di manleva da essi proposta nei confronti della riproponendo le medesime difese svolte in CP_7 primo grado, circa l'operatività della garanzia assicurativa.
Si sono costituiti i signori e contestando la fondatezza del gravame di CP_15 CP_16 cui hanno chiesto la reiezione.
Anche gli appellati e la hanno resistito istando per la conferma della CP_4 CP_7 sentenza impugnata e il conseguente rigetto delle domande riproposte nei loro confronti.
si è costituito svolgendo impugnazione incidentale, con cui ha censurato Controparte_6 il capo della sentenza afferente alla ripartizione ai fini del regresso delle responsabilità fra i diversi soggetti coinvolti, invocando in riforma della decisione l'applicazione del criterio presuntivo di cui all'art. 2055 comma terzo c.c. , associandosi poi ai motivi dell'appello principale relativi al quantum del risarcimento liquidato in favore DE danneggiati, ha lamentato inoltre l'omessa valutazione da parte del tribunale, di un concorso colposo del lavoratore deceduto ex art. 1227 comma primo c.c..
G. costituitosi il 26.11.2021 per l'udienza del 2.12.2021 fissata ex art. 349 bis CP_3 comma secondo c.p.c. ha svolto invece impugnazione incidentale affidata ad un unico motivo con cui ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente anche una condotta colposa del medesimo in qualità di responsabile della sicurezza per conto della committenza, chiedendo in riforma escludersi o in subordine ridursi la quota attribuitagli del 30%.
E' invece rimasto contumace La corte ha disposto l'avvio del CP_8 procedimento di mediazione delegata, conclusosi con esito negativo;
nel corso del giudizio gli appellanti hanno dato atto di aver raggiunto una transazione con gli appellati ed chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con CP_4 CP_7 spese legali interamente compensate. La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta in data 11.4.2024, poi rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del
19.12.2024 per impedimento del Consigliere relatore, quindi trattenuta di nuovo in decisione con nomina di altro relatore, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.2.2025 , con assegnazione alle parti DE termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
In limine va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale di in quanto Persona_4 questi si è costituito in data 26.11.2021 ovvero oltre il termine previsto dall'art. 343 comma primo di 20 giorni prima dell' udienza del 2.12.2021 fissata ex art. 349 bis comma secondo c.p.c dalla Corte.
Va altresì dichiarata la cessazione della materia del contendere ( quinto e settimo motivo di appello) a spese legali compensate fra gli appellanti e gli appellati e CP_4 avendo le suddette parti raggiunto un accordo transattivo in corso di CP_7 causa e rassegnato conclusioni congiunte in tal senso.
1. L'appello principale e l'appello incidentale di S. RI
1.1 Sulla qualità di impresa appaltatrice-subappaltante della CP_12
Con il primo ed il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale dopo aver correttamente premesso che” il principio generale dell'ordinamento giuridico è quello dell'autonomia e della separazione DE giudizi, costituendo però un'eccezione a tale regola l'efficacia extra- penale del giudicato sancita dall'art. 651 c.p.p., che individua le ripercussioni della sentenza penale irrevocabile di condanna – in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso - nel giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile. Ciò vuol dire che le specifiche statuizioni oggetto della sentenza di condanna in merito ai tre elementi indicati dal legislatore non dovranno formare oggetto di prova nel giudizio civile che sorge per il risarcimento del danno a carico del soggetto condannato o del responsabile civile (quest'ultimo potendo pretendere un'autonoma valutazione DE fatti accertati in sede penale in capo a sé laddove non vi abbia partecipato). Nel caso di specie, la corresponsabilità della
[...]
DE EL e dell'ing. nella causazione dell'evento del 2008 è stata Parte_1 CP_6 Parte_7 accertata da una sentenza passata in giudicato intervenuta nelle more del giudizio che non può, contrariamente a quanto chiede di fare la difesa DE convenuti, essere rimessa in discussione, ferma restando la necessità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. n. 5660/2018). Occorre peraltro aggiungere come la giurisprudenza di legittimità riconosce al giudice civile il potere di utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale e porre a base del convincimento stesso gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, anche ricavandoli dalla sentenza, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli al proprio vaglio critico e legittimamente maturare il proprio convincimento anche sulla sola base delle acquisizioni probatorie intervenute nel processo penale, se ritenute, come nella specie, sufficienti e decisive (cfr. ex multis
Cass. SS.UU. n. 4667/98) “ abbia tuttavia disatteso i principi richiamati, non pervenendo ad un accertamento autonomo circa l'effettiva esistenza di un contratto di appalto con cui la assumeva l'obbligo nei confronti DE committenti signori non CP_12 CP_4 soltanto della fornitura di una tettoia in legno ma anche della successiva installazione della stessa presso l'azienda agricola sita in Campagnatico di proprietà della signora
[...]
subappaltando poi l'opera all'impresa DE EL . Gli Parte_8 CP_10 CP_6 appellanti sostengono di essersi limitati ad indicare ai committenti la SM ma il contratto di appalto sarebbe poi stato autonomamente stipulato fra quest'ultima e i signori CP_4
Tale ricostruzione farebbe quindi venire meno la responsabilità DE convenuti-appellanti, affermata invece dal Tribunale, in quanto fondata sul presupposto che la CP_12 abbia rivestito nella vicenda che ha portato alla morte di il ruolo di Persona_2 appaltatrice.
Le doglianze sono destituite di fondamento.
In primis si rileva come sulla qualità di appaltatrice della si è formato il CP_12 giudicato penale , rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello penale di Firenze n.
904/2015 confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15335/2019 , che in riforma della pronuncia del Tribunale penale di Firenze, ha condannato la società ex D. lgs 231/2001 affermandone la responsabilità amministrativa conseguente al reato di omicidio colposo aggravato per violazione DE doveri di controllo e coordinamento in relazione alla normativa sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Gli appellanti inoltre non si confrontano con la motivazione del primo giudice che invero non si è affatto appiattito sulle sentenze penali in precedenza richiamate ma ha rilevato quanto segue : Né può negarsi che l'impresa in questione avesse assunto il ruolo di appaltatrice, giacché anche nel presente giudizio sono stati prodotti dalla difesa innumerevoli documenti che depongono CP_4 in tal senso, ove ci si riferisce anche all'opera di montaggio del materiale fornito: preventivi di spesa e fatture indirizzati alla proprietà (cfr. docc. 1, 2 e 6); contratto di affidamento lavori alla subappaltatrice
(cfr. doc. 3); denuncia di sinistro datata 11.9.2008 della alla compagnia Parte_1 assicurativa (cfr. doc. 9).
Elementi che nel loro complesso consentono, pertanto, una ricostruzione ex post dell'assetto negoziale convenuto dalle parti, con accettazione della dell'incarico di provvedere ab origine Parte_1 all'opera di montaggio della tettoia della piscina (salvo poi subappaltarla), e non solo a fornirne i materiali.
E invero la prova che i committenti avessero affidato alla la CP_4 CP_12 fornitura e anche il montaggio della copertura lignea e che la società avesse a sua volta subappaltato l'effettiva installazione della struttura alla SM emerge chiaramente dal contenuto della documentazione prodotta dinanzi al Tribunale e segnatamente:
- preventivo per tettoia proprietà Avv. , datato 22 Luglio 2008, della CP_4 [...]
sottoscritto in calce dal Legale Rappresentante dell'epoca, Parte_1 Parte_1 nel quale viene previsto, oltre alla fornitura DE materiali per la realizzazione della tettoia, il
“noleggio gru” ed il “montaggio” della tettoia stessa (doc. n. 50 attori in primo grado e doc. n. 2 comparsa di risposta DE terzi chiamati;
CP_4
-contratto di subappalto, o di affidamento DE lavori, datato 5 Settembre 2008, tra la appaltatrice e subappaltante e la subappaltatrice Parte_1 [...]
con timbro postale che gli conferisce data certa (doc. n. 51 attori in Controparte_10 primo grado e doc. n. 3 comparsa di risposta DE terzi chiamati;
CP_4
-fattura n. 3268, emessa in data 15 Settembre 2008 dalla all Parte_1 [...]
, avente ad oggetto la fornitura di quanto necessario per la Parte_9 realizzazione della tettoia compresi trasporto, montaggio e noleggio gru (doc. n. 52 attori in primo grado e doc. n. 7 comparsa di risposta DE terzi chiamati;
CP_4
-dichiarazione scritta, datata 30 Ottobre 2012, dell'Architetto Testimone_1 all'Avvocato nella quale l'Architetto riferisce di aver trattato lui stesso con il signor CP_4 la fornitura e la messa in opera della tettoia (doc. n. 54 attori in primo Parte_1 grado e doc. n. 10 comparsa di risposta DE terzi chiamati fatto confermato dal CP_4 in sede di testimonianza all'udienza del 14.11.2014; Per_3 -denuncia di sinistro del 11 Settembre 2008 della all'Assicurazione Parte_1
Fondiaria S.A.I., sottoscritta da quale legale rappresentante , nella quale Parte_1 questi confessava che il montaggio della parte lignea della tettoia era stato subappaltato alla D.S.M. MO di (doc. n. 55 attori in primo grado). Controparte_17
La sentenza pertanto sul punto deve essere confermata.
1.2 Sul riparto interno di responsabilità ai fini del regresso fra coobbligati solidali
( terzo motivo di appello principale e primo motivo di appello incidentale di S.
RI)
Riguardo al terzo motivo dell'impugnazione principale, la doglianza afferente alla mancata attribuzione da parte del Tribunale di una quota di responsabilità anche ai committenti
è superata dall'accordo transattivo intervenuto fra questi e gli appellanti che CP_4 determina, come già in precedenza evidenziato, la cessazione della materia del contendere fra le predette parti.
Per quanto concerne invece la censura che involge l'attribuzione da parte del primo giudice alla di una quota di corresponsabilità del 30% , ovvero di poco CP_12 inferiore alla SM DE EL , gli appellanti lamentano che non sia stato CP_6 adeguatamente considerato il contributo causale delle condotte imputabili alla predetta impresa, nonostante materialmente fossero i titolari della stessa ad essere presenti sul cantiere il giorno dell'infortunio del lavoratore, da essi chiamato “in nero” a lavorare senza l'approntamento di alcuna misura di protezione.
Anche S. RI con il primo motivo di impugnazione incidentale contesta l'attribuzione della quota del 40% di responsabilità a proprio carico, unitamente con il fratello D. RI, in qualità di soci illimitatamente responsabili della cancellata dal registro delle CP_10 imprese, assumendo che il Tribunale non abbia tenuto conto che essi erano molto giovani e inesperti nel settore, pertanto sarebbe dovuto pervenire ad una decisione di pari corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti.
Entrambi i motivi non sono meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale nel proprio percorso motivazionale correttamente è partito dalla dinamica del sinistro di cui fu vittima come accertata incontrovertibilmente in sede penale , Persona_2 ovvero che il lavoratore “privo di ogni dispositivo di sicurezza di natura personale, e intento nella movimentazione di alcuni pannelli destinati alla costruzione della tettoia, rovinò a terra da un'altezza di oltre due metri sbattendo la testa, dopo aver accidentalmente fatto leva con la gamba sul parapetto troppo basso del trabattello utilizzato, tra l'altro privo DE cd piedini stabilizzatori. Si evincono le seguenti circostanze: anzitutto che lo stesso trabattello fosse inadeguato all'attività in concreto svolta dal CP_2 richiedendosi nell'evenienza un vero e proprio ponteggio o una gru o montacarichi, anche in ragione del peso DE carichi movimentati;
in secondo luogo che lo stesso ponteggio non fosse intrinsecamente sicuro, poiché avente paratie di dimensioni inferiori a quelle regolamentari ed era privo DE piedi di sostegno;
infine che il peraltro impiegato irregolarmente, non indossasse le attrezzature e gli indumenti necessari CP_2 per svolgere quel tipo di mansione.”
Con specifico riferimento alla posizione della subappaltatrice SM il giudice di prime cure ha quindi osservato: “Poiché il ponteggio fu realizzato dalla ditta DE EL che ha CP_6 impiegato irregolarmente il e poiché la caduta non è riconducibile all'esclusiva disattenzione di CP_2 quest'ultimo, non può negarsi che l'efficienza causale nell'evento dannoso – per le modalità in cui lo stesso si è verificato - sia riconducibile con prevalenza alla condotta della subappaltatrice, anche per aver iniziato
i lavori senza la presenza del direttore DE lavori, e per non aver indicato al i rischi specifici CP_2 esistenti nell'ambiente di lavoro e la necessità di servirsi DE mezzi di protezione messi a disposizione, ovvero di segnalare all'appaltatore le deficienze DE dispositivi già esistenti e di richiederne di più appropriati, tanto più che la vittima era un lavoratore non propriamente giovane e parzialmente inesperto.” La quota di responsabilità attribuita alla impresa subappaltatrice appare ineccepibile, considerata la gravità delle omissioni in materia di sicurezza poste in essere dai suoi titolari;
la circostanza, allegata dal S. RI, che A. non fosse un CP_2 lavoratore inesperto, conforta ulteriormente la valutazione del primo giudice, perché fa emergere la consapevole scelta della SM di reclutare, senza alcun contratto, un operaio che essi consideravano di esperienza, e che dunque ritenevano li avrebbe esposti a minori rischi di infortunio, nell'eseguire l'opera in un cantiere sprovvisto di qualsiasi strumento di protezione, in totale spregio alla normativa in materia di sicurezza e tutela DE lavoratori.
Si rammenta infine che nel giudizio penale è stato accertato come i EL , CP_6 immediatamente dopo il tragico infortunio, abbiano incaricato un tecnico per la redazione di un POS con data falsa e un falso contratto di assunzione di a Persona_2 ulteriore dimostrazione di come i titolari della SM tutto fossero tranne che due giovani imprenditori ingenui e inesperti, manifestando con siffatte condotte notevole e deprecabile spregiudicatezza.
Per quanto attiene poi al contributo causale imputabile alla il Tribunale CP_12 ha ritenuto che questa nella sua qualità di subappaltante avrebbe dovuto adottare o quantomeno assicurarsi che venissero approntate nel cantiere da parte della subappaltatrice , tutte le misure di prevenzione necessarie ed idonee a garantire la sicurezza DE lavoratori, in base alle condizioni concrete di esecuzione dell'opera, impedendo altrimenti l'intervento di una impresa che operava in spregio a tutte le cautele infortunistiche previste dalla legge. La invero non ha minimamente CP_12 vigilato sulle modalità di realizzazione dell'opera da parte della SM, neppure ha verificato che questa avesse predisposto il POS ( che nel caso di specie non è nemmeno stato redatto come accertato in sede penale), abdicando colpevolmente all'esercizio DE doverosi controlli derivanti dalla posizione di garanzia di cui era titolare quale appaltatrice.
La società inoltre era verosimilmente consapevole che per il montaggio della tettoia da essa fornita, di significativa estensione e composta da tavoloni in legno, trattandosi di un lavoro in quota a 2,51 metri di altezza, sarebbe stato necessario un ponteggio e non certo un trabattello, così come per la movimentazione della struttura sarebbe occorso il noleggio di una gru, del resto previsto nel preventivo sottoposto dalla ai CP_12 committenti. Si condivide dunque la valutazione del Tribunale che ha ritenuto sussistente la corresponsabilità della nella misura del 30%. CP_12
1.3 La responsabilità solidale ex art. 2055 comma primo c.c.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata perché in ipotesi subordinata avrebbe dovuto condannarli al risarcimento del danno in favore degli attori, rispettivamente moglie e figlio del lavoratore deceduto, nella misura corrispondente alla quota di responsabilità del 30% attribuita alla CP_12
La doglianza è del tutto infondata costituendo principio di diritto ormai pacifico quello secondo cui in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo DE corresponsabili. ( cfr da ultimo Cass.
20170/2024), come avvenuto nel caso di specie, pertanto gli appellanti rispondono ex artt. 2055 comma primo, 1292 e 1294 c.c. per l'intero verso gli attori –appellati.
Quest'ultimi peraltro hanno agito unicamente nei loro confronti perchè costituiti parte civile nel processo penale a carico degli imputati e verso i CP_18 Persona_4 quali, una volta definito il giudizio penale con condanna DE medesimi, hanno ex art. 651
c.p.p. instaurato il conseguente giudizio civile dinanzi al Tribunale di Grosseto, allo stato ancora pendente.
1.4. Sul quantum del danno liquidato in favore degli attori ( secondo motivo dell'appello incidentale di S. RI e sesto motivo di appello principale)
Con il secondo motivo di impugnazione incidentale S. RI censura la sentenza gravata per non aver considerato un concorso colposo del lavoratore A. LL ex art. 1227 comma primo c.c., allegando per la prima volta in questa sede a sostegno di tale tesi, che questi, operaio ormai in pensione, fosse consapevole DE rischi a cui si esponeva nell'esecuzione della prestazione lavorativa. La doglianza mira evidentemente a ridurre nel quantum il diritto di regresso riconosciuto nella sentenza gravata ai convenuti-odierni appellanti nei confronti DE terzi chiamati per la quota del 40%. CP_6
Il motivo è inammissibile atteso che l'assenza di un concorso colposo della vittima è stato accertato in sede penale con efficacia di giudicato nel processo in cui S. RI è stato condannato in via definitiva in concorso con il fratello e con per omicidio Persona_4 colposo, con la conseguenza che al giudice civile è preclusa l'applicazione dell'art. 1227 comma primo c.c. ( cfr Cass. 26009/2023; 15392/2018).
Con il sesto motivo, articolato in tre diverse doglianze, gli appellanti invece contestano in primis la percentuale di danno biologico da invalidità permanente, sub specie danno psichico, riconosciuta dai ctu nominati in primo grado dopo visita medico-legale DE danneggiati- alle cui conclusioni il primo giudice ha aderito- assumendo che non sarebbero state prese in considerazioni dagli ausiliari le osservazioni DE propri ctp. La circostanza è smentita per tabulas, in quanto il collegio peritale ha depositato il 20.4.2016 nota integrativa in cui ha confutato in modo articolato le argomentazioni DE consulenti di parte convenuta-odierna appellante. Si rammenta inoltre che “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, DE rilievi DE consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni DE consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cfr da ultimo Corte di Cassazione, sent. 33742/2022).
Del pari infondata è la censura circa l'omessa detrazione, dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, delle somme corrisposte dall a titolo di CP_14 rendita , dal momento che i signori hanno rinunciato in corso di causa alla Parte_10 domanda di ristoro DE pregiudizi patrimoniali derivanti dalla morte del loro congiunto
[...]
e l' non indennizza il danno non patrimoniale costituito dai pregiudizi Per_2 CP_14 subiti iure proprio dai prossimi congiunti del lavoratore deceduto, rappresentati dalla perdita del rapporto parentale e dal danno biologico di natura psichica da lutto .
Gli appellanti infine hanno per la prima volta in sede di appello chiesto la detrazione della provvisionale riconosciuta con la sentenza penale della Corte d'Appello di Firenze passata in giudicato in favore di e costituiti parte civile, pari ad euro CP_15 CP_16
50.000 ciascuno, dalle somme liquidate dal Tribunale di Grosseto in favore DE medesimi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. In verità la condanna al pagamento della provvisionale è stata pronunciata unicamente a carico degli imputati condannati e e nei cui confronti i signori e CP_6 CP_8 Persona_4 CP_15 CP_16 hanno promosso la causa conseguente ex art. 651 c.p.p. dinanzi al Tribunale di Grosseto
n.rg. 1992/2019, ancora pendente, in attesa di definizione del presente giudizio, pertanto semmai in quella sede saranno considerate le somme eventualmente corrisposte dagli imputati a titolo di provvisionale (del cui effettivo pagamento non vi è prova in atti) ai fini della determinazione del risarcimento da essi eventualmente ancora dovuto. In definitiva l'appello principale e l'appello incidentale devono essere respinti e la sentenza impugnata interamente confermata.
2. Le spese del giudizio di appello
Gli appellanti in quanto soccombenti devono essere condannati a rimborsare ad e CP_15 le spese del presente giudizio che si liquidano ex D.M. 55/2014 come CP_16 modificato dal D.M. 147/2022 in € 26.154,70 per compensi professionali, considerato il valore della domanda ( scaglione fra euro 260.000 ed euro 520.000), un impegno difensivo medio, applicato l'aumento del 30% ex art. 4 comma 2 del medesimo decreto ministeriale. Spetta agli appellanti anche il rimborso delle spese di mediazione delegata esperita in appello pari ad euro 97,60 ( 48,80x2) , da assimilarsi a spese del processo con conseguente applicazione DE medesimi principi che regolano la materia dal punto di vista processuale ( cfr Cass. ord. 32306/2023).
Vanno invece compensate le spese di lite fra gli appellanti principali e quelli incidentali, attesa la natura in parte adesiva a quella principale delle impugnazioni proposte da
[...]
e S. RI. Per_4
Infine vanno compensate per l'intero le spese di lite fra gli appellanti e CP_19 [...]
e come dalle medesime parti richiesto in ragione CP_20 Controparte_7 della cessazione della materia del contendere a seguito di accordo transattivo.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti principali e di quelli incidentali e S. RI, dell'ulteriore contributo unificato Persona_4 previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale di;
Controparte_6
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale di Controparte_3 4) dichiara la cessazione della materia del contendere fra gli appellanti e gli appellati e con spese del CP_4 Controparte_5 Controparte_7 presente giudizio interamente compensate fra le parti;
5) condanna gli appellanti a rimborsare agli appellati e le CP_1 CP_2
spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 26.154,70 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
6) dichiara compensate le spese di lite fra gli appellanti e e S. RI;
Persona_4
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti principali e di quelli incidentali e S. RI, dell'ulteriore Persona_4 contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.