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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/07/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2140/2020
Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 10 giugno 2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e celebratasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2140/2020 r.g.a.c.
tra
e , rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Marco Ambrosio, presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Europa n. 2/2 sono elettivamente domiciliati;
-appellanti
contro pagina 1 di 5 , in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_1
atti dall'Avv. Giuliano Buccino Grimaldi, presso il cui studio in Napoli (NA) alla via Mariano D'Ayala
n. 18 è elettivamente domiciliato;
-appellato
nonché
Controparte_2
-appellata contumace nonché
Controparte_3
-appellata contumace nonché
CP_4
-appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato e hanno impugnato la sentenza n. Pt_1 Parte_2
5841/2019 con la quale il Giudice di Pace di Nola ha dichiarato l' “improcedibilità per carenza di
legittimazione passiva dei convenuti”, e, contestualmente, rigettato nel merito la domanda proposta da e nei confronti dell' , di , di Pt_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
e di per il risarcimento dei danni alla vettura Volkswagen Controparte_3 CP_4
targata DJ616EH, assicurata per la RCA con la , in comproprietà agli odierni Controparte_5
attori, riportati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 21.06.2012, alle ore 18.30 circa, in
San Giuseppe Vesuviano (Na), alla Via Aielli, verificatosi per responsabilità esclusiva del conducente l' autocarro DAF targato KH6150AM, di targa straniera, che urtava con la propria fiancata destra quella sinistra della Golf, ferma sul margine destro della carreggiata.
pagina 2 di 5 L'appellante ha censurato l'erronea declaratoria di difetto di legittimazione passiva dei convenuti nonché l' errato apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure,
concludendo, in riforma della sentenza di primo grado, per la condanna dei convenuti all' integrale risarcimento del danno, quantificato in euro 3.500,00, ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento dimidiato (in ipotesi di mancato superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all' art. 2054, 2° comma c.c.), con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' ed ha resistito all' avverso gravame, concludendo Controparte_1
per il rigetto e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Non si costituivano nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello gli appellati
[...]
, , sicchè ne veniva dichiarata la contumacia;
la CP_2 Controparte_3 CP_4
causa veniva pertanto rinviata alla udienza del 10.6.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, l'appello va rigettato dovendosi confermare la statuizione di rigetto della domanda adottata dal giudice di prime cure, sia pure dovendosi provvedere alla modifica delle motivazioni rese dal giudice di pace, oggettivamente erronee: appare, in particolare, del tutto errata la adozione contestuale di una pronuncia in rito, di “improcedibilità per difetto di legittimazione” – formula peraltro errata – e di una pronuncia di merito, di rigetto della domanda.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali ed in forza del principio della ragione più
liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all' art. 276 c.p.c., e per il quale la causa può essere decisa, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario vagliare previamente le altre (Cass., sent. 10839 del 2019; Corte di Appello di Roma, 12 giugno 2019) -, va rilevato che le parti appellanti non avevano fornito adeguata prova– su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. –
dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
pagina 3 di 5 In particolare, deve condividersi la valutazione di insufficienza delle deposizioni rese dall' unico teste escusso, , il quale ha reso una deposizione del tutto generica, non avendo indicato né Testimone_1
con precisione la posizione assunta dal veicolo di proprietà dei danneggiati sulla carreggiata (anche al fine di verificare la sussistenza di un eventuale concorso colposo), e non avendo fornito alcuna indicazione precisa in ordine alle modalità di acquisizione dei dati del conducente il veicolo antagonista, avendo, anzi, riferito che lo stesso “non si fermò”; del resto, la stessa presenza del teste sul luogo del sinistro non è indicata nel modello CAI (peraltro sottoscritto dal solo appellante, e non anche dal conducente il veicolo antagonista), tenuto conto che nello stesso alla voce “testimoni” è indicata la dicitura “si riserva”, circostanza senz' altro idonea ad incidere negativamente sulla attendibilità del teste.
A ciò si aggiunga che neppure risulta prodotta in primo grado documentazione idonea a comprovare la ricorrenza di un danno economico: gli attori avevano, a sostegno della domanda, prodotto un preventivo di spesa e delle fotografie.
Quanto al preventivo di spesa, va ricordato che “In tema di risarcimento dei danni derivanti da
scontro tra veicoli, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa
danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in
assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico
verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria
a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio
dal suo autore” (Trib. Potenza 281 del 2022).
Nella fattispecie, non risulta prodotta alcuna fattura o quietanza della officina meccanica, dalla quale sia possibile verificare che gli appellanti abbiano effettivamente sostenuto i costi per la riparazione demandati in citazione e nell'atto di appello (ed abbiano, dunque, maturato la pretesa risarcitoria).
pagina 4 di 5 Pertanto, non avendo il preventivo di spesa di per sé pregnante valenza probatoria, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum debeatur”. (Cfr.
Cass. civ. sez. III, 15/5/2013, n. 11765).
Parimenti, i rilievi fotografici dei presunti danni riportati dal veicolo allegati, non risultano idonei a costituire prova piena e completa della inequivocabile riconducibilità degli stessi alle modalità e al luogo del presunto sinistro indicati in atti.
Pertanto, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile in atti non può dirsi raggiunta la prova piana e convincente della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, con la conseguenza che l' appello va rigettato dovendosi confermare - sia pure con delle motivazioni parzialmente diverse- la pronuncia di primo grado.
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, per la integrale compensazione,
tenuto conto della modifica, da parte del giudice di appello, delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della sentenza di primo grado, oggettivamente lacunosa nella parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 5
Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 10 giugno 2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e celebratasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2140/2020 r.g.a.c.
tra
e , rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Marco Ambrosio, presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Europa n. 2/2 sono elettivamente domiciliati;
-appellanti
contro pagina 1 di 5 , in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_1
atti dall'Avv. Giuliano Buccino Grimaldi, presso il cui studio in Napoli (NA) alla via Mariano D'Ayala
n. 18 è elettivamente domiciliato;
-appellato
nonché
Controparte_2
-appellata contumace nonché
Controparte_3
-appellata contumace nonché
CP_4
-appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato e hanno impugnato la sentenza n. Pt_1 Parte_2
5841/2019 con la quale il Giudice di Pace di Nola ha dichiarato l' “improcedibilità per carenza di
legittimazione passiva dei convenuti”, e, contestualmente, rigettato nel merito la domanda proposta da e nei confronti dell' , di , di Pt_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
e di per il risarcimento dei danni alla vettura Volkswagen Controparte_3 CP_4
targata DJ616EH, assicurata per la RCA con la , in comproprietà agli odierni Controparte_5
attori, riportati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 21.06.2012, alle ore 18.30 circa, in
San Giuseppe Vesuviano (Na), alla Via Aielli, verificatosi per responsabilità esclusiva del conducente l' autocarro DAF targato KH6150AM, di targa straniera, che urtava con la propria fiancata destra quella sinistra della Golf, ferma sul margine destro della carreggiata.
pagina 2 di 5 L'appellante ha censurato l'erronea declaratoria di difetto di legittimazione passiva dei convenuti nonché l' errato apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure,
concludendo, in riforma della sentenza di primo grado, per la condanna dei convenuti all' integrale risarcimento del danno, quantificato in euro 3.500,00, ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento dimidiato (in ipotesi di mancato superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all' art. 2054, 2° comma c.c.), con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' ed ha resistito all' avverso gravame, concludendo Controparte_1
per il rigetto e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Non si costituivano nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello gli appellati
[...]
, , sicchè ne veniva dichiarata la contumacia;
la CP_2 Controparte_3 CP_4
causa veniva pertanto rinviata alla udienza del 10.6.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, l'appello va rigettato dovendosi confermare la statuizione di rigetto della domanda adottata dal giudice di prime cure, sia pure dovendosi provvedere alla modifica delle motivazioni rese dal giudice di pace, oggettivamente erronee: appare, in particolare, del tutto errata la adozione contestuale di una pronuncia in rito, di “improcedibilità per difetto di legittimazione” – formula peraltro errata – e di una pronuncia di merito, di rigetto della domanda.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali ed in forza del principio della ragione più
liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all' art. 276 c.p.c., e per il quale la causa può essere decisa, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario vagliare previamente le altre (Cass., sent. 10839 del 2019; Corte di Appello di Roma, 12 giugno 2019) -, va rilevato che le parti appellanti non avevano fornito adeguata prova– su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. –
dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
pagina 3 di 5 In particolare, deve condividersi la valutazione di insufficienza delle deposizioni rese dall' unico teste escusso, , il quale ha reso una deposizione del tutto generica, non avendo indicato né Testimone_1
con precisione la posizione assunta dal veicolo di proprietà dei danneggiati sulla carreggiata (anche al fine di verificare la sussistenza di un eventuale concorso colposo), e non avendo fornito alcuna indicazione precisa in ordine alle modalità di acquisizione dei dati del conducente il veicolo antagonista, avendo, anzi, riferito che lo stesso “non si fermò”; del resto, la stessa presenza del teste sul luogo del sinistro non è indicata nel modello CAI (peraltro sottoscritto dal solo appellante, e non anche dal conducente il veicolo antagonista), tenuto conto che nello stesso alla voce “testimoni” è indicata la dicitura “si riserva”, circostanza senz' altro idonea ad incidere negativamente sulla attendibilità del teste.
A ciò si aggiunga che neppure risulta prodotta in primo grado documentazione idonea a comprovare la ricorrenza di un danno economico: gli attori avevano, a sostegno della domanda, prodotto un preventivo di spesa e delle fotografie.
Quanto al preventivo di spesa, va ricordato che “In tema di risarcimento dei danni derivanti da
scontro tra veicoli, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa
danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in
assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico
verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria
a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio
dal suo autore” (Trib. Potenza 281 del 2022).
Nella fattispecie, non risulta prodotta alcuna fattura o quietanza della officina meccanica, dalla quale sia possibile verificare che gli appellanti abbiano effettivamente sostenuto i costi per la riparazione demandati in citazione e nell'atto di appello (ed abbiano, dunque, maturato la pretesa risarcitoria).
pagina 4 di 5 Pertanto, non avendo il preventivo di spesa di per sé pregnante valenza probatoria, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum debeatur”. (Cfr.
Cass. civ. sez. III, 15/5/2013, n. 11765).
Parimenti, i rilievi fotografici dei presunti danni riportati dal veicolo allegati, non risultano idonei a costituire prova piena e completa della inequivocabile riconducibilità degli stessi alle modalità e al luogo del presunto sinistro indicati in atti.
Pertanto, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile in atti non può dirsi raggiunta la prova piana e convincente della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, con la conseguenza che l' appello va rigettato dovendosi confermare - sia pure con delle motivazioni parzialmente diverse- la pronuncia di primo grado.
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, per la integrale compensazione,
tenuto conto della modifica, da parte del giudice di appello, delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della sentenza di primo grado, oggettivamente lacunosa nella parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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