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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/10/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 7311/2022 R.G.; promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Luca Bordignon, Nadia
Bignotti, Vittore d'Acquarone del Foro di Verona, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
-parte attrice-
contro
:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio degli avvocati Fabio Dal Seno, Anna Preto del Foro di
Verona, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta-
avente ad oggetto: indebito soggettivo;
indebito oggettivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del 10.04.2025, mediante rinvio ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, da intendersi tutte nella presente sede integralmente richiamate per relationem.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato il 14.10.2022 alla convenuta con cui l'attrice Controparte_1
ha esposto ed allegato quanto segue: Pt_2
- di operare nel settore dell'organizzazione di eventi fieristici nazionali ed internazionali con l'esposizione di prodotti professionali per le pulizie e l'igiene, in particolare della fiera biennale denominata “ ” svoltasi fino all'edizione 2021 nei padiglioni Parte_1
attualmente in proprietà di (già Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
- che per lo svolgimento della predetta manifestazione Afidamp Servizi s.r.l. (il cui ramo di azienda è stato poi ceduto all'odierna attrice) ha stipulato il 2.02.2012 un contratto con al fine di ottenere la disponibilità di CP_2 Controparte_2
spazi espositivi e la sponsorizzazione dell'evento per le edizioni dal 2015 al 2023;
- che il citato contratto contiene al punto 17 la clausola che contempla la facoltà di recesso verso il pagamento di una penale pari al 60% dell'importo minimo previsto dal punto 7, corrispondente quanto all'evento fieristico 2023 al pagamento previsto per la superficie minima garantita di 12.000 mq netti espositivi coperti e definito per ogni singola edizione della manifestazione secondo il corrispettivo indicato dall'art.
7.a.5.2
(pari all'importo previsto per il 2021 maggiorato del 100% della variazione dell'indice
Istat registrata tra dicembre 2020 e dicembre 2022);
- di avere comunicato il 6.05.2021 la propria volontà di rinunciare all'organizzazione dell'evento per l'anno 2023 pagando la penale dovuta calcolata applicando la maggiorazione in base all'indice del biennio 2018-2020 (ovvero l'ultimo disponibile in quel momento) per un corrispettivo di € 213.840,00;
2 - che il 16.06.2022 ha chiesto a , prima della CP_1 Controparte_3
scadenza del 15.11.2021, l'escussione della fideiussione prestata a garanzia degli obblighi assunti da con la convenzione, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 15 Pt_1
del contratto;
- di avere invano diffidato dall'escussione e di avere avuto solo in tale CP_1
occasione contezza della ragione sottesa alla richiesta avanzata dall'odierna convenuta, consistente nella pretesa alla corresponsione di un importo maggiore a titolo di penale rispetto a quello versato;
- che la convenuta ha ottenuto dalla l'escussione della Controparte_3
fideiussione per l'importo di € 101.160,00 addebitato nel conto corrente attoreo acceso presso lo stesso istituto di credito;
ha chiesto, in conclusione, condannare la convenuta al pagamento della somma di € Pt_3
101.160,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, con rifusione delle spese di lite.
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 3.03.2023 con cui la convenuta
Controparte_4
ha contestato ed eccepito quanto segue:
[...]
- che dopo il regolare svolgimento dell'evento fieristico denominato “ ” edizioni Pt_1
2015, 2017, 2019, 2021, l'odierna attrice (subentrata quale cessionaria del ramo d'azienda Afidamp Servizi s.r.l. nel contratto da quest'ultima stipulato con
[...]
oggi ha comunicato la propria Controparte_2 Controparte_1
volontà di rinunciare ad organizzare l'edizione 2023;
3 - che l'articolo 17 del contratto prevede per la rinuncia a tale evento il pagamento di una penale di importo pari al 60% del minimo garantito ai sensi dell'art. 7 della medesima convenzione (corrispondente al prodotto tra il numero dei metri quadri di cui alla superficie minima garantita moltiplicato per il prezzo al metro quadro concordato) e che nel caso di specie si deve tenere presente che la superficie minima garantita di 12.000 mq ai sensi dell'art. 7 lett. b) è stata aumentata a 15.000 mq per l'anno 2023, in forza di convenzione stipulata tra le parti giusta proposta del 26.07.2016 sottoscritta per accettazione dalla cedente Afidamp Servizi s.r.l.;
- che inoltre l'atto aggiuntivo alla convenzione del 2.02.2012 sottoscritto tra CP_1
e il 10.03.2023, ha rideterminato all'art. 2 lett. a) il prezzo per metro quadro, dal che Pt_1
il canone di € 393.561,00 (ottenuto moltiplicando la superficie soggetta a canone di mq
11.244,60 per il prezzo di € 35,00 al metro quadrato);
- che pertanto in base al disposto di cui agli artt. 17 del contratto e 2 lett. a) dell'atto aggiuntivo 10.03.2021, nonché del patto siglato il 26.07.2016, la penale dovuta a corrisponde ad € 315.000,00, ossia al 60% dell'importo di € 595.000,00 CP_1
(risultante dalla moltiplicazione di € 35,00 per la superficie minima di 15.000 mq);
- che erroneamente ha calcolato la penale versata in € 213.840,00, basandosi sulle Pt_1
superate disposizioni contrattuali che prevedevano 12.000 mq di superficie minima al prezzo di € 29,70 al metro quadrato;
- di avere invano sollecitato l'attrice al pagamento del residuo di € 101.160,00 invitandola altresì ad un incontro per la definizione bonaria della controversia pena l'escussione della fideiussione e di avere, in difetto, escusso la polizza nel giugno 2022;
II.b. ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto, con rifusione o quanto meno compensazione delle spese processuali.
4 §.III. Dato atto che la causa, assegnata alla prima sezione civile e successivamente riassegnata per competenza tabellare alla terza sezione civile il 17.04.2023, è stata istruita unicamente tramite le produzioni documentali delle parti, essendo stata ritenuta l'irrilevanza e l'inammissibilità delle istanze per prove costituende (cfr. il verbale d'udienza del 28.11.2013, in questa sede integralmente richiamato e ribadito); il giudizio
è stato poi trattenuto in decisione all'udienza del 10.04.2025, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§.IV. Ritenuto che la domanda formulata dall'attrice nei confronti della convenuta sia fondata e debba trovare accoglimento per i motivi di cui in prosieguo:
IV.a. la questione sottesa pertiene alla concordata clausola penale ed alla sua concreta applicazione in base all'art. 17 del contratto preliminare ovvero ai successivi accordi intervenuti tra le parti inerenti alla variazione del prezzo e della superficie da mettere a disposizione per l'attrice a cura della convenuta;
- ora, a ben vedere i patti integrativi aggiunti non fanno espresso riferimento alla clausola penale contemplata all'art. 17 del contratto, ma si limitano ad apportare delle variazioni al precedente art. 7 con la previsione di un aumento del prezzo al metro quadro e di un incremento della superficie da mettere a disposizione per le varie edizioni
“ ” dal 2017 al 2023 (quanto all'accordo stipulato mediante proposta di Pt_1 [...]
per le Fiere di Verona ed accettazione di Afidamp Servizi s.r.l., vedasi doc. 2 CP_2
fasc. conv.), convenendo altresì diverse condizioni per lo svolgimento della manifestazione 2021 (quanto all'atto aggiuntivo alla convenzione del 2.02.2012, si veda doc. 3 fasc. conv.);
5 - proprio il patto aggiuntivo del 10.03.2021 tra l'altro richiama espressamente l'art. 5 della convenzione, che fa riferimento alla possibilità per le parti di definire le specifiche forme e modalità di organizzazione delle singole edizioni della manifestazione “ ” Pt_1
attraverso la predisposizione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima;
- il punto 6 del suddetto atto aggiuntivo specifica inoltre “per ogni altro elemento, termine e condizione qui non menzionati è da ritenersi valida a tutti gli effetti la convenzione prot. N. 892 del 2 febbraio 2012” e quindi anche per la clausola penale prevista dall'art. 17 del contratto nell'ipotesi di rinuncia all'organizzazione della manifestazione;
- quest'ultima previsione contrattuale in effetti determina la penale da versare a da parte di in un corrispettivo pari al 60% dell'importo corrispondente CP_1 Pt_1
al minimo garantito, così come previsto dall'art. 7 del contratto a monte e non dai posteriori atti aggiuntivi;
- mette conto richiamare del resto la funzione specifica della clausola penale e la ratio stessa della relativa norma di cui all'art. 1382 c.c., consistente nel limitare il risarcimento per il caso di inadempimento di uno dei due contraenti (nel caso specifico di ), di talché se le parti di un contratto concordano di modificare una clausola Pt_1
penale tale modifica deve essere frutto di trattative trasparenti, rispettose dei principi di proporzionalità e di buona fede, mentre nel caso di specie non risultano alcuna trattativa ed alcun negoziato aventi per oggetto specifico la penale prevista dall'art. 17 della convenzione risalente al 2012;
- si impone perciò l'interpretazione unitaria del contratto del 2012 e dei successivi atti aggiuntivi in termini restrittivi, trattandosi comunque di patti aggiunti più onerosi
6 rispetto alle clausole originariamente previste, a tutela della parte che subisce il maggior carico, ossia nel caso specifico l'attrice;
- la clausola penale invero è generalmente soggetta ad un'interpretazione restrittiva per garantire che non tramuti in uno strumento vessatorio o eccessivamente penalizzante per il contraente inadempiente, in linea anche con il principio di tutela dell'equilibrio contrattuale e con il rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1366
c.c.;
VI.b. conseguenza della tutela applicativa dei principi menzionati nel punto precedente
è il depauperamento verificatosi in danno dell'attrice per l'escussione della fideiussione da parte della convenuta senza averne valido titolo;
- detto indebito risulta dallo spostamento patrimoniale specificamente documentato dalla distinta di pagamento a debito del conto corrente attoreo prodotta sub doc. 7 fasc. att. con causale “Pagamento escussione fideiussione n. 269818 f. v. , da Controparte_1
cui emerge che la banca ha già esercitato fattivamente il proprio regresso nei confronti del debitore principale ai sensi dell'art. 1950 c.c.;
- a fronte di detto spostamento patrimoniale consistente nell'escussione della fideiussione per il maggior importo di € 101.160,00, non fondato ai sensi dell'art. 17 del contratto che determina la penale e le sue modalità di computo, la convenuta dovrà essere dichiarata tenuta e condannata alla corresponsione dell'importo di € 101.160,00 in favore dell'attrice, oltre agli interessi dalla domanda al saldo nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. 3, 3.01.2023, n. 61; Cass. civ., sez. 3,
22.03.2025, n. 7677);
§.VII. Ritenuto infine che le spese processuali – liquidate come da dispositivo alla luce del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva esperita (scaglione da
7 € 52.001,00 ad € 260.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, minimi per quella istruttoria) seguano la soccombenza;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 7311/2022 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara tenuta e condanna la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 101.160,00, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta a rifondere in favore dell'attrice le spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 11.268,00 per compensi professionali ed in € 786,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali in misura di legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 17.10.2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 7311/2022 R.G.; promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Luca Bordignon, Nadia
Bignotti, Vittore d'Acquarone del Foro di Verona, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
-parte attrice-
contro
:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio degli avvocati Fabio Dal Seno, Anna Preto del Foro di
Verona, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta-
avente ad oggetto: indebito soggettivo;
indebito oggettivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del 10.04.2025, mediante rinvio ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, da intendersi tutte nella presente sede integralmente richiamate per relationem.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato il 14.10.2022 alla convenuta con cui l'attrice Controparte_1
ha esposto ed allegato quanto segue: Pt_2
- di operare nel settore dell'organizzazione di eventi fieristici nazionali ed internazionali con l'esposizione di prodotti professionali per le pulizie e l'igiene, in particolare della fiera biennale denominata “ ” svoltasi fino all'edizione 2021 nei padiglioni Parte_1
attualmente in proprietà di (già Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
- che per lo svolgimento della predetta manifestazione Afidamp Servizi s.r.l. (il cui ramo di azienda è stato poi ceduto all'odierna attrice) ha stipulato il 2.02.2012 un contratto con al fine di ottenere la disponibilità di CP_2 Controparte_2
spazi espositivi e la sponsorizzazione dell'evento per le edizioni dal 2015 al 2023;
- che il citato contratto contiene al punto 17 la clausola che contempla la facoltà di recesso verso il pagamento di una penale pari al 60% dell'importo minimo previsto dal punto 7, corrispondente quanto all'evento fieristico 2023 al pagamento previsto per la superficie minima garantita di 12.000 mq netti espositivi coperti e definito per ogni singola edizione della manifestazione secondo il corrispettivo indicato dall'art.
7.a.5.2
(pari all'importo previsto per il 2021 maggiorato del 100% della variazione dell'indice
Istat registrata tra dicembre 2020 e dicembre 2022);
- di avere comunicato il 6.05.2021 la propria volontà di rinunciare all'organizzazione dell'evento per l'anno 2023 pagando la penale dovuta calcolata applicando la maggiorazione in base all'indice del biennio 2018-2020 (ovvero l'ultimo disponibile in quel momento) per un corrispettivo di € 213.840,00;
2 - che il 16.06.2022 ha chiesto a , prima della CP_1 Controparte_3
scadenza del 15.11.2021, l'escussione della fideiussione prestata a garanzia degli obblighi assunti da con la convenzione, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 15 Pt_1
del contratto;
- di avere invano diffidato dall'escussione e di avere avuto solo in tale CP_1
occasione contezza della ragione sottesa alla richiesta avanzata dall'odierna convenuta, consistente nella pretesa alla corresponsione di un importo maggiore a titolo di penale rispetto a quello versato;
- che la convenuta ha ottenuto dalla l'escussione della Controparte_3
fideiussione per l'importo di € 101.160,00 addebitato nel conto corrente attoreo acceso presso lo stesso istituto di credito;
ha chiesto, in conclusione, condannare la convenuta al pagamento della somma di € Pt_3
101.160,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, con rifusione delle spese di lite.
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 3.03.2023 con cui la convenuta
Controparte_4
ha contestato ed eccepito quanto segue:
[...]
- che dopo il regolare svolgimento dell'evento fieristico denominato “ ” edizioni Pt_1
2015, 2017, 2019, 2021, l'odierna attrice (subentrata quale cessionaria del ramo d'azienda Afidamp Servizi s.r.l. nel contratto da quest'ultima stipulato con
[...]
oggi ha comunicato la propria Controparte_2 Controparte_1
volontà di rinunciare ad organizzare l'edizione 2023;
3 - che l'articolo 17 del contratto prevede per la rinuncia a tale evento il pagamento di una penale di importo pari al 60% del minimo garantito ai sensi dell'art. 7 della medesima convenzione (corrispondente al prodotto tra il numero dei metri quadri di cui alla superficie minima garantita moltiplicato per il prezzo al metro quadro concordato) e che nel caso di specie si deve tenere presente che la superficie minima garantita di 12.000 mq ai sensi dell'art. 7 lett. b) è stata aumentata a 15.000 mq per l'anno 2023, in forza di convenzione stipulata tra le parti giusta proposta del 26.07.2016 sottoscritta per accettazione dalla cedente Afidamp Servizi s.r.l.;
- che inoltre l'atto aggiuntivo alla convenzione del 2.02.2012 sottoscritto tra CP_1
e il 10.03.2023, ha rideterminato all'art. 2 lett. a) il prezzo per metro quadro, dal che Pt_1
il canone di € 393.561,00 (ottenuto moltiplicando la superficie soggetta a canone di mq
11.244,60 per il prezzo di € 35,00 al metro quadrato);
- che pertanto in base al disposto di cui agli artt. 17 del contratto e 2 lett. a) dell'atto aggiuntivo 10.03.2021, nonché del patto siglato il 26.07.2016, la penale dovuta a corrisponde ad € 315.000,00, ossia al 60% dell'importo di € 595.000,00 CP_1
(risultante dalla moltiplicazione di € 35,00 per la superficie minima di 15.000 mq);
- che erroneamente ha calcolato la penale versata in € 213.840,00, basandosi sulle Pt_1
superate disposizioni contrattuali che prevedevano 12.000 mq di superficie minima al prezzo di € 29,70 al metro quadrato;
- di avere invano sollecitato l'attrice al pagamento del residuo di € 101.160,00 invitandola altresì ad un incontro per la definizione bonaria della controversia pena l'escussione della fideiussione e di avere, in difetto, escusso la polizza nel giugno 2022;
II.b. ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto, con rifusione o quanto meno compensazione delle spese processuali.
4 §.III. Dato atto che la causa, assegnata alla prima sezione civile e successivamente riassegnata per competenza tabellare alla terza sezione civile il 17.04.2023, è stata istruita unicamente tramite le produzioni documentali delle parti, essendo stata ritenuta l'irrilevanza e l'inammissibilità delle istanze per prove costituende (cfr. il verbale d'udienza del 28.11.2013, in questa sede integralmente richiamato e ribadito); il giudizio
è stato poi trattenuto in decisione all'udienza del 10.04.2025, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§.IV. Ritenuto che la domanda formulata dall'attrice nei confronti della convenuta sia fondata e debba trovare accoglimento per i motivi di cui in prosieguo:
IV.a. la questione sottesa pertiene alla concordata clausola penale ed alla sua concreta applicazione in base all'art. 17 del contratto preliminare ovvero ai successivi accordi intervenuti tra le parti inerenti alla variazione del prezzo e della superficie da mettere a disposizione per l'attrice a cura della convenuta;
- ora, a ben vedere i patti integrativi aggiunti non fanno espresso riferimento alla clausola penale contemplata all'art. 17 del contratto, ma si limitano ad apportare delle variazioni al precedente art. 7 con la previsione di un aumento del prezzo al metro quadro e di un incremento della superficie da mettere a disposizione per le varie edizioni
“ ” dal 2017 al 2023 (quanto all'accordo stipulato mediante proposta di Pt_1 [...]
per le Fiere di Verona ed accettazione di Afidamp Servizi s.r.l., vedasi doc. 2 CP_2
fasc. conv.), convenendo altresì diverse condizioni per lo svolgimento della manifestazione 2021 (quanto all'atto aggiuntivo alla convenzione del 2.02.2012, si veda doc. 3 fasc. conv.);
5 - proprio il patto aggiuntivo del 10.03.2021 tra l'altro richiama espressamente l'art. 5 della convenzione, che fa riferimento alla possibilità per le parti di definire le specifiche forme e modalità di organizzazione delle singole edizioni della manifestazione “ ” Pt_1
attraverso la predisposizione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima;
- il punto 6 del suddetto atto aggiuntivo specifica inoltre “per ogni altro elemento, termine e condizione qui non menzionati è da ritenersi valida a tutti gli effetti la convenzione prot. N. 892 del 2 febbraio 2012” e quindi anche per la clausola penale prevista dall'art. 17 del contratto nell'ipotesi di rinuncia all'organizzazione della manifestazione;
- quest'ultima previsione contrattuale in effetti determina la penale da versare a da parte di in un corrispettivo pari al 60% dell'importo corrispondente CP_1 Pt_1
al minimo garantito, così come previsto dall'art. 7 del contratto a monte e non dai posteriori atti aggiuntivi;
- mette conto richiamare del resto la funzione specifica della clausola penale e la ratio stessa della relativa norma di cui all'art. 1382 c.c., consistente nel limitare il risarcimento per il caso di inadempimento di uno dei due contraenti (nel caso specifico di ), di talché se le parti di un contratto concordano di modificare una clausola Pt_1
penale tale modifica deve essere frutto di trattative trasparenti, rispettose dei principi di proporzionalità e di buona fede, mentre nel caso di specie non risultano alcuna trattativa ed alcun negoziato aventi per oggetto specifico la penale prevista dall'art. 17 della convenzione risalente al 2012;
- si impone perciò l'interpretazione unitaria del contratto del 2012 e dei successivi atti aggiuntivi in termini restrittivi, trattandosi comunque di patti aggiunti più onerosi
6 rispetto alle clausole originariamente previste, a tutela della parte che subisce il maggior carico, ossia nel caso specifico l'attrice;
- la clausola penale invero è generalmente soggetta ad un'interpretazione restrittiva per garantire che non tramuti in uno strumento vessatorio o eccessivamente penalizzante per il contraente inadempiente, in linea anche con il principio di tutela dell'equilibrio contrattuale e con il rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1366
c.c.;
VI.b. conseguenza della tutela applicativa dei principi menzionati nel punto precedente
è il depauperamento verificatosi in danno dell'attrice per l'escussione della fideiussione da parte della convenuta senza averne valido titolo;
- detto indebito risulta dallo spostamento patrimoniale specificamente documentato dalla distinta di pagamento a debito del conto corrente attoreo prodotta sub doc. 7 fasc. att. con causale “Pagamento escussione fideiussione n. 269818 f. v. , da Controparte_1
cui emerge che la banca ha già esercitato fattivamente il proprio regresso nei confronti del debitore principale ai sensi dell'art. 1950 c.c.;
- a fronte di detto spostamento patrimoniale consistente nell'escussione della fideiussione per il maggior importo di € 101.160,00, non fondato ai sensi dell'art. 17 del contratto che determina la penale e le sue modalità di computo, la convenuta dovrà essere dichiarata tenuta e condannata alla corresponsione dell'importo di € 101.160,00 in favore dell'attrice, oltre agli interessi dalla domanda al saldo nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. 3, 3.01.2023, n. 61; Cass. civ., sez. 3,
22.03.2025, n. 7677);
§.VII. Ritenuto infine che le spese processuali – liquidate come da dispositivo alla luce del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva esperita (scaglione da
7 € 52.001,00 ad € 260.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, minimi per quella istruttoria) seguano la soccombenza;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 7311/2022 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara tenuta e condanna la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 101.160,00, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta a rifondere in favore dell'attrice le spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 11.268,00 per compensi professionali ed in € 786,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali in misura di legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 17.10.2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri
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