Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2890/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. GI Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
), nato/a il 18/05/1955 a GIARRATANA Parte_1 C.F._1
(RG), difeso/a dall'avv. DISTEFANO DAVIDE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nato/a il 21/06/1946 a GIARRATANA (RG), CP_1 C.F._2 difeso/a dall'avv. CARAVELLO SALVATORE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione congiunta ex art. 473-bis.51
IN FATTO E IN DIRITTO
All'udienza del 3.4.2025 il giudice designato, stante l'accordo raggiunto dalle parti, dispone la trasformazione del rito e rimette la causa in decisione;
gli atti sono stati trasmessi al PM.
Le parti in data 21.10.1975 hanno contratto matrimonio concordatario trascritto al n. 13 parte 2 serie A dell'anno 1975 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Giarratana;
dal Per_ matrimonio sono nati i figli GI, , ed tutti maggiorenni e tutti, ad Per_2 ER eccezione dell'ultima, economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente deposita ricorso per separazione giudiziale in data 29/10/2024; parte resistente si costituisce con memoria in data 20.1.2025.
All'udienza per la comparizione dei coniugi le parti ed i rispettivi difensori presentano istanza congiunta di trasformazione del rito e accordo per la separazione consensuale alle condizioni seguenti:
fisserà il proprio domicilio e/o residenza nella via Andrea Costa n. 10, presso Parte_1 l'appartamento acquistato dagli istanti in favore della GL;
- la sig.ra ER [...]
contribuirà in via esclusiva al mantenimento della GL , fin quando la stessa Parte_1 ER non troverà occupazione lavorativa;
- nessun assegno di mantenimento sarà dovuto reciprocamente dai coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
- i beni immobili in regime di comunione rimarranno nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e ciascuno contribuirà alle spese e percepirà eventuali frutti in ragione della rispettiva quota di proprietà, ad eccezione dell'immobile sito in Giarratana nella via Palazzolo n. 7, le cui spese, oneri saranno interamente a carico e a favore del sig. , in quanto coniuge assegnatario. Le spese CP_1 del presente giudizio rimarranno interamente compensate tra le parti.
Il Collegio rileva che la convivenza non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili;
prende atto inoltre degli accordi collaterali intervenuti tra i coniugi.
Spese di lite integralmente compensate, attesi gli accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e , omologando Parte_1 CP_1 le condizioni concordate tra le parti come da motivazione;
manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 dpr 396 del 2000; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 07/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. GI Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti