Articolo 22 della Legge 13 giugno 2025, n. 91
Articolo 21Articolo 23
Versione
10 luglio 2025
Art. 22.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonche' per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 , che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, nonche' per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 .
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869 , e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;
b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859 , per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869 , tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorita' competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo;
c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all' articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859 , tenendo conto delle caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessita' di garantire la competitivita' del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonche' l'integrita' e la qualita' dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' interessate, secondo le rispettive competenze;
e) disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 22:
- Il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita' e' pubblicato nella GUUE 20 dicembre 2023, L.
- Il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, e' pubblicata nella GUUE 20 dicembre 2023, L.
- La direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 , che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, e' pubblicata nella GUUE 20 dicembre 2023, L.
- Per i riferimenti all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si vedano le note all'articolo 6.
Entrata in vigore il 10 luglio 2025