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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4611/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
e elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ROMANO
[...] Parte_2
FERDINANDO, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 29.07.2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione disposte con decreto di omologazione del 30.12.2008 pronunciata da codesto Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di separazione, atteso che entrambi i figli erano divenuti maggiorenni e, in un primo momento, solo il primogenito era divenuto anche economicamente Persona_1 autosufficiente (cfr. ricorso introduttivo), in un secondo momento, anche il secondogenito
è divenuto economicamente autosufficiente (cfr. note del 24.09.2025). Persona_2
All'udienza cartolare del 26.09.2025 le parti hanno quidni confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso, come modificate con note di trattazione scritta del 24.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero, posto il raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli della coppia ( e Per_1
): Persona_2
- modificare ex art. 473bis.51 c.p.c. le condizioni di separazione personale consensuale, giusta
Decreto di omologa del 30.12.08, tra gli odierni ricorrenti ponendo a carico del sig. Giovanni
1 un assegno mensile di mantenimento pari a ottocento/00 euro in favore della sig.ra Per_2
Parte_2
Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di separazione, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 26.09.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
e elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ROMANO
[...] Parte_2
FERDINANDO, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 29.07.2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione disposte con decreto di omologazione del 30.12.2008 pronunciata da codesto Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di separazione, atteso che entrambi i figli erano divenuti maggiorenni e, in un primo momento, solo il primogenito era divenuto anche economicamente Persona_1 autosufficiente (cfr. ricorso introduttivo), in un secondo momento, anche il secondogenito
è divenuto economicamente autosufficiente (cfr. note del 24.09.2025). Persona_2
All'udienza cartolare del 26.09.2025 le parti hanno quidni confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso, come modificate con note di trattazione scritta del 24.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero, posto il raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli della coppia ( e Per_1
): Persona_2
- modificare ex art. 473bis.51 c.p.c. le condizioni di separazione personale consensuale, giusta
Decreto di omologa del 30.12.08, tra gli odierni ricorrenti ponendo a carico del sig. Giovanni
1 un assegno mensile di mantenimento pari a ottocento/00 euro in favore della sig.ra Per_2
Parte_2
Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di separazione, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 26.09.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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