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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5741/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5741/24 R.G. promossa da:
Avv. Libero ARMILLOTTA
con gli Avv.ti Alberto Beradengo e Giuseppina Miglietta
attore in opposizione contro
Controparte_1
con l'Avv. Paolo Litrico
convenuto opposto
premesso
che
- con decreto ingiuntivo n. 828/24 del 13.2.24 il Tribunale di Torino ha condannato l'Avv.
Armillotta al pagamento in favore del di euro 29.126 oltre ad interessi e CP_1
spese, pari all'importo richiesto dalla ditta appaltatrice al Parte_1
pagina 1 di 6 con nota di debito 727/21 in conseguenza del mancato accesso alla CP_1
detrazione di cui al D.L. 34/20 per la quota riferibile all'Avv. Armillotta;
- con citazione notificata il 26.3.24 l'Avv. Armillotta ha instaurato il presente procedimento eccependo la litispendenza/continenza rispetto al giudizio di impugnazione n. 22276/23
R.G. della delibera assembleare del 26.1.23, contestando in ogni caso la pretesa avversaria e chiedendo di revocare il provvedimento monitorio;
- il si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione e, in ogni CP_1
caso, per la condanna dell'Avv. Armillotta al pagamento del medesimo importo recato dal decreto ingiuntivo;
- l'Avv. Armillotta non ha dedotto istanze istruttorie mentre il le ha dedotte per CP_1
la sola ipotesi, che non si è verificata, in cui fossero state dedotte e accolte le prove dell'opponente;
- pertanto la causa è risultata da subito matura per la decisione;
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di memorie conclusive e del successivo termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- in sede monitoria il Condominio ha ottenuto la condanna dell'Avv. Armillotta al pagamento di euro 29.126 richiesti dall'appaltatrice con nota di debito 7/23 ad Parte_1
integrazione della fattura 725/21 in conseguenza dell'esito sfavorevole della cessione del credito con sconto in fattura, per la parte riguardante l'Avv. Armillotta, a causa, secondo pagina 2 di 6 l'assunto del Condominio, del mancato invio da parte dello stesso Avv. Armillotta della documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica;
- la pretesa del ha, dunque, ad oggetto il rimborso dell'importo di euro 29.126 CP_1
corrispondente al 90% della quota riferibile all'Avv. Armillotta che sarebbe stata ammessa al beneficio in presenza della necessaria documentazione, mentre il restante 10% che non poteva essere ammesso al beneficio è già stato versato dall'Avv. Armillotta, come si
è dato atto al punto 4 del ricorso monitorio;
- con la delibera condominiale straordinaria del 23.9.21 era stata scelta l'impresa appaltatrice, erano stati approvati i lavori, si era deciso di procedere alla cessione del credito con sconto in fattura per l'importo detraibile ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/20 e successive modificazioni e si era segnalato che "in caso di mancato pagamento verranno meno i diritti per le detrazioni fiscali";
- la delibera del 23.9.21 non conteneva, dunque, alcuna statuizione in ordine alla debenza da parte dell'Avv. Armillotta dell'importo per il quale non sarebbe stato possibile accedere al beneficio e che, trattandosi di cessione pro solvendo, il Condominio sarebbe stato tenuto a corrispondere all'appaltatrice;
- in particolare, la predetta delibera non è assimilabile all'approvazione di un bilancio preventivo;
- pertanto si è al di fuori del perimetro dell'art. 63 disp. att. c.c. e il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto poggiare su tale delibera del 23.9.21 - unico titolo fatto valere nel presente procedimento - giacché, per quanto dedotto e documentato, la prima delibera di ascrizione a carico dell'Avv. Armillotta del debito di euro 29.126,57 è quella successivamente approvata dall'assemblea del 26.1.23 ed impugnata nel separato giudizio n. 22276/23 R.G. conclusosi con la sentenza del 18.3.25 di accoglimento dell'opposizione (G.U. Dott.ssa Peila);
pagina 3 di 6 - per lo stesso motivo si ribadisce che non ricorrevano i presupposti necessari per configurare la continenza o la litispendenza rispetto al giudizio n. 22276/23 R.G.;
- nella comparsa di costituzione il ha aggiunto che l'Avv. Armillotta sarebbe CP_1
comunque tenuto a versare l'importo in oggetto, trattandosi di una spesa per la conservazione delle cose comuni;
- entrambe le prospettazioni in diritto del non superano, tuttavia, il motivo di CP_1
opposizione tempestivamente dedotto a pag. 3 della citazione riguardante il mancato pagamento a , da parte del , dell'importo attualmente Parte_1 CP_1
preteso nei confronti dell'opponente;
- ed invero, il opposto ha sostenuto di non essere liberato nei confronti della CP_1
società appaltatrice in conseguenza dell'inadempimento, da parte dell'Avv. Armillotta,
delle formalità necessarie per beneficiare pro quota dello sconto in fattura;
- l'impostazione è, in astratto, potenzialmente corretta poiché il rapporto contrattuale intercorre tra l'appaltatrice ed il Condominio e il maggior credito di Parte_1
euro 29.126,57 derivante dal mancato accesso al beneficio potrebbe essere fatto valere dall'appaltatrice nei riguardi del Condominio;
- pertanto - ribadita l'estraneità delle successiva delibera del 26.1.23 alla causa petendi
fatta valere dal nel presente procedimento e l'impossibilità di individuare il CP_1
fondamento del credito nella delibera del 23.9.21 che non è equiparabile ad un preventivo o ad un consuntivo - l'eventuale credito del Condominio nei confronti del condomino insorgerebbe e sarebbe azionabile, secondo gli ordinari principi civilistici, solamente dopo la corresponsione dal a di quel maggior importo di CP_1 Parte_2
euro 29.126,57 per il quale non è stata ammessa al beneficio;
Parte_2
- il non ha né allegato né documentato entro i termini di cui all'art. 171 ter CP_1
c.p.c. di aver effettuato tale pagamento a e a pag. 2 della Parte_2
pagina 4 di 6 memoria conclusiva (denominata "comparsa conclusionale") del 12.3.25 ha definitivamente chiarito di non averlo fatto per indisponibilità dei fondi;
-
per questi motivi
l'eccezione formulata al punto 2.2. della citazione in opposizione, che ha carattere assorbente, risulta fondata;
- ne consegue il rigetto della pretesa creditoria avanzata dal e la revoca del CP_1
decreto ingiuntivo opposto;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del;
CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 1.701
b) fase introduttiva: euro 1.204
c) fase istruttoria: euro 903
d) fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 5.261, oltre ad euro 286 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
- non si ravvisano, per contro, i presupposti soggettivi per l'accoglimento dell'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente vittorioso e ricambiata dal convenuto opposto;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 828/24 del 13.2.24;
- condanna il al Controparte_1 Controparte_1
pagamento a favore dell'Avv. Libero ARMILLOTTA delle spese processuali che liquida in pagina 5 di 6 euro 286 per esposti ed euro 5.261 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 25 marzo 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5741/24 R.G. promossa da:
Avv. Libero ARMILLOTTA
con gli Avv.ti Alberto Beradengo e Giuseppina Miglietta
attore in opposizione contro
Controparte_1
con l'Avv. Paolo Litrico
convenuto opposto
premesso
che
- con decreto ingiuntivo n. 828/24 del 13.2.24 il Tribunale di Torino ha condannato l'Avv.
Armillotta al pagamento in favore del di euro 29.126 oltre ad interessi e CP_1
spese, pari all'importo richiesto dalla ditta appaltatrice al Parte_1
pagina 1 di 6 con nota di debito 727/21 in conseguenza del mancato accesso alla CP_1
detrazione di cui al D.L. 34/20 per la quota riferibile all'Avv. Armillotta;
- con citazione notificata il 26.3.24 l'Avv. Armillotta ha instaurato il presente procedimento eccependo la litispendenza/continenza rispetto al giudizio di impugnazione n. 22276/23
R.G. della delibera assembleare del 26.1.23, contestando in ogni caso la pretesa avversaria e chiedendo di revocare il provvedimento monitorio;
- il si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione e, in ogni CP_1
caso, per la condanna dell'Avv. Armillotta al pagamento del medesimo importo recato dal decreto ingiuntivo;
- l'Avv. Armillotta non ha dedotto istanze istruttorie mentre il le ha dedotte per CP_1
la sola ipotesi, che non si è verificata, in cui fossero state dedotte e accolte le prove dell'opponente;
- pertanto la causa è risultata da subito matura per la decisione;
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di memorie conclusive e del successivo termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- in sede monitoria il Condominio ha ottenuto la condanna dell'Avv. Armillotta al pagamento di euro 29.126 richiesti dall'appaltatrice con nota di debito 7/23 ad Parte_1
integrazione della fattura 725/21 in conseguenza dell'esito sfavorevole della cessione del credito con sconto in fattura, per la parte riguardante l'Avv. Armillotta, a causa, secondo pagina 2 di 6 l'assunto del Condominio, del mancato invio da parte dello stesso Avv. Armillotta della documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica;
- la pretesa del ha, dunque, ad oggetto il rimborso dell'importo di euro 29.126 CP_1
corrispondente al 90% della quota riferibile all'Avv. Armillotta che sarebbe stata ammessa al beneficio in presenza della necessaria documentazione, mentre il restante 10% che non poteva essere ammesso al beneficio è già stato versato dall'Avv. Armillotta, come si
è dato atto al punto 4 del ricorso monitorio;
- con la delibera condominiale straordinaria del 23.9.21 era stata scelta l'impresa appaltatrice, erano stati approvati i lavori, si era deciso di procedere alla cessione del credito con sconto in fattura per l'importo detraibile ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/20 e successive modificazioni e si era segnalato che "in caso di mancato pagamento verranno meno i diritti per le detrazioni fiscali";
- la delibera del 23.9.21 non conteneva, dunque, alcuna statuizione in ordine alla debenza da parte dell'Avv. Armillotta dell'importo per il quale non sarebbe stato possibile accedere al beneficio e che, trattandosi di cessione pro solvendo, il Condominio sarebbe stato tenuto a corrispondere all'appaltatrice;
- in particolare, la predetta delibera non è assimilabile all'approvazione di un bilancio preventivo;
- pertanto si è al di fuori del perimetro dell'art. 63 disp. att. c.c. e il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto poggiare su tale delibera del 23.9.21 - unico titolo fatto valere nel presente procedimento - giacché, per quanto dedotto e documentato, la prima delibera di ascrizione a carico dell'Avv. Armillotta del debito di euro 29.126,57 è quella successivamente approvata dall'assemblea del 26.1.23 ed impugnata nel separato giudizio n. 22276/23 R.G. conclusosi con la sentenza del 18.3.25 di accoglimento dell'opposizione (G.U. Dott.ssa Peila);
pagina 3 di 6 - per lo stesso motivo si ribadisce che non ricorrevano i presupposti necessari per configurare la continenza o la litispendenza rispetto al giudizio n. 22276/23 R.G.;
- nella comparsa di costituzione il ha aggiunto che l'Avv. Armillotta sarebbe CP_1
comunque tenuto a versare l'importo in oggetto, trattandosi di una spesa per la conservazione delle cose comuni;
- entrambe le prospettazioni in diritto del non superano, tuttavia, il motivo di CP_1
opposizione tempestivamente dedotto a pag. 3 della citazione riguardante il mancato pagamento a , da parte del , dell'importo attualmente Parte_1 CP_1
preteso nei confronti dell'opponente;
- ed invero, il opposto ha sostenuto di non essere liberato nei confronti della CP_1
società appaltatrice in conseguenza dell'inadempimento, da parte dell'Avv. Armillotta,
delle formalità necessarie per beneficiare pro quota dello sconto in fattura;
- l'impostazione è, in astratto, potenzialmente corretta poiché il rapporto contrattuale intercorre tra l'appaltatrice ed il Condominio e il maggior credito di Parte_1
euro 29.126,57 derivante dal mancato accesso al beneficio potrebbe essere fatto valere dall'appaltatrice nei riguardi del Condominio;
- pertanto - ribadita l'estraneità delle successiva delibera del 26.1.23 alla causa petendi
fatta valere dal nel presente procedimento e l'impossibilità di individuare il CP_1
fondamento del credito nella delibera del 23.9.21 che non è equiparabile ad un preventivo o ad un consuntivo - l'eventuale credito del Condominio nei confronti del condomino insorgerebbe e sarebbe azionabile, secondo gli ordinari principi civilistici, solamente dopo la corresponsione dal a di quel maggior importo di CP_1 Parte_2
euro 29.126,57 per il quale non è stata ammessa al beneficio;
Parte_2
- il non ha né allegato né documentato entro i termini di cui all'art. 171 ter CP_1
c.p.c. di aver effettuato tale pagamento a e a pag. 2 della Parte_2
pagina 4 di 6 memoria conclusiva (denominata "comparsa conclusionale") del 12.3.25 ha definitivamente chiarito di non averlo fatto per indisponibilità dei fondi;
-
per questi motivi
l'eccezione formulata al punto 2.2. della citazione in opposizione, che ha carattere assorbente, risulta fondata;
- ne consegue il rigetto della pretesa creditoria avanzata dal e la revoca del CP_1
decreto ingiuntivo opposto;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del;
CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 1.701
b) fase introduttiva: euro 1.204
c) fase istruttoria: euro 903
d) fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 5.261, oltre ad euro 286 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
- non si ravvisano, per contro, i presupposti soggettivi per l'accoglimento dell'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente vittorioso e ricambiata dal convenuto opposto;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 828/24 del 13.2.24;
- condanna il al Controparte_1 Controparte_1
pagamento a favore dell'Avv. Libero ARMILLOTTA delle spese processuali che liquida in pagina 5 di 6 euro 286 per esposti ed euro 5.261 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 25 marzo 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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