Articolo 5 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1443
Articolo 4
Versione
18 gennaio 1957
Art. 5.
I decreti indicati nell'art. 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro previo parere di una Commissione composta di sei deputati e di sei senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative, e di sei magistrati, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.
La Commissione dovra' esprimere il suo parere entro quattro mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il termine predetto, il decreto potra' essere emanato senza il previo parere della Commissione.

Entrata in vigore il 18 gennaio 1957