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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/05/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5466/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5466/2018 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: compensi professionali e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Raffaele Barone ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
, rappresentata a difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucio CP_1
Caccavale, ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sulla base delle Parte_1
argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito, in via principale, di accertare e dichiarare l'obbligo di di pagare, in favore dello stesso attore, quanto CP_1
dovuto per l'incarico professionale ricevuto ed espletato – nell'ambito del quale, in qualità di architetto, “ha svolto il ruolo di progettista delle opere ad eseguirsi ed
eseguite, ha assunto la direzione dei lavori, la progettazione ed il coordinamento per
la sicurezza sul cantiere” e ha svolto altresì il ruolo di “progettista-responsabile dei
calcoli antisismici [e] collaudatore finale” (cfr. pagg.
3-4 del ricorso) – e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento della somma di CP_1
euro 17.539,52, oltre I.V.A., Inarcassa ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare come dovuta dalla convenuta
[...]
a titolo di ingiustificato arricchimento, la somma di euro 17.532,52 o CP_1
quella diversa ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze professionali.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio CP_1
la quale, resistendo con le argomentazioni in atti, chiedeva il rigetto della
[...]
domanda perché infondata e non provata;
con vittoria delle spese processuali.
Con l'ordinanza del 09.05.2019, il Tribunale in diversa composizione, considerato che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione non sommaria, fissava l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletate le prove testimoniali ammesse e rigettata l'istanza di c.t.u. ritenuta non necessaria ai fini del decidere, all'udienza del
28.01.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione dallo scrivente Magistrato con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co., c.p.c.
Tanto premesso, la domanda proposta dall'attore in via principale deve essere accolta
2 in parte, essendo parzialmente fondata.
Va preliminarmente osservato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del
suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002), con la precisazione che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione od il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità, i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione,
dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Inoltre, in tema di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c., la sussistenza del rapporto di prestazione d'opera non postula necessariamente una prova scritta dell'incarico, potendo il giudice accertare la sussistenza dello stesso per via delle presunzioni ex art. 2729 c.c. (cfr. Corte app. Milano, Sez. II, 22 ottobre 2018, n.
4573).
La Suprema Corte di Cassazione ha, sul punto, chiarito che “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in
qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia
contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di
3 dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni,
mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti,
complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva”
(Cass., sez. II, 24 gennaio 2017, n. 1792), specificando, altresì, che “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo,
l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e
l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della
prestazione” (Cass., sez. II, 23 novembre 2016, n. 23893, richiamata da parte attrice).
Dunque, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, va in primo luogo rilevato che non sono oggetto di contestazione tra le parti la sussistenza del rapporto di prestazione d'opera intellettuale, né la pattuita onerosità dello stesso, né l'esatto espletamento, da parte dell'attore, dell'incarico conferitogli dalla convenuta.
Ciò che, invece, è controversa tra le parti è la determinazione del quantum del compenso concordato per la prestazione intellettuale.
Invero, secondo la prospettazione attorea, “il corrispettivo per le competenze professionali” […] “per tutta l'opera svolta veniva concordato in euro 28.239,52, di
cui euro 26.439,52 per la casa ed euro 1800,00 per l'accatastamento, oltre accessori
di legge” e la convenuta “ha versato acconti per euro 10.000,00 per l'attività svolta per l'abbattimento e la ricostruzione dell'immobile” […] “mentre per l'attività di accatastamento ha versato euro 700,00” (cfr. pag. 3 del ricorso), risultando, pertanto,
debitrice della residua somma di euro 17.539,52.
Diversamente, la convenuta ha dedotto che “per l'espletamento delle” […] “attività le
parti liberamente concordavano gli onorari spettanti al professionista per un importo
4 pari ad € 13.000/00, importo nel quale venivano espressamente incluse anche le spese
e i compensi per le attività di censimento del fabbricato al catasto urbano”,
soggiungendo di aver onorato il pagamento del complessivo importo di euro
11.500,00, in modo tale da essere debitrice della residua somma di euro 1.500,00, che si è dichiarata disponibile a versare.
A sostegno delle proprie deduzioni la convenuta ha prodotto: 1) un documento attestante n. 6 versamenti effettuati in contanti per un totale di euro 9.000,00, recante la sottoscrizione – in corrispondenza dell'annotazione di ciascuno dei versamenti –
dell'attore ricevente (cfr. l'allegato 5 della produzione di parte convenuta); 2) un assegno, datato 10.07.2015 per un importo di euro 1.000,00, emesso dalla convenuta ed intestato all'attore (cfr. l'allegato 2 della medesima produzione); 3) un assegno, per un importo di euro 500,00, emesso dalla convenuta, supportato su un documento,
privo di sottoscrizioni, contenente l'annotazione del pagamento di euro 1.000,00 effettuato in contanti a titolo di spese catastali (cfr. l'allegato 1 della produzione di parte convenuta).
Ebbene, rileva il Tribunale che la documentazione de qua non è stata specificatamente disconosciuta dall'attore, sul quale gravava il relativo onere – peraltro, il suindicato assegno del 10.07.2015 è stato prodotto anche da quest'ultimo (cfr. l'allegato 13 della produzione attorea) – derivandone, pertanto, che deve ritenersi provato per tabulas
che la convenuta ha già corrisposto all'attore per la prestazione intellettuale svolta la somma di euro 11.500,00, piuttosto che la minor somma di euro 10.700,00 indicata nel ricorso.
Tanto chiarito, esaminando specificamente la controversa questione sul quantum del compenso professionale pattuito, deve preliminarmente osservarsi che non può essere condiviso quanto sostenuto da parte attrice nella propria comparsa conclusionale,
5 ossia che, “in assenza di un accordo scritto tra le parti relativamente al solo compenso, è dovuto, quanto meno, all'architetto la liquidazione della Pt_1
parcella depositata, così come vidimata dal competente Consiglio dell'Ordine, e/o la somma che l'adito Magistrato, peritus peritorum, riterrà giusta ed equa alla luce delle tariffe vigenti e/o degli usi” (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale attorea).
Ed invero, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone
una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle
parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi;
le
pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di
liquidazione e il compenso va determinato in base alla tariffa e adeguato
all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione” (cfr., ex multis,
Cass., Sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2631; Cass. Civ., Sez. II, 23 maggio 2000, n. 6732).
Ebbene, nella fattispecie in esame, è pacifico tra le parti che una convenzione avente ad oggetto il compenso professionale sia stata conclusa, benché non suffragata dalla forma scritta, la quale, sulla base dei suindicati principi, non è, tuttavia, necessaria,
diversamente da quanto sostenuto dall'attore, ai fini della validità della pattuizione de
qua.
Pertanto, risultando conseguentemente impedito il ricorso alle tariffe professionali ovvero agli usi, la determinazione del quantum del compenso pattuito deve essere operata sulla base delle risultanze istruttorie.
Ciò posto, rileva il Tribunale che dalle dichiarazioni rese dai due testi indicati da parte attrice non emerge nessun elemento idoneo a corroborare l'assunto attoreo secondo cui il compenso professionale era stato pattuito con la convenuta nella somma di euro
28.239,52.
6 Ed invero, il primo dei due testi escussi, , difensore dell'odierna Testimone_1
convenuta nella fase precontenziosa, si è limitato, tra l'altro, a dichiarare che
“L'incontro c'è stato con l'architetto, forse più di uno e in quelle occasioni abbiamo discusso di come trovare una soluzione bonaria per entrambe le parti. L'architetto mostrò una certa propensione all'accordo, ma la divergenza tra le due parti era proprio sull'importo, perché la Signora diceva di aver pattuito una somma diversa CP_1
rispetto a quella che chiedeva l'architetto. Nello specifico non ricordo le somme, gli importi, però c'era una propensione di entrambe le parti ad addivenire ad un accordo,
perché le sentivo separatamente. Poi però non se ne fece nulla” (si veda il verbale dell'udienza del 04.11.2021).
Il secondo teste, moglie dell'attore, pur avendo dichiarato, tra l'altro: Testimone_2
“Io ero presente quando sono stati presi gli accordi progettuali e anche altre tipologie di accordi, anche quelle riguardanti la scontistica e gli acconti” (si veda il verbale dell'udienza del 24.11.2022), non ha fatto nessun riferimento all'entità dell'importo pattuito a titolo di compenso.
Diversamente, le dichiarazioni rese, in particolare, da uno dei due testi escussi indicati da parte convenuta, sorella della stessa convenuta, inducono il Testimone_3
Tribunale a ritenere che il compenso fosse stato determinato nella somma complessiva di euro 13.000,00.
Infatti, la suindicata teste ha riferito che le parti “avevano fatto un unico pacchetto tutto compreso” e: “La maggior parte delle volte accompagnavo mia sorella” […] “ed ero presente anche quando c'è stata questa discussione, che mia sorella doveva dare altri 1.500,00€ e mia sorella ha registrato la conversazione”, dichiarando altresì: “Ero presente anche quando è stata concordata la somma di 13.000,00 €” (si veda il medesimo verbale dell'udienza del 24.11.2022).
7 L'attendibilità di quanto dichiarato dalla teste trova, peraltro, Testimone_3
riscontro nel tenore della registrazione fonografica – a cui la teste ha fatto riferimento nella succitata dichiarazione – riportante un colloquio intercorso tra la convenuta, la medesima teste e l'attore nello studio professionale di quest'ultimo, depositata dalla convenuta in allegato alla sua memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
Deve sul punto preliminarmente rigettarsi l'eccezione attorea di inutilizzabilità della registrazione de qua, poiché, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “la
registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel genus delle
riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., ha natura di prova ammissibile nel processo civile” (Cass., sez., L., 29 dicembre 2014, n. 27424).
Inoltre, “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art.
2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova,
degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a
precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito,
dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza
tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass., sez. I, Ordinanza 13 maggio 2021, n.
12794).
Analogamente, Cass. Civ., Sez. L., 17 febbraio 2015, n. 3122 ha affermato che “in
tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod.
civ., il 'disconoscimento' che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto
ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi
attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli
stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc.
civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo
8 di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato,
considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità
all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero).
Ebbene, l'attore non ha contestato che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, essendosi limitato ad eccepire, tra l'altro,
che la registrazione riporta soltanto una minima parte (08:03 minuti) di un più ampio colloquio durato circa due ore (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.,
di parte attrice).
Da ciò consegue la piena efficacia probatoria della registrazione de qua.
Tanto chiarito, va rilevato che dalla registrazione emerge, in particolare, che, a fronte dell'asserzione della convenuta e di sua sorella avente ad oggetto il Testimone_3
fatto che il compenso per l'attività professionale dell'attore era stato pattuito in euro
13.000,00, l'attore ha risposto di non ricordarsi che tale fosse l'entità del corrispettivo,
senza, peraltro, fare riferimento ad altri o diversi accordi con la convenuta che avessero stabilito in euro 28.239,52 – conformemente alla prospettazione attorea – il corrispettivo per l'opera svolta e, anzi affermando di non aver detto alla convenuta di dover pagare “28.000,00 euro”.
Dunque, alla luce di tali considerazioni, come sopra anticipato, in accoglimento parziale della domanda proposta dall'attore in via principale, la convenuta, essendo stato provato per tabulas che ella ha già versato all'attore la somma di euro
9 11.500,00, deve essere condannata alla corresponsione, in favore dell'attore medesimo, della somma di euro 1.500,00, oltre I.V.A. e Inarcassa come per legge per il compenso dovuto all'attore per l'attività professionale espletata nei confronti della convenuta. A tali importi vanno aggiunti gli interessi al tasso legale sui medesimi importi, con decorrenza dalla data della domanda, coincidente con quella dell'instaurazione del presente giudizio (02.08.2018, data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) e sino all'effettivo soddisfo.
Essendo stata la domanda proposta in via principale dall'attore accolta, sia pure parzialmente, va dichiarata assorbita la domanda attorea per ingiustificato arricchimento, proposta in via gradata per l'ipotesi del rigetto totale della domanda principale.
Devono essere compensate integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca fra le parti, insita nell'accoglimento parziale della domanda proposta dall'attore in via principale.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda proposta in via principale dall'attore condanna a pagare a a titolo di Parte_1 CP_1 Parte_1
compenso dovuto dalla convenuta all'attore per l'attività professionale da quest'ultimo espletata nei confronti della convenuta medesima, la somma di euro
1.500,00, oltre I.V.A. e Inarcassa come per legge, oltre gli interessi al tasso legale su tali importi, con decorrenza, dal 02.08.2018 e sino all'effettivo soddisfo;
10 - dichiara assorbita la domanda attorea per ingiustificato arricchimento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola, in data 09.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5466/2018 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: compensi professionali e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Raffaele Barone ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
, rappresentata a difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucio CP_1
Caccavale, ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sulla base delle Parte_1
argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito, in via principale, di accertare e dichiarare l'obbligo di di pagare, in favore dello stesso attore, quanto CP_1
dovuto per l'incarico professionale ricevuto ed espletato – nell'ambito del quale, in qualità di architetto, “ha svolto il ruolo di progettista delle opere ad eseguirsi ed
eseguite, ha assunto la direzione dei lavori, la progettazione ed il coordinamento per
la sicurezza sul cantiere” e ha svolto altresì il ruolo di “progettista-responsabile dei
calcoli antisismici [e] collaudatore finale” (cfr. pagg.
3-4 del ricorso) – e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento della somma di CP_1
euro 17.539,52, oltre I.V.A., Inarcassa ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare come dovuta dalla convenuta
[...]
a titolo di ingiustificato arricchimento, la somma di euro 17.532,52 o CP_1
quella diversa ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze professionali.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio CP_1
la quale, resistendo con le argomentazioni in atti, chiedeva il rigetto della
[...]
domanda perché infondata e non provata;
con vittoria delle spese processuali.
Con l'ordinanza del 09.05.2019, il Tribunale in diversa composizione, considerato che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione non sommaria, fissava l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletate le prove testimoniali ammesse e rigettata l'istanza di c.t.u. ritenuta non necessaria ai fini del decidere, all'udienza del
28.01.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione dallo scrivente Magistrato con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co., c.p.c.
Tanto premesso, la domanda proposta dall'attore in via principale deve essere accolta
2 in parte, essendo parzialmente fondata.
Va preliminarmente osservato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del
suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002), con la precisazione che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione od il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità, i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione,
dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Inoltre, in tema di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c., la sussistenza del rapporto di prestazione d'opera non postula necessariamente una prova scritta dell'incarico, potendo il giudice accertare la sussistenza dello stesso per via delle presunzioni ex art. 2729 c.c. (cfr. Corte app. Milano, Sez. II, 22 ottobre 2018, n.
4573).
La Suprema Corte di Cassazione ha, sul punto, chiarito che “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in
qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia
contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di
3 dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni,
mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti,
complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva”
(Cass., sez. II, 24 gennaio 2017, n. 1792), specificando, altresì, che “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo,
l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e
l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della
prestazione” (Cass., sez. II, 23 novembre 2016, n. 23893, richiamata da parte attrice).
Dunque, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, va in primo luogo rilevato che non sono oggetto di contestazione tra le parti la sussistenza del rapporto di prestazione d'opera intellettuale, né la pattuita onerosità dello stesso, né l'esatto espletamento, da parte dell'attore, dell'incarico conferitogli dalla convenuta.
Ciò che, invece, è controversa tra le parti è la determinazione del quantum del compenso concordato per la prestazione intellettuale.
Invero, secondo la prospettazione attorea, “il corrispettivo per le competenze professionali” […] “per tutta l'opera svolta veniva concordato in euro 28.239,52, di
cui euro 26.439,52 per la casa ed euro 1800,00 per l'accatastamento, oltre accessori
di legge” e la convenuta “ha versato acconti per euro 10.000,00 per l'attività svolta per l'abbattimento e la ricostruzione dell'immobile” […] “mentre per l'attività di accatastamento ha versato euro 700,00” (cfr. pag. 3 del ricorso), risultando, pertanto,
debitrice della residua somma di euro 17.539,52.
Diversamente, la convenuta ha dedotto che “per l'espletamento delle” […] “attività le
parti liberamente concordavano gli onorari spettanti al professionista per un importo
4 pari ad € 13.000/00, importo nel quale venivano espressamente incluse anche le spese
e i compensi per le attività di censimento del fabbricato al catasto urbano”,
soggiungendo di aver onorato il pagamento del complessivo importo di euro
11.500,00, in modo tale da essere debitrice della residua somma di euro 1.500,00, che si è dichiarata disponibile a versare.
A sostegno delle proprie deduzioni la convenuta ha prodotto: 1) un documento attestante n. 6 versamenti effettuati in contanti per un totale di euro 9.000,00, recante la sottoscrizione – in corrispondenza dell'annotazione di ciascuno dei versamenti –
dell'attore ricevente (cfr. l'allegato 5 della produzione di parte convenuta); 2) un assegno, datato 10.07.2015 per un importo di euro 1.000,00, emesso dalla convenuta ed intestato all'attore (cfr. l'allegato 2 della medesima produzione); 3) un assegno, per un importo di euro 500,00, emesso dalla convenuta, supportato su un documento,
privo di sottoscrizioni, contenente l'annotazione del pagamento di euro 1.000,00 effettuato in contanti a titolo di spese catastali (cfr. l'allegato 1 della produzione di parte convenuta).
Ebbene, rileva il Tribunale che la documentazione de qua non è stata specificatamente disconosciuta dall'attore, sul quale gravava il relativo onere – peraltro, il suindicato assegno del 10.07.2015 è stato prodotto anche da quest'ultimo (cfr. l'allegato 13 della produzione attorea) – derivandone, pertanto, che deve ritenersi provato per tabulas
che la convenuta ha già corrisposto all'attore per la prestazione intellettuale svolta la somma di euro 11.500,00, piuttosto che la minor somma di euro 10.700,00 indicata nel ricorso.
Tanto chiarito, esaminando specificamente la controversa questione sul quantum del compenso professionale pattuito, deve preliminarmente osservarsi che non può essere condiviso quanto sostenuto da parte attrice nella propria comparsa conclusionale,
5 ossia che, “in assenza di un accordo scritto tra le parti relativamente al solo compenso, è dovuto, quanto meno, all'architetto la liquidazione della Pt_1
parcella depositata, così come vidimata dal competente Consiglio dell'Ordine, e/o la somma che l'adito Magistrato, peritus peritorum, riterrà giusta ed equa alla luce delle tariffe vigenti e/o degli usi” (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale attorea).
Ed invero, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone
una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle
parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi;
le
pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di
liquidazione e il compenso va determinato in base alla tariffa e adeguato
all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione” (cfr., ex multis,
Cass., Sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2631; Cass. Civ., Sez. II, 23 maggio 2000, n. 6732).
Ebbene, nella fattispecie in esame, è pacifico tra le parti che una convenzione avente ad oggetto il compenso professionale sia stata conclusa, benché non suffragata dalla forma scritta, la quale, sulla base dei suindicati principi, non è, tuttavia, necessaria,
diversamente da quanto sostenuto dall'attore, ai fini della validità della pattuizione de
qua.
Pertanto, risultando conseguentemente impedito il ricorso alle tariffe professionali ovvero agli usi, la determinazione del quantum del compenso pattuito deve essere operata sulla base delle risultanze istruttorie.
Ciò posto, rileva il Tribunale che dalle dichiarazioni rese dai due testi indicati da parte attrice non emerge nessun elemento idoneo a corroborare l'assunto attoreo secondo cui il compenso professionale era stato pattuito con la convenuta nella somma di euro
28.239,52.
6 Ed invero, il primo dei due testi escussi, , difensore dell'odierna Testimone_1
convenuta nella fase precontenziosa, si è limitato, tra l'altro, a dichiarare che
“L'incontro c'è stato con l'architetto, forse più di uno e in quelle occasioni abbiamo discusso di come trovare una soluzione bonaria per entrambe le parti. L'architetto mostrò una certa propensione all'accordo, ma la divergenza tra le due parti era proprio sull'importo, perché la Signora diceva di aver pattuito una somma diversa CP_1
rispetto a quella che chiedeva l'architetto. Nello specifico non ricordo le somme, gli importi, però c'era una propensione di entrambe le parti ad addivenire ad un accordo,
perché le sentivo separatamente. Poi però non se ne fece nulla” (si veda il verbale dell'udienza del 04.11.2021).
Il secondo teste, moglie dell'attore, pur avendo dichiarato, tra l'altro: Testimone_2
“Io ero presente quando sono stati presi gli accordi progettuali e anche altre tipologie di accordi, anche quelle riguardanti la scontistica e gli acconti” (si veda il verbale dell'udienza del 24.11.2022), non ha fatto nessun riferimento all'entità dell'importo pattuito a titolo di compenso.
Diversamente, le dichiarazioni rese, in particolare, da uno dei due testi escussi indicati da parte convenuta, sorella della stessa convenuta, inducono il Testimone_3
Tribunale a ritenere che il compenso fosse stato determinato nella somma complessiva di euro 13.000,00.
Infatti, la suindicata teste ha riferito che le parti “avevano fatto un unico pacchetto tutto compreso” e: “La maggior parte delle volte accompagnavo mia sorella” […] “ed ero presente anche quando c'è stata questa discussione, che mia sorella doveva dare altri 1.500,00€ e mia sorella ha registrato la conversazione”, dichiarando altresì: “Ero presente anche quando è stata concordata la somma di 13.000,00 €” (si veda il medesimo verbale dell'udienza del 24.11.2022).
7 L'attendibilità di quanto dichiarato dalla teste trova, peraltro, Testimone_3
riscontro nel tenore della registrazione fonografica – a cui la teste ha fatto riferimento nella succitata dichiarazione – riportante un colloquio intercorso tra la convenuta, la medesima teste e l'attore nello studio professionale di quest'ultimo, depositata dalla convenuta in allegato alla sua memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
Deve sul punto preliminarmente rigettarsi l'eccezione attorea di inutilizzabilità della registrazione de qua, poiché, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “la
registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel genus delle
riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., ha natura di prova ammissibile nel processo civile” (Cass., sez., L., 29 dicembre 2014, n. 27424).
Inoltre, “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art.
2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova,
degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a
precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito,
dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza
tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass., sez. I, Ordinanza 13 maggio 2021, n.
12794).
Analogamente, Cass. Civ., Sez. L., 17 febbraio 2015, n. 3122 ha affermato che “in
tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod.
civ., il 'disconoscimento' che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto
ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi
attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli
stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc.
civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo
8 di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato,
considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità
all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero).
Ebbene, l'attore non ha contestato che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, essendosi limitato ad eccepire, tra l'altro,
che la registrazione riporta soltanto una minima parte (08:03 minuti) di un più ampio colloquio durato circa due ore (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.,
di parte attrice).
Da ciò consegue la piena efficacia probatoria della registrazione de qua.
Tanto chiarito, va rilevato che dalla registrazione emerge, in particolare, che, a fronte dell'asserzione della convenuta e di sua sorella avente ad oggetto il Testimone_3
fatto che il compenso per l'attività professionale dell'attore era stato pattuito in euro
13.000,00, l'attore ha risposto di non ricordarsi che tale fosse l'entità del corrispettivo,
senza, peraltro, fare riferimento ad altri o diversi accordi con la convenuta che avessero stabilito in euro 28.239,52 – conformemente alla prospettazione attorea – il corrispettivo per l'opera svolta e, anzi affermando di non aver detto alla convenuta di dover pagare “28.000,00 euro”.
Dunque, alla luce di tali considerazioni, come sopra anticipato, in accoglimento parziale della domanda proposta dall'attore in via principale, la convenuta, essendo stato provato per tabulas che ella ha già versato all'attore la somma di euro
9 11.500,00, deve essere condannata alla corresponsione, in favore dell'attore medesimo, della somma di euro 1.500,00, oltre I.V.A. e Inarcassa come per legge per il compenso dovuto all'attore per l'attività professionale espletata nei confronti della convenuta. A tali importi vanno aggiunti gli interessi al tasso legale sui medesimi importi, con decorrenza dalla data della domanda, coincidente con quella dell'instaurazione del presente giudizio (02.08.2018, data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) e sino all'effettivo soddisfo.
Essendo stata la domanda proposta in via principale dall'attore accolta, sia pure parzialmente, va dichiarata assorbita la domanda attorea per ingiustificato arricchimento, proposta in via gradata per l'ipotesi del rigetto totale della domanda principale.
Devono essere compensate integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca fra le parti, insita nell'accoglimento parziale della domanda proposta dall'attore in via principale.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda proposta in via principale dall'attore condanna a pagare a a titolo di Parte_1 CP_1 Parte_1
compenso dovuto dalla convenuta all'attore per l'attività professionale da quest'ultimo espletata nei confronti della convenuta medesima, la somma di euro
1.500,00, oltre I.V.A. e Inarcassa come per legge, oltre gli interessi al tasso legale su tali importi, con decorrenza, dal 02.08.2018 e sino all'effettivo soddisfo;
10 - dichiara assorbita la domanda attorea per ingiustificato arricchimento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola, in data 09.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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