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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 26.11.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4110/2024 r.g.
tra
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 [...] on il patrocinio dell'Avv. Simone Gentili. Persona_1
ricorrente e
, con il patrocinio del funzionario Dott.ssa Luisa Tanzillo CP_1 resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.7.2024, la parte ricorrente, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore hanno chiesto la condanna Persona_1 dell' al pagamento dei ratei relativi all'indennità di frequenza a decorrere dalla domanda, dovuti in CP_1 virtù del decreto di omologa r.g. 2747/2023 emesso il 20.2.2024 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, allegando e documentando di aver provveduto al CP_2 pagamento, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che la parte ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 20.2.2024, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 27.2.2024 alla sede zonale ed ha notificato il decreto di omologa in data 21.2.2024 alla sede provinciale.
Il ricorso è stato depositato in data 1.7.2024. Soltanto in data 4.11.2024– successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda, al momento della proposizione, era quindi virtualmente fondata nel merito: la spettanza della pretesa è stata infatti riconosciuta dallo stesso Ente con il richiamato provvedimento di liquidazione, intervenuto tuttavia oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività defensionale delle parti in tale fase e con applicazione dell'art. 4, co. 4, in considerazione dell'assenza di fase istruttoria e considerata l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4110/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 26.11.2025
Il Giudice
IB TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 26.11.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4110/2024 r.g.
tra
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 [...] on il patrocinio dell'Avv. Simone Gentili. Persona_1
ricorrente e
, con il patrocinio del funzionario Dott.ssa Luisa Tanzillo CP_1 resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.7.2024, la parte ricorrente, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore hanno chiesto la condanna Persona_1 dell' al pagamento dei ratei relativi all'indennità di frequenza a decorrere dalla domanda, dovuti in CP_1 virtù del decreto di omologa r.g. 2747/2023 emesso il 20.2.2024 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, allegando e documentando di aver provveduto al CP_2 pagamento, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che la parte ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 20.2.2024, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 27.2.2024 alla sede zonale ed ha notificato il decreto di omologa in data 21.2.2024 alla sede provinciale.
Il ricorso è stato depositato in data 1.7.2024. Soltanto in data 4.11.2024– successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda, al momento della proposizione, era quindi virtualmente fondata nel merito: la spettanza della pretesa è stata infatti riconosciuta dallo stesso Ente con il richiamato provvedimento di liquidazione, intervenuto tuttavia oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività defensionale delle parti in tale fase e con applicazione dell'art. 4, co. 4, in considerazione dell'assenza di fase istruttoria e considerata l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4110/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 26.11.2025
Il Giudice
IB TT