TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5214/2023 R.G. sul ricorso depositato il 2/11/2023 proposto da (difeso dall' avv. Francesco Parte_1
Giampaolo) nei confronti di (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio), CP_1
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1
complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge
335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420239007202964/000, limitatamente alla parte afferente agli avvisi di addebito n. 39420150002416340000 e n.
39420160001716391000, con ogni conseguenza di legge.
Parte ricorrente deduceva che: con intimazione di pagamento n. 09420239007202964/000, notificata in data 04.09.2023, l'
[...]
, in nome e per conto dell' , intimava all'odierna parte ricorrente, tra Controparte_2 CP_1
l'altro, il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi IVS operai a tempo determinato così per come risultante dai seguenti atti:
- avviso di addebito n. 39420150002416340000, notificato in data 29.10.2015 e recante un ammontare pari ad euro 13.319,57;
- avviso di addebito n. 39420160001716391000, notificato in data 13.05.2016 e recante un ammontare pari ad euro 11.956,90. 1 Si costituiva l' il quale, contestando la domanda del ricorrente. CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è rigettata .
PRESCRIZIONE
Il motivo ha legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ Parte ricorrente non nega la notifica degli avvisi di addebito e in ogni caso l' prova la loro regolare notifica
CP_ L' produce altri atti interruttivi.e deduce < Si produce comunicazione di Controparte_2
, pervenuta in data 06.05.2025, dalla quale emerge l'esistenza degli atti interruttivi
[...]
della prescrizione che pure si allegano:
· per gli AVA nn. 39420150002416340000 - 39420160001716391000 vi sono intimazioni di pagamento n. 09420179007350157000 notificata il 02/11/2017, n.
09420199002223492000 notificata il 16/04/2019, n. 09420229001361369000 notificata il 26/07/2022, n. 09420239007202964000 notificata il 04/09/2023, la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73 n. 09428201800000359000 in
2 data 10/09/2018, la comunicazione Preventiva di Ipoteca n.
09476202200002105000 notificata in data 19/12/2022;
· il contribuente per l'AVA n. 39420150002416340000 ha presentato istanza di
Maggior Rateizzo e pagato solo due rate in data 08/01/20016 e 10/02/2016 per poi decadere dal beneficio per il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal piano di ammortamento;
· l'AVA è stato sospeso dal 29/12/2015, data di presentazione dell'istanza di Pt_2
, fino al 10/07/2017 data di decadenza.)>.
[...]
Orbene l'avi 09420179007350157000 notificata il 02/11/2017 è comprovata.
Anche la 09420199002223492000 è notificata il 16/04/2019, nonché n. 09420229001361369000 notificata il 26/07/2022,
La pretesa contributiva contestata non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico del ricorrente per la soccombenza, liquidate ex dm 55 del 2014 e succ mod.in favore della parte resistente e tenuto conto del valore e natura della causa e delle fasi svolte
Reggio Calabria, 13.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5214/2023 R.G. sul ricorso depositato il 2/11/2023 proposto da (difeso dall' avv. Francesco Parte_1
Giampaolo) nei confronti di (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio), CP_1
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1
complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge
335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420239007202964/000, limitatamente alla parte afferente agli avvisi di addebito n. 39420150002416340000 e n.
39420160001716391000, con ogni conseguenza di legge.
Parte ricorrente deduceva che: con intimazione di pagamento n. 09420239007202964/000, notificata in data 04.09.2023, l'
[...]
, in nome e per conto dell' , intimava all'odierna parte ricorrente, tra Controparte_2 CP_1
l'altro, il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi IVS operai a tempo determinato così per come risultante dai seguenti atti:
- avviso di addebito n. 39420150002416340000, notificato in data 29.10.2015 e recante un ammontare pari ad euro 13.319,57;
- avviso di addebito n. 39420160001716391000, notificato in data 13.05.2016 e recante un ammontare pari ad euro 11.956,90. 1 Si costituiva l' il quale, contestando la domanda del ricorrente. CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è rigettata .
PRESCRIZIONE
Il motivo ha legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ Parte ricorrente non nega la notifica degli avvisi di addebito e in ogni caso l' prova la loro regolare notifica
CP_ L' produce altri atti interruttivi.e deduce < Si produce comunicazione di Controparte_2
, pervenuta in data 06.05.2025, dalla quale emerge l'esistenza degli atti interruttivi
[...]
della prescrizione che pure si allegano:
· per gli AVA nn. 39420150002416340000 - 39420160001716391000 vi sono intimazioni di pagamento n. 09420179007350157000 notificata il 02/11/2017, n.
09420199002223492000 notificata il 16/04/2019, n. 09420229001361369000 notificata il 26/07/2022, n. 09420239007202964000 notificata il 04/09/2023, la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73 n. 09428201800000359000 in
2 data 10/09/2018, la comunicazione Preventiva di Ipoteca n.
09476202200002105000 notificata in data 19/12/2022;
· il contribuente per l'AVA n. 39420150002416340000 ha presentato istanza di
Maggior Rateizzo e pagato solo due rate in data 08/01/20016 e 10/02/2016 per poi decadere dal beneficio per il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal piano di ammortamento;
· l'AVA è stato sospeso dal 29/12/2015, data di presentazione dell'istanza di Pt_2
, fino al 10/07/2017 data di decadenza.)>.
[...]
Orbene l'avi 09420179007350157000 notificata il 02/11/2017 è comprovata.
Anche la 09420199002223492000 è notificata il 16/04/2019, nonché n. 09420229001361369000 notificata il 26/07/2022,
La pretesa contributiva contestata non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico del ricorrente per la soccombenza, liquidate ex dm 55 del 2014 e succ mod.in favore della parte resistente e tenuto conto del valore e natura della causa e delle fasi svolte
Reggio Calabria, 13.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3