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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3345/2024 R.G. Div., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n. 19, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Albergamo;
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f: ) nato a [...] l'[...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente nella Via Salvatore Citelli n.51,n.78, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Pepi;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 26.11.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
pagina 1 di 3 ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto in Ragusa, in data 22.05.2010, con , e dal Controparte_1 quale non sono nati figli;
ha esposto di essersi separata dal coniuge giusta accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ragusa in data 24.06.2020 riportato nell'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio al n. 19, P. II, Serie C, anno 2020, Uff. II e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei registri al n. 22, P. II Serie C, anno 2020,, e di non essersi più riconciliata con lui e che sono perciò trascorsi i termini di legge perché venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altra condizione essendo entrambi autonomi economicamente e percettori di reddito;
costituendosi in giudizio il resistente ha dichiarato di aderire alla domanda di separazione siccome proposta dalla ricorrente invece riservandosi di rivendicare in separata sede il corrispettivo del valore dei beni mobili che tutt'ora arredano la casa che fu coniugale;
rimasto vano il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione del 27.03.2025, in difetto di istanze istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione fatte precisare le conclusioni la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 473 bis. 22 cpc, all'udienza del 26.11.2025, alla quale
è stata trattenuta per la decisone;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ragusa in data 24.06.2020 riportato nell'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio al n. 19, P. II, Serie C, anno 2020, Uff. II
e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei registri al n. 22, P. II Serie C, anno 2020, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termini ( oggi di un anno ai sensi della legge n. 55 del 2015), deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne controparti;
che su nessun'altra statuizione il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti. pagina 2 di 3 P.T.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Ragusa, in data 22.05.2010, tra e , e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2010, parte 2, serie A, numero 14;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa, di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Cosi deciso in Ragusa il 16.12.2025.
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3345/2024 R.G. Div., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n. 19, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Albergamo;
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f: ) nato a [...] l'[...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente nella Via Salvatore Citelli n.51,n.78, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Pepi;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 26.11.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
pagina 1 di 3 ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto in Ragusa, in data 22.05.2010, con , e dal Controparte_1 quale non sono nati figli;
ha esposto di essersi separata dal coniuge giusta accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ragusa in data 24.06.2020 riportato nell'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio al n. 19, P. II, Serie C, anno 2020, Uff. II e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei registri al n. 22, P. II Serie C, anno 2020,, e di non essersi più riconciliata con lui e che sono perciò trascorsi i termini di legge perché venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altra condizione essendo entrambi autonomi economicamente e percettori di reddito;
costituendosi in giudizio il resistente ha dichiarato di aderire alla domanda di separazione siccome proposta dalla ricorrente invece riservandosi di rivendicare in separata sede il corrispettivo del valore dei beni mobili che tutt'ora arredano la casa che fu coniugale;
rimasto vano il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione del 27.03.2025, in difetto di istanze istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione fatte precisare le conclusioni la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 473 bis. 22 cpc, all'udienza del 26.11.2025, alla quale
è stata trattenuta per la decisone;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ragusa in data 24.06.2020 riportato nell'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio al n. 19, P. II, Serie C, anno 2020, Uff. II
e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei registri al n. 22, P. II Serie C, anno 2020, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termini ( oggi di un anno ai sensi della legge n. 55 del 2015), deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne controparti;
che su nessun'altra statuizione il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti. pagina 2 di 3 P.T.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Ragusa, in data 22.05.2010, tra e , e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2010, parte 2, serie A, numero 14;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa, di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Cosi deciso in Ragusa il 16.12.2025.
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3