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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza dell' 11.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 754/2025 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
p.i. / cf: Parte_1 P.IVA_1 con sede in Caivano (NA), al Corso Umberto I, n.325, C.F._1 elett.te dom.ta in Frattamaggiore (Na), alla via Giulio Genoino n.80, presso lo studio dell'Avv. Filippo Chiacchio cf: dal quale è rapp.ta e C.F._2 difesa in virtù di mandato in calce del presente atto rilasciato ex art 83 cpc, e presso il quale si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 3, 134 comma3, 170 ultimo comma, 176 comma 2, e 183 ultimo comma c.p.c. a mezzo fax al n. 0818307447, oppure all'indirizzo di posta elettronica Email_1
appellante
CONTRO
C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
07/03/1978 e res.te in Caivano alla Via Pisacane n. 14, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Stefano RS (C.f. ) e C.F._4 MI RS (C.f. ), nel cui studio in Napoli alla C.F._5
Via G. Gigante n. 174 elett.te domicilia e che dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di e-mail e PEC: così Email_2 Email_3 come indicati ai sensi e per gli effetti DPR 11/02/2005 n.68 e ss. modificazioni ed integrazioni appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n.4978/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 15.11.2024, nell'ambito del procedimento n. 4972/2022, notificata in data 09/03/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 8.4.2025 ,la TA ha proposto tempestivo appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Napoli Nord in epigrafe indicata che, in accoglimento del ricorso proposto da , aveva così statuito: Controparte_1
-accerta la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato nel periodo dal 1.10.2013 al 29.02.2020 con orario lavorativo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00, con svolgimento da parte della ricorrente di mansioni inquadrabili nel quarto livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario;
- condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €75.338,62 a titolo di differenze retributive, oltre agli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
- liquida le spese di lite liquidate in €6.200,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condannando la resistente al pagamento della rimanente metà delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della resistente.
Parte appellante a fondamento del gravame ha dedotto:
1. Una errata valutazione delle risultanze istruttorie emerse in primo grado.
2. La violazione degli art. 111 e 24 della Costituzione per aver il primo giudice ritenuto di non escutere testimoni fondamentali ai fini della decisione della lite, per un'ingiustificata ed eccessiva rapidità processuale.
3. La violazione dell'art. 157 c.p.c. per avere il Tribunale errato nel fare proprie le conclusioni del ctu. Ha chiesto , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in primo grado dalla lavoratrice;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito in giudizio CP_1
eccependo , in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per
[...] genericità ; nel merito , sulla base di varie argomentazioni, ha contestato la fondatezza dell'appello , di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese ed attribuzione. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
DI , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Difatti dall'esame del ricorso in appello risulta che l'impugnazione ha determinato una critica sufficientemente adeguata della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (v. ex plurimis Cass. n. 2814 del 2016); peraltro non è necessario che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che venga circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, di guisa che sia manifestata l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. n. 2143 del 2015).
Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate ,alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
alle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tuttavia è nel merito che l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata Riteniamo come sia vigente il principio del libero convincimento del Giudice, il quale può fondare il proprio convincimento su alcune prove escludendone altre e ciò accade quando la prova prescelta venga da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio contrastanti ed a condizione che egli fornisca una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria del convincimento così attinto in modo da consentire il controllo del processo logico in base al quale si è pervenuti alla decisione (ex multis Cass. n. 3553/80; n. 3353/86; n. 736/87; n. 3340/88; n. 6056/90; n. 6426/2001; n. 5231/2001; n. 3327/2002; n. 1885/2002, n. 11933/2003; n. 21412/2006; n. 1634/2007). Nella fattispecie in esame ricorrono i due su indicati elementi costitutivi, in quanto non solo dalla motivazione del Giudice di primo grado si evince una giustificazione adeguata in ordine al convincimento raggiunto ma si comprende chiaramente quale è stato l'elemento di giudizio che ha apprezzato un quadro probatorio già sufficientemente completo, non trascurando l'analisi di alcuno degli elementi di giudizio, quali nella specie le risultanze della prova testimoniale nonchè lo stesso contenuto delle difese delle parti . Quanto alle risultanze della prova testimoniale, sussistevano chiari e precisi elementi probatori così riassumibili e ben valutati dal Giudice di primo grado. Ed infatti l'istruttoria svolta in primo grado ha dato adeguata ed esaustiva prova dei fatti così come esposti in atto introduttivo.
Sono stati escussi due testi per parte ricorrente e e Testimone_1 Tes_2
i quali ,contrariamente a quanto asserito da parte appellante, hanno
[...] reso dichiarazioni pienamente attendibili, riferendo di circostanze di fatto frutto di diretta cognizione visiva. La teste ha frequentato regolarmente il negozio sito in Caivano Testimone_3 dove lavorava la ricorrente trattenendosi all'interno dello stesso. “..Quando andavo a fare la spesa mi intrattenevo nel negozio circa tre o quattro volte alla settimana dal 2013 al 2020 all'incirca dalle 9.30 alle 10.00" ADR sul capo B: "ho potuto vedere che la ricorrente vendeva articoli da regalo ai clienti ed incassava il prezzo della merce. Alcune volte è venuta la signora che Parte_1 diceva alla ricorrente di pulire le vetrine , mette a posto la merce ordinata …” Nella deposizione resa da quest'ultima è stata palesemente provata la effettiva presenza lavorativa della nell'esercizio commerciale. Parimenti Controparte_1
è stato evidenziato anche l'espletamento delle mansioni di commessa, nonché lo svolgimento di attività lavorativa così come dedotta nell'atto introduttivo. Né l'attendibilità della predetta teste può ritenersi inficiata, come dedotto dall'appellante, dalle risultanze del verbale redatto dell'Agenzia delle Entrate che
, a seguito di un accertamento eseguito dove veniva espletata l'attività di vendita della attestava l'ispezione nel negozio della durata ben otto Parte_1 Parte_1 giorni, dal 06/04/2016 al 14/04/2016 l'inesistenza di lavoratori dipendenti, la regolarità contabile e fiscale dell'esercente. Ed invero, premesso che contrariamente a quanto sostenuto, il periodo di durata dell'accertamento dell'organo ispettivo ha avuto la durata di 2 giorni e non di otto giorni (cfr. verbale di accertamento del 06/04/2016 e del 14/04/2016), in ogni caso suddetto verbale non può avere alcuna valenza probatoria sia perché l'assenza della ricorrente poteva essere solo occasionale a fronte di una prestazione lavorativa che è rimasta acclarata per circa sette anni sia perché la lavoratrice non era neppure regolarizzata per cui la sua presenza lavorativa nell'esercizio commerciale sarebbe stata sicuramente incompatibile con i dati formali ed avrebbe comportato ulteriori accertamenti dell' Ispettorato del Lavoro nonché inevitabili riflessi negativi per TA .
Alla luce di tali elementi è evidente che le risultanze di detti verbali non sono assolutamente tali da escludere la prestazione lavorativa di natura subordinata effettuata dalla , che, di contro ,le risultanze probatorie Controparte_1 hanno confermato nell'ampio arco temporale dall' 1.10.2013 al 29.02.2020.
Anche il teste , ha confermato la presenza della odierna appellata nel Tes_2 negozio facente capo all'appellante, presenza che finisce per essere confermata anche dal teste che, in qualità di agente commerciale dal Testimone_4
2011 al 2024 si era sempre recato nel locale dove veniva espletata l'attività di vendita della per raccogliere gli ordinativi di lavoro e che ha Parte_1 dichiarato di conoscere la sorella dell'appellante con il nome di“ ”, il Per_1 tutto in palese contrasto con quanto asserito in memoria difensiva, laddove viene dedotta l'assoluta omessa frequentazione della ricorrente nell'esercizio commerciale. Neppure coglie nel segno l'ulteriore obiezione sollevata da parte appellante secondo cui il Tribunale aveva anche omesso di valutare la visura camerale depositata dalla resistente, nella quale emergeva la circostanza dell'esistenza della TA RAMADA, la cui titolare risultava essere la ricorrente CP_1
fino alla data del 2017, quando decideva di chiuderla. La deduzione è
[...] smentita per tabulas dalla visura in atti da cui emerge che l'attività della Pt_2
sia relativamente alla sede principale che a quella secondaria, è cessata
[...] definitivamente in data 01/09/2010, laddove la cancellazione è avvenuta d'ufficio nel 2017. Quanto agli ulteriori motivi di doglianza relativi alla mancata audizione degli altri testi pure indicati in memoria ,si osserva che il giudice, quand'anche non abbia fatto uso della facoltà di ridurre le liste dei testimoni con l'ordinanza di ammissione della prova, non ha l'obbligo di esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ravvisi superflua l'ulteriore assunzione della prova. Del resto, la riduzione, ex art. 245 cod. proc. civ., delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, come si evince dall'art. 209 dello stesso codice, e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruttoria (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 maggio 2000, n. 6361; 3 marzo 2000, n. 2404). Tanto chiarito va, nella specie, rilevato che il provvedimento di riduzione della lista testimoniale (sia di parte ricorrente che resistente) a due testi, fu assunto dal Tribunale, all'esito dell'udienza del 2.5.2023 , prima dell'inizio dell'espletamento del mezzo istruttorio. La limitazione del numero dei testimoni fu disposta non nel corso dell'espletamento della prova, ma in via preventiva, in base ad una valutazione che teneva conto evidentemente , da una parte, delle esigenze di celerità e di economia processuale, dall'altra, delle effettive necessità istruttorie, della semplicità delle circostanze da accertare, dello sbarramento all'ingresso nel processo di alcuni elementi di prova . Tale decisione, dunque , fu assunta allo stato degli atti, nell'esercizio di un potere discrezionale affidato dalla legge al giudice di merito. Essa appare del tutto logica e condivisibile, né al momento in cui venne adottata fu oggetto di impugnazione o contestazione da parte del ricorrente. Mette anche conto osservare che il Tribunale facultò le parti ad individuare, fra i restanti testimoni della lista originaria, quelli che intendeva far escutere, attribuendogli in tal modo un'ampia libertà, ma anche la conseguente responsabilità della scelta che avrebbe adottato.
Ciò significa che la parte, consapevole della limitazione della lista a due testi, avrebbe dovuto citare quello che, a suo parere, era più a conoscenza dei fatti di causa ,nonché neutrale rispetto ai fatti di causa , in modo da escludere i testimoni meno rilevanti. In altri termini parte resistente era tenuta ad individuare e a presentare innanzi al Tribunale le persone che avevano una conoscenza più completa ed esauriente dei fatti di causa, oltre che estranee alle parti in causa e senza alcun interesse nel giudizio;
in mancanza non può che soggiacere alle conseguenze di una scelta poco responsabile . Ne deriva che l'esito del giudizio non può, dunque, ritenersi pregiudicato dall'esercizio del potere discrezionale di ridurre la lista testimoniale, come asserito in seno al gravame , considerato – come si è detto-che il primo giudice ha sì limitato l'audizione a due testi per parte, ma ha concesso alle parti medesime la facoltà di scegliere i soggetti da escutere.
Ora l'odierna appellante , in questa fase, ha insistito per l'escussione di ulteriori testimoni , trascurando di considerare che nel giudizio di primo grado aveva insistito nell'escutere il teste il quale, in assenza di Testimone_5 erronea ricerca anagrafica del teste, non interveniva in udienza, per cui il giudice dichiarava la parte decaduta dalla prova (cfr. ordinanza del 14/05/2024). Ebbene parte appellante non può supplire a detta omissione, richiedendo in questa sede l'ammissione di tutti i testi indicati in memoria, lamentando una presunta compressione dell'istruttoria, laddove bn avrebbe potuto citare testi che fossero stati –come si è detto--a conoscenza delle circostanze di cui alla memoria difensiva , giusto provvedimento ammissivo della prova stessa .
Infine non può non evidenziarsi che ,al di là della mera doglianza circa la riduzione della lista testi, la richiesta di audizione di altri testi avrebbe dovuta essere accompagnata da una indicazione circa la qualità di tali testi e da circostanze specifiche idonee a dimostrare la loro rilevanza rispetto al presumibile grado di conoscenza delle circostanze da accertare.
Non può, pertanto, avere ingresso alcun supplemento istruttorio.
Infine parimenti destituito di ogni fondamento è il rilievo relativo alla nullità della consulenza d'ufficio per non aver dato il ctu compiuta risposta al seguente quesito:
“detrarrà le somme che la ricorrente ha dichiarato aver percepito pari ad euro 350 mensili oltre alle somme che la ricorrente ha indicato come percepite nei conteggi depositati in atti. Di contro il CTU, disattendendo le argomentazioni del consulente di parte, ha puntualizzato con il deposito della perizia che invero erano stati detratti tutti gli importi corrisposti nel corso del rapporto e precisamente € 350,00 mensili, che risultano essere esattamente quelli che risultano indicati nei conteggi allegati al ricorso, non avendo la percepito ulteriori importi. Il CTU si è Controparte_1
,dunque, attenuto pedissequamente all'incarico conferito, escludendo gli importi che il giudice di prime cure aveva già considerato non dovuti. Va anche evidenziato che il consulente di prime cure , in replica alle osservazioni del CT , ha precisato di aver applicato le retribuzioni così come previste da CCNL Terziario per un dipendente part time con 24 ore settimanali inquadrato nel 4 livello e che per il calcolo della quota oraria della retribuzione era stato applicato l'art. 211 del CCNL di categoria, con i coefficienti ivi previsti . Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla società appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e liquidate, in favore di parte appellata ,come da successivo dispositivo - non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli in data 11.12.2025
Il Consigliere est/rel. Il Presidente Dott. ssa Rosa B. Cristofano Dott.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza dell' 11.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 754/2025 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
p.i. / cf: Parte_1 P.IVA_1 con sede in Caivano (NA), al Corso Umberto I, n.325, C.F._1 elett.te dom.ta in Frattamaggiore (Na), alla via Giulio Genoino n.80, presso lo studio dell'Avv. Filippo Chiacchio cf: dal quale è rapp.ta e C.F._2 difesa in virtù di mandato in calce del presente atto rilasciato ex art 83 cpc, e presso il quale si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 3, 134 comma3, 170 ultimo comma, 176 comma 2, e 183 ultimo comma c.p.c. a mezzo fax al n. 0818307447, oppure all'indirizzo di posta elettronica Email_1
appellante
CONTRO
C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
07/03/1978 e res.te in Caivano alla Via Pisacane n. 14, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Stefano RS (C.f. ) e C.F._4 MI RS (C.f. ), nel cui studio in Napoli alla C.F._5
Via G. Gigante n. 174 elett.te domicilia e che dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di e-mail e PEC: così Email_2 Email_3 come indicati ai sensi e per gli effetti DPR 11/02/2005 n.68 e ss. modificazioni ed integrazioni appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n.4978/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 15.11.2024, nell'ambito del procedimento n. 4972/2022, notificata in data 09/03/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 8.4.2025 ,la TA ha proposto tempestivo appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Napoli Nord in epigrafe indicata che, in accoglimento del ricorso proposto da , aveva così statuito: Controparte_1
-accerta la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato nel periodo dal 1.10.2013 al 29.02.2020 con orario lavorativo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00, con svolgimento da parte della ricorrente di mansioni inquadrabili nel quarto livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario;
- condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €75.338,62 a titolo di differenze retributive, oltre agli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
- liquida le spese di lite liquidate in €6.200,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condannando la resistente al pagamento della rimanente metà delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della resistente.
Parte appellante a fondamento del gravame ha dedotto:
1. Una errata valutazione delle risultanze istruttorie emerse in primo grado.
2. La violazione degli art. 111 e 24 della Costituzione per aver il primo giudice ritenuto di non escutere testimoni fondamentali ai fini della decisione della lite, per un'ingiustificata ed eccessiva rapidità processuale.
3. La violazione dell'art. 157 c.p.c. per avere il Tribunale errato nel fare proprie le conclusioni del ctu. Ha chiesto , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in primo grado dalla lavoratrice;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito in giudizio CP_1
eccependo , in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per
[...] genericità ; nel merito , sulla base di varie argomentazioni, ha contestato la fondatezza dell'appello , di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese ed attribuzione. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
DI , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Difatti dall'esame del ricorso in appello risulta che l'impugnazione ha determinato una critica sufficientemente adeguata della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (v. ex plurimis Cass. n. 2814 del 2016); peraltro non è necessario che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che venga circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, di guisa che sia manifestata l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. n. 2143 del 2015).
Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate ,alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
alle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tuttavia è nel merito che l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata Riteniamo come sia vigente il principio del libero convincimento del Giudice, il quale può fondare il proprio convincimento su alcune prove escludendone altre e ciò accade quando la prova prescelta venga da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio contrastanti ed a condizione che egli fornisca una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria del convincimento così attinto in modo da consentire il controllo del processo logico in base al quale si è pervenuti alla decisione (ex multis Cass. n. 3553/80; n. 3353/86; n. 736/87; n. 3340/88; n. 6056/90; n. 6426/2001; n. 5231/2001; n. 3327/2002; n. 1885/2002, n. 11933/2003; n. 21412/2006; n. 1634/2007). Nella fattispecie in esame ricorrono i due su indicati elementi costitutivi, in quanto non solo dalla motivazione del Giudice di primo grado si evince una giustificazione adeguata in ordine al convincimento raggiunto ma si comprende chiaramente quale è stato l'elemento di giudizio che ha apprezzato un quadro probatorio già sufficientemente completo, non trascurando l'analisi di alcuno degli elementi di giudizio, quali nella specie le risultanze della prova testimoniale nonchè lo stesso contenuto delle difese delle parti . Quanto alle risultanze della prova testimoniale, sussistevano chiari e precisi elementi probatori così riassumibili e ben valutati dal Giudice di primo grado. Ed infatti l'istruttoria svolta in primo grado ha dato adeguata ed esaustiva prova dei fatti così come esposti in atto introduttivo.
Sono stati escussi due testi per parte ricorrente e e Testimone_1 Tes_2
i quali ,contrariamente a quanto asserito da parte appellante, hanno
[...] reso dichiarazioni pienamente attendibili, riferendo di circostanze di fatto frutto di diretta cognizione visiva. La teste ha frequentato regolarmente il negozio sito in Caivano Testimone_3 dove lavorava la ricorrente trattenendosi all'interno dello stesso. “..Quando andavo a fare la spesa mi intrattenevo nel negozio circa tre o quattro volte alla settimana dal 2013 al 2020 all'incirca dalle 9.30 alle 10.00" ADR sul capo B: "ho potuto vedere che la ricorrente vendeva articoli da regalo ai clienti ed incassava il prezzo della merce. Alcune volte è venuta la signora che Parte_1 diceva alla ricorrente di pulire le vetrine , mette a posto la merce ordinata …” Nella deposizione resa da quest'ultima è stata palesemente provata la effettiva presenza lavorativa della nell'esercizio commerciale. Parimenti Controparte_1
è stato evidenziato anche l'espletamento delle mansioni di commessa, nonché lo svolgimento di attività lavorativa così come dedotta nell'atto introduttivo. Né l'attendibilità della predetta teste può ritenersi inficiata, come dedotto dall'appellante, dalle risultanze del verbale redatto dell'Agenzia delle Entrate che
, a seguito di un accertamento eseguito dove veniva espletata l'attività di vendita della attestava l'ispezione nel negozio della durata ben otto Parte_1 Parte_1 giorni, dal 06/04/2016 al 14/04/2016 l'inesistenza di lavoratori dipendenti, la regolarità contabile e fiscale dell'esercente. Ed invero, premesso che contrariamente a quanto sostenuto, il periodo di durata dell'accertamento dell'organo ispettivo ha avuto la durata di 2 giorni e non di otto giorni (cfr. verbale di accertamento del 06/04/2016 e del 14/04/2016), in ogni caso suddetto verbale non può avere alcuna valenza probatoria sia perché l'assenza della ricorrente poteva essere solo occasionale a fronte di una prestazione lavorativa che è rimasta acclarata per circa sette anni sia perché la lavoratrice non era neppure regolarizzata per cui la sua presenza lavorativa nell'esercizio commerciale sarebbe stata sicuramente incompatibile con i dati formali ed avrebbe comportato ulteriori accertamenti dell' Ispettorato del Lavoro nonché inevitabili riflessi negativi per TA .
Alla luce di tali elementi è evidente che le risultanze di detti verbali non sono assolutamente tali da escludere la prestazione lavorativa di natura subordinata effettuata dalla , che, di contro ,le risultanze probatorie Controparte_1 hanno confermato nell'ampio arco temporale dall' 1.10.2013 al 29.02.2020.
Anche il teste , ha confermato la presenza della odierna appellata nel Tes_2 negozio facente capo all'appellante, presenza che finisce per essere confermata anche dal teste che, in qualità di agente commerciale dal Testimone_4
2011 al 2024 si era sempre recato nel locale dove veniva espletata l'attività di vendita della per raccogliere gli ordinativi di lavoro e che ha Parte_1 dichiarato di conoscere la sorella dell'appellante con il nome di“ ”, il Per_1 tutto in palese contrasto con quanto asserito in memoria difensiva, laddove viene dedotta l'assoluta omessa frequentazione della ricorrente nell'esercizio commerciale. Neppure coglie nel segno l'ulteriore obiezione sollevata da parte appellante secondo cui il Tribunale aveva anche omesso di valutare la visura camerale depositata dalla resistente, nella quale emergeva la circostanza dell'esistenza della TA RAMADA, la cui titolare risultava essere la ricorrente CP_1
fino alla data del 2017, quando decideva di chiuderla. La deduzione è
[...] smentita per tabulas dalla visura in atti da cui emerge che l'attività della Pt_2
sia relativamente alla sede principale che a quella secondaria, è cessata
[...] definitivamente in data 01/09/2010, laddove la cancellazione è avvenuta d'ufficio nel 2017. Quanto agli ulteriori motivi di doglianza relativi alla mancata audizione degli altri testi pure indicati in memoria ,si osserva che il giudice, quand'anche non abbia fatto uso della facoltà di ridurre le liste dei testimoni con l'ordinanza di ammissione della prova, non ha l'obbligo di esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ravvisi superflua l'ulteriore assunzione della prova. Del resto, la riduzione, ex art. 245 cod. proc. civ., delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, come si evince dall'art. 209 dello stesso codice, e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruttoria (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 maggio 2000, n. 6361; 3 marzo 2000, n. 2404). Tanto chiarito va, nella specie, rilevato che il provvedimento di riduzione della lista testimoniale (sia di parte ricorrente che resistente) a due testi, fu assunto dal Tribunale, all'esito dell'udienza del 2.5.2023 , prima dell'inizio dell'espletamento del mezzo istruttorio. La limitazione del numero dei testimoni fu disposta non nel corso dell'espletamento della prova, ma in via preventiva, in base ad una valutazione che teneva conto evidentemente , da una parte, delle esigenze di celerità e di economia processuale, dall'altra, delle effettive necessità istruttorie, della semplicità delle circostanze da accertare, dello sbarramento all'ingresso nel processo di alcuni elementi di prova . Tale decisione, dunque , fu assunta allo stato degli atti, nell'esercizio di un potere discrezionale affidato dalla legge al giudice di merito. Essa appare del tutto logica e condivisibile, né al momento in cui venne adottata fu oggetto di impugnazione o contestazione da parte del ricorrente. Mette anche conto osservare che il Tribunale facultò le parti ad individuare, fra i restanti testimoni della lista originaria, quelli che intendeva far escutere, attribuendogli in tal modo un'ampia libertà, ma anche la conseguente responsabilità della scelta che avrebbe adottato.
Ciò significa che la parte, consapevole della limitazione della lista a due testi, avrebbe dovuto citare quello che, a suo parere, era più a conoscenza dei fatti di causa ,nonché neutrale rispetto ai fatti di causa , in modo da escludere i testimoni meno rilevanti. In altri termini parte resistente era tenuta ad individuare e a presentare innanzi al Tribunale le persone che avevano una conoscenza più completa ed esauriente dei fatti di causa, oltre che estranee alle parti in causa e senza alcun interesse nel giudizio;
in mancanza non può che soggiacere alle conseguenze di una scelta poco responsabile . Ne deriva che l'esito del giudizio non può, dunque, ritenersi pregiudicato dall'esercizio del potere discrezionale di ridurre la lista testimoniale, come asserito in seno al gravame , considerato – come si è detto-che il primo giudice ha sì limitato l'audizione a due testi per parte, ma ha concesso alle parti medesime la facoltà di scegliere i soggetti da escutere.
Ora l'odierna appellante , in questa fase, ha insistito per l'escussione di ulteriori testimoni , trascurando di considerare che nel giudizio di primo grado aveva insistito nell'escutere il teste il quale, in assenza di Testimone_5 erronea ricerca anagrafica del teste, non interveniva in udienza, per cui il giudice dichiarava la parte decaduta dalla prova (cfr. ordinanza del 14/05/2024). Ebbene parte appellante non può supplire a detta omissione, richiedendo in questa sede l'ammissione di tutti i testi indicati in memoria, lamentando una presunta compressione dell'istruttoria, laddove bn avrebbe potuto citare testi che fossero stati –come si è detto--a conoscenza delle circostanze di cui alla memoria difensiva , giusto provvedimento ammissivo della prova stessa .
Infine non può non evidenziarsi che ,al di là della mera doglianza circa la riduzione della lista testi, la richiesta di audizione di altri testi avrebbe dovuta essere accompagnata da una indicazione circa la qualità di tali testi e da circostanze specifiche idonee a dimostrare la loro rilevanza rispetto al presumibile grado di conoscenza delle circostanze da accertare.
Non può, pertanto, avere ingresso alcun supplemento istruttorio.
Infine parimenti destituito di ogni fondamento è il rilievo relativo alla nullità della consulenza d'ufficio per non aver dato il ctu compiuta risposta al seguente quesito:
“detrarrà le somme che la ricorrente ha dichiarato aver percepito pari ad euro 350 mensili oltre alle somme che la ricorrente ha indicato come percepite nei conteggi depositati in atti. Di contro il CTU, disattendendo le argomentazioni del consulente di parte, ha puntualizzato con il deposito della perizia che invero erano stati detratti tutti gli importi corrisposti nel corso del rapporto e precisamente € 350,00 mensili, che risultano essere esattamente quelli che risultano indicati nei conteggi allegati al ricorso, non avendo la percepito ulteriori importi. Il CTU si è Controparte_1
,dunque, attenuto pedissequamente all'incarico conferito, escludendo gli importi che il giudice di prime cure aveva già considerato non dovuti. Va anche evidenziato che il consulente di prime cure , in replica alle osservazioni del CT , ha precisato di aver applicato le retribuzioni così come previste da CCNL Terziario per un dipendente part time con 24 ore settimanali inquadrato nel 4 livello e che per il calcolo della quota oraria della retribuzione era stato applicato l'art. 211 del CCNL di categoria, con i coefficienti ivi previsti . Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla società appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e liquidate, in favore di parte appellata ,come da successivo dispositivo - non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli in data 11.12.2025
Il Consigliere est/rel. Il Presidente Dott. ssa Rosa B. Cristofano Dott.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.