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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 5501/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 09/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. DELL'ARTE SALVO, che precisa che ad oggi la morosità Parte_1 ammonta ad € 5.720,00.
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito a parte resistente, ne dichiara la contumacia ed invita parte ricorrente alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELL'ARTE SALVO, elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO C/O AVV. PRETI 18 MILANO, presso il difensore avv. DELL'ARTE SALVO
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente, a seguito di discussione orale, ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato lo sfratto per finita locazione con contestuale citazione per Parte_1 la convalida relativamente al contratto di locazione ad uso abitativo precedentemente stipulato da in data 2 ottobre 2020 con e Parte_2 Controparte_1
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via Legnone n. 83, primo piano, composta da due locali oltre servizi e cantina, di cui il sig. diveniva proprietario Parte_1
2 in data 4 ottobre 2022 a seguito dell'acquisto dell'immobile, subentrando in tutti i rapporti con la conduttrice (cfr. docc.
1-3 e 4).
La durata del rapporto locativo veniva pattuita in 4 anni a decorrere dal 1° ottobre 2020 con scadenza del contratto di locazione fissata al 30 settembre 2024.
Successivamente, in data 7 settembre 2022, veniva sottoscritto un ulteriore contratto con il quale la conduttrice rinunciava al rinnovo automatico del contratto per il secondo quadriennio ed all'acquisto dell'immobile, impegnandosi a rilasciare il suddetto entro la data di scadenza del 30 settembre 2024 (cfr. doc. 2).
L'attuale proprietario e locatore , con lettera raccomandata inviata il 19 Parte_1
luglio 2023 e regolarmente ricevuta dalla conduttrice in data 27 luglio 2023, formalizzava la disdetta dal contratto alla data del 30 settembre 2024 (cfr. doc. 5), e - risultando la conduttrice anche morosa nel pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie, relative ai mesi di dicembre 2023, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 per l'importo di €
3.080,00 complessivi - conveniva in giudizio chiedendo la Controparte_1 convalida dello sfratto, la condanna della medesima al rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento degli importi insoluti.
La notifica è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. all'esito di precedente infruttuoso tentativo essendosi la resistente resa irreperibile e - all'esito del mutamento del rito - la stessa è rimasta contumace.
All'odierna udienza la difesa del ricorrente dava atto che la morosità era divenuta pari ad €
5.720,00.
La domanda è fondata e va accolta.
E' documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione - con decorrenza dal 1° ottobre 2020 e della durata di quattro anni, con scadenza fissata al 30 settembre 2024 - del successivo ulteriore contratto con il quale la conduttrice si impegnava a rilasciare l'immobile alla scadenza pattuita, e del relativo subentro da parte dell'attuale locatore , debitamente registrati (cfr. docc. dal 1 al 4 Parte_1 di parte intimante).
Risulta documentalmente che il precedente locatore avesse informato la conduttrice
[...]
dell'impossibilità di fare una proroga del contratto di locazione a Controparte_1
3 causa dell'intervenuta vendita dell'immobile - in merito alla quale la conduttrice aveva espressamente rinunciato al proprio diritto di prelazione, nonché al rinnovo automatico del contratto - e che l'attuale locatore abbia dato comunicazione alla conduttrice della propria volontà di non voler rinnovare il contratto alla seconda scadenza del 30 settembre 2024, giusta disdetta inviata con lettera raccomandata del 19 luglio 2023 ricevuta dalla conduttrice il 27 luglio 2023, dunque rispettando ampiamente il termine semestrale previsto dal contratto.
Per quanto sopra esposto e dall'accertamento della validità delle comunicazioni, va accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione scaduto alla data del 30 settembre 2024.
Segue, dunque, la condanna di all'immediato rilascio Controparte_1
dell'immobile sito in Milano, via Legnone n. 83, primo piano.
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di locazione posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone nella misura richiesta, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. doc. 1)
La resistente, optando per la contumacia, non ha dato la prova di fatti modificativi impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Consegue, inoltre, la condanna di al pagamento a favore di Controparte_1
di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione e spese scaduti alla data Parte_1
odierna pari ad € 5.720,00, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio, non avendo quest'ultima, sulla quale incombeva l'onere, dimostratone il pagamento.
Su tale importo competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e Parte_1
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, Controparte_1
via Legnone n. 83, primo piano, per intervenuta scadenza alla data del 30 settembre
2024;
4 2) condanna al rilascio immediato dell'unità Controparte_1
immobiliare di cui al punto 1) libera da persone e/o cose;
3) condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma pari ad € 5.720,00, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio;
su
[...]
tale importo competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese delle due fasi del giudizio, liquidate in € 64,80 per spese
[...]
documentate ed € 3.397,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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