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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2024, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
RG. n. 698/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 698 R.G. dell'anno 2017 avente ad oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo” vertente TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura
[...] C.F._2 in atti, dall'Avv. Antonio Lepore, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Serino (AV) alla Via C. da Fiume n.5 OPPONENTI E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Iorio Quirino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino alla Corso Vittorio Emanuele II n.116 OPPOSTO CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I sig.ri e hanno spiegato opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il d. i. n. 1398/2016 con cui il Tribunale di Avellino ha intimato loro il pagamento di € 56.810,26 oltre spese di protesto ed oltre interessi dalla domanda al soddisfo in favore di quale credito fondato su Controparte_1 cambiali e scrittura privata del 16/11/2001. Precisamente il sig. in data 06.06.16 ha depositato ricorso Controparte_1 monitorio esponendo in fatto che: – in data 01.01.96 la propria defunta madre, la Sig.ra in virtù di rapporto di parentela e dietro espressa CP_2 richiesta, aveva prestato al sig. £ 30.000.000,00 in contanti, Parte_1 la cui restituzione era stata garantita da tre cambiali di pari importo rilasciate in pari data dal con scadenza al 31.01.97; – in data 30.06.96 esso Pt_1
1 ricorrente sempre in virtù di rapporto di parentela e dietro ulteriore CP_1 espressa richiesta, aveva prestato al £ 35.000.000,00 con due assegni Pt_1 bancari, la cui restituzione era stata garantita dal rilascio di titoli per un importo di £ 56.000.000,00 sottoscritti in pari data dal con scadenza al Pt_1
30.06.2001; – successivamente, stante la difficoltà di restituzione del prestito da parte del , dette somme – per l'importo complessivo di £ Pt_1
110.000.000,00 (€ 56.810,26) comprensivo di interessi – erano state oggetto di riconoscimento del debito ad opera del e della di lui moglie, la sig.ra Pt_1
con scrittura privata del 16.11.2001, contenente altresì Parte_2
l'impegno da parte dei coniugi al rilascio di nuovi titoli di garanzia a totale copertura del dovuto (avvenuto poi soltanto in parte con l'emissione di n. 17 cambiali sottoscritte da entrambi i coniugi con scadenza al 15.12.02 (1) ed infine tutte protestate per il loro mancato pagamento); – con detta scrittura, altresì, aveva ceduto al figlio il proprio credito maturato per CP_2 CP_1 le ragioni anzidette nei confronti dei coniugi e – Pt_1 Parte_2 CP_1
e premessa l'esistenza delle ragioni di credito nei confronti di CP_2 Pt_1
e come dianzi descritte, avevano già fatto ricorso all'a. g. per la Parte_2 declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di donazione di immobile disposto dai coniugi in favore della di loro figlia, la sig.ra Parte_3 con rogito notarile del 01.04.99, tale giudizio era stato interrotto per intervenuto decesso della e poi riassunto dal sia in proprio CP_2 CP_1 sia nella qualità di erede della propria madre, ed, infine, si era concluso con sentenza di accoglimento passata in giudicato (sentenza n. 1349/2014 del 28/10/24 del Tribunale di Avellino resa nel procedimento n. R.G.1057/2003). Il ricorrente ha chiesto, pertanto, ingiungersi, in solido, ai coniugi e Pt_1 il pagamento in proprio favore – sia in proprio sia quale cessionario Parte_2 del credito della propria madre – della somma di € 56.810,26 (£ 110.000.000,00) e di € 970,45 per spese di protesto delle cambiali rilasciate in conseguenza della predetta scrittura privata, oltre interessi e spese del monitorio, instando, altresì, per la concessione della provvisoria esecuzione del relativo decreto. Il Tribunale di Avellino – rilevato che la predetta scrittura privata di riconoscimento del debito risultava sottoscritta soltanto da CP_2 CP_1
e e non anche da parte di sebbene la stessa fosse Pt_1 Parte_2 ivi menzionata tra gli stipulanti, e, altresì, ritenute sussistenti le condizioni per la concessione della richiesta provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex
(1) Trattasi, in particolare, di n. 8 cambiali dell'importo di € 2.582,28 cadauna in favore di e di n. 8 cambiali CP_1 dell'importo di € 2.582,28 cadauna e n.1 cambiale dell'importo di € 10.000 in favor e per CP_2 CP_1 l'importo complessivo di € 51.316,48 (£99.362.560,73). 2 art. 642 co. 1 e 2 c.p.c. (essendo il credito azionato fondato su effetti cambiari e assegni protestati nonché, per la posizione del solo , anche su Pt_1 riconoscimento di debito) – con decreto n. 1398/2016 del 03.11.16 ha ingiunto ai coniugi e quest'ultima nei limiti del credito Pt_1 Parte_2 risultante in base alle cambiali da essa sottoscritte pari ad € 46.481,12, di pagare, in solido tra loro, per le causali di cui al ricorso, in favore del ricorrente, l'importo di € 56.810,26, oltre spese di protesto per € 970,45, interessi e spese del monitorio, autorizzando la provvisoria esecuzione. Avverso tale decreto, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno spiegato opposizione i coniugi e in primo luogo, Pt_1 Parte_2 contestando la ricostruzione dei fatti offerta da controparte (in particolare, relativamente all'ammontare dell'importo originariamente mutuato) ed inoltre eccependo: 1) il difetto di legittimazione attiva di relativamente alla CP_1 parte di credito della 2) il difetto di legittimazione passiva di CP_2 [...]
3) l'usurarietà degli interessi applicati ai prestiti di cui è causa con Parte_2 conseguente nullità della scrittura privata del 16.11.2001; 4) inesigibilità del credito per assenza del termine essenziale di scadenza del prestito ex art. 1816- 1817 c.c.; hanno chiesto, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la revoca dello stesso, vinte le spese e le competenze di lite. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto, previo rigetto Controparte_1 della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c., vinte le spese e le competenze di lite. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.04.17, con ordinanza emessa in data 24.04.17, il G.I. illo tempore assegnatario del fascicolo, ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma relativa agli interessi sul capitale originariamente mutuato ed assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. La causa è stata istruita con acquisizione documentale ed espletamento di CTU contabile;
non è stata invece espletata, seppure ammessa, la prova testimoniale richiesta dall'opposta per intervenuto decesso dell'unico teste indicato a deporre. La causa è stata, infine, trattata dalla Scrivente – subentrata nell'assegnazione del fascicolo a far data dal settembre 2021 – all'udienza del 06.03.24 per la precisazione delle conclusioni, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ed introitata in decisione in pari data con concessione di
3 termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***** L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. In primo luogo, deve ritenersi superata la contestazione dell'opponente relativa all'ammontare dell'importo originariamente mutuato avendo le parti in sede di operazioni peritali dichiarato concordemente che la base di partenza da cui reperire gli importi esatti dei prestiti oltre che delle cambiali originariamente prestate deve essere la scrittura privata del 16.11.01 (cfr. pag. 6 della relazione del CTU). Ciò detto, è infondato il primo motivo di opposizione relativo alla carenza di legittimazione attiva di relativamente alla parte di credito azionato CP_1 di cui era originariamente titolare la propria madre CP_2
Invero risulta che egli ne sia diventato cessionario per espressa pattuizione stipulata con la cedente contenuta al punto 3) della scrittura privata del 16.11.01 ove si legge quanto segue: “La Sig. stabilisce altresì di voler cedere la CP_2 somma spettantele al figlio che, accettandola, diventa, quindi, l'unico Controparte_1 ed esclusivo creditore della stessa”. Tale patto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non reca un mero “impegno a cedere” da parte della ma l'esplicito e contestuale CP_2 scambio di proposta e accettazione tra parti contraenti idoneo, con la sottoscrizione del patto stesso, a perfezionare immediatamente inter partes il negozio di cessione (sulla natura consensuale del contratto di cessione del credito v. Cass. 4713/2019). In senso contrario, non rileva la dedotta circostanza per cui la risulti CP_2 ancora beneficiaria delle cambiali emesse dopo la stipula di detta scrittura privata, atteso che in generale la presenza o l'assenza di girata sul titolo in conseguenza della cessione del credito ad esso sottostante non incide in alcun modo sul perfezionamento e sulla efficacia verso terzi del negozio di cessione, potendo, ove eventualmente presente, al più concorrere insieme alle altre emergenze processuali alla prova della relativa esistenza (sul punto cfr. Cass. 1350/1978; Cass. 5742/1996; Cass 1442/1996; Cass. 10119/2001). Quanto alla dedotta inopponibilità della cessione ai debitori ceduti per assenza di notifica della cessione ex art. 1264 c.c. si rammenta che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso 4 di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (v. Cass. 4713/2019 già citata), talché, nella presente controversia, ove è acclarato il perfezionamento del contratto di cessione e né in fatto né in diritto viene sollevata alcuna questione di pagamento al creditore apparente o di pluralità di cessioni del medesimo credito e conflitto tra cessionari, l'eventuale assenza di notifica della cessione ex art. 1264 c.c. non avrebbe alcuna rilevanza ai fini del decidere. Si rileva, in ogni caso, che detta notifica deve ritenersi occorsa avendo il
, sottoscritto la scrittura privata contenente la pattuizione relativa alla Pt_1 cessione e l'altra, la essendo venuta a conoscenza della cessione Parte_2 mediante la ricezione della notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo di cui è causa (a tale ultimo riguardo la S.C. ha ormai da tempo chiarito che la notifica dell'atto di cessione ex art. 1264 c.c. non è subordinata a particolari requisiti di forma, purché sia effettuata con modalità idonee a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e deve considerarsi tale quella effettuata mediante la notifica al debitore ceduto dell'atto introduttivo del giudizio che il cessionario, rappresentando tale qualità, abbia intrapreso nei suoi confronti per il recupero del credito oggetto di cessione;
cfr. in tal senso ex multis Cass.12734/2021 e Cass. 1770/2014). L'opponente ha poi eccepito nella prima memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. la nullità della cessione del credito in quanto avente causa donativa, attesa l'assenza della previsione di un corrispettivo, e stipulata in assenza del requisito di forma dell'atto pubblico prescritto dall'art. 782 c.c. Tale motivo di opposizione, oltre ad essere articolato solo in sede di prima memoria, risulta comunque infondato, in quanto, pur volendo ritenere che la cessione di cui è causa sia stata fatta con spirito di liberalità, al più potrebbe essere qualificata come donazione indiretta ex art. 809 c.c., in quanto realizzata con un negozio diverso dal contratto di donazione, ed, inoltre, costituendo la cessione del credito, di regola e senza alcuna eccezione nel caso di specie, contratto a forma libera, essa non soggiace alla prescrizione di forma dell'atto pubblico (cfr. ex multis sulla libertà di forma delle liberalità indirette Cass. 5333/2004 secondo cui “non è necessaria la forma dell'atto pubblico prevista per la donazione, bastando l'osservanza della forma richiesta per l'atto da cui la donazione indiretta risulta” e Cass. 23215/2010 secondo cui “l'estensione delle norme sulla forma della donazione a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità di altro genere, rappresenterebbe un sacrificio troppo radicale dell'autonomia privata”).
5 Infine, ad abundantiam, si rileva che deve ritenersi legittimato ad agire CP_1 per il recupero del credito materno anche in qualità di unico erede della medesima, in primo luogo, costituendo la riassunzione del giudizio di revocatoria n. R.G.1057/2003 nonché l'introduzione del presente giudizio ad opera dello stesso accettazione tacita dell'eredità della propria madre (nonché essendo stata accertata la sua qualità di erede nella sentenza emessa all'esito del giudizio di revocatoria passata in giudicato) ed, inoltre, essendo infondata la contestazione della qualità di unico erede sollevata dall'opponente in quanto non supportata dalla necessaria prova a suo carico dell'effettiva esistenza di coeredi (in tal senso cfr. Cass. 19400/2019). È altresì infondato il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione passiva della Sig.ra Parte_2
Viene dedotto a fondamento di tale eccezione l'estraneità della Campestre al rapporto obbligatorio dedotto in lite attesa la mancata sottoscrizione da parte della stessa della scrittura privata di riconoscimento del debito e la circostanza che originariamente i prestiti erano stati contratti soltanto dal marito . Pt_1
Tali rilievi sono privi di pregio atteso che, sebbene la non abbia Parte_2 sottoscritto la scrittura privata del 16.11.2001 e che, pertanto, il riconoscimento del debito per l'importo di € 56.810,26 (£ 110.000.000,00) ivi contenuto non sia vincolante nei suoi confronti, alla stessa sono opponibili e imputabili i debiti per il minore importo di € 46.481,12 rinvenibili dalle cambiali dalla medesima sottoscritte insieme al marito e non andate a buon fine. Si rammenta al riguardo che “in mancanza di atti scritti da cui risulti la ragione per cui una cambiale è stata sottoscritta, quest'ultima dimostra l'esistenza del debito ed obbliga colui che l'ha rilasciata al relativo pagamento” (Cass. Sez. Lav. 8095/2012). Trattasi pertanto di titoli con la sottoscrizione dei quali, a prescindere dalla causale, la ha assunto in capo a sé, in solido con il marito, debiti Parte_2 nei confronti dei beneficiari per gli importi in essi riportati e dei quali, pertanto, perdurando l'inadempimento al relativo pagamento, la stessa è chiamata a rispondere insieme al . Pt_1
Il titolo cambiario invalido o comunque privo dell'efficacia esecutiva può essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, dal prenditore contro l'emittente (cfr. Cass. civ. VI - 2 Ord., 19/07/2017, n. 17850 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/09/2011, n. 19860). La qualificazione della cambiale quale promessa di pagamento tra le parti del rapporto sottostante implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto e, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. citata 28.9.2011, n. 19860, nonché Cass. n. 18069/04, n. 3280/08). 6 Nella specie la deduzione per cui la moglie abbia assunto la cambiale per garantire il debito del non inficerebbe comunque l'azione di Pt_1 pagamento del creditore, ben potendo configurarsi un'ipotesi di adempimento del debito altrui ai sensi dell'art. 1180 c.c. giustificato da ragioni di coniugio. Né sarebbe possibile in alcun modo minarsi la validità ed efficacia di detti titoli non essendo stati né oggetto di disconoscimento né oggetto di azione di nullità
o annullamento per una qualsiasi ragione ad opera di chi ne avesse interesse. È altresì infondato il motivo di opposizione relativo all'usurarietà degli interessi applicati ai prestiti di cui è causa. La Suprema Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n. 24675/2017 ha chiarito che il momento al quale occorre fare riferimento al fine di valutare l'usurarietà degli interessi ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.
2. c.c. è quello della stipulazione del contratto di finanziamento indipendentemente dal momento della maturazione o del pagamento degli stessi con conseguente irrilevanza della cd. usura sopravvenuta affermando a tale ultimo riguardo che
“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. La S.C. ha anche chiarito che i criteri fissati dalla l. 108/1996 per la determinazione del carattere usuraio degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori alla entrata in vigore della stessa, dovendo l'usura originaria essere valutata secondo i criteri in vigore al momento della pattuizione degli interessi, e che, pertanto, rispetto a tali pattuizioni occorre verificare ai fini del riscontro dell'usura la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 644 c.p. nella formulazione precedente a quella modificata dalla legge antiusura del 1996, costituiti, in particolare, dalla sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro oggetto di prestito e dallo stato di bisogno dell'obbligato e quindi dell'approfittamento da parte dell'altro contraente. Ciò premesso, nel caso di specie, in primo luogo, si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente la scrittura privata del 16.11.01 non contiene alcuna rinegoziazione del debito originariamente contratto dal ma soltanto la relativa ricognizione ad opera dello stesso. Pt_1
7 Ciò emerge inequivocabilmente dal testo dell'atto ove si legge quanto segue:“5) La presente scrittura, per espressa volontà delle parti, non ha efficacia novativa del debito, e pertanto nel caso di mancato rispetto degli obblighi da essa nascenti, i creditori potranno agire esecutivamente azionando i titolo in loro possesso” e trova riscontro nella circostanza pacifica per cui l'intento sotteso alla sottoscrizione della scrittura privata sia stato quello di rideterminare le modalità di pagamento del dovuto per sopperire ad un temporaneo stato di difficoltà economica del . Pt_1
Ne consegue che la ricorrenza dell'usura deve essere valutata non al momento della sottoscrizione della scrittura privata ma al momento della stipulazione dei prestiti, perfezionatasi l'uno in data 01.01.96 e l'altro in data 30.06.96. Ciò detto si osserva che a tale data non era ancora entrata in vigore la legge antiusura 108/1996 o comunque non erano ancora stati adottati i decreti ministeriali attuativi, dovendo pertanto, alla luce dei principi esposti in premessa, tenersi conto nella valutazione dei requisiti descritti nell'art. 644 c.p. Ebbene non emerge in atti la sussistenza di tali requisiti dovendo ritenersi che, sebbene fosse conclamato lo stato di bisogno del , non sussistono Pt_1 elementi dai quali desumere un eventuale approfittamento ad opera del creditore. Ad ogni buon conto, nella CTU espletata in corso di giudizio, sebbene con operazione non conforme ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, è stato accertato che nel corso della quasi totalità della durata del rapporto creditizio, quantomeno a far data dalla scadenza delle prime cambiali emesse soltanto dal , il tasso degli interessi pattuiti si sia costantemente Pt_1 mantenuto al di sotto del tasso soglia antiusura trimestralmente rideterminato e che l'ammontare degli interessi concretamente applicati al prestito risulti inferiore all'ammontare degli interessi pattuibili nel tempo sulla medesima sorta capitale nel rispetto dei tassi soglia (cfr. in tal senso elaborato peritale). Ne consegue che anche tale motivo di opposizione è infondato e deve essere rigettato. Infine, si rileva che il credito azionato è certamente esigibile dovendo ritenersi verosimile che le parti abbiano fissato il termine per la restituzione del dovuto quantomeno alla data del 15.12.02 fissata per la scadenza delle cambiali azionate, la quale è ormai da lungo tempo spirata. Per tutte queste ragioni, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese di lite (comprese quelle di CTU già liquidate con separato decreto) devono essere poste a carico degli opponenti secondo soccombenza e, quanto alle prime, vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d. m. vigente, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali espletate. 8 Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve escludersi che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. La condanna per lite temeraria può essere pronunciata ogni volta che
“oggettivamente” risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale (cfr. Cass. n. 7901/2018). Nella specie non si rinvengono i presupposti per qualificare l'intrapresa azione in primo grado come abusiva né per ritenere che parte opponente abbia resistito in questa fase in modo pretestuoso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 698/2017 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede: 1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 1398/2016 emesso dal Tribunale di Avellino in data 03.11.16 e per l'effetto lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA gli opponenti in solido al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano nell'importo di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, con distrazione al difensore dichiaratosi anticipatario;
3. PONE le spese di CTU a definitivo carico degli opponenti come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 18 giugno 2024 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 698 R.G. dell'anno 2017 avente ad oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo” vertente TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura
[...] C.F._2 in atti, dall'Avv. Antonio Lepore, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Serino (AV) alla Via C. da Fiume n.5 OPPONENTI E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Iorio Quirino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino alla Corso Vittorio Emanuele II n.116 OPPOSTO CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I sig.ri e hanno spiegato opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il d. i. n. 1398/2016 con cui il Tribunale di Avellino ha intimato loro il pagamento di € 56.810,26 oltre spese di protesto ed oltre interessi dalla domanda al soddisfo in favore di quale credito fondato su Controparte_1 cambiali e scrittura privata del 16/11/2001. Precisamente il sig. in data 06.06.16 ha depositato ricorso Controparte_1 monitorio esponendo in fatto che: – in data 01.01.96 la propria defunta madre, la Sig.ra in virtù di rapporto di parentela e dietro espressa CP_2 richiesta, aveva prestato al sig. £ 30.000.000,00 in contanti, Parte_1 la cui restituzione era stata garantita da tre cambiali di pari importo rilasciate in pari data dal con scadenza al 31.01.97; – in data 30.06.96 esso Pt_1
1 ricorrente sempre in virtù di rapporto di parentela e dietro ulteriore CP_1 espressa richiesta, aveva prestato al £ 35.000.000,00 con due assegni Pt_1 bancari, la cui restituzione era stata garantita dal rilascio di titoli per un importo di £ 56.000.000,00 sottoscritti in pari data dal con scadenza al Pt_1
30.06.2001; – successivamente, stante la difficoltà di restituzione del prestito da parte del , dette somme – per l'importo complessivo di £ Pt_1
110.000.000,00 (€ 56.810,26) comprensivo di interessi – erano state oggetto di riconoscimento del debito ad opera del e della di lui moglie, la sig.ra Pt_1
con scrittura privata del 16.11.2001, contenente altresì Parte_2
l'impegno da parte dei coniugi al rilascio di nuovi titoli di garanzia a totale copertura del dovuto (avvenuto poi soltanto in parte con l'emissione di n. 17 cambiali sottoscritte da entrambi i coniugi con scadenza al 15.12.02 (1) ed infine tutte protestate per il loro mancato pagamento); – con detta scrittura, altresì, aveva ceduto al figlio il proprio credito maturato per CP_2 CP_1 le ragioni anzidette nei confronti dei coniugi e – Pt_1 Parte_2 CP_1
e premessa l'esistenza delle ragioni di credito nei confronti di CP_2 Pt_1
e come dianzi descritte, avevano già fatto ricorso all'a. g. per la Parte_2 declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di donazione di immobile disposto dai coniugi in favore della di loro figlia, la sig.ra Parte_3 con rogito notarile del 01.04.99, tale giudizio era stato interrotto per intervenuto decesso della e poi riassunto dal sia in proprio CP_2 CP_1 sia nella qualità di erede della propria madre, ed, infine, si era concluso con sentenza di accoglimento passata in giudicato (sentenza n. 1349/2014 del 28/10/24 del Tribunale di Avellino resa nel procedimento n. R.G.1057/2003). Il ricorrente ha chiesto, pertanto, ingiungersi, in solido, ai coniugi e Pt_1 il pagamento in proprio favore – sia in proprio sia quale cessionario Parte_2 del credito della propria madre – della somma di € 56.810,26 (£ 110.000.000,00) e di € 970,45 per spese di protesto delle cambiali rilasciate in conseguenza della predetta scrittura privata, oltre interessi e spese del monitorio, instando, altresì, per la concessione della provvisoria esecuzione del relativo decreto. Il Tribunale di Avellino – rilevato che la predetta scrittura privata di riconoscimento del debito risultava sottoscritta soltanto da CP_2 CP_1
e e non anche da parte di sebbene la stessa fosse Pt_1 Parte_2 ivi menzionata tra gli stipulanti, e, altresì, ritenute sussistenti le condizioni per la concessione della richiesta provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex
(1) Trattasi, in particolare, di n. 8 cambiali dell'importo di € 2.582,28 cadauna in favore di e di n. 8 cambiali CP_1 dell'importo di € 2.582,28 cadauna e n.1 cambiale dell'importo di € 10.000 in favor e per CP_2 CP_1 l'importo complessivo di € 51.316,48 (£99.362.560,73). 2 art. 642 co. 1 e 2 c.p.c. (essendo il credito azionato fondato su effetti cambiari e assegni protestati nonché, per la posizione del solo , anche su Pt_1 riconoscimento di debito) – con decreto n. 1398/2016 del 03.11.16 ha ingiunto ai coniugi e quest'ultima nei limiti del credito Pt_1 Parte_2 risultante in base alle cambiali da essa sottoscritte pari ad € 46.481,12, di pagare, in solido tra loro, per le causali di cui al ricorso, in favore del ricorrente, l'importo di € 56.810,26, oltre spese di protesto per € 970,45, interessi e spese del monitorio, autorizzando la provvisoria esecuzione. Avverso tale decreto, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno spiegato opposizione i coniugi e in primo luogo, Pt_1 Parte_2 contestando la ricostruzione dei fatti offerta da controparte (in particolare, relativamente all'ammontare dell'importo originariamente mutuato) ed inoltre eccependo: 1) il difetto di legittimazione attiva di relativamente alla CP_1 parte di credito della 2) il difetto di legittimazione passiva di CP_2 [...]
3) l'usurarietà degli interessi applicati ai prestiti di cui è causa con Parte_2 conseguente nullità della scrittura privata del 16.11.2001; 4) inesigibilità del credito per assenza del termine essenziale di scadenza del prestito ex art. 1816- 1817 c.c.; hanno chiesto, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la revoca dello stesso, vinte le spese e le competenze di lite. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto, previo rigetto Controparte_1 della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c., vinte le spese e le competenze di lite. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.04.17, con ordinanza emessa in data 24.04.17, il G.I. illo tempore assegnatario del fascicolo, ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma relativa agli interessi sul capitale originariamente mutuato ed assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. La causa è stata istruita con acquisizione documentale ed espletamento di CTU contabile;
non è stata invece espletata, seppure ammessa, la prova testimoniale richiesta dall'opposta per intervenuto decesso dell'unico teste indicato a deporre. La causa è stata, infine, trattata dalla Scrivente – subentrata nell'assegnazione del fascicolo a far data dal settembre 2021 – all'udienza del 06.03.24 per la precisazione delle conclusioni, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ed introitata in decisione in pari data con concessione di
3 termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***** L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. In primo luogo, deve ritenersi superata la contestazione dell'opponente relativa all'ammontare dell'importo originariamente mutuato avendo le parti in sede di operazioni peritali dichiarato concordemente che la base di partenza da cui reperire gli importi esatti dei prestiti oltre che delle cambiali originariamente prestate deve essere la scrittura privata del 16.11.01 (cfr. pag. 6 della relazione del CTU). Ciò detto, è infondato il primo motivo di opposizione relativo alla carenza di legittimazione attiva di relativamente alla parte di credito azionato CP_1 di cui era originariamente titolare la propria madre CP_2
Invero risulta che egli ne sia diventato cessionario per espressa pattuizione stipulata con la cedente contenuta al punto 3) della scrittura privata del 16.11.01 ove si legge quanto segue: “La Sig. stabilisce altresì di voler cedere la CP_2 somma spettantele al figlio che, accettandola, diventa, quindi, l'unico Controparte_1 ed esclusivo creditore della stessa”. Tale patto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non reca un mero “impegno a cedere” da parte della ma l'esplicito e contestuale CP_2 scambio di proposta e accettazione tra parti contraenti idoneo, con la sottoscrizione del patto stesso, a perfezionare immediatamente inter partes il negozio di cessione (sulla natura consensuale del contratto di cessione del credito v. Cass. 4713/2019). In senso contrario, non rileva la dedotta circostanza per cui la risulti CP_2 ancora beneficiaria delle cambiali emesse dopo la stipula di detta scrittura privata, atteso che in generale la presenza o l'assenza di girata sul titolo in conseguenza della cessione del credito ad esso sottostante non incide in alcun modo sul perfezionamento e sulla efficacia verso terzi del negozio di cessione, potendo, ove eventualmente presente, al più concorrere insieme alle altre emergenze processuali alla prova della relativa esistenza (sul punto cfr. Cass. 1350/1978; Cass. 5742/1996; Cass 1442/1996; Cass. 10119/2001). Quanto alla dedotta inopponibilità della cessione ai debitori ceduti per assenza di notifica della cessione ex art. 1264 c.c. si rammenta che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso 4 di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (v. Cass. 4713/2019 già citata), talché, nella presente controversia, ove è acclarato il perfezionamento del contratto di cessione e né in fatto né in diritto viene sollevata alcuna questione di pagamento al creditore apparente o di pluralità di cessioni del medesimo credito e conflitto tra cessionari, l'eventuale assenza di notifica della cessione ex art. 1264 c.c. non avrebbe alcuna rilevanza ai fini del decidere. Si rileva, in ogni caso, che detta notifica deve ritenersi occorsa avendo il
, sottoscritto la scrittura privata contenente la pattuizione relativa alla Pt_1 cessione e l'altra, la essendo venuta a conoscenza della cessione Parte_2 mediante la ricezione della notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo di cui è causa (a tale ultimo riguardo la S.C. ha ormai da tempo chiarito che la notifica dell'atto di cessione ex art. 1264 c.c. non è subordinata a particolari requisiti di forma, purché sia effettuata con modalità idonee a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e deve considerarsi tale quella effettuata mediante la notifica al debitore ceduto dell'atto introduttivo del giudizio che il cessionario, rappresentando tale qualità, abbia intrapreso nei suoi confronti per il recupero del credito oggetto di cessione;
cfr. in tal senso ex multis Cass.12734/2021 e Cass. 1770/2014). L'opponente ha poi eccepito nella prima memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. la nullità della cessione del credito in quanto avente causa donativa, attesa l'assenza della previsione di un corrispettivo, e stipulata in assenza del requisito di forma dell'atto pubblico prescritto dall'art. 782 c.c. Tale motivo di opposizione, oltre ad essere articolato solo in sede di prima memoria, risulta comunque infondato, in quanto, pur volendo ritenere che la cessione di cui è causa sia stata fatta con spirito di liberalità, al più potrebbe essere qualificata come donazione indiretta ex art. 809 c.c., in quanto realizzata con un negozio diverso dal contratto di donazione, ed, inoltre, costituendo la cessione del credito, di regola e senza alcuna eccezione nel caso di specie, contratto a forma libera, essa non soggiace alla prescrizione di forma dell'atto pubblico (cfr. ex multis sulla libertà di forma delle liberalità indirette Cass. 5333/2004 secondo cui “non è necessaria la forma dell'atto pubblico prevista per la donazione, bastando l'osservanza della forma richiesta per l'atto da cui la donazione indiretta risulta” e Cass. 23215/2010 secondo cui “l'estensione delle norme sulla forma della donazione a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità di altro genere, rappresenterebbe un sacrificio troppo radicale dell'autonomia privata”).
5 Infine, ad abundantiam, si rileva che deve ritenersi legittimato ad agire CP_1 per il recupero del credito materno anche in qualità di unico erede della medesima, in primo luogo, costituendo la riassunzione del giudizio di revocatoria n. R.G.1057/2003 nonché l'introduzione del presente giudizio ad opera dello stesso accettazione tacita dell'eredità della propria madre (nonché essendo stata accertata la sua qualità di erede nella sentenza emessa all'esito del giudizio di revocatoria passata in giudicato) ed, inoltre, essendo infondata la contestazione della qualità di unico erede sollevata dall'opponente in quanto non supportata dalla necessaria prova a suo carico dell'effettiva esistenza di coeredi (in tal senso cfr. Cass. 19400/2019). È altresì infondato il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione passiva della Sig.ra Parte_2
Viene dedotto a fondamento di tale eccezione l'estraneità della Campestre al rapporto obbligatorio dedotto in lite attesa la mancata sottoscrizione da parte della stessa della scrittura privata di riconoscimento del debito e la circostanza che originariamente i prestiti erano stati contratti soltanto dal marito . Pt_1
Tali rilievi sono privi di pregio atteso che, sebbene la non abbia Parte_2 sottoscritto la scrittura privata del 16.11.2001 e che, pertanto, il riconoscimento del debito per l'importo di € 56.810,26 (£ 110.000.000,00) ivi contenuto non sia vincolante nei suoi confronti, alla stessa sono opponibili e imputabili i debiti per il minore importo di € 46.481,12 rinvenibili dalle cambiali dalla medesima sottoscritte insieme al marito e non andate a buon fine. Si rammenta al riguardo che “in mancanza di atti scritti da cui risulti la ragione per cui una cambiale è stata sottoscritta, quest'ultima dimostra l'esistenza del debito ed obbliga colui che l'ha rilasciata al relativo pagamento” (Cass. Sez. Lav. 8095/2012). Trattasi pertanto di titoli con la sottoscrizione dei quali, a prescindere dalla causale, la ha assunto in capo a sé, in solido con il marito, debiti Parte_2 nei confronti dei beneficiari per gli importi in essi riportati e dei quali, pertanto, perdurando l'inadempimento al relativo pagamento, la stessa è chiamata a rispondere insieme al . Pt_1
Il titolo cambiario invalido o comunque privo dell'efficacia esecutiva può essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, dal prenditore contro l'emittente (cfr. Cass. civ. VI - 2 Ord., 19/07/2017, n. 17850 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/09/2011, n. 19860). La qualificazione della cambiale quale promessa di pagamento tra le parti del rapporto sottostante implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto e, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. citata 28.9.2011, n. 19860, nonché Cass. n. 18069/04, n. 3280/08). 6 Nella specie la deduzione per cui la moglie abbia assunto la cambiale per garantire il debito del non inficerebbe comunque l'azione di Pt_1 pagamento del creditore, ben potendo configurarsi un'ipotesi di adempimento del debito altrui ai sensi dell'art. 1180 c.c. giustificato da ragioni di coniugio. Né sarebbe possibile in alcun modo minarsi la validità ed efficacia di detti titoli non essendo stati né oggetto di disconoscimento né oggetto di azione di nullità
o annullamento per una qualsiasi ragione ad opera di chi ne avesse interesse. È altresì infondato il motivo di opposizione relativo all'usurarietà degli interessi applicati ai prestiti di cui è causa. La Suprema Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n. 24675/2017 ha chiarito che il momento al quale occorre fare riferimento al fine di valutare l'usurarietà degli interessi ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.
2. c.c. è quello della stipulazione del contratto di finanziamento indipendentemente dal momento della maturazione o del pagamento degli stessi con conseguente irrilevanza della cd. usura sopravvenuta affermando a tale ultimo riguardo che
“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. La S.C. ha anche chiarito che i criteri fissati dalla l. 108/1996 per la determinazione del carattere usuraio degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori alla entrata in vigore della stessa, dovendo l'usura originaria essere valutata secondo i criteri in vigore al momento della pattuizione degli interessi, e che, pertanto, rispetto a tali pattuizioni occorre verificare ai fini del riscontro dell'usura la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 644 c.p. nella formulazione precedente a quella modificata dalla legge antiusura del 1996, costituiti, in particolare, dalla sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro oggetto di prestito e dallo stato di bisogno dell'obbligato e quindi dell'approfittamento da parte dell'altro contraente. Ciò premesso, nel caso di specie, in primo luogo, si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente la scrittura privata del 16.11.01 non contiene alcuna rinegoziazione del debito originariamente contratto dal ma soltanto la relativa ricognizione ad opera dello stesso. Pt_1
7 Ciò emerge inequivocabilmente dal testo dell'atto ove si legge quanto segue:“5) La presente scrittura, per espressa volontà delle parti, non ha efficacia novativa del debito, e pertanto nel caso di mancato rispetto degli obblighi da essa nascenti, i creditori potranno agire esecutivamente azionando i titolo in loro possesso” e trova riscontro nella circostanza pacifica per cui l'intento sotteso alla sottoscrizione della scrittura privata sia stato quello di rideterminare le modalità di pagamento del dovuto per sopperire ad un temporaneo stato di difficoltà economica del . Pt_1
Ne consegue che la ricorrenza dell'usura deve essere valutata non al momento della sottoscrizione della scrittura privata ma al momento della stipulazione dei prestiti, perfezionatasi l'uno in data 01.01.96 e l'altro in data 30.06.96. Ciò detto si osserva che a tale data non era ancora entrata in vigore la legge antiusura 108/1996 o comunque non erano ancora stati adottati i decreti ministeriali attuativi, dovendo pertanto, alla luce dei principi esposti in premessa, tenersi conto nella valutazione dei requisiti descritti nell'art. 644 c.p. Ebbene non emerge in atti la sussistenza di tali requisiti dovendo ritenersi che, sebbene fosse conclamato lo stato di bisogno del , non sussistono Pt_1 elementi dai quali desumere un eventuale approfittamento ad opera del creditore. Ad ogni buon conto, nella CTU espletata in corso di giudizio, sebbene con operazione non conforme ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, è stato accertato che nel corso della quasi totalità della durata del rapporto creditizio, quantomeno a far data dalla scadenza delle prime cambiali emesse soltanto dal , il tasso degli interessi pattuiti si sia costantemente Pt_1 mantenuto al di sotto del tasso soglia antiusura trimestralmente rideterminato e che l'ammontare degli interessi concretamente applicati al prestito risulti inferiore all'ammontare degli interessi pattuibili nel tempo sulla medesima sorta capitale nel rispetto dei tassi soglia (cfr. in tal senso elaborato peritale). Ne consegue che anche tale motivo di opposizione è infondato e deve essere rigettato. Infine, si rileva che il credito azionato è certamente esigibile dovendo ritenersi verosimile che le parti abbiano fissato il termine per la restituzione del dovuto quantomeno alla data del 15.12.02 fissata per la scadenza delle cambiali azionate, la quale è ormai da lungo tempo spirata. Per tutte queste ragioni, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese di lite (comprese quelle di CTU già liquidate con separato decreto) devono essere poste a carico degli opponenti secondo soccombenza e, quanto alle prime, vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d. m. vigente, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali espletate. 8 Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve escludersi che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. La condanna per lite temeraria può essere pronunciata ogni volta che
“oggettivamente” risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale (cfr. Cass. n. 7901/2018). Nella specie non si rinvengono i presupposti per qualificare l'intrapresa azione in primo grado come abusiva né per ritenere che parte opponente abbia resistito in questa fase in modo pretestuoso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 698/2017 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede: 1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 1398/2016 emesso dal Tribunale di Avellino in data 03.11.16 e per l'effetto lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA gli opponenti in solido al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano nell'importo di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, con distrazione al difensore dichiaratosi anticipatario;
3. PONE le spese di CTU a definitivo carico degli opponenti come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 18 giugno 2024 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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