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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2024, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4610/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Sara Tanara;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 5.9.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 20.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio a Camogli (GE) il 28.10.2000, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e (nati dall'unione coniugale rispettivamente il 12.10.2008 e il Persona_1 Per_2
25.1.2013), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“− i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2 − il Sig. provvederà a lasciare la casa coniugale di Via Ammiraglio Parte_2
Giorgio Des Geneys 4/17 in Genova e a trasferire la propria residenza altrove;
− i figli e , affidati congiuntamente ai genitori, continueranno a Per_2 Persona_1
risiedere presso la madre nella casa coniugale, che quindi deve intendersi assegnata alla
Sig.ra Parte_1
− il Sig. potrà trascorrere i fine settimana con i figli, anche nella casa coniugale, e Pt_2
potrà frequentare gli stessi ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e in ragione di un già consolidato sistema di gestione dei minori;
− fin d'ora si determina il criterio dell'alternanza delle feste tradizionali, mentre per i compleanni dei minori i genitori saranno liberi di determinare, nelle dette circostanze, la gestione comune dei figli;
− Il Sig. potrà tenere presso di sé i figli minori per un periodo feriale di gg. 20 estivi Pt_2
anche non continuativi e gg. 7 invernali, da concordare preventivamente con la Pt_1
Quanto determinato al presente capoverso potrà essere modificato in accordo fra i
[...]
genitori, in ragione degli impegni lavorativi di entrambi o necessità familiari.
− il Sig. verserà alla moglie la somma di € 700,00 (settecento/00) Parte_2
mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e detto Per_1 Per_2
importo sarà soggetto, annualmente, all'indice di adeguamento ISTAT. Per quanto attiene all'assegno unico le parti concordano che lo stesso sia percepito interamente dalla sig.ra
Pt_1
− Le spese straordinarie pertinenti i figli saranno a carico al 50%, dei coniugi separandi, mentre entrambi i genitori si impegneranno a seguire il protocollo emesso dal Tribunale di
Genova Sez. IV del 15/09/2016, sia per quanto riguarda l'individuazione delle voci straordinarie di spesa, che per ciò che attiene la necessità di preventivo accordo, nonché quelle per cui non risulta necessario un preventivo accordo in quanto inerenti la salvaguardia della salute dei figli o considerate supporto essenziale di crescita e formazione degli stessi.
Resta espressamente inteso, che nel caso in cui uno dei due genitori decida autonomamente una spesa straordinaria, nei casi in cui necessita un preventivo accordo fra gli stessi, il genitore fautore di tale decisione sopporterà i relativi oneri in misura del 100%;
− I mobili della casa coniugale rimarranno in uso esclusivo alla Sig.ra Parte_1
3 - le parti consentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei passaporti propri e dei figli”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 127, parte II, serie A, anno 2000) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Sara Tanara;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 5.9.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 20.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio a Camogli (GE) il 28.10.2000, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e (nati dall'unione coniugale rispettivamente il 12.10.2008 e il Persona_1 Per_2
25.1.2013), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“− i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2 − il Sig. provvederà a lasciare la casa coniugale di Via Ammiraglio Parte_2
Giorgio Des Geneys 4/17 in Genova e a trasferire la propria residenza altrove;
− i figli e , affidati congiuntamente ai genitori, continueranno a Per_2 Persona_1
risiedere presso la madre nella casa coniugale, che quindi deve intendersi assegnata alla
Sig.ra Parte_1
− il Sig. potrà trascorrere i fine settimana con i figli, anche nella casa coniugale, e Pt_2
potrà frequentare gli stessi ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e in ragione di un già consolidato sistema di gestione dei minori;
− fin d'ora si determina il criterio dell'alternanza delle feste tradizionali, mentre per i compleanni dei minori i genitori saranno liberi di determinare, nelle dette circostanze, la gestione comune dei figli;
− Il Sig. potrà tenere presso di sé i figli minori per un periodo feriale di gg. 20 estivi Pt_2
anche non continuativi e gg. 7 invernali, da concordare preventivamente con la Pt_1
Quanto determinato al presente capoverso potrà essere modificato in accordo fra i
[...]
genitori, in ragione degli impegni lavorativi di entrambi o necessità familiari.
− il Sig. verserà alla moglie la somma di € 700,00 (settecento/00) Parte_2
mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e detto Per_1 Per_2
importo sarà soggetto, annualmente, all'indice di adeguamento ISTAT. Per quanto attiene all'assegno unico le parti concordano che lo stesso sia percepito interamente dalla sig.ra
Pt_1
− Le spese straordinarie pertinenti i figli saranno a carico al 50%, dei coniugi separandi, mentre entrambi i genitori si impegneranno a seguire il protocollo emesso dal Tribunale di
Genova Sez. IV del 15/09/2016, sia per quanto riguarda l'individuazione delle voci straordinarie di spesa, che per ciò che attiene la necessità di preventivo accordo, nonché quelle per cui non risulta necessario un preventivo accordo in quanto inerenti la salvaguardia della salute dei figli o considerate supporto essenziale di crescita e formazione degli stessi.
Resta espressamente inteso, che nel caso in cui uno dei due genitori decida autonomamente una spesa straordinaria, nei casi in cui necessita un preventivo accordo fra gli stessi, il genitore fautore di tale decisione sopporterà i relativi oneri in misura del 100%;
− I mobili della casa coniugale rimarranno in uso esclusivo alla Sig.ra Parte_1
3 - le parti consentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei passaporti propri e dei figli”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 127, parte II, serie A, anno 2000) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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