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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Nella persona del Giudice Unico, Dr.ssa Alessandra Aragno,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 7112/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Natalie GHIRARDI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare/revocare il provvedimento del Questore della provincia di , prot. n. 20/2024, emesso il 30/01/2024 dalla CP_1
Questura di e notificato al ricorrente in data 16/04/2024, nonché degli atti illegittimi CP_1 presupposti, conseguenziali o comunque connessi del procedimento;
e conseguentemente
ordinare alla Questura della provincia di di rilasciare al sig. , nato a [...]_1
BA (Marocco) il 20/08/1987, il titolo di soggiorno;
Pronunciare ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine alla posizione del ricorrente;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio
Contrariis rejectis
IN VIA ISTRUTTORIA 1) Ammettersi prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui ai capi da 1 a 15 della parte di narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti con premesso "vero che", espunte eventuali frasi valutative. Si indicano a testimoni: ” Testimone_1
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.4.24 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino pronunciato in data 30.1.24 e notificato il 16.4.24, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. n.
286/1998, istanza avanzata dal ricorrente poiché convivente con la propria coniuge, cittadina italiana.
Il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice designato.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e risposta e Controparte_2 documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e si è altresì proceduto all'assunzione della testimonianza di (coniuge italiano del ricorrente). Testimone_1
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore, dopo avere concesso ulteriore termine a parte ricorrente sino al 28 gennaio per eventuale produzione documentale, ha riservato la decisione.
2. Il provvedimento impugnato ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente in considerazione della condanna dal medesimo riportata per i reati di cui agli art. 572 c.p., commessi ai danni della prima moglie,
e per i reati di lesioni commessi anche ai danni dell'ex suocera, reati considerati dalla pubblica amministrazioni ostativi alla regolare permanenza sul territorio italiano.
Il ricorrente, che si trova in Italia dal 2016, infatti, aveva precedentemente contratto altro matrimonio nel
2017, matrimonio che terminava alla fine dell'anno 2018.
Nel marzo 2019 veniva denunciato dalla sua ex moglie e dalla suocera e veniva condannato dal Tribunale di
Torino alla pena, per i reati sopra indicati, di anni 1 e mesi 10 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale: come risulta dal capo di imputazione i retai sono stati commessi nel 2018 e, quello ai danni della suocera, nel marzo 2019.
In data 22 gennaio 2022 il ricorrente contraeva matrimonio con cittadina italiana, e dalla Testimone_1 loro unione nasceva, in data 12.10.23, un figlio.
Il nuovo nucleo famigliare vive in un appartamento in Via Orta e i coniugi svolgono attività lavorativa assieme avendo aperto una agenzia che si occupa di disbrigo pratiche inerenti il consolato del Marocco, come risulta dalla documentazione prodotta (doc. 13) e come è stato confermato in udienza dal ricorrente e dalla teste escussa.
Ciò premesso, si rileva che la condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare richiamata dalla Questura deriva da quanto previsto dall'art. 13, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 vale a dire da “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”. Sulla nozione di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14159 del 10/02/2017, che, in un caso analogo a quello che qui ci occupa
(richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ex art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., da parte di persona già irregolarmente presente sul territorio nazionale), si è così pronunciata: “… al cittadino straniero che soggiorna irregolarmente in quanto già attinto da un provvedimento espulsivo o perché privo dei requisiti per un diverso titolo di soggiorno, si applica il combinato disposto dell'art. 19, secondo comma, lettera c) d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 28 del d.p.r. n. 394 del 1999. Il regime giuridico applicabile in ordine al riscontro di condizioni ostative riferibili al canone della pericolosità sociale è nettamente più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5-bis, del d.lgs. n. 286 del
1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs n. 30 del 2007, riguardante, come già osservato, la verifica delle condizioni per il rinnovo dei permessi e degli altri titoli giustificati dal diritto all'unità familiare e riguardanti familiari stranieri di cittadini italiani. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso. L'art. 19, capoverso, invece, stabilisce che "non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1" nei confronti del cittadino straniero che conviva con il coniuge di nazionalità italiana. L'art. 13 comma 1 del d.lgs n. 286 del 1998 indica come parametri di pericolosità sociale soltanto "i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato". Ne consegue che, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità stabilita nell'art. 19, secondo comma, d.lgs n. 286 del 1998, la condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, costituita dalla "pericolosità sociale" può essere desunta esclusivamente dal parametro normativo costituito dall'art. 13 comma 1. La situazione muta sia in relazione alla revoca che al rinnovo del predetto permesso di soggiorno ai quali si applica, invece, il parametro di cui all'art 20 del d.lgs n. 30 del 2007 per le ragioni ampiamente argomentate nelle sentenze n.12071 del 2013 e 19937 del 2016, ferma la necessità di una valutazione effettiva e concreta del requisito della pericolosità sociale” (in tema di deroga alla non espellibilità dal territorio in virtù del disposto normativo di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, v. anche Cass. civ. Sez. III ord., 18/11/2020, n. 26216, rv. 659856-01; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Civ. Sez. I n. 30828 del
28/11/2018, rv. 651885 - 01).
Nel contempo si rileva che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la valutazione della pericolosità sociale non può limitarsi alla valutazione dei precedenti penali, ma deve compiere un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il giudizio anche all'esame della personalità del richiedente, desunta dalla sua condotta di vita (Cass. 29148/2020).
Infatti, non opera nessun automatismo ostativo al rilascio del permesso e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale (Cass. 23597/2023).
Principi, questi, espressi anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 88/2023, che, pur in una fattispecie differente, ma con principi estendibili anche al caso in esame, ha chiarito che spetta al Questore valutare la pericolosità sociale dello straniero in concreto, ricordando che si deve sempre procedere ad un
“ragionevole e proporzionato” bilanciamento degli interessi coinvolti.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che il necessario bilanciamento conduca ad un accoglimento della domanda proposta.
E' ben vero che i reati commessi dal ricorrente appaiono di particolare gravità, per quanto il giudice penale,
e tale giudizio è stato confermato dalla Corte di appello, abbia ritenuto il ricorrente meritevole del beneficio della sospensione condizionale, ma è altresì vero che sono trascorsi alcuni anni da tale commissione e da allora la vita del ricorrente è mutata. Non solo attualmente il ricorrente svolge una regolare attività lavorativa unitamente alla propria moglie, ma
è anche diventato padre di un bambino di cui, come emerso in udienza, si prende sovente cura in modo autonomo.
Date queste circostanze, ritiene il tribunale che la nuova situazione famigliare e lavorativa rappresentino una cesura verso un passato abbastanza remoto.
Pertanto, non essendo stato contestato il requisito della convivenza con la coniuge cittadina italiana, e non essendo ravvisabili motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, la domanda deve essere accolta.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'accoglimento del ricorso si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , nato a [...] il Parte_1
20/08/1987, ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett.c) D. lgs 286/98
− compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 03/02/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Nella persona del Giudice Unico, Dr.ssa Alessandra Aragno,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 7112/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Natalie GHIRARDI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare/revocare il provvedimento del Questore della provincia di , prot. n. 20/2024, emesso il 30/01/2024 dalla CP_1
Questura di e notificato al ricorrente in data 16/04/2024, nonché degli atti illegittimi CP_1 presupposti, conseguenziali o comunque connessi del procedimento;
e conseguentemente
ordinare alla Questura della provincia di di rilasciare al sig. , nato a [...]_1
BA (Marocco) il 20/08/1987, il titolo di soggiorno;
Pronunciare ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine alla posizione del ricorrente;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio
Contrariis rejectis
IN VIA ISTRUTTORIA 1) Ammettersi prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui ai capi da 1 a 15 della parte di narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti con premesso "vero che", espunte eventuali frasi valutative. Si indicano a testimoni: ” Testimone_1
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.4.24 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino pronunciato in data 30.1.24 e notificato il 16.4.24, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. n.
286/1998, istanza avanzata dal ricorrente poiché convivente con la propria coniuge, cittadina italiana.
Il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice designato.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e risposta e Controparte_2 documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e si è altresì proceduto all'assunzione della testimonianza di (coniuge italiano del ricorrente). Testimone_1
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore, dopo avere concesso ulteriore termine a parte ricorrente sino al 28 gennaio per eventuale produzione documentale, ha riservato la decisione.
2. Il provvedimento impugnato ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente in considerazione della condanna dal medesimo riportata per i reati di cui agli art. 572 c.p., commessi ai danni della prima moglie,
e per i reati di lesioni commessi anche ai danni dell'ex suocera, reati considerati dalla pubblica amministrazioni ostativi alla regolare permanenza sul territorio italiano.
Il ricorrente, che si trova in Italia dal 2016, infatti, aveva precedentemente contratto altro matrimonio nel
2017, matrimonio che terminava alla fine dell'anno 2018.
Nel marzo 2019 veniva denunciato dalla sua ex moglie e dalla suocera e veniva condannato dal Tribunale di
Torino alla pena, per i reati sopra indicati, di anni 1 e mesi 10 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale: come risulta dal capo di imputazione i retai sono stati commessi nel 2018 e, quello ai danni della suocera, nel marzo 2019.
In data 22 gennaio 2022 il ricorrente contraeva matrimonio con cittadina italiana, e dalla Testimone_1 loro unione nasceva, in data 12.10.23, un figlio.
Il nuovo nucleo famigliare vive in un appartamento in Via Orta e i coniugi svolgono attività lavorativa assieme avendo aperto una agenzia che si occupa di disbrigo pratiche inerenti il consolato del Marocco, come risulta dalla documentazione prodotta (doc. 13) e come è stato confermato in udienza dal ricorrente e dalla teste escussa.
Ciò premesso, si rileva che la condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare richiamata dalla Questura deriva da quanto previsto dall'art. 13, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 vale a dire da “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”. Sulla nozione di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14159 del 10/02/2017, che, in un caso analogo a quello che qui ci occupa
(richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ex art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., da parte di persona già irregolarmente presente sul territorio nazionale), si è così pronunciata: “… al cittadino straniero che soggiorna irregolarmente in quanto già attinto da un provvedimento espulsivo o perché privo dei requisiti per un diverso titolo di soggiorno, si applica il combinato disposto dell'art. 19, secondo comma, lettera c) d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 28 del d.p.r. n. 394 del 1999. Il regime giuridico applicabile in ordine al riscontro di condizioni ostative riferibili al canone della pericolosità sociale è nettamente più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5-bis, del d.lgs. n. 286 del
1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs n. 30 del 2007, riguardante, come già osservato, la verifica delle condizioni per il rinnovo dei permessi e degli altri titoli giustificati dal diritto all'unità familiare e riguardanti familiari stranieri di cittadini italiani. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso. L'art. 19, capoverso, invece, stabilisce che "non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1" nei confronti del cittadino straniero che conviva con il coniuge di nazionalità italiana. L'art. 13 comma 1 del d.lgs n. 286 del 1998 indica come parametri di pericolosità sociale soltanto "i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato". Ne consegue che, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità stabilita nell'art. 19, secondo comma, d.lgs n. 286 del 1998, la condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, costituita dalla "pericolosità sociale" può essere desunta esclusivamente dal parametro normativo costituito dall'art. 13 comma 1. La situazione muta sia in relazione alla revoca che al rinnovo del predetto permesso di soggiorno ai quali si applica, invece, il parametro di cui all'art 20 del d.lgs n. 30 del 2007 per le ragioni ampiamente argomentate nelle sentenze n.12071 del 2013 e 19937 del 2016, ferma la necessità di una valutazione effettiva e concreta del requisito della pericolosità sociale” (in tema di deroga alla non espellibilità dal territorio in virtù del disposto normativo di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, v. anche Cass. civ. Sez. III ord., 18/11/2020, n. 26216, rv. 659856-01; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Civ. Sez. I n. 30828 del
28/11/2018, rv. 651885 - 01).
Nel contempo si rileva che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la valutazione della pericolosità sociale non può limitarsi alla valutazione dei precedenti penali, ma deve compiere un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il giudizio anche all'esame della personalità del richiedente, desunta dalla sua condotta di vita (Cass. 29148/2020).
Infatti, non opera nessun automatismo ostativo al rilascio del permesso e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale (Cass. 23597/2023).
Principi, questi, espressi anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 88/2023, che, pur in una fattispecie differente, ma con principi estendibili anche al caso in esame, ha chiarito che spetta al Questore valutare la pericolosità sociale dello straniero in concreto, ricordando che si deve sempre procedere ad un
“ragionevole e proporzionato” bilanciamento degli interessi coinvolti.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che il necessario bilanciamento conduca ad un accoglimento della domanda proposta.
E' ben vero che i reati commessi dal ricorrente appaiono di particolare gravità, per quanto il giudice penale,
e tale giudizio è stato confermato dalla Corte di appello, abbia ritenuto il ricorrente meritevole del beneficio della sospensione condizionale, ma è altresì vero che sono trascorsi alcuni anni da tale commissione e da allora la vita del ricorrente è mutata. Non solo attualmente il ricorrente svolge una regolare attività lavorativa unitamente alla propria moglie, ma
è anche diventato padre di un bambino di cui, come emerso in udienza, si prende sovente cura in modo autonomo.
Date queste circostanze, ritiene il tribunale che la nuova situazione famigliare e lavorativa rappresentino una cesura verso un passato abbastanza remoto.
Pertanto, non essendo stato contestato il requisito della convivenza con la coniuge cittadina italiana, e non essendo ravvisabili motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, la domanda deve essere accolta.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'accoglimento del ricorso si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , nato a [...] il Parte_1
20/08/1987, ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett.c) D. lgs 286/98
− compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 03/02/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno