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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 2024/3575
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale iscritta al RG 3575/2024 proposta da Parte_1
(C.F. ) e da C.F. ) con l'avv. C.F._1 Parte_2 C.F._2
CONTUCCI MARZIA
rilevato che è stata data regolare comunicazione al PM degli atti;
esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025; rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“1. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con _1 esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di maggiore rilievo;
2. sarà collocata nella casa della madre signora _1
, attualmente in Lariano, (RM), via colle Cagioli numero 72/D;
3. Il padre signor Parte_1 vedrà che avrà con sé secondo il seguente schema di frequentazione, in difetto Parte_2 _1 di diverso accordo congiunto per le rispettive esigenze: • Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 22:00 quando non avrà con sé la minore nel weekend;
• Il lunedì e mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 22:00 quando avrà con sé la figlia nel weekend;
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica ore 22:00 con pernotto.
4. Durante le festività invernali, si seguirà il medesimo schema ma la minore rimarrà il 24 dicembre con un genitore (iniziando dal padre) e il 25 dicembre a pranzo con l'altro genitore (iniziando dalla madre) alternati, come pure il 31 dicembre
(iniziando dalla madre) e l'1 gennaio (iniziando dal padre) il 26 dicembre (iniziando dalla madre) e l'Epifania (iniziando dal padre) sempre alternati;
5. Durante le festività pasquali, la minore rimarrà il giorno di Pasqua a pranzo con un genitore (iniziando dal padre) e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore (iniziando con la madre) alternati di anno in anno6. Durante le vacanze estive, ciascuno dei genitori avrà con sé la bambina, con facoltà di portarla con sé in vacanza, per due settimane non consecutive che saranno comunicate reciprocamente entro il 15 giugno di ogni anno;
7. Il signor corrisponderà alla signora di per il mantenimento della figlia la somma mensile di Pt_2 Pt_1 euro 250 da versare entro il giorno 20 di ogni mese e rivalutata di ogni anno secondo gli indici di prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istat. Ai fini dell'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie si fa riferimento al protocollo d'intesa del 30 03 2015 tra il
Tribunale di Roma e l'ordine degli Avvocati di Velletri. Quelle straordinarie verranno sostenute per il 50% dal padre e il restante 50% dalla madre.
8. Le parti si concedono reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e del passaporto autonomo per la minore”. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore nata a [...] il [...], alle condizioni espressamente richiamate in parte Persona_2
motiva.
Così deciso in Velletri il 10/02/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale iscritta al RG 3575/2024 proposta da Parte_1
(C.F. ) e da C.F. ) con l'avv. C.F._1 Parte_2 C.F._2
CONTUCCI MARZIA
rilevato che è stata data regolare comunicazione al PM degli atti;
esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025; rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“1. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con _1 esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di maggiore rilievo;
2. sarà collocata nella casa della madre signora _1
, attualmente in Lariano, (RM), via colle Cagioli numero 72/D;
3. Il padre signor Parte_1 vedrà che avrà con sé secondo il seguente schema di frequentazione, in difetto Parte_2 _1 di diverso accordo congiunto per le rispettive esigenze: • Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 22:00 quando non avrà con sé la minore nel weekend;
• Il lunedì e mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 22:00 quando avrà con sé la figlia nel weekend;
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica ore 22:00 con pernotto.
4. Durante le festività invernali, si seguirà il medesimo schema ma la minore rimarrà il 24 dicembre con un genitore (iniziando dal padre) e il 25 dicembre a pranzo con l'altro genitore (iniziando dalla madre) alternati, come pure il 31 dicembre
(iniziando dalla madre) e l'1 gennaio (iniziando dal padre) il 26 dicembre (iniziando dalla madre) e l'Epifania (iniziando dal padre) sempre alternati;
5. Durante le festività pasquali, la minore rimarrà il giorno di Pasqua a pranzo con un genitore (iniziando dal padre) e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore (iniziando con la madre) alternati di anno in anno6. Durante le vacanze estive, ciascuno dei genitori avrà con sé la bambina, con facoltà di portarla con sé in vacanza, per due settimane non consecutive che saranno comunicate reciprocamente entro il 15 giugno di ogni anno;
7. Il signor corrisponderà alla signora di per il mantenimento della figlia la somma mensile di Pt_2 Pt_1 euro 250 da versare entro il giorno 20 di ogni mese e rivalutata di ogni anno secondo gli indici di prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istat. Ai fini dell'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie si fa riferimento al protocollo d'intesa del 30 03 2015 tra il
Tribunale di Roma e l'ordine degli Avvocati di Velletri. Quelle straordinarie verranno sostenute per il 50% dal padre e il restante 50% dalla madre.
8. Le parti si concedono reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e del passaporto autonomo per la minore”. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore nata a [...] il [...], alle condizioni espressamente richiamate in parte Persona_2
motiva.
Così deciso in Velletri il 10/02/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE