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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6325 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3848/2019 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3848/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1219/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
1/2/2019 e vertente
TRA
(C.F. ), difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura depositata in atti, dagli avv.ti Concetta Aprea (C.F.
) e QU OR (C.F. non indicato) C.F._2
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
quale conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di difesa, in virtù di procura Controparte_2 depositata in atti, dagli avv.ti Maurizio Cimetti (C.F.
) e IU EN (C.F. C.F._3
) C.F._4
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t., elett.te dom.ta in Portici (NA), via Poli n. 27, presso lo studio dell'avv.
LL Simeon, in uno agli avv.ti Maurizio Cimetti e IU EN, procuratori costituiti nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE R.G. n. 3848/2019 2
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del giorno
8/10/2025, da ritenersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 1219/2019, pubblicata in data 1/2/2019, il Tribunale di
Napoli, decidendo sull'opposizione proposta da , avverso il Parte_1 provvedimento monitorio n. 2328/2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 17.616,33, oltre Controparte_2 interessi e spese di procedura, di cui € 2.166,07 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento n. 20160199262601 stipulato con IC NC
S.p.A. in data 29/2/2012 (linea di credito da utilizzare con carta di credito revolving), ed € 15.450,26 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento n. 20160199262611 stipulato anch'esso con IC NC
S.p.A. in data 24/2/2012 (finanziamento per acquistare un autoveicolo usato), così decise la causa:
“1) Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente a rimborsare alla società opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 3000 per compenso, oltre spese generali,
Iva e Cpa”.
§ 2. A sostegno della suindicata decisione il Tribunale pose le seguenti ragioni:
- sussiste la legittimazione attiva dell'opposta avendo la stessa Controparte_2 prodotto documentazione attestante la cessione dei crediti oggetto di lite da
IC NC S.p.A. a LO S.p.A., da questa a e da Controparte_3 quest'ultima alla società opposta;
- il disconoscimento della conformità agli originali dei documenti prodotti dalla società opposta in copia è generico;
- vi è la prova che la somma oggetto del contratto di finanziamento “611” sia stata effettivamente erogata al;
Pt_1
- entrambi i contratti di finanziamento rivestono la forma scritta richiesta dall'art. 117 TUB e negli stessi risultano indicati specificamente TAN e TAEG, nonché il tasso degli interessi moratori;
- che tali interessi sono stati pattuiti, per ciascuno dei contratti, in misura inferiore al tasso soglia previsto dalla disciplina legislativa antiusura;
- che non era decorso il termine di prescrizione decennale. R.G. n. 3848/2019 3
§ 3. Avverso la menzionata sentenza ha proposto appello il , convenendo Pt_1 in giudizio la controparte dinanzi a questa Corte e deducendo, quali motivi di impugnazione:
a) che il Giudice di primo grado ha erroneamente disatteso l'eccepito difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
b) che il Tribunale ha errato nel ritenere non contestata la circostanza che fossero stati accreditati ad esso appellante gli importi di cui al contratto di finanziamento, tenuto conto delle espresse contestazioni svolte al riguardo nell'atto di opposizione;
c) che il primo Giudice, inoltre, non ha tenuto conto della mancata accettazione per iscritto, da parte di IC NC S.p.A., della richiesta di conclusione del contratto.
§ 4. Si è costituita in giudizio quale conferitaria del ramo Controparte_1
d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di deducendo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità Controparte_2 del gravame perché redatto in violazione dei parametri formali richiesti dall'art. 342 c.p.c., ovvero in quanto privo di ogni ragionevole probabilità di accoglimento, nella prospettiva di cui all'art. 348-bis c.p.c., chiedendo comunque il rigetto dello stesso nel merito, in considerazione della sua prospettata infondatezza.
§ 5. Non s'è costituita, invece, Controparte_2
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di la quale, pur ritualmente evocata in lite, con il Controparte_2 rispetto dei termini a comparire, non si è costituita in giudizio.
§ 7. Quanto all'asserita violazione dei parametri di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di R.G. n. 3848/2019 4
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dal è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Pt_1 ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo egli criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di rigetto dell'opposizione.
§ 8. Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme R.G. n. 3848/2019 5
semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
§ 9. Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
§ 9.1. Circa il primo motivo di doglianza, concernente la legittimazione attiva della banca opposta, va premesso che il primo Giudice ha superato la questione affermando quanto segue:
- sono stati prodotti i documenti attestanti la cessione da IC NC
S.p.A. a LO S.p.A., da questa a e da quest'ultima alla Controparte_3 società opposta;
- alla prima udienza l'opponente ha precisato di contestare la cessione di credito da IC NC S.p.A. a LO S.p.A., sviluppando in comparsa conclusionale le sue difese;
- in particolare, il ha sostenuto che l'atto di cessione del 16/4/2013 Pt_1 riguardava tre lotti di crediti ceduti indicati in appositi elenchi, e che quelli del primo lotto erano elencati in un “Allegato A” al contratto, mentre gli elenchi degli altri due lotti erano ancora da compilare;
- tuttavia, l'Allegato A non è stato prodotto in giudizio, per cui secondo l'opponente non sarebbe provato che tra i crediti ceduti vi fosse pure quello derivante dai contratti di finanziamento stipulati dal;
Pt_1
- dal suddetto contratto di cessione IC NC S.p.A./LO S.p.A. si ricava, però, che i crediti ceduti di cui al primo lotto allegato A erano quelli classificati in sofferenza alla data del 23/4/2013;
- dagli estratti conto dei rapporti per cui è causa si ricava che i crediti vantati da
IC NC nei confronti del erano già stati “passati a Pt_1 contenzioso” il 5/12/2012, per cui certamente dovevano considerarsi in sofferenza;
- conseguentemente, deve ritenersi che i crediti per cui è causa rientrino tra quelli ceduti inizialmente da IC NC S.p.A. a LO S.p.A. (anche se non è possibile consultare l'Allegato A della cessione), rientrando essi nella indicata categoria di quelli in sofferenza.
Tanto precisato, in punto di legittimazione attiva l'appellante ha rimproverato al primo Giudice di non aver considerato che non era stato depositato l'allegato A al contratto di cessione concluso tra IC NC S.p.A. e LO S.p.A., e R.G. n. 3848/2019 6
che, comunque, fra i crediti ceduti da LO S.p.A. a non Controparte_3 vi erano quelli oggetto di causa.
Entrambe le doglianze sono prive di pregio, occorrendo evidenziare che il primo profilo è del tutto inconferente, non avendo il censurato specificamente Pt_1 la ratio decidendi della sentenza sul punto, relativa al ragionamento sviluppato dal
Tribunale di Napoli per inferire, sulla base di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, che i crediti fossero necessariamente ricompresi nell'allegato non prodotto, in quanto crediti in sofferenza alla data del 23/4/2013.
Quanto al secondo profilo del motivo, lo stesso è privo di pregnanza in quanto:
- in primo luogo, l'appellante ha contestato il solo trasferimento di crediti da
IC NC S.p.A. a LO S.p.A., e non anche quello successivo da quest'ultima alla società Controparte_3
- in secondo luogo, è errata l'argomentazione dell'appellante secondo cui LO
S.p.A. non avrebbe potuto cedere il credito perché dall'estratto della G.U. n. 52 del 4/5/2013 emerge (v. lettera “e”) che il portafoglio dei crediti ceduti si riferisce a quelli derivanti da contratti stipulati da debitori con IC NC S.p.A. dopo il 27/11/1998 e prima dell'8/2/2012, mentre i contratti oggetto di lite risultano conclusi in date 24/2/2012 e 29/2/2012;
- infatti, come correttamente rilevato dall'appellata, proprio dall'estratto della
G.U. n. 52 invocato dal emerge che tra i crediti ceduti in blocco vi erano Pt_1 quelli che “a) sono stati ceduti pro soluto da IC a LO, ai sensi di un contratto di cessione dei crediti stipulato in data 16 aprile 2013 e i cui relativi debitori sono stati o saranno destinatari di notifica per iscritto dell'avvenuta cessione da parte di LO;
”
- pertanto, la cessione dei crediti di cui ai contratti prodotti in fase monitoria rientra, a ben vedere, nella lettera a) dell'estratto, non risultando esclusa dalla previsione di cui alla lettera e), che si riferisce a contratti diversi da quelli che, in forza della lettera a), erano stati oggetto del contratto di cessione in data
16/4/2013.
§ 9.2. Non è destinato a miglior approdo il secondo motivo di appello, con il quale il recrimina di avere, contrariamente a quanto affermato dal primo Pt_1
Giudice, espressamente contestato la circostanza dell'avvenuto accreditamento, da parte della banca, degli importi di cui al contratto di finanziamento.
Invero, al riguardo si rendono opportune le seguenti notazioni: R.G. n. 3848/2019 7
- l'appellante aveva, in primo grado, genericamente allegato che le “somme finanziate” non risultavano accreditate sul proprio conto corrente;
- ebbene, trattasi di contestazione generica in quanto, come dedotto dalla banca opposta, i contratti di finanziamento erano due, sicché l'istante avrebbe dovuto precisare se il mancato accredito si riferisse ad entrambi i contratti, ovvero ad uno soltanto di essi, in tal caso indicando esattamente quale;
- inoltre, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado con riferimento al contratto di finanziamento n. 611, riguardante l'acquisto di un'autovettura usata, il non solo non ha contestato gli estratti conto, ma Pt_1 nulla ha risposto alla nonostante l'avvenuta ricezione della Controparte_2 diffida al pagamento, come sarebbe stato verosimile ove non avesse mai ricevuto l'importo che gli si chiedeva in restituzione;
- alla medesima conclusione deve pervenirsi anche rispetto al contratto di finanziamento di importo inferiore, stante la mancata risposta dell'istante alla richiesta di adempimento di somme asseritamente non dovute in restituzione.
§ 9.3. Venendo all'esame del terzo motivo di appello, veicolante la questione della mancata accettazione per iscritto, da parte di IC NC S.p.A. della richiesta di conclusione del contratto, osserva il Collegio che lo stesso è inammissibile, avendo il del tutto omesso di confrontarsi con la Pt_1 motivazione della sentenza relativa a tale specifico tema.
In particolare, il Giudice di prime cure ha affermato quanto segue:
- è vero che, “come evidenziato dall'opponente in comparsa conclusionale, l'art.
1 delle condizioni generali di ciascun contratto stabiliva che il contratto stesso si sarebbe perfezionato con l'accettazione scritta da parte di spa IC NC
…”;
- tuttavia, trattandosi di forma scritta convenzionale, va applicato il principio giurisprudenziale in forza del quale la norma ex art. 1326, comma 4, c.c. – secondo cui, quando nella proposta contrattuale sia richiesta una forma determinata per l'accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa –
è posta nell'esclusivo interesse del proponente, sicché quest'ultimo può rinunciare al rispetto di detta forma, ritenendo sufficiente un'adesione manifestata in modo diverso, con l'ulteriore conseguenza che il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto (cfr.
Cass. 22/5/2024, n. 14253; Cass. 2475/2018, n. 14253); R.G. n. 3848/2019 8
- ciò detto, tale iter motivazionale non risulta attinto da alcuna argomentazione critica dell'appellante;
- ne discende la legittima esecuzione dei contratti di finanziamento da parte di
IC NC S.p.A., pur non avendo la stessa formalizzato per iscritto l'accettazione.
§ 10. Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
§ 11. Le spese del grado, nel rapporto fra il e la Pt_1 Controparte_1 seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal disputatum (€ 17.616,33).
Nel rapporto fra il e la nessun provvedimento va Pt_1 Controparte_2 adottato sulle spese, stante la contumacia di tale ultima società.
§ 15. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 30/8/2019, Parte_1 nei confronti di con la costituzione in giudizio di Controparte_2 CP_1 quale conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e
[...] gestione di portafogli di crediti deteriorati di avverso la Controparte_2 sentenza del Tribunale di Napoli n. 1219/2019, pubblicata in data 1/2/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle Controparte_1 spese del presente grado, che liquida in € 6.500,00 per compenso professionale ed € 975,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA. come per legge;
d) dichiara non ripetibili le spese nel rapporto fra l'appellante e CP_2
[...] R.G. n. 3848/2019 9
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 26/11/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3848/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1219/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
1/2/2019 e vertente
TRA
(C.F. ), difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura depositata in atti, dagli avv.ti Concetta Aprea (C.F.
) e QU OR (C.F. non indicato) C.F._2
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
quale conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di difesa, in virtù di procura Controparte_2 depositata in atti, dagli avv.ti Maurizio Cimetti (C.F.
) e IU EN (C.F. C.F._3
) C.F._4
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t., elett.te dom.ta in Portici (NA), via Poli n. 27, presso lo studio dell'avv.
LL Simeon, in uno agli avv.ti Maurizio Cimetti e IU EN, procuratori costituiti nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE R.G. n. 3848/2019 2
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del giorno
8/10/2025, da ritenersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 1219/2019, pubblicata in data 1/2/2019, il Tribunale di
Napoli, decidendo sull'opposizione proposta da , avverso il Parte_1 provvedimento monitorio n. 2328/2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 17.616,33, oltre Controparte_2 interessi e spese di procedura, di cui € 2.166,07 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento n. 20160199262601 stipulato con IC NC
S.p.A. in data 29/2/2012 (linea di credito da utilizzare con carta di credito revolving), ed € 15.450,26 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento n. 20160199262611 stipulato anch'esso con IC NC
S.p.A. in data 24/2/2012 (finanziamento per acquistare un autoveicolo usato), così decise la causa:
“1) Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente a rimborsare alla società opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 3000 per compenso, oltre spese generali,
Iva e Cpa”.
§ 2. A sostegno della suindicata decisione il Tribunale pose le seguenti ragioni:
- sussiste la legittimazione attiva dell'opposta avendo la stessa Controparte_2 prodotto documentazione attestante la cessione dei crediti oggetto di lite da
IC NC S.p.A. a LO S.p.A., da questa a e da Controparte_3 quest'ultima alla società opposta;
- il disconoscimento della conformità agli originali dei documenti prodotti dalla società opposta in copia è generico;
- vi è la prova che la somma oggetto del contratto di finanziamento “611” sia stata effettivamente erogata al;
Pt_1
- entrambi i contratti di finanziamento rivestono la forma scritta richiesta dall'art. 117 TUB e negli stessi risultano indicati specificamente TAN e TAEG, nonché il tasso degli interessi moratori;
- che tali interessi sono stati pattuiti, per ciascuno dei contratti, in misura inferiore al tasso soglia previsto dalla disciplina legislativa antiusura;
- che non era decorso il termine di prescrizione decennale. R.G. n. 3848/2019 3
§ 3. Avverso la menzionata sentenza ha proposto appello il , convenendo Pt_1 in giudizio la controparte dinanzi a questa Corte e deducendo, quali motivi di impugnazione:
a) che il Giudice di primo grado ha erroneamente disatteso l'eccepito difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
b) che il Tribunale ha errato nel ritenere non contestata la circostanza che fossero stati accreditati ad esso appellante gli importi di cui al contratto di finanziamento, tenuto conto delle espresse contestazioni svolte al riguardo nell'atto di opposizione;
c) che il primo Giudice, inoltre, non ha tenuto conto della mancata accettazione per iscritto, da parte di IC NC S.p.A., della richiesta di conclusione del contratto.
§ 4. Si è costituita in giudizio quale conferitaria del ramo Controparte_1
d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di deducendo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità Controparte_2 del gravame perché redatto in violazione dei parametri formali richiesti dall'art. 342 c.p.c., ovvero in quanto privo di ogni ragionevole probabilità di accoglimento, nella prospettiva di cui all'art. 348-bis c.p.c., chiedendo comunque il rigetto dello stesso nel merito, in considerazione della sua prospettata infondatezza.
§ 5. Non s'è costituita, invece, Controparte_2
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di la quale, pur ritualmente evocata in lite, con il Controparte_2 rispetto dei termini a comparire, non si è costituita in giudizio.
§ 7. Quanto all'asserita violazione dei parametri di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di R.G. n. 3848/2019 4
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dal è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Pt_1 ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo egli criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di rigetto dell'opposizione.
§ 8. Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme R.G. n. 3848/2019 5
semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
§ 9. Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
§ 9.1. Circa il primo motivo di doglianza, concernente la legittimazione attiva della banca opposta, va premesso che il primo Giudice ha superato la questione affermando quanto segue:
- sono stati prodotti i documenti attestanti la cessione da IC NC
S.p.A. a LO S.p.A., da questa a e da quest'ultima alla Controparte_3 società opposta;
- alla prima udienza l'opponente ha precisato di contestare la cessione di credito da IC NC S.p.A. a LO S.p.A., sviluppando in comparsa conclusionale le sue difese;
- in particolare, il ha sostenuto che l'atto di cessione del 16/4/2013 Pt_1 riguardava tre lotti di crediti ceduti indicati in appositi elenchi, e che quelli del primo lotto erano elencati in un “Allegato A” al contratto, mentre gli elenchi degli altri due lotti erano ancora da compilare;
- tuttavia, l'Allegato A non è stato prodotto in giudizio, per cui secondo l'opponente non sarebbe provato che tra i crediti ceduti vi fosse pure quello derivante dai contratti di finanziamento stipulati dal;
Pt_1
- dal suddetto contratto di cessione IC NC S.p.A./LO S.p.A. si ricava, però, che i crediti ceduti di cui al primo lotto allegato A erano quelli classificati in sofferenza alla data del 23/4/2013;
- dagli estratti conto dei rapporti per cui è causa si ricava che i crediti vantati da
IC NC nei confronti del erano già stati “passati a Pt_1 contenzioso” il 5/12/2012, per cui certamente dovevano considerarsi in sofferenza;
- conseguentemente, deve ritenersi che i crediti per cui è causa rientrino tra quelli ceduti inizialmente da IC NC S.p.A. a LO S.p.A. (anche se non è possibile consultare l'Allegato A della cessione), rientrando essi nella indicata categoria di quelli in sofferenza.
Tanto precisato, in punto di legittimazione attiva l'appellante ha rimproverato al primo Giudice di non aver considerato che non era stato depositato l'allegato A al contratto di cessione concluso tra IC NC S.p.A. e LO S.p.A., e R.G. n. 3848/2019 6
che, comunque, fra i crediti ceduti da LO S.p.A. a non Controparte_3 vi erano quelli oggetto di causa.
Entrambe le doglianze sono prive di pregio, occorrendo evidenziare che il primo profilo è del tutto inconferente, non avendo il censurato specificamente Pt_1 la ratio decidendi della sentenza sul punto, relativa al ragionamento sviluppato dal
Tribunale di Napoli per inferire, sulla base di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, che i crediti fossero necessariamente ricompresi nell'allegato non prodotto, in quanto crediti in sofferenza alla data del 23/4/2013.
Quanto al secondo profilo del motivo, lo stesso è privo di pregnanza in quanto:
- in primo luogo, l'appellante ha contestato il solo trasferimento di crediti da
IC NC S.p.A. a LO S.p.A., e non anche quello successivo da quest'ultima alla società Controparte_3
- in secondo luogo, è errata l'argomentazione dell'appellante secondo cui LO
S.p.A. non avrebbe potuto cedere il credito perché dall'estratto della G.U. n. 52 del 4/5/2013 emerge (v. lettera “e”) che il portafoglio dei crediti ceduti si riferisce a quelli derivanti da contratti stipulati da debitori con IC NC S.p.A. dopo il 27/11/1998 e prima dell'8/2/2012, mentre i contratti oggetto di lite risultano conclusi in date 24/2/2012 e 29/2/2012;
- infatti, come correttamente rilevato dall'appellata, proprio dall'estratto della
G.U. n. 52 invocato dal emerge che tra i crediti ceduti in blocco vi erano Pt_1 quelli che “a) sono stati ceduti pro soluto da IC a LO, ai sensi di un contratto di cessione dei crediti stipulato in data 16 aprile 2013 e i cui relativi debitori sono stati o saranno destinatari di notifica per iscritto dell'avvenuta cessione da parte di LO;
”
- pertanto, la cessione dei crediti di cui ai contratti prodotti in fase monitoria rientra, a ben vedere, nella lettera a) dell'estratto, non risultando esclusa dalla previsione di cui alla lettera e), che si riferisce a contratti diversi da quelli che, in forza della lettera a), erano stati oggetto del contratto di cessione in data
16/4/2013.
§ 9.2. Non è destinato a miglior approdo il secondo motivo di appello, con il quale il recrimina di avere, contrariamente a quanto affermato dal primo Pt_1
Giudice, espressamente contestato la circostanza dell'avvenuto accreditamento, da parte della banca, degli importi di cui al contratto di finanziamento.
Invero, al riguardo si rendono opportune le seguenti notazioni: R.G. n. 3848/2019 7
- l'appellante aveva, in primo grado, genericamente allegato che le “somme finanziate” non risultavano accreditate sul proprio conto corrente;
- ebbene, trattasi di contestazione generica in quanto, come dedotto dalla banca opposta, i contratti di finanziamento erano due, sicché l'istante avrebbe dovuto precisare se il mancato accredito si riferisse ad entrambi i contratti, ovvero ad uno soltanto di essi, in tal caso indicando esattamente quale;
- inoltre, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado con riferimento al contratto di finanziamento n. 611, riguardante l'acquisto di un'autovettura usata, il non solo non ha contestato gli estratti conto, ma Pt_1 nulla ha risposto alla nonostante l'avvenuta ricezione della Controparte_2 diffida al pagamento, come sarebbe stato verosimile ove non avesse mai ricevuto l'importo che gli si chiedeva in restituzione;
- alla medesima conclusione deve pervenirsi anche rispetto al contratto di finanziamento di importo inferiore, stante la mancata risposta dell'istante alla richiesta di adempimento di somme asseritamente non dovute in restituzione.
§ 9.3. Venendo all'esame del terzo motivo di appello, veicolante la questione della mancata accettazione per iscritto, da parte di IC NC S.p.A. della richiesta di conclusione del contratto, osserva il Collegio che lo stesso è inammissibile, avendo il del tutto omesso di confrontarsi con la Pt_1 motivazione della sentenza relativa a tale specifico tema.
In particolare, il Giudice di prime cure ha affermato quanto segue:
- è vero che, “come evidenziato dall'opponente in comparsa conclusionale, l'art.
1 delle condizioni generali di ciascun contratto stabiliva che il contratto stesso si sarebbe perfezionato con l'accettazione scritta da parte di spa IC NC
…”;
- tuttavia, trattandosi di forma scritta convenzionale, va applicato il principio giurisprudenziale in forza del quale la norma ex art. 1326, comma 4, c.c. – secondo cui, quando nella proposta contrattuale sia richiesta una forma determinata per l'accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa –
è posta nell'esclusivo interesse del proponente, sicché quest'ultimo può rinunciare al rispetto di detta forma, ritenendo sufficiente un'adesione manifestata in modo diverso, con l'ulteriore conseguenza che il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto (cfr.
Cass. 22/5/2024, n. 14253; Cass. 2475/2018, n. 14253); R.G. n. 3848/2019 8
- ciò detto, tale iter motivazionale non risulta attinto da alcuna argomentazione critica dell'appellante;
- ne discende la legittima esecuzione dei contratti di finanziamento da parte di
IC NC S.p.A., pur non avendo la stessa formalizzato per iscritto l'accettazione.
§ 10. Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
§ 11. Le spese del grado, nel rapporto fra il e la Pt_1 Controparte_1 seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal disputatum (€ 17.616,33).
Nel rapporto fra il e la nessun provvedimento va Pt_1 Controparte_2 adottato sulle spese, stante la contumacia di tale ultima società.
§ 15. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 30/8/2019, Parte_1 nei confronti di con la costituzione in giudizio di Controparte_2 CP_1 quale conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e
[...] gestione di portafogli di crediti deteriorati di avverso la Controparte_2 sentenza del Tribunale di Napoli n. 1219/2019, pubblicata in data 1/2/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle Controparte_1 spese del presente grado, che liquida in € 6.500,00 per compenso professionale ed € 975,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA. come per legge;
d) dichiara non ripetibili le spese nel rapporto fra l'appellante e CP_2
[...] R.G. n. 3848/2019 9
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 26/11/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.