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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/09/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 561/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 561/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA NINO Parte_1 C.F._1 LOCARNO N.87/89, SAMARATE presso lo studio dell'avv. ASPESI SIMONA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CARLO Controparte_1 P.IVA_1 CATTANEO 89, LEGNANO presso lo studio dell'avv. FOLEGANI LUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni.
Per ( come da conclusioni rassegnate nell'atto di appello): Parte_1 In via principale e nel merito Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 1346/2024, resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III Civile, in persona del Giudice Unico Dr. Radici – all'esito del giudizio R.G. n° 2139/2024, pubblicata in data 14 Novembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Accertare e dichiarare l'esistenza, in capo alla GN , di un diritto di credito per euro 10.800,00, nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Condannare, per l'effetto, in persona del legalerappresentante pro tempore, al pagamento, a Controparte_1 favore della GN , dell'importo di euro 10.800,00 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
Parte_1
Condannare, altresì, la parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in favore della parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c., tenuto conto della manifesta fondatezza della domanda e del contegno tenuto nella fase stragiudiziale, anche successivamente all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
Condannare, da ultimo, la parte convenuta al pagamento, a favore della Cassa delle Ammende, di somma ricompresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00; pagina 1 di 4 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1 In via preliminare:- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'appello ex art. 342 cpc;
accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'atto d'appello NEL MERITO: rigettare l ' Appello proposto, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza n° 1346/2024, resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione II Civile, in persona del Giudice Unico Dr. Radici – all'esito del giudizio R.G. n° 5747/2022, pubblicata in data 14 Novembre 2024 In ogni caso con vittoria di spese e competenze di Giudizio anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio Parte_1 Controparte_2 I in avanti anche chiedendo accertarsi la sussistenza di un proprio diritto di credito per l'importo
[...] CP_1 di euro 10.800. Allegava di avere “prestato la propria attività di ausilio all' attività professionale svolta da
libera da vincoli di subordinazione e altresì di inquadramento in qualsiasi rapporto Controparte_1 lavorativo, anche non regolamentato, svolgendo incarichi strumentali all'acquisto all'asta di beni immobili. Nella specie, l'attività veniva svolta su conforme incarico di in persona del soggetto Controparte_1 titolare di poteri di direzione e coordinamento sulla stessa, Ingegnoso e, in concreto, aveva a oggetto Tes_1 due specifici affari, entrambi trattati a seguito di due procedure, l'una concorsuale e l'altra esecutiva, promosse avanti il Tribunale di Busto Arsizio”, che l'attività professionale sarebbe consistita nello “svolgere tutte le attività deputate a porre a conoscenza dei potenziali acquirenti i beni di cui sopra, per cui era stata disposta la vendita all'esito dei procedimenti esecutivi aventi a oggetto i medesimi” e che, avendo reperito un acquirente, erano state rimesse ricevute per prestazioni occasionali. Chiedeva altresì la condanna della convenuta ex art. 96 co. 1 c.p.c.
Si costituiva che, eccepita preliminarmente la nullità della domanda in quanto Controparte_1 affetta da indeterminatezza, nonché l'intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato, nel merito, contraddette le avverse pretese, chiedeva il rigetto della domanda attorea e la condanna della controparte ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Assegnato termine alla parte attrice per integrare la domanda, con sentenza emessa il 14.11.2024, pubblicata in pari data, il Tribunale di Busto Arsizio, dato atto che parte attrice aveva inquadrato l'attività svolta in un rapporto di mandato assegnato dall' immobiliare, senza chiarirne l'oggetto, tantomeno i criteri posti a fondamento dell'individuato invocato compenso, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda ed ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della Pt_1 controparte.
ha proposto appello e, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata con l'accertamento della Pt_1 sussistenza del diritto di credito di euro 10.800,00 a suo favore, e la condanna dell'immobiliare al relativo pagamento, ha lamentato che il giudice di prime cure sia incorso in error in procedendo:
a) in ragione della violazione degli artt.101,171 bis c.p.c. per non avere rispettato la scansione procedimentale prevista dalla legge, con conseguente nullità della sentenza di primo grado viziata dalla illegittima compromissione del contraddittorio e violazione del diritto di difesa;
b) in ragione della violazione degli artt. 1988, 2697 c.c., per avere omesso di apprezzare la intervenuta ricognizione del debito, tale da esimere dal provare il rapporto fondamentale,in ogni caso essendo Pt_1 stata svolta una attività la cui prova era stata altresì rimessa alla espletanda prova orale.
pagina 2 di 4 Si è costituita che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 art.342 c.p.c. nonché la sua improcedibilità, nel merito ha contraddetto le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, oltre la condanna dell'appellante alle spese, anche ex art. 96 co.3 c.p.c.
All'udienza del 5.6.2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. assegnando termini intermedi per il deposito di memorie. Le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 3.7.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, trattenuta la causa in decisione, ha deciso la causa nella camera di consiglio del 9.7.2025.
****
Nel merito l'appello non merita accoglimento.
Tale valutazione assorbe l'eccezione di inammissibilità/ improcedibilità avanzate da parte appellata.
Deve osservarsi, a monte, come l'appellante abbia dedotto la nullità della sentenza impugnata, invocando anche una retrocessione processuale ex art.354 c.p.c.
Non ha pregio la doglianza che investe dell'art. 171 bis cpc. Tale norma, anche nella versione ratione temporis vigente, disciplina le verifiche preliminari, che consistono nel controllo che il giudice è chiamato a compiere non solo in ordine alla regolarità del contraddittorio, ma anche,più in generale, sulla sussistenza di questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione e che devono essere indicate alle parti. Nel caso di specie il giudice di primo grado, dopo avere dato atto all'udienza del 18.9.2024 dell'eccezione di indeterminatezza della domanda svolta dalla parte convenuta, fallito il tentativo di conciliazione, ha adottato ordinanza con cui ha invitato formalmente parte attrice a meglio dettagliare i fatti posti a fondamento del rapporto addotto a fonte della pretesa creditoria, ciò avuto riguardo sia alla prestazione resa che al compenso pattuito, assegnando termini “per l'integrazione della domanda e termine alla resistente sino al 30/10/2024 per l'eventuale integrazione delle proprie difese in funzione della posizione assunta dall'attrice”, e all'esito, all'udienza del 13/11/2024, dopo avere “invitato le parti alla discussione finale avuto riguardo alle questioni pregiudiziali”, ha trattenuto la causa in decisione. Non può pertanto ritenersi, come sembra invocare parte appellante, che la sola circostanza di avere meglio esplicitato i termini della pretesa comporti di per sé la valutazione della domanda come conforme ai dettami di cui agli artt.163,164 c.p.c., e ciò avuto anche riguardo al fatto che con la memoria integrativa del 8.10.2024 abbia fatto riferimento al rapporto di mandato, pur non avendo Pt_1 fornito comunque elementi utili a tale diverso inquadramento, dopo avere azionato la propria domanda valorizzando l'asserita prestazione di “messa in contatto”.La valutazione pregiudiziale, svolta dal giudice avendo valutato le addotte circostanze atte a dettagliare e fondare la domanda, ha pertanto condotto alla decisione assunta senza che potesse avere spazio una scansione processuale diversa, o l'ingresso delle istanze istruttorie. A fonte del potere officioso del giudice, funzionale ad individuare il petitum e la causa petendi al fine del decidere, non ha rilievo la circostanza che l'immobiliare si sia costituita eccependo, nel merito, anche la prescrizione della pretesa creditori.
Al di là dell'eccepito omesso richiamo nel giudizio di primo grado ad una vera e propria ricognizione di debito ex art.1988 c.c., ha rilievo assorbente che nessuno degli atti allegati è idoneo a dare conto di Cont alcun riconoscimento di spettanze da parte di in favore di , utile anche solo a supportare Pt_1 l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti. Infatti i documenti prodotti (docc.2,3 fas. I grado
) seppure contengono un richiamo a , che nella prospettiva attorea sarebbe da identificarsi Pt_1 Per_1 pagina 3 di 4 nella “ Eredi Galli Mario s.n.c” interessata alla aggiudicazione di immobile posto all'asta nell'ambito di procedura concorsuale ( doc. 4 fasc.I grado ), danno conto di interlocuzioni tra le parti Pt_1 genericamente riferentesi ad interessi economici condivisi tra e , rappresentante della Pt_1 Parte_2 immobiliare, il tutto in un contesto di pregressi rapporti deteriorati, nonché esacerbati a tal punto da dare luogo a recriminazioni e frasi denigratorie.Le frasi richiamate da parte appellante, che deporrebbero per il riconoscimento di spettanze connesse alle prestazioni rese da ( p. 2 atto di Pt_1 citazione), non solo sono estrapolate dal contesto in cui sono inserite, ma rimandano a questioni che non appaiono connesse al maturare di spettanze svolte in favore della società immobiliare per gli specifici affari oggetto di allegazione ( v. ad es. gli sms del 15.7.2016 p .46 e ss. doc. 2 fasc.I grado
“riguardo i tuoi è giusto che li prendi che ti toccano per diritto ne ho prenotati oggi.Per lunedì altrimenti mi Pt_1 facevano la segnalazione e modestamente non ci penso neanche a te li do e ho finito tutto…. Ho ritirato tutti gli assegni intestati all'immobiliare quindi problemi non ce ne sono tu hai provvigione come è giusto che meriti …” “Sei solo ridicolo e gran bugiardo come sempre…..mi fai sempre più pena sei talmente alla canna del gas che hai usato anche i contanti che ti hanno portato martedì” ),
Infine la sentenza di primo grado deve essere confermata. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, facendo riferimento ai parametri medi.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1346/ 2024 resa in data 14.11.2024 e pubblicata in pari data:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del grado che Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi euro 3.966,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%. 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano il 9.7.2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 561/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA NINO Parte_1 C.F._1 LOCARNO N.87/89, SAMARATE presso lo studio dell'avv. ASPESI SIMONA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CARLO Controparte_1 P.IVA_1 CATTANEO 89, LEGNANO presso lo studio dell'avv. FOLEGANI LUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni.
Per ( come da conclusioni rassegnate nell'atto di appello): Parte_1 In via principale e nel merito Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 1346/2024, resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III Civile, in persona del Giudice Unico Dr. Radici – all'esito del giudizio R.G. n° 2139/2024, pubblicata in data 14 Novembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Accertare e dichiarare l'esistenza, in capo alla GN , di un diritto di credito per euro 10.800,00, nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Condannare, per l'effetto, in persona del legalerappresentante pro tempore, al pagamento, a Controparte_1 favore della GN , dell'importo di euro 10.800,00 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
Parte_1
Condannare, altresì, la parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in favore della parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c., tenuto conto della manifesta fondatezza della domanda e del contegno tenuto nella fase stragiudiziale, anche successivamente all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
Condannare, da ultimo, la parte convenuta al pagamento, a favore della Cassa delle Ammende, di somma ricompresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00; pagina 1 di 4 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1 In via preliminare:- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'appello ex art. 342 cpc;
accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'atto d'appello NEL MERITO: rigettare l ' Appello proposto, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza n° 1346/2024, resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione II Civile, in persona del Giudice Unico Dr. Radici – all'esito del giudizio R.G. n° 5747/2022, pubblicata in data 14 Novembre 2024 In ogni caso con vittoria di spese e competenze di Giudizio anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio Parte_1 Controparte_2 I in avanti anche chiedendo accertarsi la sussistenza di un proprio diritto di credito per l'importo
[...] CP_1 di euro 10.800. Allegava di avere “prestato la propria attività di ausilio all' attività professionale svolta da
libera da vincoli di subordinazione e altresì di inquadramento in qualsiasi rapporto Controparte_1 lavorativo, anche non regolamentato, svolgendo incarichi strumentali all'acquisto all'asta di beni immobili. Nella specie, l'attività veniva svolta su conforme incarico di in persona del soggetto Controparte_1 titolare di poteri di direzione e coordinamento sulla stessa, Ingegnoso e, in concreto, aveva a oggetto Tes_1 due specifici affari, entrambi trattati a seguito di due procedure, l'una concorsuale e l'altra esecutiva, promosse avanti il Tribunale di Busto Arsizio”, che l'attività professionale sarebbe consistita nello “svolgere tutte le attività deputate a porre a conoscenza dei potenziali acquirenti i beni di cui sopra, per cui era stata disposta la vendita all'esito dei procedimenti esecutivi aventi a oggetto i medesimi” e che, avendo reperito un acquirente, erano state rimesse ricevute per prestazioni occasionali. Chiedeva altresì la condanna della convenuta ex art. 96 co. 1 c.p.c.
Si costituiva che, eccepita preliminarmente la nullità della domanda in quanto Controparte_1 affetta da indeterminatezza, nonché l'intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato, nel merito, contraddette le avverse pretese, chiedeva il rigetto della domanda attorea e la condanna della controparte ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Assegnato termine alla parte attrice per integrare la domanda, con sentenza emessa il 14.11.2024, pubblicata in pari data, il Tribunale di Busto Arsizio, dato atto che parte attrice aveva inquadrato l'attività svolta in un rapporto di mandato assegnato dall' immobiliare, senza chiarirne l'oggetto, tantomeno i criteri posti a fondamento dell'individuato invocato compenso, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda ed ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della Pt_1 controparte.
ha proposto appello e, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata con l'accertamento della Pt_1 sussistenza del diritto di credito di euro 10.800,00 a suo favore, e la condanna dell'immobiliare al relativo pagamento, ha lamentato che il giudice di prime cure sia incorso in error in procedendo:
a) in ragione della violazione degli artt.101,171 bis c.p.c. per non avere rispettato la scansione procedimentale prevista dalla legge, con conseguente nullità della sentenza di primo grado viziata dalla illegittima compromissione del contraddittorio e violazione del diritto di difesa;
b) in ragione della violazione degli artt. 1988, 2697 c.c., per avere omesso di apprezzare la intervenuta ricognizione del debito, tale da esimere dal provare il rapporto fondamentale,in ogni caso essendo Pt_1 stata svolta una attività la cui prova era stata altresì rimessa alla espletanda prova orale.
pagina 2 di 4 Si è costituita che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 art.342 c.p.c. nonché la sua improcedibilità, nel merito ha contraddetto le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, oltre la condanna dell'appellante alle spese, anche ex art. 96 co.3 c.p.c.
All'udienza del 5.6.2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. assegnando termini intermedi per il deposito di memorie. Le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 3.7.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, trattenuta la causa in decisione, ha deciso la causa nella camera di consiglio del 9.7.2025.
****
Nel merito l'appello non merita accoglimento.
Tale valutazione assorbe l'eccezione di inammissibilità/ improcedibilità avanzate da parte appellata.
Deve osservarsi, a monte, come l'appellante abbia dedotto la nullità della sentenza impugnata, invocando anche una retrocessione processuale ex art.354 c.p.c.
Non ha pregio la doglianza che investe dell'art. 171 bis cpc. Tale norma, anche nella versione ratione temporis vigente, disciplina le verifiche preliminari, che consistono nel controllo che il giudice è chiamato a compiere non solo in ordine alla regolarità del contraddittorio, ma anche,più in generale, sulla sussistenza di questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione e che devono essere indicate alle parti. Nel caso di specie il giudice di primo grado, dopo avere dato atto all'udienza del 18.9.2024 dell'eccezione di indeterminatezza della domanda svolta dalla parte convenuta, fallito il tentativo di conciliazione, ha adottato ordinanza con cui ha invitato formalmente parte attrice a meglio dettagliare i fatti posti a fondamento del rapporto addotto a fonte della pretesa creditoria, ciò avuto riguardo sia alla prestazione resa che al compenso pattuito, assegnando termini “per l'integrazione della domanda e termine alla resistente sino al 30/10/2024 per l'eventuale integrazione delle proprie difese in funzione della posizione assunta dall'attrice”, e all'esito, all'udienza del 13/11/2024, dopo avere “invitato le parti alla discussione finale avuto riguardo alle questioni pregiudiziali”, ha trattenuto la causa in decisione. Non può pertanto ritenersi, come sembra invocare parte appellante, che la sola circostanza di avere meglio esplicitato i termini della pretesa comporti di per sé la valutazione della domanda come conforme ai dettami di cui agli artt.163,164 c.p.c., e ciò avuto anche riguardo al fatto che con la memoria integrativa del 8.10.2024 abbia fatto riferimento al rapporto di mandato, pur non avendo Pt_1 fornito comunque elementi utili a tale diverso inquadramento, dopo avere azionato la propria domanda valorizzando l'asserita prestazione di “messa in contatto”.La valutazione pregiudiziale, svolta dal giudice avendo valutato le addotte circostanze atte a dettagliare e fondare la domanda, ha pertanto condotto alla decisione assunta senza che potesse avere spazio una scansione processuale diversa, o l'ingresso delle istanze istruttorie. A fonte del potere officioso del giudice, funzionale ad individuare il petitum e la causa petendi al fine del decidere, non ha rilievo la circostanza che l'immobiliare si sia costituita eccependo, nel merito, anche la prescrizione della pretesa creditori.
Al di là dell'eccepito omesso richiamo nel giudizio di primo grado ad una vera e propria ricognizione di debito ex art.1988 c.c., ha rilievo assorbente che nessuno degli atti allegati è idoneo a dare conto di Cont alcun riconoscimento di spettanze da parte di in favore di , utile anche solo a supportare Pt_1 l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti. Infatti i documenti prodotti (docc.2,3 fas. I grado
) seppure contengono un richiamo a , che nella prospettiva attorea sarebbe da identificarsi Pt_1 Per_1 pagina 3 di 4 nella “ Eredi Galli Mario s.n.c” interessata alla aggiudicazione di immobile posto all'asta nell'ambito di procedura concorsuale ( doc. 4 fasc.I grado ), danno conto di interlocuzioni tra le parti Pt_1 genericamente riferentesi ad interessi economici condivisi tra e , rappresentante della Pt_1 Parte_2 immobiliare, il tutto in un contesto di pregressi rapporti deteriorati, nonché esacerbati a tal punto da dare luogo a recriminazioni e frasi denigratorie.Le frasi richiamate da parte appellante, che deporrebbero per il riconoscimento di spettanze connesse alle prestazioni rese da ( p. 2 atto di Pt_1 citazione), non solo sono estrapolate dal contesto in cui sono inserite, ma rimandano a questioni che non appaiono connesse al maturare di spettanze svolte in favore della società immobiliare per gli specifici affari oggetto di allegazione ( v. ad es. gli sms del 15.7.2016 p .46 e ss. doc. 2 fasc.I grado
“riguardo i tuoi è giusto che li prendi che ti toccano per diritto ne ho prenotati oggi.Per lunedì altrimenti mi Pt_1 facevano la segnalazione e modestamente non ci penso neanche a te li do e ho finito tutto…. Ho ritirato tutti gli assegni intestati all'immobiliare quindi problemi non ce ne sono tu hai provvigione come è giusto che meriti …” “Sei solo ridicolo e gran bugiardo come sempre…..mi fai sempre più pena sei talmente alla canna del gas che hai usato anche i contanti che ti hanno portato martedì” ),
Infine la sentenza di primo grado deve essere confermata. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, facendo riferimento ai parametri medi.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1346/ 2024 resa in data 14.11.2024 e pubblicata in pari data:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del grado che Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi euro 3.966,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%. 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano il 9.7.2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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