Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/06/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG N 1211/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 1211/2017 tra le seguenti parti: (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Venafro, alla Via Amerigo Vespucci, n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Federico Cimorelli e dall' avv. Alfredo Ricci e (c.f. ), rappresentata e difesa, CP_2 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Alfredo Ricci;
- opponenti -
(c.f. ), e per essa, Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Egidio Iannucci;
P.IVA_3
- opposto -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) – Bancari – contratto di conto corrente - contratto di mutuo
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 25.09.2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con decreto ingiuntivo n. 253/17 del 26.07.2017 il Tribunale di Isernia, su ricorso della e per essa, della ingiungeva alla società Controparte_5 CP_4 [...] nonché ai Sig.ri , , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella loro qualità di fideiussori, di pagare, in solido tra loro, la somma di € CP_2
87.233,48 oltre agli interessi di legge e le spese legali della procedura.
Con il ricorso monitorio, in particolare, la assumeva di essere creditrice Controparte_5 della società della somma di € 40.841,27 alla data del Controparte_1
3/03/2017 oltre ad interessi e della somma di € 46.392,21 alla data del 3/03/2017 oltre ad interessi in virtù dei seguenti rapporti contrattuali: a) contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10968866 , acceso presso la filiale di Venafro, Controparte_6 in data 17/01/2008 con concessioni di linee di credito di euro 2.500,00 e di euro 30.000,00 fino a revoca;
b) contratto di finanziamento chirografario n. 3765132 , acceso presso la filiale di Venafro, in data 3/2/2011. Che in relazione Controparte_6 all'esposizione del finanziamento chirografario n. 3765132 veniva prestata fideiussione specifica in data 03.02.2011, fino alla concorrenza di € 55.385,00, da parte di tutti i garanti e fideiussione omnibus in data 26.04.2011 fino alla concorrenza di € 78.000,00 dal signor , fino alla concorrenza di € 80.000,00 dalla signora Parte_4 Pt_1
fino alla concorrenza di € 80.000,00 dal signor e fino
[...] Parte_5 alla concorrenza di € 80.000,00 dalla signora . CP_2
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 253/17 deducendo la nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole relative alla determinazione degli interessi, sia in relazione al contratto di mutuo n. 3765132 che in relazione al contratto di conto corrente e apertura di credito n. 109668866, in quanto convenuti al di sopra del tasso soglia vigente all'epoca della stipula del contratto.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare la nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole del contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 03.02.2011 relative alla determinazione degli interessi stabiliti e, per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il D.I. Opposto n. 255/2017 del Tribunale di Isernia;
2) accertare e dichiarare la nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole del contratto di conto corrente e di apertura di linea di credito n. 109668866 (e successive modifiche ed integrazioni), relativamente alla determinazione degli interessi per il carattere usurario degli interessi stabiliti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il D.I. opposto n. 253/2017 del Tribunale di Isernia;
3) in ogni caso condannare controparte a spese e competenze di giudizio, ogni accessorio di legge incluso, con anticipazione dei procuratori antistatari ex art. 96 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_3 CP_4 eccependo l'infondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto.
[...]
La suddetta opposizione veniva iscritta al ruolo al N.RG. 1211/2017 e veniva assegnata al giudice dott. Luca Storto.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 253/17 anche , in qualità di fideiussore deducendo, oltre alla CP_2 nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole relative alla determinazione degli interessi, sia in relazione al contratto di mutuo n. 3765132 che in relazione al contratto di conto corrente e apertura di credito n. 109668866, in quanto convenuti al di sopra del tasso soglia vigente all'epoca della stipula del contratto, anche la decadenza della dal Controparte_5 diritto di escutere il garante in virtù della scadenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dedotta nel D.I. opposto ex art. 1957 c.c. (in combinato disposto con le previsioni contrattuali innanzi richiamate) nei confronti della sig.ra e, per l'effetto, dichiarare nullo CP_2
e/o revocare il D.I. opposto n. 253/2017 del Tribunale di Isernia;
2) accertare e dichiarare la nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole del contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 03.02.2011 relative alla determinazione degli interessi per il carattere usurario degli interessi stabiliti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il D.I. opposto n. 253/2017 del Tribunale di Isernia;
3) accertare e dichiarare la nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole del contratto di conto corrente e di apertura di linea di credito n. 10968866 (e successive modifiche e integrazioni), relative alla determinazione degli interessi per il carattere usurario degli interessi stabiliti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il D.I. opposto n. 253/2017 del Tribunale di Isernia;
4) in ogni caso, condannare controparte a spese e competenze di giudizio, ogni accessori odi legge incluso, con anticipazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
La suddetta opposizione veniva iscritta al ruolo al N.RG. 1212/2017 e veniva assegnata al giudice dott.ssa Arlen Picano.
Entrambi i procedimenti (N.RG. 1211/2017 e 1212/2017) venivano riassegnati al giudice dott. Filippo Masotta al fine di valutarne la riunione con il procedimento N.RG. 1064/2017 avente ad oggetto un ulteriore giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 253/2017 proposto da , sempre in qualità di fideiussore, e pendente dinanzi Parte_1
a quest'ultimo.
All'udienza del 24.10.2019 il dott. Filippo Masotta disponeva la riunione dei procedimenti N.RG. 1211/2017 ed N.RG. 1212/2017 mentre rinviava, per la precisazione delle conclusioni, il procedimento N.RG. 1064/2017 definendolo poi in data 14.02.2024.
Esaurita l'attività istruttoria, principalmente in via documentale, nonché con la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, in data 19.03.2024 il procedimento veniva assegnato allo scrivente il quale tratteneva la causa in decisione all'esito dell'udienza del 25.09.2024.
OSSERVA
Preliminarmente va osservato che le due opposizioni si differenziano esclusivamente per contenere, quella proposta dalla , la richiesta di accertamento in ordine alla CP_2 decadenza della dal diritto di escutere il garante in virtù della scadenza Controparte_5 del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Pertanto, risulta opportuno, anche ai fini del principio di snellezza dell'atto processuale, trattare congiuntamente – per tutti i processi riuniti – le questioni comuni ad entrambe le opposizioni poste all'attenzione dell'odierno giudicante.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato come dalla documentazione in atti risulta che tra le parti ( e sono intercorsi i seguenti Controparte_5 Controparte_1 rapporti: contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10968866, acceso in data 17.01.2008; contratto di apertura di credito di 2.500,00 € in conto corrente stipulato in data 11.09.2009, contratto di apertura di credito di 30.000,00 € in conto corrente stipulato in data 09.09.2010 e un contratto di mutuo n. 3765132 per complessivi € 55.384,99 stipulato in data 03.02.2011.
A garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo, in data 03.02.2011, , CP_2
e hanno prestato Parte_5 Parte_4 Parte_1 fideiussione per € 55.385,00. Successivamente, in data 26.04.2011, CP_2
e hanno prestato fideiussione omnibus per € Parte_5 Parte_1
80.000,00, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da
[...] nei confronti di Controparte_1 Controparte_5
Quanto al primo motivo di opposizione, entrambi gli opponenti eccepiscono l'usurarietà degli interessi di cui al contratto di mutuo n. 3765132 in quanto pattuiti in violazione del tasso soglia vigente al tempo di conclusione dell'accordo, tenuto conto di ogni onere connesso al finanziamento.
Dall'esame della documentazione contrattuale allegata risulta che in data 03.02.2011 la società e la hanno stipulato un Controparte_1 Controparte_5 contratto di mutuo chirografario per la somma di € 53.000,00 da restituire in 60 rate mensili posticipate a tasso variabile in base al valore Euribor con scadenza 3 o 6 mesi e 365 giorni, alle seguenti condizioni:
- il Tasso Annuo Nominale (TAN) pari al 4,6000% variabile secondo l'andamento dell'Euribor 3 mesi 365 (rilevato la data di decorrenza di ciascuna rata e arrotondato allo 0,05% superiore) + Spread 3,50%;
- il Tasso Effettivo Globale (TEG) pari a 5,10231%;
- il Tasso moratorio, in caso di ritardato pagamento del mutuatario, concordato nella misura del 2% in più del tasso interesse convenzionale.
Il tasso soglia del periodo, avuto riguardo al D.M. di riferimento (ultimo trimestre 2010) all'epoca della stipula del contratto in relazione alla categoria “Altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche tra 5.000,00 € e 100.000,00 €” è pari al 18,495 %.
Orbene, come si desume dall'art. 644 c.p., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo.
Il tasso soglia, ai sensi dell'art. 2, della L. n. 108/1996 – successivamente modificato per effetto del D.L. n. 270/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 106/2011 – viene fissato tenendo conto del tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, come rilevato trimestralmente con Decreto del Ministero dell'Economia, praticato nel trimestre precedente da banche ed intermediari finanziari riconosciuti, per operazioni della stessa natura, sulla base di una classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, dei rischi e delle garanzie praticate.
Il tasso usurario è invece stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in G.U. secondo i criteri anzidetti, relativamente alla categoria di operazioni in cui in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere comunque superiore a otto punti percentuali.
Pertanto, l'usura oggettiva si ha quando, nell'ambito di un contratto sinallagmatico, il tasso di interessi praticato dall'istituto bancario sia superiore al tasso soglia suddetto, senza che assuma rilevanza il profilo psicologico che ha accompagnato la stipulazione del contratto.
Ciò posto si può affermare che anche gli interessi di mora, ancorché non concorrano a determinare il TEGM, sono soggetti al rispetto delle soglie di usura (in tal senso Cass., n. 350 del 2013, Cass., S.U. n. 19597 del 2020). Lo stesso non vale a dirsi per la commissione di estinzione anticipata. E invero deve ritenersi che, ai fini del computo del TEG, occorre escludere la rilevanza della commissione di estinzione anticipata poiché questa costituisce una clausola che viene richiesta dal debitore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Essa, pertanto, non può configurarsi come un corrispettivo del finanziamento, né come onere funzionale all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento originariamente pattuito (Cass., n.7352 del 2022). Dunque, il costo della penale di estinzione anticipata non va considerato ai fini del computo del TEG.
Sul piano del metodo, poi, si deve escludere che, ai fini della valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, si possa sommare allo stesso il tasso di interesse moratorio. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte stabilendo che, sebbene il tasso di mora sia sottoponibile alla normativa antiusura, nondimeno la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata senza alcuna sommatoria tra il detto tasso e quello di interesse corrispettivo, attesa la diversa funzione e modalità di applicazione dei due tassi di interesse. In particolare, è stato evidenziato in modo del tutto condivisibile che “Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art.2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: sei il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” (Cass., n. 17447 del 2019).
Al contrario, il parametro di valutazione dell'usurarietà del tasso moratorio va individuato nel rispetto delle istruzioni tecniche fornite dalla Banca d'TA e dal legislatore. Ebbene, come risulta dai D.M. di rilevazione dei tassi soglia ratione temporis applicabili ai contratti di mutuo per cui è causa, nel calcolo di detti tassi sono esplicitamente esclusi i tassi di mora per i quali viene dettato un criterio di computo differente. Infatti, il tasso soglia previsto per l'interesse moratorio è individuato tenendo conto del TEGM per l'interesse corrispettivo aumentato del 2,10% in coerenza con le indicazioni fornite dalla Banca d'TA appositamente richiamata nei decreti;
su tale parametro si calcola poi il tasso soglia per l'interesse moratorio (Cass., Sez. Un., n. 19597 del 2020). Pertanto, al fine di mantenere omogeneità di valutazione tra il tasso da valutare e il tasso soglia dei decreti ministeriali di riferimento, si deve concludere nel senso che il tasso soglia degli interessi moratori debba individuarsi adottando come base di calcolo il TEGM previsto per gli interessi corrispettivi aumentato del 2,10%. Quanto alla computabilità delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura, di cui all'art. 644 c.p., comma 3, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art.
2-bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta L. n. 108 del 1996 - e con la “CMS soglia” calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (cfr. Cassazione civile Sez. Un., 20/06/2018, n.16303).
In sostanza, il principio di diritto così affermato stabilisce che per il periodo precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, occorrerà svolgere una doppia comparazione, l'una con riguardo al tasso soglia usurario e l'altra alla commissione di massimo scoperto, che dunque è oggetto di una rilevazione separata.
Infine, l'usura deve essere valutata esclusivamente al momento della pattuizione sugli interessi (c.d. usura originaria), dovendosi escludere ogni rilevanza della c.d. usura sopravvenuta, ossia quella ipotesi in cui il tasso di interessi, in origine conforme alla normativa antiusura, diventi usurario nel corso del rapporto (Cass., Sez. Un. n. 24675 del 2017). E invero quando il superamento del tasso soglia nel trimestre si verifichi, per effetto della variazione del TEG dovuta alla variazione (anche unilaterale per effetto del pattuito ius variandi) delle pattuizioni contrattuali, ovvero, per effetto di una variazione dei tassi-soglia a parità di TEG nel trimestre antecedente, il superamento dovrà considerarsi riconducibile alla c.d. “usura sopravvenuta”, come tale non rilevante, con la conseguenza che gli interessi e le commissioni vanno ritenuti legittimamente addebitati nel trimestre di riferimento.
Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, deve rilevarsi l'infondatezza delle censure di usura dedotte dagli opponenti.
In relazione alla censura di usura che inficerebbe il TEG relativo al contratto di mutuo di cui è causa, si deve osservare che la stessa risulti, già in prospettazione, infondata. Invero alla luce dei principi di diritto prima espressi, le modalità di computo del TEG adottate dall'opponente ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, risultano scorrette. Ai fini della valutazione dell'usura, il tasso di mora non può essere ragguagliato al tasso soglia fissato per gli interessi corrispettivi, ma al tasso soglia calcolato muovendo dal TEGM individuato nel decreto ministeriale, aumentato del 2,10% e con applicazione degli ulteriori aumenti previsti dalla normativa antiusura.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta emerge che, il tasso di interesse corrispettivo stabilito in contratto (TAN) pari al 4,60000%, il tasso di mora pari al 6,60000% – stante la maggiorazione di 2 punti percentuali del tasso corrispettivo –, il tasso effettivo globale contrattuale (TEG) pari al 5,10231% ed il TEG ricalcolato dal CTU pari al 5,26694%, risultano pattuiti entro il tasso soglia vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto che si attesta superiore al 18%, e ciò anche senza l'applicazione dei 2,1 punti percentuali di cui all'art 3, comma 4, dei decreti ministeriali.
La censura risulta infondata, anche alla luce delle operazioni demandate al CTU, emergendo come il tasso di interesse effettivo applicato dalla Banca risulti rispettoso della normativa antiusura.
Invero, dall'esame delle risultanze peritali – che questo giudice ritiene di dover fare proprie in quanto esse appaiono immuni da vizi di tipo logico e metodologico oltre ad essere pienamente rispettose dei documenti agli atti (contrattuali e contabili), dei quesiti formulate dal G.I. e delle norme “ratione temporis” applicabili – emerge che “NESSUN tasso è risultato superiore al tasso soglia usura al momento della stipula. Inoltre, … è stata condotta l'indagine per valutare l'eventuale presenza di usura nel corso del piano di ammortamento: anche in questo caso in NESSUNA rata è stato rilevatoli superamento del limite di legge. Pertanto, avendo escluso la presenza di usura e anatocismo, la scrivente CTU non ha ritenuto necessario eseguire ulteriori calcoli” (cfr. elaborato peritale pag. 16).
In definitiva, la censura di usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo mossa dagli opponenti risulta infondata, in quanto fondata su presupposti di diritto errati e va pertanto rigettata.
Quanto al secondo motivo di opposizione, le parti opponenti eccepiscono la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole del contratto di conto corrente n. 10968866 e dell'accordo di apertura di linea di credito, per usurarietà dei tassi di interessi pattuiti e applicati dalla Banca.
Dall'esame della documentazione contrattuale allegata risulta che in data 17.01.2008 la società e la hanno stipulato il Controparte_1 Controparte_5 contratto di conto corrente n. 10968866 con apertura di credito del 11.09.2009 a valere fino a € 2.500,00 e apertura di credito del 09.09.2010 a valere fino a € 30.000.
Ebbene, ferme le precedenti considerazioni in punto di diritto in merito alla ricorrenza della violazione del tasso soglia dell'usura, in relazione alla censura di usura che inficerebbe il rapporto di conto corrente n. 10968866, nonché, i contratti di apertura di credito del 11.09.2009 e del 09.09.2010, questa è da considerarsi infondata alla luce delle operazioni peritali demandate al CTU. Invero, come osservato dal CTU nell'elaborato peritale in merito al rapporto di conto corrente ordinario n. 0000109688661 “si può affermare che nel calcolo si giunge ad un saldo ricalcolato a debito per la società pari ad € -40.373,88 (Allegato Controparte_1
n. 4) a fronte di un saldo debitore pari ad € -40.841,27 € (tale differenza è dovuta per la mancanza degli estratti conto scalare dal I Trimestre 2011 al II Trimestre 2012 e agli scalari dal II Trimestre 2014 al 03/03/2017) ” (cfr. elaborato peritale pag. 18).
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, l'opposizione proposta dalla società debitrice va rigettata. Controparte_1
Quanto, infine, al motivo di opposizione eccepito dalla e relativo alla decadenza CP_2 della dal diritto di escutere il garante in virtù della scadenza del termine Controparte_5 di cui all'art. 1957 c.c., è necessario osservare quanto segue.
Non rileva direttamente in questa sede che, in diverso processo, si sia definitivamente accertata l'estinzione per altrui decadenza ex art.1957 c.c. degli obblighi fideiussori sorti in capo ad altri soggetti in forza del medesimo contratto. Gli attuali attori, infatti, non hanno partecipato a tale giudizio, né sono eredi od aventi causa delle parti di esso. Conseguentemente, detta pronuncia non fa stato nei loro confronti (art. 2909 c.c.).
La deduce che la propria obbligazione contrattuale si sarebbe estinta ex art.1957 CP_2
c.c., per inutile decorso del termine (precisamente, del maggior termine pattuito di 36 mesi in luogo di quello legale).
Di contro, parte opposta deduce l'inapplicabilità della decadenza ex art.1957 c.c., poiché ritiene che il contratto costituisca una garanzia autonoma, per la presenza della clausola n°5), secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalle fideiussioni restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, nonché, per l'ulteriore previsione della clausola “a prima richiesta” che renderebbe l'obbligazione del fideiussore totalmente autonoma e svincolata dal rapporto sottostante.
In particolare, secondo l'interpretazione fornita dalla Banca opposta la previsione di cui alla clausola n. 5) del contratto di fideiussione, letta in combinato disposto con le altre clausole contrattuali, integra una rinuncia preventiva del fideiussore al regime decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., atteso che, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Ebbene, in tema di liberazione del fideiussore a seguito di decadenza del creditore dal potere di escutere la fideiussione, occorre sottolineare che la norma di cui all'art. 1957 c.c. può essere validamente derogata dalle parti, non avendo la disposizione carattere imperativo (v., per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez. 1, Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), né richiedendo la doppia sottoscrizione in conformità all'art. 1341, comma 2, c.c. (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007). Le parti possono altresì concordare – come nel caso di specie – che i diritti derivanti dalla fideiussione rimangano integri fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l'estinzione della fideiussione viene ad essere ricollegata non alla scadenza, bensì all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendo così implicitamente l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore. Difatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. – secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia diligentemente coltivate – non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, anche se prestata per un'obbligazione specifica, si estingua soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, e cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo dunque l'azione del creditore, in tal caso, soggetta ad alcun termine di decadenza (Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 2827/1994; Cass. n. 5373/1987; Cass. n. 5525/1983; Cass. n. 2901/1980; Cass. n. 2899/1980; Cass. n. 794/1976).
Nella fattispecie, tuttavia, le parti non hanno pattuito soltanto che la fideiussione sarebbe rimasta valida fino all'estinzione dell'obbligazione principale, ma hanno in ogni caso stabilito – in deroga al termine decadenziale di sei mesi previsti dal citato art. 1957 c.c. – entro quale termine la banca creditrice avrebbe dovuto agire per l'adempimento, fissandolo in quello di “36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Ne consegue allora che, pur essendo ancora valida la garanzia nei confronti dei fideiussori, dal momento che le parti hanno pattuito che questa sarebbe rimasta valida fino alla totale estinzione del debito garantito;
tuttavia, il diritto della Banca creditrice di agire nei confronti dei fideiussori è stato assoggettato al termine di decadenza di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, entro il quale la stessa si è impegnata ad agire per l'adempimento.
Né può valere, inoltre, come deroga implicita all'art. 1957 c.c. la clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come
“contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art.1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.
Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l'applicazione dell'art.1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., Sez. I, Sen., 16825 del 2016, conforme a Cass. n. 84/2010).
Pertanto, risultando pacifica l'applicazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., a prescindere dalla qualificazione del contratto in termini di fideiussione o contratto autonomo di garanzia, ciò che rileva in questa sede è stabilire il dies a quo del termine di decadenza di 36 mesi.
In via di metodo si rammenta che l'art. 1957 c.c. stabilisce che: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Tale termine può essere derogato mediante accordo tra le parti, e nel caso di specie, la clausola n. 5 della fideiussione stabiliva in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale il termine per agire in caso di inadempimento.
Per individuare il dies a quo per il calcolo del termine decadenziale, occorre verificare il momento di scadenza del credito, ovvero il momento in cui il creditore può legittimamente esigerne il pagamento.
Nel caso del rapporto di mutuo, l'obbligazione restitutoria è da intendersi unica, anche se la sua esecuzione è frazionata nel tempo;
pertanto, la scadenza della obbligazione deve essere individuata al momento dello scadere dell'ultima rata esigibile e non delle singole rate. Sul punto, la stessa giurisprudenza afferma che “la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse” (Cass. 2301/2004).
Pertanto, in una situazione fisiologica del contratto, il termine di decadenza della fideiussione va calcolato dalla scadenza dell'ultima rata esigibile. Nel caso in esame il mutuo è stato stipulato il 03.02.2011 e l'obbligazione frazionata in 60 rate mensili posticipate, con scadenza dell'ultima rata in data 29.02.2016.
Parte opponente, tuttavia, contesta la decadenza della fideiussione sulla scorta di una lettera di revoca dell'affidamento disposto in favore di Controparte_1 ricevuta in data 18.05.2012, e contestuale richiesta di pagamento della somma residua ancora dovuta e concessa con mutuo chirografario n. 3765132 e della somma risultante dal saldo debitore del c/c n. 10968866.
Secondo la tesi della , tale risoluzione anticipata avrebbe anticipato il dies a quo per CP_2 il decorso del termine di 36 mesi precisamente in data 18.05.2015 e, di conseguenza, comportato la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione atteso che lo stesso ha instaurato il procedimento monitorio nei confronti del debitore,
[...]
soltanto in data 17.07.2017. Controparte_1
In merito a tale contestazione si osserva che, in effetti, il contratto di mutuo può risolversi anticipatamente, e quindi anche prima della scadenza naturale dell'obbligazione, se il creditore si avvale della clausola risolutiva del contratto che determina la decadenza del debitore dal beneficio del termine.
Nel caso di specie, tale facoltà è effettivamente prevista all'art. 6 del contratto di mutuo.
Parimenti, in relazione ai contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati in data 11.09.2009 e in data 09.09.2010 laddove a norma della clausola n. 17 è prevista la facoltà della banca di recedere dall'affidamento in ogni momento indipendentemente dalla data di scadenza o di esigibilità degli effetti, titoli e documenti in genere presentati per lo sconto o per l'accredito s.b.f.
Dunque, la comunicazione di “revoca facilitazioni creditizie e intimazione di pagamento” inviata dalla banca in data 18.05.2012 è da intendersi quale recesso.
Risulta, peraltro, circostanza pacifica dagli atti di causa, e peraltro non contestata dalle parti, che la predetta comunicazione sia stata correttamente eseguita in data 18.05.2012.
Ebbene, il dies a quo per il decorso del termine di 36 mesi va, dunque, identificato nel momento della ricezione della raccomandata con la quale è stato esercitato il recesso da parte della creditrice, stante l'inadempimento della debitrice principale. La raccomandata contenente il recesso dagli evocati contratti da parte del creditore risulta essere stata ricevuta dalla società debitrice in data 18.05.2012, Controparte_1 pertanto è da questo momento che deve ritenersi esigibile l'intero credito poi posto a base dell'azione monitoria.
Il termine di decadenza dalla garanzia fideiussoria di 36 mesi risulta maturato in data 18.05.2015, tuttavia la società creditrice ha instaurato il procedimento monitorio nei confronti della società debitrice, soltanto in data Controparte_1
17.07.2017, dunque ben oltre la scadenza del suddetto termine;
pertanto, la stessa risulta decaduta dai propri diritti nei confronti della , con conseguente estinzione della CP_2 fideiussione.
In conclusione, è fondata e merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla di CP_2 liberazione del fideiussore, essendo incorsa, la Banca creditrice, nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c, per non aver posto in essere e coltivato con diligenza alcuna attività di natura giudiziaria nei confronti del debitore principale nel termine di decadenza pattiziamente stabilito di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
In accoglimento della suddetta eccezione di decadenza, l'opposizione proposta da
[...]
deve essere accolta, con conseguente revoca, nei confronti della stessa, del CP_2 decreto ingiuntivo opposto n. 235/2017.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'opposizione proposta da è stata Controparte_1 rigettata, le relative spese sono poste a carico di quest'ultima e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (valore minimo) a favore della convenuta e per essa, Controparte_3 CP_4
Quanto all'opposizione proposta da , in ragione del suo accoglimento solo CP_2 parziale, le spese saranno parzialmente compensate nella misura del 50%.
Le spese di CTU saranno invece poste definitivamente in capo alle parti attrici in solido, e , come liquidate nel corso del giudizio. Controparte_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Rigetta la domanda proposta da Controparte_1 contro e per essa, , per l'effetto, Controparte_3 CP_4 conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 235/2017.
Accoglie la domanda proposta da contro CP_2 [...]
e per essa, , per l'effetto, revoca nei suoi Controparte_3 CP_4 confronti il decreto ingiuntivo n. 235/2017.
Condanna lla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore di e per essa, che CP_3 Controparte_3 CP_4 liquida in € 4.380,35, per compensi e spese generali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge ove dovuti.
Condanna e per essa, alla Controparte_3 CP_4 rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in, al netto della CP_2 compensazione, in € 2.150,00 per compensi e spese generali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge ove dovuti.
Si comunichi.
Isernia, 07/05/2025
Il giudice
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari