Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 10/05/2023, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2023
N. 01069/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01774/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gerardo Bellettieri ed Emanuela Cianci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e Finanze - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale RN, domiciliataria ex lege in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del Decreto n. prot. -OMISSIS-, Posizione n. -OMISSIS-, notificato a mezzo posta elettronica in data -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha così deciso “DECRETA L'infermità "-OMISSIS-" causa della morte del -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, e -OMISSIS- è riconosciuta NON DIPENDENTE da causa di servizio”;
del Parere n. -OMISSIS-, adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le cause di servizio;
di ogni atto anteriore, presupposto, preparatorio, connesso e conseguenziale, comunque connesso e finalizzato all'adozione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, la ricorrente ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con il quale l’amministrazione ha dichiarato la non dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge, il -OMISSIS-, sul presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, in tal modo negando la spettanza dei benefici previsti dal D.P.R. n. 462/2001 in favore del coniuge superstite.
1.1. In fatto, la ricorrente deduce che il coniuge, in servizio presso il -OMISSIS-” Dipartimento d’ascrizione: -OMISSIS- circa, era di ritorno in licenza verso casa ad -OMISSIS-. Mentre percorreva la -OMISSIS-, alla guida della propria autovettura, veniva coinvolto in un sinistro stradale che ne causava l’immediato decesso. Trattandosi di infortunio in itinere , veniva avviato d’ufficio, ex art. 3, comma 2, D.P.R. n. 461/2001, il procedimento per il riconoscimento della dipendenza del decesso da causa di servizio, il quale si concludeva in senso sfavorevole per la ricorrente. Il Ministero competente, infatti, nell’adottare il decreto gravato, si uniformava al parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale, a sua volta, aveva constatato come le circostanze di modo (grave imprudenza del conducente) in cui si era verificato l’incidente escludessero la possibilità di riconoscerlo come dipendente da causa di servizio, tenuto conto anche delle risultanze delle indagini e della motivazione della richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
2. Tanto premesso in fatto, la parte lamenta l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione articolando i seguenti motivi:
2.1 Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 11. D.P.R. n. 461/2001; erronea interpretazione e applicazione dei precedenti giurisprudenziali.
Il decreto emesso dal Ministero della Difesa (unitamente al prodromico parere del Comitato di verifica) sarebbe illegittimo per carenza di istruttoria, errata applicazione di legge e dei presupposti che disciplinano l’accertamento del nesso causale tra l’evento e lo svolgimento del servizio.
Il Comitato di verifica ha concluso nel senso che il fatto si sia verificato per colpa grave del soggetto, il quale, conducendo il veicolo in violazione degli artt. 140 e 141 del C.d.S., non sarebbe stato in grado di mantenere il controllo della vettura e di compiere in sicurezza le manovre necessarie per evitare il sinistro, configurandosi così un comportamento imprudente idoneo ad interrompere il nesso di causalità e quindi ad escludere la sussistenza della dipendenza da causa di servizio.
Tuttavia, tale motivazione, secondo la ricorrente, sarebbe erronea ed in contrasto con quanto emerge dalla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. di Potenza, nella quale non si esclude la possibile rilevanza nel sinistro di un “elemento esogeno scatenante”, in particolare un altro mezzo, non identificato, il quale avrebbe urtato il veicolo del -OMISSIS-, lasciando anche tracce di vernice sullo stesso.
Tale impatto, unitamente alle non conformi modalità di installazione delle barriere di contenimento della carreggiata e del paletto di sostegno, costituirebbero dunque fattori concausali determinanti la dinamica del sinistro ed il suo esito, escludendo la responsabilità del conducente, per il quale non sarebbe stato dunque possibile determinare correttamente la velocità di percorrenza del tratto stradale.
Tanto il Comitato di verifica quanto il Ministero non avrebbero considerato adeguatamente tali elementi emersi nel corso del procedimento penale.
2.2 Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art.5, D.P.R. n. 461/01; erronea interpretazione e applicazione dei precedenti giurisprudenziali.
La ricorrente lamenta la mancata acquisizione da parte dell’amministrazione degli atti dell’indagine penale, che avrebbe consentito di disporre di elementi di prova decisivi ai fini della valutazione. In particolare, dagli stessi emergerebbe, come detto, una responsabilità concorrente del gestore del tratto stradale e di un terzo rimasto ignoto.
Inoltre, gli atti impugnati sarebbero carenti anche sotto il profilo della motivazione, che si risolverebbe in enunciazioni di stile, prive di argomentazioni sulla genesi e sullo sviluppo effettivo della catena causale che ha condotto al decesso e fondate unicamente sull’elemento della violazione degli artt. 140 e 141 del Codice della Strada.
3. Si sono costituiti in giudizio i Ministeri resistenti concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
4.All’udienza pubblica del 28 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Oggetto del presente giudizio è la legittimità del provvedimento di diniego di riconoscimento dei benefici spettanti in presenza di decesso dipendente da causa di servizio e del presupposto parere reso dal Comitato di verifica.
6.1 La disciplina del riconoscimento della dipendenza delle infermità/decesso da causa di servizio, è contenuta nel D.P.R. n. 461/2001.
A norma dell’art. 3, comma 2 “L'Amministrazione procede d'ufficio (…) in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato”. L’accertamento del nesso eziologico tra lo svolgimento dell’attività lavorativa e il decesso è devoluto al Comitato di verifica per le cause di servizio ex art. 11, comma 1, laddove, a norma dell’art. 14 del medesimo decreto, “L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.”
Pertanto, l’amministrazione competente ha l’obbligo di conformarsi, eventualmente previa richiesta di un nuovo parere, alle valutazioni effettuate dal Comitato di verifica.
Secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio espresso dal Comitato si fonda su nozioni tecnico scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi un’irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n.885). Il sindacato del giudice amministrativo, in questi casi, si risolve in una valutazione estrinseca di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza da causa di servizio, vale a dire sull’esistenza e sulla congruità di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che ne vengono tratte, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra il decesso ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. II, 7 luglio 2022 n. 5662; 22 luglio 2022 n. 6456; 20 maggio 2022 n. 4009).
6.2. Con riferimento al caso di specie, si osserva quanto segue.
Premesso che il provvedimento di diniego dell'istanza riconoscimento della causa di servizio e, conseguentemente, della corresponsione dell'equo indennizzo, presentata da (…) coinvolto in un incidente stradale, mentre si stava recando presso la sua sede di servizio, deve essere ritenuto legittimo nel caso in cui i pregiudizi fisici dallo stesso sofferti debbano essere imputati esclusivamente alla grave responsabilità colposa del richiedente, in ragione dell'alta velocità tenuta (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 ottobre 2018, n. 9693) e che costituisce presupposto per il riconoscimento della causa di servizio l'assenza in capo al dipendente di un comportamento di guida in violazione di norme fondamentali del codice della strada (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 20 giugno 2022, n. 507), ritiene il Collegio, nei limiti del sindacato consentito al g.a. sopra delineati, che, pacifica la condotta tenuta dal soggetto in violazione delle norme regolatrici dei limiti di velocità, la ricorrente non abbia fornito elementi tali inficiare il giudizio espresso dal Comitato di verifica. Quest’ultimo ha accertato che:
- dalla richiesta di archiviazione del P.M. emerge che il dipendente, in data -OMISSIS-, nel recarsi presso il proprio domicilio al termine del turno di servizio pianificato alla guida della sua autovettura, perdeva il controllo del mezzo incorrendo in un sinistro stradale che ne causava il decesso;
- dalla documentazione presente in atti (richiesta di archiviazione dell'Autorità Giudiziaria di procedimento contro ignoti) non emergono responsabilità a carico di terzi compreso il gestore della strada e, al contempo, si evince che il conducente ha violato gli art. 140 e 141 del C.d.S. non essendo stato in grado di mantenere controllo del proprio veicolo e compiere in sicurezza le manovre richieste, configurando in tal modo un comportamento imprudente che interrompe il nesso di causalità;
- l'evento lesivo, in ragione delle circostanze di modo (grave imprudenza) in cui si è verificato l'incidente, escludono la possibilità di riconoscerlo come dipendente da causa di servizio.
I fattori concausali dedotti dalla ricorrente, tratti dalla richiesta di archiviazione, appaiono del tutto ipotetici o giuridicamente inidonei a fondare una concorrente responsabilità, attiva o omissiva, di terzi nella causazione dell’evento. Infatti:
- non è possibile dimostrare l’impatto con un altro veicolo non identificato, tanto più che, a seguito dell’analisi delle tracce di vernice riscontrate sulla vettura, non è stata poi evidenziata la presenza di veicoli di colore corrispondente sul luogo dell’impatto;
- pur essendo state riscontrate delle anomalie relative all’installazione del paletto destro della carreggiata, queste non sono imputabili al gestore del tratto stradale, che vi ha proceduto in conformità alla normativa vigente al momento dell’esecuzione dei lavori (e, com’è noto, l’ascrivibilità della violazione di una regola cautelare presuppone che la condotta sia ad essa successiva, né può essere invocato, come voluto dalla ricorrente, il principio generale del neminem laedere , la cui applicazione non sfugge alle ordinarie regole in tema di accertamento del nesso causale).
7. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il parere del Comitato di verifica risulta rispettoso della giurisprudenza richiamata, non manifestamente irragionevole, né viziato da palese travisamento dei fatti o da omessa valutazione di elementi decisivi, così come risulta adeguatamente motivato il decreto di rigetto, che ad esso deve conformarsi, anche per relationem (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11 novembre 2022, n. 6972)
8. Sussistono giustificati motivi, in ragione della natura e della complessità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel provvedimento.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Anna Saporito, Referendario
Valerio Bello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.