(Termine per la restituzione fissato dalle parti).
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
[…] senza che, in tema di mutuo, possa darsi rilievo alla eventuale clausola che, in deroga al disposto dell'art. 1816 c.c. (in base al quale il termine per la restituzione della somma mutuata si presume stipulato a favore di entrambe le parti), attribuisca al mutuatario la facoltà di anticipare la restituzione di detta somma rispetto al termine originariamente pattuito.
Leggi di più…[…] Come funziona il contratto di mutuo Le cose oggetto di consegna devono essere restituite entro un termine che come abbiamo già detto deve essere stabilito dalle parti nel contratto. L'articolo 1816 del codice civile è il riferimento normativo per la disciplina del termine il quale, afferma che: “Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.” Di norma dunque non è ammessa la restituzione anticipata. […]
Leggi di più…Cc, articoli 1816 e 1817 E' compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris. Tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un'esigibilità immediata del debito di restituzione. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, è stato accertato in fatto che la richiesta di restituzione del mutuante è avvenuta a diversi anni dalla stipulazione del mutuo e dalla erogazione della somma mutuata e non può, pertanto, ritenersi applicabile la disposizione di cui all'articolo 1817 del Cc, che opera esclusivamente in caso di mancata fissazione di un termine per la restituzione dell'importo mutuato, ovvero di restituzione correlata alla possibilità del mutuatario.
Leggi di più…[…] (Cass., sez. I, 28-12-1994, n. 11240...)". Sotto tale profilo, pertanto, il Supremo Organo Legale, dopo aver evidenziato che l\'art. 1816 c.c. "...non impedisce la indicazione, in deroga, di un termine a favore del solo debitore di diciotto mesi e un giorno finalizzata al conseguimento della esenzione di cui al citato art.
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